L'arbitrato
L’arbitrato è un’alternativa efficace ed efficiente rispetto al processo ordinario, in quanto in grado di impiegare tempi ridotti per la risoluzione della controversia
Profili generale dell’arbitrato
L’arbitrato (dal latino arbitratus, trd. giudizio) è un procedimento per la risoluzione delle controversie alternativo alla giurisdizione ordinaria[1], ed è regolamentato dagli artt. 806-832 c.p.c.
La controversia viene rimessa dalle parti a uno o più soggetti privati chiamati arbitri, anziché al Giudice, i quali si si pronunciano adottando il c.d. lodo arbitrale.
È uno strumento deflattivo del contezioso civile e commerciale che, seppur con ritardo rispetto ad altri Paesi, si è positivamente affermato nell’ordinamento italiano.
L’elemento caratterizzante di tale procedimento è la volontà di ambo le parti di instaurarlo, in quanto rappresenta una deroga al principio generale per cui la giurisdizione è esercitata dalla magistratura.
Questo sistema può essere scelto allo scopo di conseguire alcuni vantaggi, tra cui la possibilità di ottenere una pronuncia nel merito della controversia in tempi certi, rapidi e prevedibili.
I presupposti necessari per l’instaurarsi del giudizio arbitrale
Affinché tale processo venga instaurato, è necessario che:
- Il diritto oggetto della controversia sia disponibile;
- Le parti attribuiscano agli arbitri il potere di giudicare, mediante un negozio giuridico che prende il nome di convenzione di arbitrato.
Tali condizioni, intrinsecamente tra loro correlate, costituiscono il presupposto imprescindibile della potestas iudicandi degli arbitri[2].
Dal primo presupposto si evince che non tutte le controversie possono essere decise in sede arbitrale, ma solo quelle relative ai diritti disponibili dalle parti, salvo espresso divieto di legge.
Sono disponibili i diritti di cui il titolare può disporre mediante atti di trasferimento e rinuncia, sia in senso sostanziale che in senso processuale.
Inoltre, le controversie in materia di lavoro, disciplinate all’art. 409 c.p.c. possono, essere decise dagli arbitri, solo se previsto dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro.
Per ciò che concerne invece il secondo presupposto, la convenzione è l’accordo con cui le parti convengono di deferire agli arbitri la decisione della controversia.
Essa può assumere le seguenti forme:
- Di compromesso, che ha ad oggetto le controversie già insorte tra le parti. Pertanto, ne consegue che l’oggetto debba essere determinato, ovverosia, deve indicare chiaramente le questioni che gli arbitri dovranno esaminare e decidere (cfr. art 807 c.p.c.);
- Di clausola compromissoria, avente ad oggetto controversie future. Dunque le parti pattuiscono la via arbitrale per l’eventualità che tra di esse nasca una controversia. Qualora la controversia insorga, sarà successivamente necessario un ulteriore atto che individui in maniera concreta e specifica i quesiti da sottoporre a decisione.
Viene segnalato che il compromesso e la clausola compromissoria devono entrambe avere forma scritta, a pena di nullità.
Gli arbitri e la loro nomina
Gli arbitri hanno il potere di emettere una pronuncia vincolante fra le parti riguardo alla questione che queste hanno loro conferito. Essi devono essere sempre in numero dispari, secondo quanto previsto dall’art. 809: può trattarsi quindi di un singolo arbitro o di un collegio arbitrale.
L’arbitro, per essere idoneo a emettere una decisione che sia analoga a quella giurisdizionale, deve essere imparziale, cioè equidistante fra gli interessi in conflitto ed indifferente rispetto alla risoluzione della controversia. Nel caso in cui dovesse mancare tale qualità in capo all’arbitro, le parti potranno ricusarlo.
Qualora la convenzione di arbitrato o la clausola compromissoria rimettano alle parti la nomina degli arbitri, la parte interessata ad introdurre il giudizio dovrà notificare alla controparte i nominativi dei soggetti prescelti, invitando quest’ultima a procedere a sua volta alla designazione dei propri arbitri e a comunicare la propria scelta entro i venti giorni successivi.
Nel caso in cui la parte notificata non comunichi i nominativi dei propri arbitri, la parte notificante potrà chiedere al Presidente del Tribunale di provvedere in sostituzione della parte inerte.
Se invece, una volta nominati gli arbitri, dovesse venire a mancare anche uno solo di essi, questo dovrà essere sostituito ad opera dello stesso soggetto e con le stesse modalità previste per la nomina originaria.
Occorre inoltre notare che, nell’esercizio delle sue funzioni, l’arbitro risponde esclusivamente per le fattispecie di responsabilità indicate dall’art. 813-ter c.p.c.
