Autodifesa nel diritto internazionale

L'autodifesa nel diritto internazionale

Il principio di autodifesa nel diritto internazionale quale unica eccezione al divieto sull’uso della forza nella risoluzione delle controversie internazionali

 

Introduzione al diritto di autodifesa nel diritto internazionale

L’importanza dell’autodifesa nel diritto internazionale contemporaneo deriva dalla sua posizione di principale eccezione al divieto generale dell’uso della forza sancito dall’articolo 2, paragrafo 4 della Carta delle Nazioni Unite.

L’autodifesa è un principio giuridico secondo il quale uno Stato, aggredito da un’altra entità, ha il diritto a difendersi da tali aggressioni[1]. La prescrizione di cui all’art. 51 della Carta delle Nazioni Unite è binaria: in poche parole, l’uso della forza è permesso solo ed esclusivamente in tutti i casi prescritti di legittima difesa; qualunque altro suo utilizzo sarà, dunque, illegale.

Il divieto sull’uso della forza nelle relazioni internazionali è senza dubbio il principio più importante nel diritto internazionale contemporaneo per disciplinare la condotta tra gli stati[2]. Tale regola, basata su trattati, è presente sia nella Carta delle Nazioni Unite che in numerosi altri accordi[3]. Come visto, l’articolo 51 della Carta delle nazioni Unite ne costituisce un’eccezione rappresentando, ad oggi, l’unica base giuridica per un uso legittimo della forza. Tale articolo, infatti, conferisce agli Stati il cosiddetto diritto all’autodifesa preventiva, individuale o collettiva, “qualora si verifichi un attacco armato contro un paese membro delle Nazioni Unite“. Il termine “attacco armato” include sia attacchi sporadici che una serie continua di aggressioni portate avanti da coloro che le pianificano, minacciano di perpetrarle o concretamente le pongono in atto. L’azione armata può ben essere diretta contro tutti i soggetti prima nominati, ma anche contro coloro per i quali esista una base forte ed obiettiva che faccia concludere che tali soggetti stiano prendendo parte a tali attacchi attraverso un sostegno materiale essenziale.

La prassi contemporanea a tal riguardo suggerisce, ad esempio, che uno Stato debba accettare qualunque misura antiterroristica diretta contro il suo territorio, qualora tale stato sia ritenuto responsabile e complice di attività terroristiche (o comunque sia portate avanti da un gruppo insurrezionale situato su quel territorio), sia per il sostegno dato (anche qualora questo sia al di sotto del livello di direzione e controllo) sia per aver fornito un “porto sicuro” per i terroristi[4].

Anche la partecipazione in atti di forza commessi da bande “non ufficiali”, mercenari o ribelli può rientrare nel divieto. Ad esempio, la forza potrebbe essere usata, in determinate situazioni, come autodifesa nei confronti di coloro che pianificano e perpetrano, su larga scala, attacchi violenti, se ciò dovesse risultare necessario per scongiurare ulteriori atti terroristici. Il diritto degli Stati all’autodifesa consente una reazione forte contro tali atti, non solo qualora questi siano in corso od imminenti, ma anche nel caso in cui questi si siano già verificati; e ciò al fine di prevenire ulteriori attacchi e punire il nemico.

Si ritiene, inoltre, che uno Stato possa difendersi anche contro obiettivi terroristici presenti all’interno di un altro Stato che sia riluttante o totalmente incapace di sradicare le minacce provenienti dall’interno dei suoi confini. Gli Stati dovrebbero, dunque, astenersi “dall’incoraggiare la formazione di bande armate o in qualunque altro modo irregolari, comprese quelle mercenarie, finalizzate all’incursione nel territorio di un altro Stato” e “dall’organizzare, istigare, assistere o partecipare ad atti di conflitto civile o di natura terroristica in un altro Stato o, ancora, dall’accettare che tali attività vengano organizzate sul suo territorio”[5].  D’altro canto, il semplice sostegno finanziario a favore di privati che commettono atti di forza armata sembra non rientrare nel divieto sull’uso della forza[6].

