Le intercettazioni informatiche e telematiche
Un prezioso quando delicato strumento di indagine: le intercettazioni informatiche e telematiche
Introduzione: le intercettazioni
L’attività di intercettazione informatica e telematica consiste nella captazione contestuale e occulta di conversazioni, da parte di un soggetto che ne è estraneo, che avvengano tra presenti, per telefono oppure tramite mezzi di comunicazione informatici.
Come è facile intuire, è un’attività che coinvolge il diritto costituzionale primario della segretezza della corrispondenza; motivo per cui è limitata a specifiche e determinate ipotesi e suscita forti dibattiti pubblici ogniqualvolta sia oggetto di intervento da parte del legislatore.
La fonte normativa della materia è il codice di procedura penale, che vi dedica un apposito Capo (IV) nel Libro Terzo (Prove), sotto il Titolo III (Mezzi di Ricerca della Prova). La disciplina è alquanto articolata.
Quando si possono utilizzare?
Il codice individua i casi in cui si può procedere con le intercettazioni informatiche e telematiche basandosi sui seguenti essenziali criteri[1]:
- il tipo di reato e/o la pena prevista per lo stesso: ad esempio, delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope, armi e sostanze esplosive, minaccia, usura; delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni (calcolandovi anche gli aumenti derivanti dalle circostanze ad effetto speciale e/o implicanti l’applicazione di una specie diversa da quella ordinaria);
- la modalità con cui si esegue l’intercettazione: nei casi in cui avvenga in un’abitazione o in altro luogo di privata dimora[2], si può procedere con l’intercettazione di conversazioni tra presenti tramite captatore informatico su dispositivo elettronico portatile solo in presenza di fondato motivo di ritenere che nel luogo si stia svolgendo l’attività criminosa.
La ratio di quest’ultima disposizione è presto detta: il trojan[3] è uno strumento altamente invasivo della privacy della persona coinvolta, tutt’al più se registra conversazioni in ambiente domestico, aumentando il rischio che vengano captate comunicazioni private giuridicamente irrilevanti, riguardanti esclusivamente la vita privata degli interessati. Le maglie di utilizzabilità, dunque, sono più stringenti.
L’art. 266 c.p.p., tuttavia, distingue ulteriormente le ipotesi di utilizzabilità del captatore tra presenti:
- per reati di particolare allarme sociale (a titolo di esempio, l’associazione per delinquere o delitti con finalità di terrorismo; il rinvio è all’art. 51 commi 3 bis e 3 quater c.p.p.) è sempre ammesso;
- per delitti contro la P.A. commessi da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni (calcolandovi anche gli aumenti derivanti dalle circostanze ad effetto speciale e/o implicanti l’applicazione di una specie diversa da quella ordinaria), è ammesso previa indicazione delle ragioni che ne giustificano l’utilizzo anche nella privata dimora.
Per tutti i reati previsti dall’art. 266 c.p.p. e per quelli commessi mediante l’utilizzo di tecnologie informatiche, sono sempre ammesse le intercettazioni dei flussi di comunicazioni relativi a sistemi informatici. Si pensi alla condotta di colui che si introduca, usando password modificate e contro la volontà del titolare, nel c.d. “cassetto fiscale” altrui (reato di accesso abusivo ad un sistema informatico): in tal caso, in ottica chiaramente preventiva, la legge ammette l’intercettazione di comunicazioni che avvengano attraverso sistemi informatici, strumentali al compimento di questo genere di reato.
In che modo vengono disposte le intercettazioni informatiche e telematiche?
Anche sotto questo aspetto l’art. 267 c.p.p. differenzia svariate situazioni per il modo in cui le intercettazioni informatiche e telematiche vengono disposte:
- ipotesi “ordinaria”: il Pubblico Ministero chiede al Giudice per le Indagini Preliminari l’autorizzazione a procedere. Il giudice per le indagini preliminari (da ora, GIP) autorizza con decreto motivato in presenza sia di gravi indizi di reato sia della necessità di tale mezzo di prova per la prosecuzione delle indagini (corollari dei principi di necessità, proporzionalità, ragionevolezza che guidano qualsivoglia limitazione delle libertà fondamentali dell’individuo: si pensi anche ai criteri di applicazione delle misure cautelari);
- nel caso in cui si proceda con captatore informatico su dispositivo portatile, la norma sottolinea che il GIP deve indicare “le specifiche ragioni“: ciò suggerisce l’obbligo di una motivazione rafforzata. Inoltre, il decreto deve individuare, anche indirettamente, i luoghi e il tempo in relazione ai quali è ammessa l’attivazione del microfono;
- i delitti di particolare allarme sociale e quelli commessi contro la P.A. da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio sono esclusi dall’obbligo di individuazione, nel decreto che dispone l’intercettazione, dei luoghi e del tempo in cui è ammessa l’attivazione del microfono;
- casi di urgenza, in presenza di fondato motivo di periculum in mora per le indagini, è il Pubblico Ministero a disporre l’intercettazione con decreto motivato da trasmettere al GIP entro 24 ore. Nelle 48 ore decorrenti dalla ricezione, il GIP decide sulla convalida. Chiaramente, in assenza di essa non si potrà procedere con l’intercettazione e i dati raccolti saranno inutilizzabili. Solo per i delitti di cui alle lettere C e D del precedente paragrafo il PM può avvalersi del captatore su dispositivo portatile, dovendo il tal caso precisare, nel proprio decreto, le ragioni di urgenza che impediscono di attendere la convalida del Giudice; il provvedimento dovrà egualmente essere trasmesso al GIP negli stessi termini.
In ogni caso, il decreto del PM indica le modalità e la durata delle operazioni. Esse non possono durare più di quindici giorni, prorogabili dal Giudice, con decreto motivato, per periodi successivi di quindici giorni.