La relativa domanda risarcitoria può essere proposta solo dopo l’accoglimento, con sentenza passata in giudicato, dell’impugnazione del dolo (è, invece, proponibile, nel corso della procedura arbitrale solo nei confronti dell’arbitro decaduto o dimessosi senza giustificato motivo).
Il procedimento arbitrale
Il giudizio arbitrale ha natura privatistica e ciò incide sulle modalità di svolgimento del procedimento: da ciò ne consegue l’autonomia delle parti.
Esse sono quindi libere di procedere alla nomina di uno o più arbitri, di determinare le norme che gli stessi devono osservare nel procedimento, la sede dell’arbitrato, la lingua dell’arbitrato, la durata del procedimento.
Tuttavia, il legislatore disciplina in minima parte tale aspetto, continuando comunque a garantire uno standard minimo di tutela, tra cui: il rispetto del principio del contraddittorio, la tutela dei terzi, e l’imparzialità dell’arbitro nell’assunzione della decisione.
Il procedimento arbitrale sorge dalla domanda di arbitrato, atto con cui viene individuato l’oggetto del processo, che normalmente coinciderà con l’oggetto del successivo lodo.
La proposizione della domanda di arbitrato è equiparata alla domanda proposta in sede giurisdizionale, producendo di conseguenza i medesimi effetti.
La fase istruttoria è ispirata al principio di collegialità, e le modalità di assunzione dei mezzi di prova sono disciplinati dal codice di procedura civile (art. 816-ter c.p.c.).
L’istruzione probatoria può essere eventuale, così come nel processo giurisdizionale: ma se necessaria, rappresenta un punto di debolezza, proprio perché gli arbitri deficiano di quei poteri che i giudici esercitano nei confronti dei terzi.
Il legislatore è intervenuto prima nel 1994 poi nel 2006 per ovviare a tale inconveniente con l’introduzione di modalità per rendere l’assunzione delle prove più agevole.
Il lodo
Il lodo arbitrale, ovvero la decisione presa dall’arbitro o dal collegio arbitrale, viene deliberato a conclusione dell’istruzione e della discussione, ed entro il termine indicato dalle parti o, in mancanza, di quello indicato dalla legge (ovvero di duecentoquaranta giorni dall’accettazione della nomina da parte degli arbitri), salvo possibilità di proroga.
Tutti gli arbitri devono partecipare alla sua deliberazione ma non necessariamente attraverso una conferenza personale.
Il lodo è deliberato a maggioranza e deve essere redatto per iscritto e contenere: motivi, dispositivo, sottoscrizione. In assenza del contenuto minimo il lodo è nullo.
In aggiunta, la decisione deve essere effettuata secondo le norme di diritto, salvo che le parti abbiano autorizzato gli arbitri con qualsiasi espressione a pronunciare secondo equità.
Il lodo può produrre gli effetti propri della sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria, in tal caso si parla di lodo rituale. Al contrario, il lodo definito irrituale, avrà efficacia meramente negoziale.
Solo il lodo arbitrale rituale può essere omologato e quindi essere dichiarato esecutivo tramite l’emanazione di un decreto da parte del tribunale nel cui circondario vi è la sede dell’arbitrato.
Conclusioni
Viste le caratteristiche sopra enunciate risulta evidente che l’arbitrato rappresenta una valida alternativa rispetto al processo ordinario, soprattutto tenendo in considerazione la durata spesso troppo protratta nel tempo. Tuttavia occorre ricordare che è possibile ricorrere al processo arbitrale solo per le controversie che hanno ad oggetto un diritto disponibile. Pertanto nei casi in cui la controversia ha ad oggetto un diritto indisponibile (esempio: il diritto agli alimenti) è necessario ricorrere al processo ordinario.
Informazioni
F. P. LUISO, Diritto processuale civile, V, La risoluzione non giurisdizionale delle controversie, Milano, Giuffrè, 9^ edizione, 2017.
C. Mandrioli – A. Carratta, Corso di diritto processuale civile, vol. III, Editio minor, Torino, Giappichelli, 16^ edizione, 2019.
A cura di F. Bartolini, Codice di procedura civile e leggi complementari, La tribuna, 42^edizione, 2021.
[1] Relativamente allo svolgimento del processo civile ordinario si rimanda all’articolo di Biagio Sapone per DirittoConsenso: http://www.dirittoconsenso.it/2020/09/01/uno-schema-pratico-del-processo-civile-ordinario/
[2] Con tale nozione ci si riferisce alla potestà di giudicare.