 

Caratteristiche del diritto all’autodifesa

Il diritto all’autodifesa è naturale, inalienabile e preesistente alla Carta delle Nazioni Unite. Difatti, prima di essere annoverato tra i principi più importanti all’interno di tale trattato, varie manifestazioni della prassi internazionale (la più famosa, il caso Caroline, uno scontro tra Canada e Stati Uniti [7]) hanno dimostrato la necessità di una norma che ammettesse il ricorso a quest’istituto, necessario per il corretto funzionamento del sistema giuridico.

Meritano, tuttavia, ulteriore approfondimento, le caratteristiche e le condizioni necessarie affinché si possa far uso di tale diritto.

Partendo dal termine ‘imminente’ riferito all’attacco dal quale ci si vuol difendere, qualsiasi autodifesa nel diritto internazionale deve avvenire subito dopo l’attacco in modo che la sua causa (l’attacco armato) ed il suo effetto (l’autodifesa) siano evidenti agli occhi di tutti. La valutazione della necessità, infatti, richiede che l’attacco sia imminente affinché uno stato aggredisca un altro e tale aggettivo dev’essere applicato in maniera diversa a seconda del contesto e delle circostanze che si verificano in ciascun caso. Tali possono essere, ad esempio, la natura, l’immediatezza della minaccia e la probabilità che esso si verifichi; ma anche la sua entità (relativamente al danno che potrebbe derivarne in assenza di azione attenuante) e la possibilità che vi siano altre opportunità d’intraprendere un’azione per autodifesa che ci si possa aspettare causi lesioni o perdite collaterali meno gravi. L’assenza di prove specifiche relativamente alla natura di un attacco o al luogo nel quale potrebbe verificarsi, non preclude la valutazione sulla sua imminenza ai fini dell’esercizio di un diritto di autodifesa, a condizione che vi sia una base ragionevole ed obiettiva per concludere che un attacco armato sia imminente[8].

Altra caratteristica necessaria per un’azione autodifensiva è la proporzionalità: infatti, qualsiasi uso della forza per autodifesa ai sensi dell’articolo 51 dev’essere, oltre che necessario, anche proporzionato alla minaccia affrontata e limitato a quanto necessario per sconfiggerla. Si ricordi, infine, che l’azione armata per legittima difesa dovrebbe essere utilizzata solo come ultima risorsa in circostanze in cui non sono ragionevolmente disponibili altri mezzi efficaci per affrontare un imminente attacco armato[9].

 

Il diritto all’autodifesa oggi

Benché apparentemente antiquato, l’uso della forza per autodifesa è ancora un dato di fatto nel diritto internazionale, che negli ultimi anni ha sentito l’esigenza di perfezionare e sviluppare ulteriormente tale concetto per tener conto delle nuove minacce che gli Stati si trovano ad affrontare.

In particolar modo, ad oggi, due sono gli approcci più frequenti emersi nei vari dibattiti:

  • l’uno più restrittivo, favorisce un’interpretazione più rigida del diritto di cui all’articolo 51;
  • l’altro più esteso opta per un’interpretazione più flessibile della regola, che includa, ad esempio, la possibilità, per gli Stati, di difendersi anche contro entità non statali.

 

Difatti, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, della Carta delle Nazioni Unite, l’autodifesa nel diritto internazionale è concessa solo ad uno stato che si veda ingiustamente attaccato da un altro. Pertanto, rientreranno nella definizione di cui all’articolo 51 le operazioni armate (ed esclusivamente quelle armate) di uno stato contro il territorio di un altro, ma saranno da essa escluse le operazioni militari che uno stato esplica all’interno del proprio territorio e le lotte armate che vedono protagonista il governo di uno stato e gruppi di insorti o terroristi presenti nello stesso.