Come si eseguono?
L’art. 268 c.p.p. prescrive che delle operazioni di intercettazione informatica e telematica sia, ovviamente, redatto verbale, inclusivo della trascrizione, anche sommaria, delle comunicazioni intercettate (i cosiddetti “brogliacci“).
Possono essere utilizzati svariati strumenti. Di regola gli inquirenti devono avvalersi della strumentazione a disposizione della Procura della Repubblica ma, in casi di inidoneità della stessa o urgenza, possono avvalersi di altri impianti di pubblico servizio o a disposizione della polizia giudiziaria. Sono utilizzabili anche impianti di privati, ma la disposizione è limitata alle sole intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche; in tal caso, la polizia giudiziaria può avvalersi di tecnici.
I verbali delle operazioni sono conservati in un apposito archivio, insieme ai decreti che hanno autorizzato, convalidato o prorogato le indagini, per un tempo determinato dal Pubblico Ministero (ma il GIP può disporre una proroga ove necessario).
A questo punto può intervenire la difesa: viene informata del deposito e del diritto di esaminare quanto intercettato. Decorso il termine per lo svolgimento di tale attività, il Giudice acquisisce gli atti e può, anche d’ufficio, stralciare quanto non rilevante; alle operazioni di stralcio possono partecipare i difensori e il Pubblico Ministero (contraddittorio fondamentale, data la delicatezza della selezione del materiale sottoposto a vaglio giurisdizionale).
Nella formazione del fascicolo del dibattimento, il Giudice dispone la trascrizione integrale di quanto intercettato nelle forme previste per la perizia e può, con il consenso delle parti, inserire nel fascicolo medesimo i flussi di comunicazioni effettuate in corso di indagine (analogamente a quanto avviene quando le parti possono prestare il consenso all’acquisizione del fascicolo del PM nel fascicolo del dibattimento, in deroga al principio della formazione della prova nel contraddittorio dibattimentale).
I difensori, chiaramente, possono richiedere copia dei flussi comunicativi intercettati.
Essi sono archiviati sino al passaggio in giudicato della sentenza pronunciata ad esito del relativo procedimento. Gli interessati però, ove le registrazioni non occorrano più, possono chiederne la distruzione, a tutela della propria riservatezza; anche di questa operazione è redatto verbale.
Ulteriori limiti di utilizzazione
In punto di utilizzabilità delle intercettazioni informatiche e telematiche in altri procedimenti (art. 270 c.p.p), di regola è possibile solo ove rilevanti e indispensabili per l’accertamento di alcuni dei reati di cui all’art. 266 c.p.p. (ad esempio, delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope, armi, sostanze esplosive, contrabbadno, ingiuria, minaccia…) oppure di reati per cui è prescritto l’arresto in flagranza obbligatorio. In casi di intercettazioni ottenute tramite captatore informatico su dispositivo portatile, sono utilizzabili per l’accertamento di reati di allarme sociale o contro la P.A. commessi da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio e solo ove indispensabile.
Al di fuori di tutti i limiti sopra descritti, le intercettazioni informatiche e telematiche sono inutilizzabili. Il Giudice ne dispone la distruzione, salvo che costituiscano corpo del reato (cioè la cosa sulla quale o mediante la quale il reato è stato commesso).
Prospettive normative delle intercettazioni informatiche e telematiche
Come noto, è in elaborazione una riforma della materia. Nel disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2023 si è disposto in particolare:
- l’ampliamento del divieto di pubblicazione del contenuto delle intercettazioni informatiche e telematiche, che viene consentita solo se lo stesso è riprodotto dal Giudice nella motivazione di un provvedimento o è utilizzato nel corso del dibattimento;
- il divieto di rilascio di copia delle intercettazioni informatiche e telematiche delle quali è vietata la pubblicazione, quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori, salvo che tale richiesta sia motivata dalla esigenza di utilizzare i risultati delle intercettazioni in altro procedimento specificamente indicato;
- il divieto per la polizia giudiziaria di riportare nei verbali di intercettazione i dati relativi a soggetti diversi dalle parti, salvo che risultino rilevanti ai fini delle indagini;
- il divieto per il Giudice di acquisire (nel cosiddetto stralcio) le registrazioni e i verbali di intercettazione che riguardino soggetti diversi dalle parti, sempre che non ne sia dimostrata la rilevanza;
- il divieto per il Pubblico Ministero d’indicare nella richiesta di misura cautelare, con riguardo alle conversazioni intercettate, i dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salvo che ciò sia indispensabile per la compiuta esposizione. In modo corrispondente, si vieta al Giudice di indicare tali dati nell’ordinanza di misura cautelare.
Informazioni
Codice di Procedura Penale, Libro III, Titolo III, Capo IV;
“L’utilizzo del captatore informatico: il ‘trojan di Stato’“, Tatiana Di Giulio, 11/11/2021, DirittoConsenso.it, L’utilizzo del captatore informatico: il “trojan di Stato” – DirittoConsenso.
Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 39 del 15 giugno 2023.
[1] Per l’elenco tassativo si rinvia all’art. 266 c.p.p.
[2] Trattasi dei luoghi individuati dall’art. 614 c.p., che punisce il reato della violazione di domicilio.
[3] Per un approfondimento sulla nozione di captatore informatico si rinvia a: “L’utilizzo del captatore informatico: il ‘trojan di Stato’“, Tatiana Di Giulio, 11/11/2021, DirittoConsenso.it, L’utilizzo del captatore informatico: il “trojan di Stato” – DirittoConsenso
Il whistleblowing: la nuova normativa
Inquadramento della nuova disciplina relativa al whistleblowing
Cosa significa “whistleblowing”?
Con il termine “whistleblowing” si fa riferimento alla denuncia, da parte di un soggetto operante in un ente, di fenomeni lesivi di interessi pubblici che si verifichino al suo interno.
