Casi di furti di beni culturali del 2025

I casi di furti di beni culturali del 2025

Panoramica su alcuni casi di furti di beni culturali del 2025: tra colpi clamorosi, opere recuperate e strategie di contrasto al traffico illecito

 

Quali sono i casi di furti di beni culturali (noti) del 2025?

La tutela del patrimonio culturale e più specificamente dei beni culturali è un tema al centro di trattati, leggi e buone pratiche, sia da parte di singole persone che da organizzazioni. Tuttavia ci sono stati diversi casi di furti di beni culturali nel 2025 ed alcuni di questi hanno fatto enorme scalpore. Per dare una visione d’insieme, i furti che sono stati analizzati sono i seguenti:

  • Il 25 gennaio nel Drents Museum ad Assen, nei Paesi Bassi, alcuni ladri hanno fatto esplodere una parete e hanno rubato reperti d’oro antichi di grande valore, tra cui il celebre elmo di Coțofenești e altri oggetti della civiltà dacica. I tesori erano in prestito dal Museo Nazionale di Storia di Bucarest. A fine 2025 questi oggetti risultano ancora non recuperati, e le autorità temono che possano essere stati fusi per ricavarne il metallo.
  • Presumibilmente tra il 16 e il 23 gennaio, in Australia una scultura lignea alta due metri intitolata Transcendence, creata dall’artista Ben Wrigley e situata nella Sacred Heart Cathedral di Bendigo, è stata rubata da tre persone. La scultura è stata poi abbandonata e ritrovata, e non risulta che siano stati compiuti arresti.
  • Il 15 ottobre un furto avvenuto presso un deposito esterno del Museo di Oakland in California ha portato alla sottrazione di oltre mille reperti, tra cui oggetti di cultura nativa americana, gioielli e altri manufatti. Questo colpo è stato reso pubblico successivamente e le autorità stanno indagando con l’FBI, ma gli oggetti non risultano recuperati al momento.
  • Il 19 ottobre un gruppo di ladri ha rapinato la Galerie d’Apollon del Museo del Louvre a Parigi rubando otto gioielli appartenenti ai Gioielli della Corona francese. La rapina è durata pochi minuti durante l’orario di apertura al pubblico. Una corona è stata ritrovata abbandonata nei dintorni, ma la maggior parte dei gioielli rimane scomparsa[1] nonostante alcuni sospetti siano stati arrestati.
  • Il 7 dicembre alla Biblioteca Mário de Andrade di San Paolo, in Brasile, due uomini armati hanno rubato otto incisioni di Henri Matisse e cinque incisioni di Cândido Portinari esposte nella mostra “From the Book to the Museum”. Un sospetto è stato identificato e arrestato, ma le opere non sono state recuperate.

 

A prima vista potrebbe sembrare quindi che musei, gallerie e istituzioni culturali facciano acqua da tutte le parti. Ma questo problema – che è sicuramente esistente – ha radici più profonde che lo legano a diversi altri temi: la questione dei fondi alle organizzazioni culturali (pubbliche o private che siano), la formazione del personale interno, l’impossibilità di una tutela assoluta del patrimonio culturale. Questa situazione fa apparire catastrofica l’effettiva tutela del patrimonio culturale anche se, ad onore del vero, il 2025 si è dimostrato anche un anno di tante restituzioni di beni culturali e di contrasto al traffico illecito di beni culturali con alcune importanti iniziative e collaborazioni da parte degli Stati.

 

Cooperazione tra Stati e lotta al traffico illecito di beni culturali

Nonostante i furti abbiano catturato l’attenzione dei media, il 2025 ha mostrato anche esempi concreti di cooperazione internazionale e restituzioni significative. Ecco quindi alcuni segnali positivi:

  • la Turchia ha recuperato e rimpatriato 180 reperti culturali trafugati grazie alla cooperazione internazionale, all’analisi scientifica e alle procedure legali con paesi come USA e Svizzera. Questo riflette un miglioramento negli sforzi di recupero e tutela e mostra come anche uno Stato di origine di beni culturali possa raggiungere risultati significativi nel recupero di beni culturali.
  • i Paesi Bassi hanno restituito 119 bronzi di Benin (artefatti depredati durante la dominazione coloniale) alla Nigeria, segnando una delle maggiori restituzioni di sempre e un esempio concreto di cooperazione e giustizia culturale.
  • l’OSCE ha tenuto workshop regionali per contrastare il traffico illecito di beni culturali e rafforzare capacità operative nei confini nazionali, mostra un chiaro impegno alla prevenzione e alla formazione.
  • Uruguay e Yemen hanno ratificato la Convenzione UNIDROIT del 1995, il trattato internazionale che fornisce norme uniformi per il rimpatrio di beni culturali rubati o esportati illegalmente
  • L’ICOM ha pubblicato due nuove Red Lists (liste rosse), strumenti pensati per aiutare a riconoscere beni culturali a rischio di esportazione illecita. Le due liste si sono concentrate sulla Grecia[2] e sulla Turchia[3], rispettivamente pubblicate l’11 marzo e il 6 ottobre 2025, e forniscono esempi concreti per supportare autorità, musei e operatori culturali nel riconoscimento e nella protezione dei beni culturali.

 

Questi risultati dimostrano che, sebbene la tutela del patrimonio culturale resti una sfida complessa come nei casi dei furti di beni culturali del 2025, gli strumenti per contrastare il traffico illecito stanno diventando sempre più efficaci e presi in considerazione dagli Stati grazie alla cooperazione internazionale, alla prevenzione e alla formazione.

Informazioni

[1] La perdita dei gioielli è stata subito indicata alle autorità competenti ed alle organizzazioni internazionali che contrastano la criminalità organizzata. L’INTERPOL per la precisione ha catalogato i beni che sono stati rubati nello Stolen Works of Art Database. Fonte: Louvre Museum theft: Stolen jewels added to INTERPOL’s Stolen Works of Art database. Per un approfondimento invito a leggere: L’INTERPOL nella lotta al traffico illecito di beni culturali – DirittoConsenso.

[2] Consultabile qui in greco ed in inglese: Red List of Greek Cultural Objects at Risk – International Council of Museums – International Council of Museums.

[3] Consultabile qui in turco ed in inglese: Red List – Türkiye – International Council of Museums – International Council of Museums.


Infedeltà coniugale

Infedeltà coniugale, i 5 modi per scoprirla

Quando sorge il sospetto di un tradimento, le emozioni rischiano di confondere la logica. È opportuno individuare segnali credibili e valutare eventuali prove in modo corretto per prendere decisioni consapevoli. L’infedeltà coniugale non andrebbe mai affrontata con improvvisazione: ecco i metodi per scoprire cosa sta succedendo

 

Come scoprire l’infedeltà coniugale

Nel settore investigativo, l’accertamento dell’infedeltà coniugale si basa su un approccio metodico che combina tecniche di raccolta delle evidenze, analisi comportamentale e strumenti di indagine legalmente ammessi. L’obiettivo è rivelare un possibile tradimento, e farlo nel pieno rispetto delle normative vigenti affinché le prove eventualmente acquisite possano avere valore in sede legale, per esempio in casi di separazione giudiziale[1] o risarcimento del danno. Qui di seguito vengono esaminati i cinque metodi per affrontare al meglio la situazione.