Tuttavia, data la necessità per qualsiasi regola giuridica di trasformarsi ed evolversi per far fronte a nuove circostanze e minacce, molti Stati sono ora del parere che il diritto all’autodifesa nel diritto internazionale vada esteso anche a quegli attacchi armati commessi ai danni di quelle entità che, seppur non statali, siano in grado d’intraprendere azioni che, se perpetrate dagli Stati, sarebbero classificate come attacchi armati. Pertanto, l’attuale definizione ora include il diritto all’uso della forza in risposta a un attacco armato effettivo e imminente, anche se commesso da un’entità non statale.

 

La particolarità degli attori non statali

Regola generale di diritto internazionale vuole che uno Stato non possa comunque intraprendere azioni armate per autodifesa contro un attore non statale nel territorio o nella giurisdizione di un terzo Stato senza il consenso di quest’ultimo. Il requisito del consenso non è richiesto sole ove vi sia una base solida per concludere che lo Stato terzo non sia in grado di limitare efficacemente le attività armate dell’ente armato non statale. In tal caso, oltre ai requisiti già visti, lo Stato che voglia agire per legittima difesa deve obiettivamente dimostrare che la richiesta del consenso potrebbe compromettere materialmente l’efficacia dell’azione per autodifesa (per motivi di divulgazione, ritardo o incapacità di agire) o aumentare il rischio o la vulnerabilità per attacchi futuri. In tali circostanze, per la richiesta di consenso è prevista l’opportunità di concordare un piano d’azione condiviso per affrontare la minaccia. Il rifiuto di accettare tale piano può portare a concludere che lo Stato in questione sia colluso col gruppo armato illegittimo.

In qualunque caso, il requisito del consenso non si applica ogni qual volta vi sia una risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che autorizzi l’uso della forza armata ai sensi del capitolo VII della Carta o di altre disposizioni giuridiche pertinenti o di effetto analogo. Nessuno Stato, infatti, ha il diritto di autodifesa nei confronti delle operazioni autorizzate dal Consiglio di Sicurezza. L’autodifesa nel diritto internazionale si applica solo per reagire a quegli attacchi armati che violino l’articolo 2, paragrafo 4, della Carta delle Nazioni Unite. Tuttavia, un uso della forza autorizzato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite non costituisce violazione di tale articolo[10]. Il principio dei diritti incompatibili, vale a dire “il diritto di agire di una parte implicante una corrispondente negazione del diritto di coloro che sono interessati a resistere all’uso della forza” si applica non solo quando uno Stato esercita il diritto di autodifesa, ma anche quando il Consiglio di sicurezza autorizzi un intervento militare ai sensi del capitolo VII. In più, se l’operazione militare “supera” il mandato del Consiglio di sicurezza, il diritto di autodifesa non può essere escluso.

 

Conclusione

Da quanto detto si evince come l’uso della forza ed il diritto all’autodifesa nel diritto internazionale non siano principi giuridici statici nel tempo. Essi hanno bensì bisogno d’esser adattati al contesto ed alle circostanze concrete che i nuovi scenari pongono. Minacce attuali quali la proliferazione di armi di distruzione di massa (ADD) ed il terrorismo di matrice non statale, sfidano il tradizionale regime insito della Carta delle Nazioni Unite.

L’efficienza e la funzionalità delle norme che regolano il diritto di autodifesa ed il conseguente uso legittimo della forza, dipendono dalla loro capacità di adattarsi efficacemente e ragionevolmente alle nuove sfide internazionali e globali.