La necessità di una normativa dedicata nasce al fine di prevenire fenomeni corruttivi nella Pubblica Amministrazione, ma con il tempo l’ambito applicativo si è esteso anche alla dimensione privata e alla tutela, più in generale, di interessi pubblici. Questa normativa si accompagna anche a previsioni inerenti alla trasparenza e al controllo dell’operato della P.A., contenute in altre fonti normative che non verranno trattate in questa sede[1].
L’esigenza iniziale appare comprensibile laddove si pensi ad alcune caratteristiche del reato corruttivo e delle sue manifestazioni. Ad esempio, si tratta di un c.d. reato-contratto: diversamente dalle ordinarie ipotesi di reato in cui vi sono un reo e una persona offesa, in questo caso i “protagonisti” dell’illecito sono in accordo, con una probabilità di emersione dello stesso molto più ridotta. In secondo luogo, vi è il timore del denunciante di subire atti di ritorsione a causa della propria segnalazione; motivo per cui, oltre a misure di prevenzione del fenomeno, occorrono anche strumenti specifici di protezione per il c.d. “whistleblower“, cioè, per l’appunto, il segnalatore.
L’evoluzione dell’istituto nel nostro ordinamento
La prima disciplina si rinviene nel Decreto Legislativo n. 165/2001, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche“. L’art. 54-bis, in particolare, nella sua versione originaria si fonda sui seguenti essenziali pilastri, alcuni dei quali sono rimasti tutt’ora invariati e che, al di là delle modifiche anche significative intervenute, continuano a costituire l'”ossatura” della materia.
È stato posto il generale divieto di adottare provvedimenti disciplinari, discriminatori o di licenziamento nei confronti del dipendente pubblico a causa della segnalazione effettuata.
L’identità di quest’ultimo non può essere rivelata nel procedimento disciplinare conseguente alla denuncia. In particolare si delineano due ipotesi, che ancora oggi individuano due distinte normative:
- procedimento disciplinare che scaturisce da altri, ulteriori e distinti, accertamenti rispetto alla segnalazione: in questo caso l’identità del whistleblower può essere rivelata solo con il suo consenso;
- procedimento che scaturisce in tutto o in parte dalla segnalazione: in tal caso la rivelazione dell’identità è ammessa solo ove assolutamente indispensabile alla difesa dell’incolpato.
La segnalazione viene sottratta al c.d. diritto di accesso: ciò significa che, in deroga a quanto normalmente previsto per gli atti amministrativi, non potrà essere oggetto di consultazione e/o di estrazione di copia da parte di qualsivoglia soggetto che abbia interesse a visionarne il contenuto.
Il Pubblico dipendente, con le suddette protezioni, può così denunciare il fatto illecito all’Autorità Giudiziaria, alla Corte dei Conti o al superiore gerarchico; con Decreto Legge n. 90/2014 è stata aggiunta anche l’ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione) tra i potenziali “ricettori” della segnalazione.
Queste forme di protezione non trovano applicazione nel caso in cui il denunciante commetta, attraverso il proprio comportamento, i reati di diffamazione, calunnia o un illecito civile ai sensi dell’art. 2043 del Codice Civile.
La legge n. 179/2017 ha innovato più profondamente la norma, ampliandone l’ambito di applicazione sotto diversi profili: i soggetti abilitati a ricevere le segnalazioni (si è aggiunto il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza); i potenziali segnalatori ricomprendono anche i dipendenti di enti pubblici economici, di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, nonché i lavoratori e i collaboratori di società fornitrici di beni o servizi e che realizzino opere per la P.A.; all’elenco dei provvedimenti non adottabili a seguito della segnalazione si aggiungono anche il trasferimento o altre misure organizzative che abbiano effetti negativi sulle condizioni di lavoro.
Maggiori limiti sono poi stati posti alla possibilità che sia rivelata l’identità del dichiarante. Nel processo penale è coperta da segreto secondo quanto disposto dall’art. 329 c.p.p., riguardante la segretezza degli atti di indagine; nel procedimento avanti alla Corte dei Conti il segreto permane per tutta la durata della fase istruttoria. Per quanto riguarda il procedimento disciplinare, resta la bipartizione in base ai fatti determinanti l’addebito: se quest’ultimo dipende da accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, vi è un divieto di rivelazione; altrimenti, e se la rivelazione stessa è necessaria per la difesa dell’incolpato, la denuncia sarà utilizzabile solo in caso di consenso del whistleblower.
Di regola le misure ritorsive o discriminatorie adottate a seguito della segnalazione sono nulle ed è onere della prova della P.A. dimostrare che sono state assunte per ragioni diverse da essa; il lavoratore licenziato a causa della denuncia ha inoltre diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro.
Sono previste sanzioni amministrative pecuniarie comminabili dall’ANAC nei confronti dei responsabili degli enti che siano, in vari modi, negligenti (assenza di procedure di gestione delle segnalazioni, mancata verifica delle stesse) o colpevoli dell’adozione di misure discriminatorie o ritorsive.
Si ampliano i casi in cui il denunciante è punibile a causa della propria condotta: la norma non si limita a menzionare gli illeciti già completati nella versione previgente (diffamazione, calunnia o illecito civile ai sensi dell’art. 2043 del Codice Civile), ma dispone altresì, con una formula generale di chiusura, la punibilità per i reati comunque commessi.
Tuttavia, contestualmente, si limita la responsabilità civile derivante dai suddetti reati alle sole ipotesi di dolo e colpa grave.
La disciplina più recente: il decreto legislativo n. 24/2023
Il Decreto Legislativo n. 24/2023[2] ha abrogato la norma sopra descritta. Il decreto è in vigore dal 30/03/2023 ma specifica, nelle proprie disposizioni transitorie e di coordinamento, le date a partire dalle quali determinate norme saranno efficaci. Vediamone i punti salienti.