 

Assumere un investigatore privato

Il metodo efficace e legalmente sicuro per scoprire un’infedeltà coniugale consiste nel rivolgersi a un investigatore privato autorizzato. Questi professionisti operano con competenze specifiche nel reperimento di informazioni e documentazione utilizzabile in tribunale. Affidarsi a un’agenzia investigativa è atto per avere una valutazione preliminare del caso, un piano di indagine mirato e un report finale conforme ai requisiti previsti dalla legge.

Una volta compreso quanto costa un investigatore privato, si dà il via alle attività. Il vantaggio principale di affidarsi ad un’agenzia investigativa ad esempio come Vox Investigazioni, rispetto a iniziative autonome, è la certezza che le eventuali prove siano raccolte correttamente e non comportino rischi legali per chi le richiede. La discrezione professionale e la tutela della privacy sono parte integrante del servizio, garantendo al cliente il massimo riserbo.

 

Analisi dei comportamenti e delle abitudini

Nel campo dell’investigazione, il comportamento è uno degli indicatori più rilevanti. L’infedeltà coniugale può riflettersi in cambiamenti repentini nella gestione del tempo, nelle relazioni sociali o nelle abitudini personali. Una maggiore riservatezza, un incremento ingiustificato di spese personali o una riduzione del dialogo familiare sono elementi che meritano attenzione.

Questa valutazione deve però essere svolta con cautela e, preferibilmente, con il supporto di un professionista capace di interpretare i segnali senza condizionamenti emotivi.

 

Raccolta di informazioni digitali lecite

Il crescente utilizzo di strumenti digitali ha reso la tecnologia un fattore spesso coinvolto nei casi di tradimento. Nel rispetto delle normative sulla tutela dei dati personali, è possibile analizzare informazioni già accessibili al coniuge, come eventuali conversazioni modificate nel tono, abitudini sui social network, utilizzi anomali del telefono o cambiamenti nei livelli di sicurezza dei dispositivi.

Un’indagine digitale condotta in modo scorretto, per esempio accedendo senza autorizzazione a dispositivi o account, può integrare reato e invalidare qualsiasi prova acquisita. Per questo motivo, ogni attività deve essere valutata e gestita con rigore professionale.

 

Valutazione di riscontri economici e patrimoniali

In molti casi, l’infedeltà coniugale comporta conseguenze economiche che possono essere tracciate. Spese non giustificate, transazioni ricorrenti verso nuovi esercizi, prenotazioni di viaggi o acquisti insoliti diventano indizi da analizzare sotto un profilo più tecnico. Gli investigatori possono raccogliere dati già formalmente accessibili al cliente ed elaborarli per verificare eventuali anomalie.

Questa attività è particolarmente rilevante quando si prevede un contenzioso legale: dimostrare un comportamento pregiudizievole per la famiglia può incidere su decisioni economiche nella separazione.

 

Testimonianze e riscontri da terzi

Informazioni provenienti da persone vicine alla coppia possono rappresentare un ulteriore tassello nella ricostruzione dei fatti. Colleghi, conoscenti o frequentazioni abituali possono riportare osservazioni utili, purché non si generino interferenze o pressioni illecite. In ambito investigativo, la testimonianza viene sempre verificata e contestualizzata insieme ad altri elementi, evitando che supposizioni personali si trasformino in accuse infondate.

Informazioni

Inserisci qui la bibliografia

[1] Sul tema della separazione si veda: Separazione e divorzio in Italia – DirittoConsenso.


Responsabilità sociale d'impresa

La Responsabilità Sociale d'Impresa (CSR)

La responsabilità sociale d’impresa individua una particolare tipologia di responsabilità per le imprese che va al di là di quella meramente economica

 

Il concetto e la definizione di Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI)

La Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI) – derivante dall’inglese Corporate Social Responsibility (CSR) – è un concetto che può essere riassunto così: è la responsabilità che le imprese hanno sulla società con riferimento alle pratiche economiche e commerciali che sono portate avanti volontariamente con obiettivi sociali e ambientali.

Esempi:

  • L’impresa Alfa decide di creare una strategia interna per il benessere delle persone realizzando attività e programmi per la protezione della salute e per la tutela delle madri lavoratrici.
  • L’impresa Beta decide di sviluppare il piano di sostenibilità per ridurre l’impatto ambientale che essa stessa produce e per comunicare la propria strategia di sostenibilità.
  • L’impresa Gamma decide di razionalizzare il consumo di energia ed al contempo di sponsorizzare eventi di interesse collettivo nella comunità operante per sensibilizzare sul tema del consumo.

 

È interessante notare che si tratta di un concetto nato molti anni fa[1] e che si è diffuso moltissimo negli ultimi 20 anni. Secondo uno studio di KPMG[2], mentre negli anni 2000 appena uno su 3 delle più grandi aziende al mondo per ricavato pubblicava un report CSR, più recentemente il reporting di CSR – cioè il realizzare un prospetto informativo che consente alle imprese di valutare il loro impatto etico, ambientale, filantropico ed economico – è schizzato a livelli intorno al 90% sin dai primi anni del 2010. Questo dimostra come il tema sia recente ed al centro di interessanti dibattiti, tra elementi positivi e critiche sull’effettivo funzionamento.

E continuando sull’evoluzione del tema c’è anche un’importante considerazione da fare: se per molto tempo si distingueva la funzione economica relativa al raggiungimento delle condizioni di profitto dell’azienda dalla funzione sociale relativa alla minimizzazione degli impatti negativi e alla valorizzazione degli impatti positivi determinati dallo svolgimento della propria attività all’interno della comunità in cui opera, oggi queste due funzioni sono viste – e, forse, vanno viste – come due interessi con necessari forti legami tra loro.

 

Etica, economia e impatto nella società

All’azienda viene quindi chiesto un comportamento socialmente responsabile: questo passaggio da attori meramente economici ad attori titolari di azioni con risultati sociali ha particolari conseguenze. La responsabilità delle imprese e delle aziende coinvolge come è facile immaginare tanti soggetti che, pur non essendo titolari di azioni vantano un interesse di fatto a partecipare alla gestione dell’impresa stessa (i cosiddetti stakeholders).

Parlare di stakeholders significa necessariamente includere una notevole varietà di soggetti: da chi ha rapporti contrattuali con l’impresa come consumatori, fornitori e dipendenti a soggetti che non sono legati all’azienda da un rapporto specifico come la comunità nella quale opera l’impresa o lo Stato. Se un’azienda realizza tanto esternalità positive (cioè benefici per la collettività) quanto esternalità negative (danni o costi sociali) le conseguenze per i soggetti – interni ed esterni dell’azienda – sono tantissime.

I fattori che hanno spinto – e che continuano a spingere – le aziende verso la responsabilità sociale d’impresa sono molti. Per esempio:

  • Le preoccupazioni e le aspettative che le persone hanno nel contesto della globalizzazione e dei cambiamenti industriali su larga scala
  • I criteri sociali influenzano sempre di più le decisioni di investimento di privati e istituzioni, sia come consumatori che come investitori
  • La maggiore preoccupazione per i danni causati dall’attività economica all’ambiente
  • La trasparenza delle attività imprenditoriali, determinata dai mezzi di comunicazione e dalle moderne tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

 

In questo contesto, lodevole nei principi ma assai difficile da realizzare in concreto, le aziende adottano dei criteri, degli standards, di cui si parla più avanti.