Informazioni

Bethlehem, Self-Defense Against an Imminent or Actual Armed Attack by Nonstate Actors, AJIL 106 (2012), pp. 769-777

The modern law of self-defence (UK Attorney General’s Speech at International Institute for Strategic Studies), 11 January 2017 (available at: / https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/583171/170111_Imminence_Speech_.pdf)

Nicolò Brugnera “Terrorismo: una (nuova) sfida del XXI secolo?” (12 LUGLIO 2019) su Dirittoconsenso

(EN) Howard Jones; To the Webster-Ashburton Treaty: A Study in Anglo-American Relations, 1783-1843 University of North Carolina Press, 1977

SPEROTTO, FEDERICO. “La Guerra Preventiva Nel Diritto Internazionale.” Rivista Di Studi Politici Internazionali, Nuova Serie, 80, no. 2 (318) (2013): 243-51. Accessed June 19, 2021.http://www.jstor.org/stable/42741244

Kretzmer, The inherent right to self-defence and proportionality in jus ad bellum, 24 EJIL (2013), pp. 235-282

Gli Stati ed il ricorso alla forza armata – Giappichelli (www.giappichelli.it) /https://www.giappichelli.it/media/catalog/product/excerpt/9788892110700.pdf

[1] Art. 51 della Carta delle Nazioni Unite

[2] Gli Stati ed il ricorso alla forza armata – Giappichelli  https://www.giappichelli.it/media/catalog/product/excerpt/9788892110700.pdf

[3] L’uso della forza “contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di qualsiasi Stato, o in qualsiasi altro modo incompatibile con gli scopi delle Nazioni Unite” è vietato (articolo 2, paragrafo 4, della Carta delle Nazioni Unite)

[4] Per un approfondimento sul terrorismo internazionale, si faccia riferimento all’articolo di Nicolò Brugnera “Terrorismo: una (nuova) sfida del XXI secolo?” (12 LUGLIO 2019) su Dirittoconsenso. Link: http://www.dirittoconsenso.it/2019/07/12/terrorismo-una-nuova-sfida-del-xxi-secolo/

[5] Risoluzione 2625 Assemblea generale delle Nazioni Unite

[6] Case Concerning the Military and Paramilitary Activities in and Against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America) June 27, 1986

[7] (EN) Howard Jones; To the Webster-Ashburton Treaty: A Study in Anglo-American Relations, 1783-1843 University of North Carolina Press, 1977.

[8] Bethlehem, Self-Defense Against an Imminent or Actual Armed Attack by Nonstate Actors, AJIL 106 (2012), pp. 769-777

[9] Kretzmer, The inherent right to self-defence and proportionality in jus ad bellum, 24 EJIL (2013), pp. 235-282

[10] The modern law of self-defence (UK Attorney General’s Speech at International Institute for Strategic Studies), 11 January 2017 (available at: / https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/583171/170111_Imminence_Speech_.pdf)


Crimine di aggressione

Il crimine di aggressione nello Statuto di Roma

Disposizioni giurisdizionali nello Statuto di Roma in relazione al crimine di aggressione: storia, caratteristiche principali e nuove, attuali sfide

 

Introduzione storica al crimine di aggressione

L’aggressione è stata definita come “la forma più grave e pericolosa dell’uso illegale della forza”[1] nonché un crimine contro la pace globale idoneo a dar luogo a responsabilità internazionale[2]. A partire dal 1998 gli Stati parte della Corte Penale Internazionale hanno convenuto d’includere il reato di aggressione, quale crimine ai sensi del diritto consuetudinario, nello Statuto della Corte stessa, la quale, solo a partire dal Luglio 2018[3], ha potuto esercitare la propria giurisdizione sullo stesso. Tale decisione è stata, però, solo lo step finale di una serie di intensi negoziati svoltisi negli ultimi decenni, a partire dall’adozione dello statuto di Roma sino alla decisione finale.

La giurisdizione della Corte sul reato di aggressione, difatti, era stata sospesa fino a quando gli stati membri non fossero stati in grado di concordare, in primo luogo, le condizioni per l’esercizio della stessa ed in secondo, una definizione precisa del termine ‘aggressione’. Nel 2010, poi, tale giurisdizione è stata ulteriormente inasprita dagli emendamenti adottati a Kampala[4] i quali hanno sì posto rimedio al mancato accordo sulla definizione del reato, stabilendo però anche che fino a quando almeno 30 Stati non avessero ratificato gli emendamenti di Kampala, la giurisdizione della Corte sarebbe stata ancora sospesa[5][6]. Ciò fino al 2018, appunto, quando gli Stati hanno deciso che la Corte Penale Internazionale avrebbe avuto giurisdizione solo se, sia lo stato aggressore che quello aggredito, avessero ratificato gli accordi di Kampala[7]. Tuttavia, si è concordato di lasciarle un certo margine di manovra nel decidere le questioni controverse più importanti: in ultima analisi, infatti, la decisione spetterà sempre alla Corte[8].