Dal punto di vista soggettivo, si estende ancora la platea dei coinvolti. La normativa, infatti, si applica anche nei rapporti di lavoro privato e nelle società private, in base al numero di lavoratori; si aggiungono anche i liberi professionisti, i consulenti, i lavoratori autonomi, i volontari e i tirocinanti. Dunque, non necessariamente per persone che hanno in essere un rapporto di lavoro: è sufficiente anche essere in fase precontrattuale (per esempio in corso di selezione), oppure dopo lo scioglimento del rapporto, laddove l’informazione posta a fondamento della segnalazione sia stata conosciuta prima.
La tutela è estesa anche ai c.d. “facilitatori“, cioè coloro che assistono il segnalatore nella relativa procedura, nonché a colleghi, parenti entro il 4° grado o persone legate al denunciante da un legame affettivo, enti di sua proprietà.
Vengono poi istituite due principali forme di segnalazione:
- interna all’ente: questa procedura, che le persone giuridiche toccate dalla normativa in esame devono obbligatoriamente adottare, deve essere resa pubblica e il segnalatore deve esserne informato;
- esterna, indirizzata all’ANAC: è residuale, opera laddove l’interna non funzioni, vi siano rischi ritorsivi nell’avvalersene o in caso di pericolo imminente e palese per l’interesse pubblico.
Entrambe le procedure prevedono il dovere di consegnare al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni e quello di riscontrare la denuncia entro 3 mesi. Nel caso della segnalazione esterna, il riscontro può pervenire dopo 6 mesi per giustificate e motivate ragioni. È inoltre previsto espressamente che, nella procedura esterna, l’ANAC comunichi al segnalatore l’esito finale, che può “anche” (dunque, ad avviso di chi scrive, trattasi di un elenco non tassativo) essere l’archiviazione, la trasmissione ad altra Autorità competente, l’adozione di una raccomandazione o la comminazione di una sanzione amministrativa.
In via ulteriormente residuale è anche ammessa la divulgazione pubblica dell’illecito. Non deve esservi stato riscontro né alla segnalazione interna né a quella esterna, deve configurarsi un pericolo imminente e palese per il pubblico interesse, oppure devono essere configurabili rischi di infruttuosità della segnalazione esterna per, ad esempio, collusione piuttosto che distruzione od occultamento di prove. Resta salvo il segreto professionale del giornalista sulla fonte della notizia.
In tema di segreto sull’identità del denunciante, la disciplina è rimasta invariata, salvo prevedere che nelle ipotesi in cui occorre il suo consenso bisogna informarlo per iscritto esplicitando il motivo per cui serva rivelare il dato.
Sulla riservatezza dei contenuti delle segnalazioni, si prevede l’obbligo di cancellazione delle informazioni non rilevanti e il limite alla conservazione per il tempo necessario all’espletamento della procedura e comunque non oltre 5 anni dalla comunicazione dell’esito finale.
Viene esplicitato che le misure di protezione operano anche nel caso vi sia fondato motivo di ritenere che i fatti posti a fondamento della segnalazione siano veri. Peraltro, la protezione viene meno laddove sopravvenga condanna, anche in primo grado, per calunnia, diffamazione o responsabilità civile per dolo o colpa grave a seguito della denuncia fatta; oltre a ciò, in questo caso viene anche comminata al segnalante una sanzione disciplinare. Si noti che la norma non richiede che la sentenza di condanna sia definitiva.
Significativa novità è la previsione di un’apposita esclusione della responsabilità per il segnalante. Se infatti è necessario per svelare la lesione dell’interesse pubblico e se tutti gli altri strumenti di segnalazione sono già stati infruttuosamente esperiti, egli potrà diffondere anche notizie coperte per legge da segreto. Tuttavia, ciò non vale per ciò che è oggetto di segreto professionale forense, medico, per le informazioni classificate né per le deliberazioni di organi giurisdizionali che godano di questa tutela.
Nel caso in cui, dunque, oggetto di diffusione da parte del denunciante siano informazioni coperte da queste ultime tipologie di segreto elencate, lo stesso sarà perseguibile. L’esclusione di responsabilità copre anche l’acquisizione delle informazioni, salvo che sia avvenuta commettendo un fatto costitutivo di reato.
Sulla nullità degli atti ritorsivi e sul diritto al reintegro in caso di licenziamento nulla è cambiato, come anche per la ripartizione dell’onere della prova sulla causa dei suddetti provvedimenti. La descrizione di questi ultimi è stata tuttavia tipizzata; la norma, testualmente, riporta “talune fattispecie“, espressione che sembrerebbe suggerire che l’elenco non sia tassativo.
Il compimento di atti di tal fatta, come anche comportamenti negligenti sull’adozione delle procedure di segnalazione, continua a comportare la possibilità per l’ANAC di comminare sanzioni amministrative pecuniarie.
Infine, ma non per importanza, vi sono le disposizioni transitorie e di coordinamento. Le norme contenute nel decreto in esame diverranno efficaci dal 15/07/2023, mentre gli obblighi connessi all’elaborazione delle procedure di segnalazione interna per le società private (in base al numero dei lavoratori) saranno vigenti dal 17/12/2023, data posta più lontana, probabilmente e ragionevolmente, per dare tempo alle società di adottare i modelli organizzativi e di gestione più adatti.
Informazioni
Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modifiche.
“La lotta alla corruzione nella pubblica amministrazione“, Deborah Veraldi, DirittoConsenso, 8/10/2020, link: La lotta alla corruzione nella Pubblica Amministrazione – DirittoConsenso.
[1] Si rinvia a “La lotta alla corruzione nella pubblica amministrazione“, Deborah Veraldi, DirittoConsenso, 8/10/2020, link: La lotta alla corruzione nella Pubblica Amministrazione – DirittoConsenso.