 

Cosa intende l’Unione Europea per Responsabilità sociale d’impresa? Concetto e normativa recente

Sul tema della responsabilità sociale d’impresa, l’Unione Europea si è espressa sull’importanza del tema e ha legiferato ampiamente. Le sfaccettature infatti della responsabilità sociale d’impresa sono molte e riguardano temi come i diritti umani, le condizioni di lavoro, la tutela dell’ambiente e lo sviluppo sostenibile: in parte quindi i temi della responsabilità sociale d’impresa sono stati già trattati dall’Unione Europea anche in tempi e con finalità diverse[3]. Pensiamo ad esempio al tema della tutela ambientale in ambito europeo quanto sia stato oggetto di disciplina e quanto questa disciplina influisca sull’attività aziendale.

L’Unione Europea ha individuato il concetto di responsabilità sociale d’impresa in un noto documento del 2001 – il Libro Verde sulla Corporate Social Responsibility – come:

La responsabilità sociale delle imprese è essenzialmente un concetto in base al quale le aziende decidono volontariamente di contribuire a una società migliore e a un ambiente più pulito.[4].

 

È interessante sapere che l’Unione Europea utilizza anche la formula responsible business conduct (RBC) traducibile in italiano come condotta aziendale responsabile e che è un concetto alternativo e non contrario alla RSI introdotto dall’OECD[5].

Nel 2011 la Commissione Europea ha adottato una nuova strategia – A renewed EU strategy 2011-14 for Corporate Social Responsibility – che unisce un approccio orizzontale per promuovere la responsabilità sociale d’impresa con misure per settori specifici[6].

In linea con le politiche precedenti, il contributo dell’Unione Europea sul tema è basato sulla volontà di sviluppare un quadro generale europeo che includa lo sviluppo di principi, approcci e strumenti di ampio respiro e la promozione delle migliori pratiche e delle idee innovative e che sostenga gli approcci più efficaci alla valutazione economica e alla verifica indipendente delle pratiche di responsabilità sociale d’impresa, garantendone l’efficacia e la credibilità.

Il noto Green Deal ha dato impulso alla realizzazione di politiche di ampio respiro in materia ambientale, di gestione delle risorse, di economia circolare, di crescita economica e di transizione sociale ed in parte questo trend continua con l’adozione di regolamenti e direttive[7]. Al di là di questioni di fattibilità degli obiettivi del Green Deal e di cambiamenti delle politiche delle maggiori economie mondiali, la sommatoria delle azioni previste con il Green Deal è enorme ed il processo in corso dal dicembre 2019 – anno in cui è stato presentato dalla von der Leyen – ha portato importanti modifiche.

Per esempio, il Regolamento UE 852 del 2020 crea un sistema di classificazione delle attività economiche sostenibili allo scopo di potenziare gli investimenti e contrastare il fenomeno del greenwashing dei prodotti finanziari che si presentano come sostenibili pur non essendolo[8]. E ancora, il Regolamento UE 575 del 2013 impone alle imprese di grandi dimensioni che hanno emesso valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di comunicare informazioni sui rischi ambientali, sociali e di governance («rischi ESG») a decorrere dal 28 giugno 2022[9]. Seguono la Direttiva UE 2464 del 2022 che ha introdotto delle novità in tema di obblighi di bilancio di sostenibilità in tema di rendicontazione societaria[10], cioè nella comunicazione chiara e trasparente dei dati economici, ambientali e sociali dell’impresa, e la Direttiva UE 95 del 2014 che ha ampliato il numero di imprese che sono soggette a vincoli di trasparenza nei loro modelli di business nelle tematiche ambientali, sociali ed etiche[11].

 

Quali standard si possono adottare in termini di responsabilità sociale d’impresa?

Come detto prima, le pratiche che le aziende adottano in tema di responsabilità sociale d’impresa sono volontarie. Le imprese possono attingere a una serie di norme e linee guida, alcune delle quali sono diventate un punto di riferimento globale nel corso degli anni. Se ne possono citare tre:

  • Il Global Compact delle Nazioni Unite, che invita le aziende ad allineare volontariamente le proprie strategie e operazioni ai principi universali in materia di diritti umani, lavoro, ambiente e lotta alla corruzione.
  • Le linee guida della Global Reporting Initiative, che attualmente costituiscono il quadro di riferimento più diffuso per la rendicontazione delle attività di responsabilità sociale d’impresa. Il Global Reporting Initiative fornisce criteri, strumenti e formazione per imprese di tutte le dimensioni.
  • Le due dichiarazioni dell’Organizzazione Mondiale del Lavoro (International Labour Organization – ILO): la Dichiarazione sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e la Dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale (la cosiddetta Dichiarazione MNE).

 

Alcune considerazioni

Il tema in questione solleva diversi problemi. Di certo i benefici della responsabilità sociale d’impresa sono diversi ed al tempo stesso legati tra loro: benessere delle persone, considerazione degli interessi di tanti stakeholders, promozione dello sviluppo di realtà locali, trasparenza e rendicontazione precisa e tutela ambientale.

Per esempio, se le aziende intendono adottare comportamenti socialmente responsabili, e se pensiamo che le iniziative di responsabilità sociale d’impresa si basano sull’idea che le imprese debbano coinvolgere consapevolmente i vari soggetti interessati (come dipendenti, clienti, comunità, ecc.) nelle loro attività, è difficile realizzare attività che possano soddisfare in concreto tutte le categorie di soggetti.

In più, per quanto riguarda elementi tipicamente di diritto, le misure proposte da enti e da organizzazioni internazionali non sono obbligatorie e si inseriscono perciò nella categoria degli strumenti di soft law del diritto internazionale, cioè linee guida e principi che non hanno valore di legge vincolante, ma che orientano comunque le scelte delle imprese. Le conseguenze in senso negativo possono essere quelle che l’azienda abbia adottato tali regole per sole finalità di miglioramento o autopromozione dell’immagine e della fatidica brand reputation.

Con particolare riferimento in ambito ambientale, tra legittimità aziendale e pressione esercitata dagli stakeholders, alcune aziende utilizzano le loro informazioni sulla responsabilità sociale d’impresa per dare impressioni e immagini positive, un fenomeno noto come greenwashing, cioè un ambientalismo meramente di facciata.

Per concludere, i benefici della responsabilità sociale d’impresa sono molti tuttavia i rischi che le misure siano prese solamente per questioni di immagine sono alti stante il fatto che si tratta di misure non obbligate.

Informazioni

Porter M.E. and Kramer M.R. (2011) “The big idea: Creating shared value,” Harvard Business Review, 89(1-2).

Bonsón, E. and Bednárová, M. (2015) “CSR reporting practices of Eurozone companies,” Revista de Contabilidad, 18(2), pp. 182–193.

Balluchi, F., Lazzini, A. and Torelli, R. (2020) “CSR and Greenwashing: A Matter of Perception in the Search of Legitimacy,” SSRN Electronic Journal [Preprint].

[1] Bowen, H.R. (2013) Social Responsibilities of the Businessman. Iowa City: University of Iowa Press; Moura‐Leite, R.C. and Padgett, R.C. (2011) “Historical background of corporate social responsibility,” Social Responsibility Journal, 7(4), pp. 528–539.

[2] The KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting 2017.