 

Definizione e caratteristiche principali del crimine

Pur non esistendo oggi una definizione universalmente concordata del termine “aggressione”, l’articolo 8-bis dello Statuto di Roma ne illustra i tratti principali, definendola come la pianificazione, la preparazione, l’iniziazione o l’esecuzione di un atto, da parte di qualcuno “in grado di dirigere l’azione politica o militare di uno Stato e di esercitare efficacemente un controllo su quell’atto che, per le sue caratteristiche, la sua gravità e la sua portata, costituisce una palese violazione della Carta delle Nazioni Unite[9]. L’attuale progetto di definizione del reato portato avanti dalla Corte, invece, afferma che “ogni Stato ha il dovere di astenersi (…) dal ricorso all’uso della forza contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di uno Stato, o in qualunque altro modo incompatibile con i fini delle Nazioni Unite[10].

Da quanto detto, dunque, due risultano essere gli elementi principali di tale reato:

  1. Il primo è la condotta di uno stato: il reato di aggressione, infatti, può essere perpetrato solo per conto di uno Stato e come parte del piano di uno Stato, anche se, come specificano gli emendamenti di Kampala non tutte le ‘azioni’ di stato sono considerate aggressioni, ma solo le mosse “politiche o militari”[11]. Tali sono l’invasione, il bombardamento, l’annessione del territorio di uno Stato ad un altro, l’attacco alle forze armate o l’invio di gruppi armati in un altro Stato. Inoltre, per essere qualificato come ‘aggressione’, l’atto dev’essere in chiara violazione del divieto all’uso della forza da parte degli Stati[12], le cui uniche eccezioni universalmente ammesse sono l’autodifesa (individuale o collettiva) e l’uso della forza autorizzato dal Consiglio di Sicurezza.
  2. Il secondo elemento chiave è definito dall’art.8-bis(1) che afferma che l’atto debba essere pianificato, preparato o iniziato da un singolo in posizione di leadership all’interno di uno Stato. Solo i leader di uno Stato, i suoi responsabili politici o altri alti dirigenti possono essere ritenuti responsabili per un atto di aggressione[13]. La semplice influenza sulla politica non è, dunque, requisito sufficiente perché ci sia responsabilità statale[14].

 

La responsabilità e la clausola opt-out

A proposito di responsabilità, lo statuto della Corte Penale Internazionale contiene anche norme sulle sue modalità. La responsabilità individuale per il reato di aggressione ai sensi dello Statuto di Roma sorge nel momento in cui uno stato commette un atto di aggressione (anche se, come abbiamo visto, il semplice perpetrare tale atto non è requisito sufficiente perché sussista reato).

L’intenzione dei redattori della Carta era quella di inasprire i requisiti minimi per l’esistenza del crimine in modo tale che non ogni uso illegale della forza da parte di uno Stato rientrasse nei contorni dell’aggressione, ma solo le forme di violenza più gravi. Tuttavia, oltre che una responsabilità individuale, il reato di aggressione impone di determinare anche una questione di responsabilità dello Stato da parte di un giudice. Ciò implica il principio secondo cui un tribunale internazionale non possa determinare i diritti o le responsabilità di uno Stato senza il suo consenso.