[2] “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali“.
Cos'è il procedimento per decreto?
Caratteri e peculiarità di un rito premiale a contraddittorio differito: il procedimento per decreto
Il procedimento per decreto: disciplina ed esempio
Il procedimento per decreto è un procedimento speciale disciplinato nel Libro Sesto, Titolo Quinto del Codice di Procedura Penale (artt. 459-464 c.p.p.).
Come altri riti speciali, anche questo è connotato da elementi di deflazione del dibattimento, permettendo una definizione più rapida della posizione del reo non avanti al Giudice dibattimentale ordinario ma avanti al Giudice per le Indagini Preliminari. Come per altri riti speciali, poi, alla deflazione seguono incoraggianti vantaggi: ragionamento comune alle procedure diverse dal rito ordinario, per cui la rinuncia ad un completo ed approfondito contraddittorio è concepita come una sorta di “sostegno” ad un’amministrazione della giustizia oberata di vertenze, da premiare.
È tuttavia applicabile solo in determinati casi.
Innanzitutto devono esservi, secondo la Pubblica Accusa, motivi di ritenere applicabile esclusivamente una pena pecuniaria, anche in sostituzione della detentiva, e non devono esservi i presupposti per una misura di sicurezza personale.
In secondo luogo, l’art. 459 c.p.p. prevede l’applicabilità sia ai reati procedibili d’ufficio, sia a quelli procedibili a querela quando, validamente presentata la stessa, il querelante abbia dichiarato espressamente di non volervisi opporre.
Facciamo un esempio: il reato di guida senza patente, previsto dall’art. 116 del Codice della Strada, é punito solo con l’ammenda, che é una pena pecuniaria. Per questa contravvenzione, dunque, potrà essere emesso un decreto penale. Se però dovesse risultare accertata la pericolosità sociale del reo, presupposto dell’applicabilità di una misura di sicurezza, ecco che non potrà procedersi con questo rito.
Ma torniamo all’articolo 459 c.p.p.
Occorre precisare che è intervenuta la Corte Costituzionale[1] statuendo l’incostituzionalità dell’articolo 459 c.p.p. laddove prevede la possibilità, per la persona offesa, di opporsi all’adozione di questo rito (ad esempio, la persona offesa potrebbe voler arricchire il compendio probatorio da sottoporre all’attenzione del Giudice, non accontentandosi di un rito “contratto”, più rapido e meno approfondito sotto questo profilo).
In particolare, questa parte della disposizione è stata dichiarata non conforme agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dunque ai principi di ragionevolezza/proporzionalità e di ragionevole durata del processo in quanto:
- distingue irragionevolmente la posizione del querelante rispetto a quella della persona offesa da un reato procedibile d’ufficio;
- non corrisponde ad alcun interesse meritevole di tutela del querelante stesso, il quale può comunque sottoporre, nel corso delle indagini preliminari, all’attenzione della Procura qualsivoglia elemento di prova utile all’accertamento delle responsabilità penali e, in caso di definizione mediante decreto penale, può comunque chiedere il risarcimento del danno da reato in sede civile;
- reca un significativo vulnus all’esigenza di rapida definizione del processo, ponendosi in contrasto con le esigenze di deflazione proprie dei riti alternativi premiali;
- è contraddittoria rispetto alla mancata previsione di una analoga facoltà in caso di patteggiamento, il quale può essere una modalità di definizione del giudizio a prescindere dalla contraria volontà del querelante.
Tutt’ora si legge, nelle querele, la dichiarazione di opposizione alla definizione del procedimento mediante decreto penale di condanna; alla luce della suddetta sentenza, tuttavia, è una formula da ritenersi priva di efficacia.
L’atto di impulso: l’esercizio dell’azione penale
Il procedimento ha inizio, chiaramente, con l’avvio delle indagini da parte della Procura della Repubblica a seguito dell’iscrizione di una notizia di reato nell’apposito registro. Entro un anno dall’iscrizione del nominativo dell’indagato, il Pubblico Ministero può trasmettere al Giudice per le Indagini Preliminari una richiesta motivata di emissione de decreto penale di condanna con contestuale indicazione della pena da irrogarsi.
A questo punto si inserisce il primo elemento premiale del procedimento per decreto: il Pubblico Ministero, infatti, può chiedere l’applicazione di una pena diminuita sino alla metà rispetto al minimo edittale (cioè il minimo della pena previsto dal legislatore per lo specifico reato).
I provvedimenti del Giudice per le Indagini Preliminari
Gli esiti della richiesta possono essere diversi:
- accoglimento, con conseguente emanazione del decreto penale di condanna;
- rigetto, con due possibili e alternative conseguenze:
- la restituzione degli atti al Pubblico Ministero oppure
- l’emanazione di una sentenza di proscioglimento negli specifici casi previsti dall’art. 129 c.p.p. (se, cioè, il fatto non sussiste, l’imputato non lo ha commesso, il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come tale, estinzione del reato, mancanza di una condizione di procedibilità).
Qualche precisazione in merito all’accoglimento.
In apertura abbiamo detto che il decreto può essere emesso in caso di applicazione di una pena pecuniaria anche sostitutiva della detentiva. Ebbene, in questo caso il Codice (art. 459) precisa i criteri di calcolo cui il Giudice deve attenersi per la conversione stessa, ma specifica anche la rilevanza delle generali condizioni economiche e patrimoniali del condannato.
Il Giudice può altresì applicare la sospensione condizionale della pena.
Inoltre, la pena pecuniaria può essere sostituita dai lavori di pubblica utilità previsti dall’art. 56 bis della legge 689/1981; riprenderemo questo istituto più avanti, trattando delle iniziative che l’imputato può adottare a proprio favore.