[3] Per esempio pur non essendo citato il concetto di responsabilità sociale d’impresa, già nel 2001 nelle Conclusioni della riunione a Göteborg del 15 e 16 giugno del Consiglio europeo, era stata raggiunta una strategia sullo sviluppo sostenibile ed una dimensione ambientale al processo di Lisbona per il lavoro, le riforme economiche e la coesione sociale.

[4] Green Paper ‘Promoting a European framework for Corporate Social Responsibility, Brussels, 18.07.2001. COM(2001) 366 Final.

[5] L’OECD ha definito la condotta aziendale responsabile come “il contribuire positivamente al progresso economico, ambientale e sociale al fine di raggiungere uno sviluppo sostenibile e di evitare e affrontare gli impatti negativi legati alle operazioni, ai prodotti o ai servizi diretti e indiretti di un’impresa”. Link: Responsible business conduct | OECD.

[6] EUR-Lex – 52011DC0681 – EN – EUR-Lex.

[7] Per un approfondimento sui regolamenti e sulle direttive come atti di diritto dell’Unione Europea invito a leggere: Regolamenti e direttive dell’UE – DirittoConsenso.

[8] Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088.

[9] Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012.

[10] Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità.

[11] Direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni.


Diplomazia culturale

La diplomazia culturale

La diplomazia culturale è un mezzo di estrema attualità e che vede tanti soggetti coinvolti. In cosa si concretizza? E cosa realizzano gli Stati?

 

Il concetto di diplomazia culturale

La diplomazia culturale (cultural diplomacy) è uno strumento fondamentale per promuovere la pace e la stabilità nel mondo, favorendo l’integrazione e la distensione nei rapporti diplomatici tra Stati. Si tratta di un concetto che affonda le sue radici nello studio delle relazioni internazionali, della diplomazia e del diritto internazionale.

Ci sono diverse definizioni di diplomazia culturale[1]. Pur non esistendo una definizione universalmente accettata, possiamo intendere la diplomazia culturale come una serie di azioni che permettono lo scambio di idee, valori, tradizioni e aspetti culturali e identitari di una comunità per rafforzare relazioni sovranazionali. In tal modo, c’è sì la costruzione di rapporti socio-culturali tra due o più nazioni ma c’è anche la promozione di interessi nazionali.

Ci sono quindi fattori diversi e complessi che si mescolano tra loro: quelli culturali e sociali, quelli politici e quelli economici, quelli del singolo Stato in relazione con gli altri. Un’istituzione di rappresentanza, come un’ambasciata o un consolato, o un centro culturale può essere una cassa di risonanza per la diplomazia culturale: accanto ad elementi istituzionali ci sono elementi di diffusione e promozione culturale e di leadership della nazione di origine.

Possiamo quindi immaginare la diplomazia culturale come una sfera che ingloba settori come l’arte, la cucina, la musica, il design, includendo settori lontani dalla diplomazia “convenzionale” o “classica”. È quindi un fenomeno multidimensionale e ciascuno Stato adotta i mezzi e gli strumenti più disparati.

Un esempio recente è la pagina LinkedIn “Oficina de Cultura y Ciencia de la Embajada de España en China” che, pubblicando post[2] in spagnolo e cinese, funge da ponte tra Spagna e Cina condividendo sulla piattaforma elementi di cooperazioni culturale e scientifica.

 

Le sfaccettature della diplomazia culturale contemporanea: non solo Ambasciate e Consolati

Con la globalizzazione abbiamo assistito alla liberalizzazione degli scambi commerciali e ad una maggiore circolazione delle persone rispetto che in passato. Questo ampliamento di orizzonti è inoltre supportato dal ricorso a nuove tecnologie, comprese quelle per le informazioni e le comunicazioni, e al ricorso a strutture societarie complesse e diffuse in tutto il mondo. Trattandosi di un processo lungo e incompiuto, la diplomazia culturale conosce oggi una miriade di attori e di strumenti per potersi realizzare.

L’Italia è un’eccellente potenza diplomatica culturale. Gli Istituti Italiani di Cultura, ben 83, sparsi in tutto il mondo sono ormai noti perché operando sotto il coordinamento del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale sono strumenti fondamentali della strategia di diplomazia culturale nazionale. Questi istituti organizzano corsi di lingua, spettacoli, concerti, rassegne cinematografiche e mostre e curano importanti relazioni con istituzioni culturali degli Stati di accreditamento (cioè gli Stati ospitanti).

Così con gli elementi culturali è possibile indurre un pubblico a:

  • Avere una visione positiva di un popolo, di una cultura o di un Paese
  • Indurre una maggiore cooperazione
  • Contribuire a cambiare le politiche o l’ambiente politico della nazione di destinazione
  • Prevenire, gestire e mitigare i conflitti (se ce ne sono) con la nazione di destinazione.

 

5 Stati, 5 modi di fare diplomazia

Vediamo alcuni esempi di diplomazia culturale portati avanti da cinque Stati:

  • Brasile: volendosi porre come leader culturale del continente sudamericano, il Brasile è noto per i finanziamenti per la cultura anche presso le ambasciate brasiliane all’esterno, nell’organizzazione di eventi culturali e nella sponsorizzazione di artisti brasiliani all’estero. Il Brasile punta a promuovere negli ultimi anni[3] un’immagine di una società tollerante, inclusiva ed in un processo di rinnovamento di potenza BRICS[4] che ha visto lavorare attivamente l’Itamaraty cioè il Ministero degli Affari Esteri brasiliano.
  • Cina: eccellente potenza culturale, la Cina è nota per la c.d. diplomazia del ping-pong, un segnale di apertura verso l’esterno avvenuto appunto con l’invito della squadra americana di ping-pong nel 1971 presso la Repubblica Popolare Cinese in un momento in cui si intravedevano degli spiragli di apertura e di normalizzazione delle relazioni tra Cina e Stati Uniti e che avrebbe anche portato alla visita di Nixon nel febbraio 1972. Inoltre è altrettanto nota la c.d. diplomazia dei panda rinata negli anni 50: considerati come animali simbolo di pace e amicizia e ricordando per il loro manto il simbolo dello Ying e dello Yang, le donazioni dei panda hanno segnato una recente politica moderna estera cinese e che recentemente aveva portato ad una riscoperta di questa forma di diplomazia[5].
  • Corea del Sud: con una svolta senza precedenti in termini economici e culturali, già 15 anni fa la Corea del Sud aveva le idee chiare su cosa avrebbe realizzato tanto che erano stabiliti dei chiari principi direzionali[6]. La nota Hallyu, in inglese Korean Wave, è impregnata di elementi di soft power: il K-Pop ed i film sono punte di diamante ma non mancano importanti eventi come il Busan International Film Festival e la Seoul Fashion Week. Questo percorso che vede la Corea tra i più grandi attori nella diplomazia culturale è stato possibile anche grazie ai forti investimenti dal 1998 in poi[7].
  • Finlandia: il caso finlandese è forse quello più originale. Dopo essere stata promotrice di una diplomazia culturale segnata dalla neutralità durante la Guerra Fredda[8] ed al contempo di aver realizzato una propria politica scientifica e culturale[9], la Finlandia riconosce la sauna come un luogo eccellente per poter fare diplomazia culturale ed in senso più ampio connessione tra culture diverse[10].
  • Francia: la Francia è storicamente uno degli Stati più attivi in questo settore. Per esempio negli ultimi anni la promozione culturale e la politica di cooperazione del Ministero francese per l’Europa e per gli Affari Esteri (MEAE) si basa sul rafforzamento degli scambi intellettuali e culturali della Francia e sulla promozione e sul rafforzamento del settore delle industrie culturali e creative[11]. Inoltre la Francia è attiva nel mantenere buoni rapporti con gli Stati ex-colonie[12] con diverse politiche: pensiamo alla pratica della restituzione dei beni culturali come prevista nel famoso Rapporto Sarr-Savoy che ha ridato speranza nel rivedere tali beni nei loro contesti originari.