A differenza di altri reati, infatti, per i quali ratificare lo statuto della Corte Penale Internazionale avrebbe comportato anche accettarne la giurisdizione, per il reato di aggressione è stata istituita una clausola particolare, definita di opt-out. Partiamo col dire che in assenza di un deferimento del Consiglio di Sicurezza, la Corte avrà giurisdizione solo quando uno degli stati-parte commette il reato di aggressione contro un altro Stato-parte; ma la giurisdizione della Corte è ulteriormente ristretta solo a quegli Stati che hanno ratificato l’emendamento sull’aggressione (attualmente 35 su 123 facenti parte della Corte Penale Internazionale). Ed infine, anche coloro che abbiano ratificato l’emendamento sull’aggressione possono scegliere, in qualsiasi momento, di presentare al cancelliere una dichiarazione in cui precisano di non accettare la competenza della Corte per il crimine di aggressione e rinunciare al regime giurisdizionale da questo previsto grazie alla clausola opt-out di cui sopra[15].

 

Nuove attuali sfide

Anche se può sembrare antiquato, il crimine di aggressione esiste ancora nella realtà contemporanea essendo riemerso durante il XXI secolo con nuove caratteristiche che evidenziano fenomeni non coperti dall’articolo 8 bis(2) dello Statuto.

In primo luogo, non possono essere ignorate le guerre cyber, quali gravi minacce alla pace ed alla sicurezza internazionale ed individuale. Il fatto che nel 1974 l’Assemblea Generale non avesse previsto questo tipo di ‘aggressioni’ non dovrebbe impedire agli Stati di riconoscerlo oggi e sottoporlo ad adeguati procedimenti dinanzi alla Corte Penale Internazionale. Secondo il parere degli esperti, tali guerre sono finalizzate ad aggredire le infrastrutture informatiche e non di un paese, come parte di un più grande piano di invasione[16]. Le capacità distruttive di una guerra informatica sono già riconosciute dai militari, dai governi, dalle aziende, dalla società civile e dagli studiosi come minacce reali ed incombenti alla sicurezza globale. Addirittura, il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti considera gli attacchi informatici alla stregua di atti di guerra. La vera sfida sarà quella di identificare la fonte dell’attacco informatico e valutare se questo soddisfi le condizioni giurisdizionali perché quell’atto possa essere classificato quale ‘crimine di aggressione’.

Il secondo fenomeno emergente riguarda coloro che potenzialmente siano in grado di commettere un crimine di aggressione. Difatti, oggi, tali soggetti oggi non devono essere necessariamente stati (nel senso ‘nazioni’, dal punto di vista geo-politico). Si prenda il caso di quegli attacchi armati perpetrati da varie organizzazioni terroristiche quali, ad esempio, lo Stato islamico (ISIS) o Boko Haram, le cui conseguenze devastanti dimostrano non solo la capacità di tali entità di commettere azioni paragonabili ad attacchi militari statali, ma anche quella dei loro autori di essere perpetratori di atrocità transnazionali (si pensi alle invasioni in territorio straniero ed alle occupazioni transfrontaliere, operazioni sicuramente capaci di soddisfare le condizioni giurisdizionali previste dallo statuto per il reato di aggressione). Le azioni commesse da tali organizzazioni sono così estreme e devastanti che sarebbe surreale ometterle da una moderna definizione di ‘atto di aggressione’. In realtà, questa nuova classificazione maggiormente inclusiva che vede come protagonisti di atti di aggressione anche soggetti diversi dagli stati, è stata già introdotta nell’articolo 8 bis(2); pertanto è l’articolo 15 bis(4) che necessita di essere modificato così da poter riflettere tale novità e risultare maggiormente realistico.