L’emanazione del decreto porta con sé ulteriori premialità:
- non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento (spese anticipate dall’erario; a titolo di esempio: spese per lo svolgimento di perizie o consulenze tecniche che, in genere, vengono poi addebitate al condannato);
- non comporta l’applicazione di pene accessorie;
- il provvedimento non ha efficacia di giudicato nei procedimenti civili e amministrativi: in questi ultimi, dunque, non viene fatto salvo l’accertamento del giudice penale sulla sussistenza del fatto, sulla sua commissione da parte del condannato e sulla sua illiceità;
- il reato sarà estinto se il condannato non commetterà più un delitto o una contravvenzione della stessa indole nei successivi, rispettivamente, cinque e due anni; ciò comporta anche l’estinzione di ogni effetto penale (ad esempio: declaratoria di recidiva, iscrizione della condanna nel casellario, declaratoria di delinquenza abituale, professionale o per tendenza) e il condannato potrà ancora usufruire della pena sospesa.
Il decreto dovrà essere notificato al condannato, al suo difensore e alla persona civilmente obbligata alla pena pecuniaria (cioè il soggetto onerato del pagamento della sanzione applicata all’imputato in caso di sua insolvibilità); viene invece comunicato al querelante e al Pubblico Ministero.
Nel caso in cui risulti impossibile notificare il decreto all’imputato in quanto irreperibile, esso dovrà essere revocato e gli atti andranno restituiti al Pubblico Ministero.
Le iniziative dell’imputato: l’instaurazione di un contraddittorio
Entro 15 giorni dalla ricezione del decreto, l’imputato (ma anche il civilmente obbligato alla pena pecuniaria) può proporre opposizione allo stesso, personalmente o previo conferimento di procura speciale al difensore, con facoltà di chiedere l’avvio di un giudizio immediato, di un giudizio abbreviato o l’applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento), nonché l’oblazione.
Se non viene espressa alcuna richiesta, si procederà con rito immediato.
Abbiamo visto i diversi vantaggi connessi al decreto penale.
Il risvolto negativo si manifesta proprio in sede di opposizione: in caso di rigetto, il Giudice può applicare anche una sanzione più severa di quella disposta con il decreto penale, eventualmente revocando i benefici concessi. In questo punto si palesa la ragione deflattiva di questa procedura, disciplinata in modo tale da scoraggiare l’impugnazione, salvo casi in cui effettivamente ve ne siano dei solidi presupposti.
Fondamento che si manifesta anche nella possibilità per l’imputato, sempre entro 15 giorni dalla notifica del decreto, di pagare la sanzione pecuniaria ridotta di un quinto, rinunciando però al contempo all’opposizione.
Un’altra possibilità è quella di chiedere, personalmente o tramite procuratore speciale, con un’apposita istanza e senza proporre opposizione, l’applicazione della sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità previsti dall’art. 56 bis della legge 689/1981. In questo caso l’imputato può chiedere un termine, di 60 giorni, per il deposito della dichiarazione di disponibilità di un ente, dove poter eseguire i lavori, e del programma di svolgimento degli stessi, elaborato dall’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (UEPE). In difetto, il Giudice respingerà la richiesta emanando un decreto di giudizio immediato.
La richiesta di sostituzione della pena con i lavori può anche essere richiesta prima dell’esercizio dell’azione penale, al Pubblico Ministero, presentando la dichiarazione di disponibilità dell’ente e il programma UEPE.
In caso di mancata opposizione o mancata altra richiesta, il decreto diverrà esecutivo.
Le novità conseguenti alla Riforma Cartabia
La ormai ben nota Riforma Cartabia è intervenuta significativamente anche nell’ambito dei riti speciali[2]. In particolare, l’intervento legislativo si connota per l’ampliamento dell’accesso a riti deflattivi, con il chiaro intento di ridurre il carico di lavoro gravante sui Tribunali ed accelerare così i tempi della giustizia.
Nel caso del procedimento per decreto, è stata questa riforma ad introdurre la disciplina sui lavori di pubblica utilità, la possibilità di pagamento della sanzione in misura ridotta “in cambio” della mancata opposizione, il diritto di accesso alle forme di giustizia riparativa di cui però non si è trattato in quanto le modalità di svolgimento di questi riti stragiudiziali ancora sono tutte da disciplinare.
Informazioni
Codice di Procedura Penale, artt. 459 – 464.
Corte Cost. sentenza n. 28/01-27/02/2015 n. 23; Gazz. Uff. 4 marzo 2015, n. 9 – Prima serie speciale.
“La Riforma Cartabia del processo penale e del processo civile”, Sara Della Piazza, DirittoConsenso.it, 25/01/2022 – La riforma Cartabia del processo penale e del processo civile – DirittoConsenso.
[1] Corte Cost. sentenza n. 28/01-27/02/2015 n. 23; Gazz. Uff. 4 marzo 2015, n. 9 – Prima serie speciale.
[2] “La Riforma Cartabia del processo penale e del processo civile”, Sara Della Piazza, DirittoConsenso.it, 25/01/2022: La riforma Cartabia del processo penale e del processo civile – DirittoConsenso.
Cos'è il furto con destrezza?
Le caratteristiche del furto con destrezza e le differenze con il furto: un’analisi di un reato diffuso
Premessa: spiegazione del furto “semplice” per comprendere il furto con destrezza
Prima di parlare del furto con destrezza è importante spiegare cos’è il furto in generale e quali sono le caratteristiche di questo reato.
Il furto è un reato previsto dall’art. 624 c.p. consistente nella condotta di colui che si impossessa della cosa mobile altrui (ivi inclusa l’energia elettrica e qualunque altra energia avente valore economico, come precisato dal secondo comma della stessa norma), sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri. La pena prevista è della reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 154,00 € a 516,00 €.