 

È importante sottolineare quindi che rispetto al passato dove gli Stati influenti combaciavano con le superpotenze (pensiamo a quando potesse essere polarizzata la diplomazia culturale durante la Guerra Fredda) oggi siamo più aperti a novità e possiamo capire la diversità del mondo importando ed esportando i più disparati fenomeni socio-culturali degli Stati in nome – o forse sarebbe meglio dire nel riconoscimento e nel rispetto – della diversità, dello scambio reciproco e della cooperazione.

 

Il caso della Amerigo Vespucci: il lungo viaggio dell’Italia nel mondo

Come spiegato prima, parlare di diplomazia culturale significa parlare di un mondo complesso e composto da settori diversi. Per concludere, è bene soffermarci su un episodio particolare.

Un caso italiano recente ed estremamente affascinante riguarda il tour mondiale della Amerigo Vespucci, il celebre veliero varato nel 1931 e ammodernato diverse volte nonché la più anziana nave della Marina Militare ancora in servizio. Considerata un’eccellenza della cantieristica navale italiana, il viaggio della Vespucci è iniziato l’1 luglio 2023 e si è concluso con un tour del Mediterraneo il 10 giugno 2025 con il rientro a Genova.

Il caso della Vespucci rappresenta chiaramente la diplomazia culturale italiana. Più di preciso, la marina militare parla anche di Naval Diplomacy perché contribuisce all’immagine nazionale e della Marina Militare all’estero. È possibile affermare che le funzioni della Vespucci – oltre ad essere quelle di nave addestratrice e formatrice degli allievi ufficiali – sono di una vera e propria “Ambasciata galleggiante”. Il veliero che ha visitato 5 continenti e attraversato 3 oceani ha creato opportunità relazionali di cooperazione e di promozione dell’immagine del Paese, dell’eccellenza del Made in Italy e dei suoi prodotti simbolo mostrando al mondo la tradizione storica e la cultura italiana.

Informazioni

Cultural Diplomacy, Political Influence, and Integrated Strategy,” in Strategic Influence: Public Diplomacy, Counterpropaganda, and Political Warfare, ed. Michael J. Waller (Washington, DC: Institute of World Politics Press, 2009), 77.

Diplomatie culturelle française | BDN.

[1] Milton Cunnings definisce la diplomazia culturale come “lo scambio di idee, informazioni, arte e altre manifestazioni culturali tra le Nazioni e le loro popolazioni, ai fini di accrescerne la comprensione reciproca”. Hwajung Kim la definisce invece come “il tentativo di un attore internazionale di promuovere la cultura nazionale, di generare un impatto sulle opinioni pubbliche delle rispettive controparti e di costruire un senso di integrità e credibilità nazionale attraverso gli scambi culturali”.

[2] Con tanto di uso di hashtag #DiplomaciaCultural #DiplomaciaCientífica #EspañaEnChina.

[3] Già nel 1989 il diplomatico Edgar Telles Ribeiro considerava l’azione culturale all’estero come “un fattore di sviluppo nazionale” (um fator do desenvolvimento nacional). Vedi: SciELO Brazil – “Pelo que é nosso!”: a diplomacia cultural brasileira no século XX “Pelo que é nosso!”: a diplomacia cultural brasileira no século XX.

[4] Cultura e clima: BRICS amplia cooperação e destaca papel do setor cultural como motor do desenvolvimento sustentável

[5] La Finlandia rimanda indietro 2 panda, è troppo caro mantenerli.

[6] Principal Goals and Directions of Korean Cultural Diplomacy and Related Policies View|Public Diplomacy News(숨김) | Ministry of Foreign Affairs, Republic of Korea

[7] Public Diplomacy: Case of South Korea < Diplomacy < 기사본문 – The Korea Post

[8] Defining Finland’s Cultural Diplomacy from Postwar to Cold War | SpringerLink

[9] Come nel caso della musica: FMQ – Western musical diplomacy in Finland during the Cold War, Part 2: The complexities of cultural diplomacy

[10] Assembling a Geography of Diplomatic Sociability: The Case of Finland’s Sauna Diplomacy: The Professional Geographer: Vol 74 , No 2 – Get Access.

[11] Diplomatie culturelle – Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.

[12] Non solo colonie africane ma anche asiatiche: Les 100 ans de la diplomatie culturelle française – La France en Thaïlande.


Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, tra risanamento delle imprese in difficoltà e salvaguardia del mercato e delle imprese operanti

 

Cosa prevede il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

Il 15 luglio 2022 è entrato in vigore il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, noto come Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza. Tale Codice è il risultato di un lungo iter avviato in attuazione della Legge 19 ottobre 2017, n. 155[1], che delegava al Governo la riforma della disciplina delle imprese in crisi o insolventi. Il ritardo nell’entrata in vigore è stato causato dalla pandemia.

Si tratta di un corpus normativo rilevante, che ha riorganizzato le procedure concorsuali, ossia quegli strumenti giuridici utilizzati quando un imprenditore non riesce a far fronte ai propri debiti. Un imprenditore in questa condizione si trova, infatti, in una situazione di crisi economica anche se le situazioni di crisi economica possono essere diverse (come si vedrà più avanti).

Il Codice riforma la storica Legge Fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267).

Esso introduce disposizioni finalizzate alla valorizzazione degli organismi produttivi e dei patrimoni, al fine di garantire il miglior soddisfacimento possibile dei creditori. Prevede inoltre istituti volti, da un lato, al superamento o alla regolazione della liquidazione e, dall’altro, al recupero dell’azienda, tramite la prosecuzione della gestione o l’adozione di sistemi per la conservazione del patrimonio. Il principio cardine infatti è che lo stato di crisi deve essere opportunamente segnalato e che l’imprenditore debba prendere le dovute contromisure.

Il Codice include anche le procedure dedicate agli imprenditori non fallibili, ovvero le cosiddette procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, precedentemente disciplinate dalla L. 3/2012. Non include, invece, la procedura di amministrazione straordinaria, che, pur rilevante in materia, resta disciplinata dal d.lgs. 270/1999[2].

 

Le più importanti definizioni dell’articolo 2 del Codice

Il Codice, all’articolo 2, fornisce le definizioni più ricorrenti. In particolare, meritano attenzione tre concetti fondamentali:

  • Crisi: lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi.
  • Insolvenza[3]: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrano l’impossibilità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
  • Sovraindebitamento: lo stato di crisi o di insolvenza che riguarda il consumatore, il professionista, l’imprenditore minore, l’imprenditore agricolo, le start-up innovative e qualsiasi altro soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali.

 

Questi tre concetti indicano situazioni differenti: la crisi può essere temporanea ed è un segnale di allarme; l’insolvenza è una condizione più grave e profonda, in cui il soggetto non è più in grado di adempiere ai propri obblighi finanziari, richiedendo interventi legali; il sovraindebitamento è uno stato di difficoltà economico-finanziaria specifico, in cui un soggetto (persona fisica o piccola impresa) non è in grado di far fronte ai debiti contratti.