 

Conclusione

Se la Corte Penale Internazionale ignorasse tali realtà sempre più diffuse, vedrebbe minacciata la sua credibilità come efficace strumento di giustizia internazionale. Il mondo che attualmente circonda il crimine di aggressione sfida infatti i limiti imposti dalla sua desueta definizione[17]. Le dinamiche della politica globale e dell’estremismo violento si stanno evolvendo e trasformando rapidamente in nuove minacce alla sovranità statale, agli interessi economici ed ai diritti umani fondamentali. Se le carenze nella definizione degli atti di aggressione non venissero rapidamente ed efficacemente colmate per affrontare (e superare) tali sfide, lo Statuto di Roma verrebbe privato di un’importanza significativa. Inoltre, non si deve mai dimenticare la prospettiva degli Stati a tale proposito, cioè, quella di essere protetti dai crimini attraverso la giurisdizione della Corte per la quale, dato il suo oggetto e il suo scopo, tutto ciò non dovrebbe sembrare troppo inverosimile.

Informazioni

A.WHITING, Crime of Aggression Activated at the ICC: Does it Matter?, JUST SEC, 19 dicembre 2019  https://www.justsecurity.org/49859/crime-aggression-activated-icc-matter

A. FEDERICO, La risoluzione delle controversie tra gli Stati e l’arbitrato internazionale, in DirittoConsenso, 4 dicembre 2020. Link: http://www.dirittoconsenso.it/2020/12/04/risoluzione-delle-controversie-tra-stati/

R. H. STEINBERG (2020), The International Criminal Court: Contemporary challenges and reform proposals, 09 Luglio 2020, The Netherlands: Brill | Nijhoff. doi: https://doi.org/10.1163/9789004384095

C. SCHMITT (Autore), C. GALLI (a cura di), F. FERRARESI (Traduttore), La guerra d’aggressione come crimine internazionale, Editore: Il Mulino, 5 novembre 2015

C. CUNNINGHAM WARREN, Prosecuting the Crime of Aggression as a Complement: A Framework to Promote the International Criminal Court’s Legitimacy in Head-of-State Prosecutions, George Washington International Law Review, Vol. 51, 2019, August 31, 2018. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3242237

[1] Definizione adottata nella risoluzione di Kampala (Uganda, 2010)

[2] Art.5(2) Statuto di Roma

[3] Assemblea degli stati parte (ASP) paragrafo 1, (2018)

[4] Principi di diritto internazionale concernenti le relazioni amichevoli e la cooperazione tra gli Stati. Risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite 2625 del 24 ottobre 1970 A/RES/2625 (XXV)

[5] Artt.15 bis(2), 15ter (2) Statuto ICC

[6] Risoluzione RC/Res. 6

[7] Risoluzione ASP, paragrafo 2: “Conformemente allo Statuto di Roma, le modifiche allo Statuto relative al reato di aggressione adottate in occasione della Conferenza di revisione di Kampala entrano in vigore per gli Stati parte che hanno accettato le modifiche 1 anno dopo il deposito dei loro strumenti di ratifica o di accettazione e che, in caso di rinvio o di indagine propio motu da parte dello Stato, la Corte non esercita la propria competenza in merito a un reato di aggressione commesso da un territorio di uno Stato parte che non abbia ratificato o accettato tali modifiche”.

[8] Alex Whiting, “Crime of Aggression Activated at the ICC: Does it Matter?” December 19, 2017

[9] Art.8 Statuto di Roma

[10] Per altri corollari del divieto dell’uso della forza si veda l’articolo di Angela Federico “La risoluzione delle controversie tra gli Stati e l’arbitrato internazionale” su DirittoConsenso (4 dicembre 2020). Link: http://www.dirittoconsenso.it/2020/12/04/risoluzione-delle-controversie-tra-stati/

[11] Risoluzione della Conferenza di Revisione, tenutasi il 11 giugno 2011 a Kampala / https://treaties.un.org/doc/source/docs/RC-Res.6-ENG.pdf

[12] Art.2(4), Carta delle Nazioni Unite

[13] Art.8-bis(1)

[14] Art.25(3)

[15] Art.15-bis(4)

[16] Steinberg, R. H. (2020) “The International Criminal Court: Contemporary challenges and reform proposals”

[17] Carl Schmitt (Autore), C. Galli (a cura di), F. Ferraresi (Traduttore) “La guerra d’aggressione come crimine internazionale (5 novembre 2015)