Si tratta dunque di un delitto comune d’evento, che tutela il bene giuridico del patrimonio, a condotta vincolata e a dolo intenzionale. Chiariamo sinteticamente queste nozioni.
Il delitto è quella particolare fattispecie di reato che prevede la pena della reclusione e/o della multa, distinguendosi dalla contravvenzione, che prevede invece la pena dell’arresto e/o dell’ammenda. Sono due tipologie di reato che si identificano dunque in base ad un criterio nominale, cioè il tipo di pena previsto, ma presentano altre differenze: mentre la contravvenzione è punita sia per dolo che per colpa, il delitto è di regola punito a titolo di dolo, salva espressa previsione di responsabilità colposa; inoltre, vi sono istituti applicabili solo ad un tipo di reato e non all’altro, ad esempio l’oblazione (solo per contravvenzioni) o la recidiva (solo per delitti).
È poi una fattispecie comune: non sono richieste particolari qualifiche soggettive in capo all’agente.
È un reato d’evento, dunque è integrato in tutti i suoi elementi costitutivi nel momento in cui si verifica il danno al bene giuridico che la norma vuole tutelare. In questo senso si distingue dai reati di pericolo che, anticipando la tutela penale rispetto al principio di offensività, già portano l’ordinamento ad intervenire nel momento in cui il bene giuridico sia solo in pericolo di subire un pregiudizio.
Il bene giuridico tutelato
Proprio in punto di bene giuridico tutelato, cioè il patrimonio, la dottrina si è interrogata su questa nozione, sia in considerazione del rapporto tra l’accezione penalistica del termine e quella civilistica, sia in relazione al seguente quesito: è possibile considerare vittima di furto anche la persona che abbia subìto lo spossessamento in un bene avente solo valore affettivo, privo di valore economico?
La dottrina ha distinto essenzialmente tre definizioni[1]:
- quella puramente giuridica, civilistica, comprendente i rapporti giuridici, i diritti, gli obblighi;
- quella economica, basata esclusivamente su beni economicamente valutabili e su una effettiva deminutio delle attività o su un aumento di passività;
- quella mista giuridico-economica, che comprende beni economicamente valutabili oggetto di diritto (acquisiti legittimamente).
L’autore propone una quarta prospettiva, che è anche quella prevalsa in una risalente giurisprudenza: la concezione “giuridico-funzionale-personalistica“, ovverosia quella basata sulla strumentalità del bene rispetto alle esigenze di vita, sia materiali che spirituali, della persona. Questa nozione trova fondamento nella tutela costituzionale del patrimonio come funzionale alla conservazione, autonomia e sviluppo della persona. L’articolo 42 della Costituzione infatti, riguardante il diritto di proprietà, lo vincola ad una funzione sociale; la scrivente aggiunge che tale concetto di “funzione sociale” è da leggersi come delineata nell’art. 3, cioè come strumento attraverso cui tutti i cittadini possano pienamente sviluppare la propria personalità e partecipare alla vita politica ed economica del Paese.
Tornando al diritto penale, questa concezione implica che siano tutelati da questa norma anche beni aventi valore puramente affettivo, morale, in base alla normale destinazione d’uso dello stesso più che del suo intrinseco valore economico, che può anche essere modesto[2]. Si segnala, tuttavia, una pronuncia di legittimità più recente che richiede, ai fini della verifica del reato impossibile, di parametrare il valore del bene sottratto alla lesione del bene giuridico tutelato[3].
Con riferimento ai rapporti con la nozione civilistica, infine, la cosa mobile può anche essere, in sede penale, ciò che civilisticamente è una cosa immobile in quanto materialmente incorporata ad altro bene immobile, laddove fisicamente “removibile”, asportabile e trasportabile tramite avulsione dall’immobile di cui faceva parte, sin da risalente giurisprudenza[4].
Il legislatore richiede una specifica modalità della condotta, cioè lo spossessamento. Esso consiste nella assunzione della cosiddetta “signoria” sulla res, cioè del controllo, della disponibilità materiale, del potere di fatto sulla stessa.
Per quanto riguarda l’elemento soggettivo, è richiesta la rappresentazione e la volontà sui suddetti elementi costitutivi, ma anche l’ulteriore volontà, finalistica, di perseguire un profitto. Tale finalità non deve necessariamente realizzarsi affinché si consumi il reato.
La circostanza aggravante della destrezza
Chiarita la fattispecie base, veniamo ad analizzare quella aggravata dalla destrezza, prevista dall’art. 625 comma 1 numero 4 c.p.
Si tratta di una circostanza aggravante speciale, in quanto applicabile esclusivamente al reato base di furto, nonché indipendente, in quanto implica un aumento di pena predeterminato dal legislatore e non da calcolarsi come frazione della pena prevista per il reato base.
Essa definisce delle particolari modalità della condotta di spossessamento caratterizzate da una maggiore propensione criminale dell’agente, da una maggiore pericolosità dello stesso. Questo legittima un trattamento sanzionatorio, per l’appunto, aggravato. In termini più tecnici, si parla di “disvalore penale” della condotta: tanto più essa è caratterizzata da modalità aggressive, pericolose socialmente o sintomatiche di maggiori abilità criminali, quanto più essa sarà penalmente carica di disvalore e, di conseguenza, punita più severamente dalla legge.
Un orientamento di legittimità più risalente[5] definiva la destrezza come una particolare scaltrezza, anche solo temerarietà, senza che l’agente necessariamente sia dotato di eccezionali abilità, idonea però ad eludere il pur presente controllo della persona offesa mediamente diligente, approfittando così di una situazione favorevole, ad esempio una sua breve e momentanea distrazione. A titolo di esempio, dunque, vi sono stati ricompresi anche i casi di colui che abbia approfittato dell’allontanamento della persona offesa, motivato da un prelievo allo sportello, per sottrarre dall’abitacolo della sua macchina lasciata aperta e incustodita gli effetti ivi contenuti[6]; la condotta di colui che abbia inserito la merce rubata in un borsone fatto passare dall’ingresso riservato ai portatori di handicap in quanto privo del sistema di sorveglianza antitaccheggio[7]; l’impossessamento di valigie in danno del proprietario addormentato con accortezza tale da non svegliarlo[8].