Sempre all’articolo 2 sono definiti diversi soggetti. Costoro hanno obblighi diversi e doveri regolati dagli articoli 3 e 4 e sono:

  • Impresa minore: l’impresa che presenta congiuntamente questi requisiti:
    1. attivo patrimoniale annuo non superiore a euro 300.000 nei tre esercizi precedenti la data di deposito dell’istanza di apertura della liquidazione giudiziale (o dall’inizio dell’attività se più recente);
    2. ricavi annui complessivi non superiori a euro 200.000 nei tre esercizi precedenti (o dall’inizio dell’attività se inferiore);
    3. ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore a euro 500.000.
  • Consumatore: la persona fisica che agisce per fini estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, e che accede agli strumenti di regolazione della crisi per debiti contratti nella qualità di consumatore.
  • Società pubbliche: le società a controllo pubblico, le società a partecipazione pubblica e le società in house[4].
  • Gruppo di imprese: l’insieme di società, imprese ed enti (esclusi Stato ed enti territoriali) che, ai sensi degli articoli 2497 e 2545-septies del Codice civile, esercitano o subiscono direzione e coordinamento da parte di una società, ente o persona fisica. Si presume che tale attività sia svolta dalla società o ente che consolida i bilanci o esercita il controllo diretto o indiretto (anche congiunto).
  • Gruppi di imprese di rilevante dimensione: i gruppi composti da un’impresa madre e imprese figlie incluse nel bilancio consolidato, che rispettano determinati limiti numerici[5].
  • Professionista indipendente: il professionista incaricato dal debitore nell’ambito di uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza, che soddisfa congiuntamente i seguenti requisiti:
    1. iscritto all’elenco dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese e al registro dei revisori legali;
    2. possesso dei requisiti dell’art. 2399 c.c.;
    3. assenza di legami personali o professionali con l’impresa o le parti interessate che compromettano l’indipendenza di giudizio. Né il professionista né i suoi associati devono aver lavorato per il debitore, fatto parte dei suoi organi di amministrazione o controllo, o detenuto partecipazioni nell’impresa negli ultimi cinque anni.
  • Esperto: soggetto terzo e indipendente, iscritto nell’elenco previsto dall’articolo 13, comma 3, e nominato dalla commissione indicata nel comma 6 dello stesso articolo, con il compito di facilitare le trattative nella composizione negoziata.
  • Classe di creditori: insieme di creditori con posizione giuridica e interessi economici omogenei.

 

La struttura e gli strumenti presenti con due esempi

Il Codice è composto da 391 articoli.

Dopo una breve introduzione iniziale, che include ambito di applicazione, definizioni, doveri delle parti e giurisdizione (anche internazionale), vengono disciplinati i seguenti istituti:

  • Composizione negoziata della crisi d’impresa – artt. 12-25
  • Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento – art. 56
  • Accordi di ristrutturazione dei debiti – artt. 57-64
  • Convenzione di moratoria – art. 62
  • Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione – art. 64-bis
  • Procedure di composizione delle crisi di sovraindebitamento – artt. 65-83
  • Concordato preventivo – artt. 84-120
  • Liquidazione giudiziale – artt. 121-239 (che sostituisce la vecchia procedura di fallimento)
  • Concordato nella liquidazione giudiziale – artt. 240-253
  • Liquidazione coatta amministrativa – artt. 293-316

 

Questi strumenti rispondono a esigenze diverse. A titolo esemplificativo:

  • L’accordo di ristrutturazione del debito (in tre varianti: ordinario, agevolato e ad efficacia estesa) è uno strumento di regolazione della crisi che richiede un’intesa con i creditori rappresentanti una percentuale minima del totale e necessita dell’omologazione da parte del Tribunale.
  • Il concordato preventivo è una procedura concorsuale giudiziale volontaria con cui il debitore propone ai creditori un piano per soddisfare, in tutto o in parte, le proprie obbligazioni (in termini di entità e tempistica). Si definisce “preventivo” poiché mira a evitare la liquidazione giudiziale. L’obiettivo è trovare un compromesso che consenta di ridurre l’ammontare dei debiti o di posticiparne il pagamento.

Informazioni

Legge 19 ottobre 2017, n. 155 – Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza.

[1] Legge 19 ottobre 2017, n. 155, recante «Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza».

[2] Decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 – Nuova disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell’articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274.

[3] Il concetto di insolvenza non è nuovo al Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza. Questo era già centrale nella Legge Fallimentare come indicato qui: Lo stato di insolvenza – DirittoConsenso.

[4] Di cui all’articolo 2, lettere m), n), o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

[5] I limiti sono previsti all’articolo 3, paragrafi 6 e 7, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013.


Patrimonio culturale della Polonia

Il patrimonio culturale della Polonia

Un approfondimento sul patrimonio culturale della Polonia: riconoscimento internazionale, patrimoni difficili e questioni attuali

 

Prime osservazioni sul patrimonio culturale della Polonia: identità e cultura nella Costituzione

La Polonia è uno Stato dell’Europa centrale dalla storia affascinante. Nel corso dei secoli, all’interno dei suoi confini si sono intrecciate diverse identità sociali e culturali: oltre ai polacchi, vi convivono da tempo popolazioni storicamente radicate come tedeschi, ucraini e bielorussi, alcune delle quali ufficialmente riconosciute, altre meno visibili ma comunque parte integrante del tessuto sociale. Il patrimonio culturale della Polonia è il risultato di un percorso storico unico, profondamente segnato dagli eventi europei e dalla posizione geografica del Paese. Questo patrimonio ampio e diversificato gode di riconoscimento internazionale ed è oggetto di tutela, conservazione e valorizzazione della normativa nazionale e dalla ratifica di diversi trattati internazionali.

La Polonia è una repubblica parlamentare ed è membro dell’Unione Europea dal 1 maggio 2004. È già nel preambolo dell’attuale Costituzione, adottata nell’aprile 1997 ed entrata in vigore il 17 ottobre dello stesso anno, che si fa riferimento alla cultura[1].

La cultura è menzionata per la prima volta all’articolo 6:

La Repubblica di Polonia fornirà le condizioni per un accesso paritario del popolo ai prodotti della cultura che sono la fonte dell’identità, della continuità e dello sviluppo della Nazione.

La Repubblica di Polonia fornirà assistenza ai polacchi che vivono all’estero per mantenere i loro legami con il patrimonio culturale nazionale.”.

 

Tuttavia l’articolo 5 è altrettanto importante pur non menzionando la cultura:

La Repubblica Polacca custodirà l’indipendenza e l’inviolabilità del proprio territorio, garantirà la libertà e i diritti umani e civili nonché la sicurezza dei cittadini, custodirà l’eredità nazionale e garantirà la difesa dell’ambiente, mossa dal principio di un equilibrato progresso.”.

 

Altrettanto importante è il riconoscimento delle altre culture e delle minoranze come affermato all’articolo 35:

La Repubblica di Polonia garantirà ai cittadini polacchi appartenenti a minoranze nazionali o etniche la libertà di mantenere e sviluppare la propria lingua, di mantenere costumi e tradizioni e di sviluppare la propria cultura.

Le minoranze nazionali ed etniche avranno il diritto di creare istituzioni educative e culturali, istituzioni volte a proteggere l’identità religiosa, nonché di partecipare alla risoluzione di questioni legate alla loro identità culturale.[2].

 

Infine l’articolo 73 stabilisce che:

La libertà di creazione artistica e di ricerca scientifica e la diffusione dei suoi frutti, la libertà di insegnare e di godere dei prodotti della cultura devono essere garantite a tutti.”.

 

Vediamo ora il patrimonio culturale della Polonia riconosciuto a livello internazionale.

 

I siti culturali e naturali iscritti nella Lista del Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO

Il patrimonio culturale della Polonia iscritto nella Lista del Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO conta 17 siti, 15 culturali e 2 naturali. Ecco quali sono in ordine di riconoscimento cronologico da parte del Comitato del Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO secondo le regole fissate dalla Convenzione del 1972[3]:

  • Auschwitz Birkenau (1979)
  • La Foresta di Białowieża, primo sito naturale, tra Polonia e Bielorussia (1979)
  • Il centro storico di Varsavia (1980)
  • La Città vecchia di Zamość, costruita secondo l’idea rinascimentale di “città ideale” (1992)
  • Il Castello dell’Ordine Teutonico di Malbork (1997)
  • La Città medievale di Toruń dove si trova dagli edifici storici la casa di Nicolò Copernico (1997)
  • Kalwaria Zebrzydowska: il complesso architettonico e paesaggistico manierista ed il parco di pellegrinaggio (1999)
  • Le Chiese della pace a Jawor e Świdnica, i più grandi edifici religiosi a graticcio d’Europa (2001)
  • Le Chiese in legno della Małopolska meridionale (2003)
  • Il Parco Muskauer / Parco Mużakowski (2004)
  • La Sala del Centenario a Breslavia (2006)
  • Le foreste di faggi antichi e primordiali dei Carpazi e di altre regioni d’Europa, secondo sito naturale
  • La miniera di piombo-argento-zinco di Tarnowskie Góry ed il sistema di gestione delle acque sotterranee (2017)
  • Le chiese di legno della regione dei Carpazi in Polonia e Ucraina (2013)[4]
  • La regione mineraria preistorica di selce striata di Krzemionki (2019).

 

Il patrimonio culturale immateriale riconosciuto dall’UNESCO

Per quanto riguarda il patrimonio culturale immateriale, dal 2011, anno in cui la Polonia ha ratificato la Convenzione sulla Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale del 2003, nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità ci sono 6 pratiche:

  • La tradizione del presepe della Natività (szopka) a Cracovia
  • La cultura dell’apicoltura arborea, pratica culturale condivisa con la Bielorussia
  • La tradizione dei tappeti di fiori per le processioni del Corpus Domini
  • La falconeria, una pratica condivisa con tanti altri Stati[5]
  • La navigazione fluviale con lavorazione del legno e produzione delle zattere[6]
  • La danza tradizionale polacca di origine popolare ‘Polonaise’.

 

La legislazione nazionale in tema di patrimonio culturale

La normativa nazionale più rilevante sull’argomento è la seguente:

  • L’ordinanza del 1963 sulle procedure di tenuta del registro dei monumenti e dell’elenco centrale dei monumenti
  • L’ordinanza del 1976 n. 42 relativo alle dichiarazioni di origine dei beni culturali nei contratti di compravendita di questi beni
  • La legge del 1983 sulle risorse archivistiche nazionali e sugli archivi di Stato (che ha modificato
  • La Legge del 7 luglio 1994 (la nota Legge sull’edilizia, più volte modificata)
  • La Legge del 21 novembre 1996 sui musei
  • La legge del 6 giugno 1997 che modifica il codice penale
  • La legge del 27 giugno 1997 sulle biblioteche
  • La Legge del 7 maggio 1999 sulla protezione dei luoghi in precedenza campi di sterminio nazisti
  • La Legge del 27 marzo 2003 sulla pianificazione e lo sviluppo del territorio (più volte modificata)
  • La Legge del 23 luglio 2003 sulla protezione e tutela dei monumenti (che modifica la legge della protezione del 1956)
  • La Legge del 16 aprile 2004 sulla tutela ambientale
  • La Legge del 3 ottobre 2008 sulla fornitura di informazioni sull’ambiente e la sua protezione, sulla partecipazione del pubblico alla protezione dell’ambiente e sulle valutazioni di impatto ambientale.
  • La Legge del 25 maggio 2017 sulla restituzione dei beni culturali nazionali[7] (nota anche con la sigla URNDK)

 

Lo stato polacco ha fondato nel tempo diverse istituzioni.  Il Narodowy Instytut Dziedzictwa, NID, traducibile in Istituto Nazionale del Patrimonio Culturale della Polonia è responsabile del processo di raccolta e gestione delle risorse di documentazione del patrimonio nazionale con precise informazioni raccolte in schede[8]. All’importanza della documentazione si è aggiunta anche la digitalizzazione, attiva dal 2007 con progetti finanziati dal Ministero della Cultura e che ha poi portato nel 2011 al lancio dell’Annual Program Kultura+ e alla digitalizzazione dello stesso Ministero della Cultura della Polonia. Il NID ha inoltre sul proprio sito un’apposita pagina “L’Alfabeto del Patrimonio”[9] con l’obiettivo di rendere più accessibili le questioni più complesse della terminologia in tema di patrimonio culturale.

Istituti altrettanto importanti sono l’Istituto Adam Mickiewicz, il Centro Culturale Internazionale, il Consiglio Nazionale del Patrimonio della Polonia, l’Istituto Nazionale per i Musei e le Collezioni Pubbliche, l’Istituto del Libro, l’Istituto Nazionale Audio-visuale, l’Istituto del Teatro Zbigniew Raszewski, l’Istituto di Musica e Danza, l’Istituto del Film Polacco, l’Istituto Nazionale di Frederic Chopin.

 

Alcune riflessioni finali

Il patrimonio culturale della Polonia è tanto affascinante quanto al centro di dibattiti e di politiche. Come indicato prima, gode di un riconoscimento a livello internazionale anche presso le Liste dell’UNESCO avvicinando i siti polacchi al sistema di valutazione e preservazione usati dall’UNESCO[10]. Al tempo stesso, i segni della Seconda Guerra Mondiale si fanno ancora sentire nel rapporto che i polacchi hanno con il patrimonio per un forte senso di identità nazionale. Possiamo per esempio citare da una parte la Città Vecchia di Varsavia. Quasi completamente distrutto venne ricostruito al termine del conflitto: senza i lavori realizzati dalla Facoltà dell’Università Tecnica di Varsavia realizzati prima della guerra che avevano documentato il patrimonio architettonico, oggi non saremmo in grado di visitare la città vecchia di Varsavia; dall’altra il delicato problema della restituzione dei beni culturali polacchi[11] dopo la Seconda Guerra Mondiale che sono al centro da trent’anni sia di studi scientifici[12] che di trattative con diversi Stati, in particolare con Federazione Russa, Germania e Ucraina.

Infine merita menzionare Auschwitz-Birkenau: per antonomasia luogo che rappresenta episodi dolorosi per intere comunità, è un sito culturale – iscritto nella Lista del Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO – dal 1976. Da allora sono nate discussioni sull’iscrizione e riconoscimento di siti considerati difficili e che contrastano con l’idea che un sito culturale iscritto nella Lista del Patrimonio dell’Umanità debba rappresentare un’affascinante costruzione del passato o un genio creativo dell’umanità. Così il lato crudele della storia appare[13] e la concezione di sito culturale diventa più malleabile nel nome di un riconoscimento internazionale o forse più semplicemente nel nome del dovere di ricordare eventi tragici che non devono ripetersi.