Sono poi intervenute, tuttavia, le Sezioni Unite di Cassazione[9], chiarendo che proprio l’approfittamento di un momento di distrazione non sia sufficiente per configurare la fattispecie aggravata, occorrendo invece una particolare abilità, astuzia o avvedutezza tali da sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza sul bene; le pronunce successive[10] si sono adattate a questa interpretazione più stringente.
Tra i casi più, se si può dire, curiosi, rinveniamo il furto perpetrato attraverso la c.d. “tecnica dell’abbraccio”, che consente il contatto fisico necessario per impossessarsi dei valori portati indosso dalla persona offesa[11] attraverso abbracci, baci e moine finalizzati a impossessarsi del gioiello in possesso della vittima[12]; attirando la vittima in casa, con la prospettiva di un rapporto sessuale, per poi derubarla di notte non appena questa si è addormentata[13].
Importante casistica si è poi prodotta intorno al furto nel supermercato: il semplice nascondere la merce nella propria persona (inserirla in una tasca ad esempio) è il minimum necessario per la consumazione del furto, non realizza dunque alcuna destrezza[14].
La differenza tra destrezza e mezzo fraudolento
Interessante è il confronto effettuato dalla Cassazione[15] tra la destrezza e l’ulteriore aggravante, prevista dallo stesso art. 625 c.p., del mezzo fraudolento, così delineato: la prima si ha in caso di rapidità dell’azione non percepibile dalla persona offesa appositamente distratta (dunque con approfittamento di una condizione favorevole creata ad hoc dall’agente per allentare la sorveglianza); la seconda, invece, in caso di scaltrezza nell’attività preparatoria, concertata e attuata in presenza della persona offesa. In quel caso in particolare, la Corte ha ritenuto configurabile il mezzo fraudolento e non la destrezza nel caso in cui l’imputato, con un pretesto, si era fatto consegnare il telefono dalla persona offesa per poi allontanarsi repentinamente.
Modifiche introdotte dalla Riforma Cartabia
Prima della riforma, il furto semplice era procedibile a querela, mentre le ipotesi aggravate erano procedibili d’ufficio.
Con il nuovo art. 624 comma 3 c.p., oggi sono procedibili d’ufficio solo le seguenti ipotesi:
- se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza (art. 625 c.p. numero 7);
- se il fatto è commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all’erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica (art. 625 c.p. numero 7bis);
- reato commesso nei confronti di persona offesa incapace, per età o per infermità.
In caso di procedimento già avviato d’ufficio per un reato divenuto procedibile a querela, la persona offesa dovrà essere informata, dall’Autorità procedente per il fatto di cui trattasi, di questa modifica normativa: la persona offesa dovrà confermare, entro tre mesi, la volontà che si proceda giudiziariamente nei confronti dell’autore del reato (questa dichiarazione esplicita di volontà è, per l’appunto, la querela), altrimenti il reato sarà improcedibile[16].
Informazioni
Articoli 624 e 625 Codice Penale;
“Diritto Penale – Parte Speciale – II – Delitti Contro il Patrimonio“, Ferrando Mantovani, Wolters Kluwer, Sesta Edizione, 2016;
L’archiviazione dei procedimenti penali, Giulia Rovati, DirittoConsenso, 4/01/2023, link: L’archiviazione dei procedimenti penali – DirittoConsenso.
[1] Enucleate in “Diritto Penale – Parte Speciale – II – Delitti Contro il Patrimonio“, Ferrando Mantovani, Wolters Kluwer, Sesta Edizione, 2016, pagg. 17 e ss.
[2] Cass. 22/10/1953; Cass. 29/03/1965; Cass. 24/09/1976; Cass. Sez. II, 8/07-25/10 1980 n. 2667; Cass. Sez. V, 25/09-26/10 1998 n. 11235; Cass. Sez. V 16/10 2013-17/02/2014 n. 7451.
[3] Cass. Sez. V, 19/12/2018-28/01/2019 n. 4011.
[4] Cass. SSUU 9/11/1968; Cass. 7/05/1984; Cass. Sez. II, 11/05-1/06/2010 n. 20647.
[5] Cass. 8/04/1986; Cass. 9/12/1994; Cass. Sez. III, 8/05-1/10/2007 n. 35872; Cass. Sez. V n. 11079/2009; Cass. Sez. V, 16/03-26/04/2010 n. 16276; Cass. Sez. V 18/02-17/03/2014 n. 12473.
[6] Cass. Sez. IV, 8/07-9/12/2008 n. 45488.
[7] Cass. Sez. V, 17/02-7/04/2005 n. 12974.
[8] Cass. Sez. V 17/12/2014-18/02/2015 n. 7314.
[9] Cass. SSUU 27/04-12/07/2007 n. 34090.
[10] Cass. Sez. V, 1/10-25/10/2018 n. 48915; Cass. Sez. IV, 18/12/2019-7/01/2020 n. 139.
[11] Cass. Sez. IV, 18/12/2019-7/01/2020 n. 139.
[12] Cass. Sez. V, 30/102019-10/03/2020 n. 9388.
[13] Cass. Sez. V, 10/11/2017-19/01/2018 n. 2296.
[14] Cass. Cass. Sez. V, 16/03-7/07/2011 n. 26560.
[15] Cass. Sez. IV, 29/11/2017-19/01/2018 n. 2340.
[16] L’archiviazione dei procedimenti penali, Giulia Rovati, DirittoConsenso, 4/01/2023.