Informazioni

Ministry of Culture and National Heritage – Portal gov.pl.

Jakubowski, A. (2014) “Territoriality and state succession in cultural heritage,” International Journal of Cultural Property, 21(4), pp. 375–396.

Tomasz Landmann (2020) “Entry in the register of monuments as a form of administrative and legal protection of cultural heritage in Poland – legal and practical aspects,” Scientific Journal of the Military University of Land Forces, 197(3), pp. 574–586.

Tomasz Landmann (2020) “Restitution of Polish cultural property – de lege lata remarks and basis for system evaluation. Contribution to the discussion,” Scientific Journal of the Military University of Land Forces, 198(4), pp. 820–831.

Katarzyna Smyk (2024) “The Polish system for the safeguarding of intangible cultural heritage AD 2023 – achievements and challenges,” Łódzkie Studia Etnograficzne, 63.

Restitution of cultural property – Ministry of Culture and National Heritage – Portal Gov.pl.

[1] Per la precisione, ad un riconoscimento “ai nostri antenati per le loro fatiche, per la loro lotta all’indipendenza ottenuta con grandi sacrifici, per la nostra cultura radicata nell’eredità cristiana della Nazione e nei valori umani universali” – parte virgolettata tradotta dalla Costituzione polacca disponibile in lingua inglese qui: sejm.gov.pl/prawo/konst/angielski/kon1.htm.

[2] In Polonia esistono tre categorie di minoranze riconosciute: nove minoranze nazionali (bielorussi, cechi, lituani, tedeschi, armeni, russi, slovacchi, ucraini ed ebrei), quattro minoranze etniche (karaiti, lemkos, rom e tatari) e la minoranza linguistica regionale kashubiana.

[3] Ufficialmente, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage.

[4] Questo è un sito in comune con l’Ucraina riportato anche nell’approfondimento sul patrimonio culturale dell’Ucraina: Il patrimonio culturale ucraino – DirittoConsenso.

[5] Emirati Arabi Uniti, Austria, Belgio, Croazia, Repubblica Ceca, Francia, Germania, Ungheria, Irlanda, Italia, Kazakistan, Repubblica di Corea, Kirghizistan, Mongolia, Marocco, Paesi Bassi, Pakistan, Portogallo, Qatar, Arabia Saudita, Slovacchia, Spagna, Siria.

[6] Una pratica condivisa con Austria, Germania, Lettonia, Repubblica Ceca e Spagna.

[7] È molto interessante in questa legge la disposizione dell’articolo 2 paragrafo 2 contenente la definizione di restituzione di beni culturali condotta dallo Stato polacco. Il termine identifica “l’azione intrapresa dalle autorità statali o da altre unità del settore finanziario pubblico per il recupero, compresa la restituzione, di un bene culturale perso da un cittadino polacco, da una persona giuridica o da un’unità organizzativa con sede nel territorio della Repubblica di Polonia, o da un’entità stabilita dalla legge di un paese straniero che svolge attività nel campo della protezione o della diffusione del patrimonio nazionale polacco, o un bene culturale che si trova sul territorio della Repubblica di Polonia al momento della perdita o in una data successiva, e la cui restituzione la Polonia ha diritto di reclamare in base al diritto internazionale, al diritto dell’Unione Europea o al diritto nazionale di un Paese straniero, o un bene culturale che è stato rimosso dal territorio della Repubblica di Polonia in violazione della legge.”.

[8] Questi dati contengono date amministrative, indirizzo, contesto storico e descrizione dell’oggetto, fotografie, mappe e planimetrie, spesso dati d’archivio anche precedenti all’istituzione dell’Istituto. Ci sono schede di evidenza architettonica – schede bianche e verdi, schede di monumenti non iscritti al registro, schede di evidenza del verde storico, schede di registrazione dei cimiteri, schede di patrimonio mobile, schede di patrimonio tecnico, schede di siti archeologici, schede di indirizzo dei monumenti.

[9] In polacco, “Alfabet dziedzictwa”. Link: Narodowy Instytut Dziedzictwa | Edukacja.

[10] I sistemi UNESCO sono basati su 3 elementi di valutazione: quella comparativa di un bene culturale, quella della qualità di un bene culturale e quella del sistema di conservazione. Questo sistema di valutazione deve allinearsi ad un piano di gestione adeguato che renda chiaro come preservare e promuovere il sito.

[11] Ci sono poi elementi storici specifici della Polonia – in particolare le spartizioni del territorio polacco avvenute tra il 1772 ed il 1795 – che avevano già portato alla restituzione di beni culturali come nel caso del recupero di beni del Castello Reale di Varsavia. Per un approfondimento: Restitution of Polish treasures – what Bolsheviks gave back after „Miracle on the Vistula” – Sovereignty.pl.

[12] Per esempio anche i beni culturali tedeschi rimasti in Polonia dopo la guerra: Public international law in the context of post-German cultural property held within Poland’s borders. A complicated situation or simply a resolution? | Leiden Journal of International Law | Cambridge Core.

[13] Questo avviene non solo in Polonia con Auschwitz: si veda per esempio Robben Island in Sud Africa, iscritta nella Lista UNESCO del Patrimonio dell’Umanità.


Lista Rossa dei beni culturali in pericolo della Grecia

La Lista Rossa dei beni culturali in pericolo della Grecia

Cos’è e cosa contiene la Lista Rossa dei beni culturali in pericolo della Grecia pubblicata nel 2025 dall’ICOM?

 

L’ICOM pubblica la Lista Rossa dei beni culturali in pericolo della Grecia

Il Consiglio Internazionale dei Musei, generalmente noto con la sigla ICOM, ha recentemente pubblicato la Lista Rossa dei beni culturali in pericolo della Grecia. Tra le tante attività dell’ICOM, che è un’organizzazione non governativa che stabilisce regole professionali ed etici per le attività musali, c’è anche l’impegno al contrasto al traffico illecito di beni culturali.

Dal 2000, l’ICOM pubblica Liste Rosse che descrivono in dettaglio le categorie di beni culturali in pericolo provenienti da tutto il mondo[1]. Le Liste Rosse sono strumenti importanti e pratici che aiutano i professionisti dell’arte e del patrimonio ed i funzionari delle forze dell’ordine a identificare i beni culturali protetti dalla legislazione nazionale e internazionale.

La Lista Rossa dei beni cultural in pericolo della Grecia è stata lanciata l’11 marzo 2025 ad Atene presso il Museo dell’Acropoli alla presenza del ministro ellenico della cultura, Lina Mendoni, e di Medea S. Ekner, Direttore generale dell’ICOM e di altri rappresentanti di organizzazioni internazionali come INTERPOL e UNIDROIT. Al termine del lancio della Lista Rossa in questione è stato inoltre l’anniversario dei 25 anni dal lancio della prima Lista Rossa.

 

Perché creare una Lista Rossa?

Una Lista Rossa dell’ICOM[2] identifica categorie di beni culturali a rischio di furto, esportazione o vendita illecita. Questi oggetti, di proprietà statale e inventariati all’interno di collezioni museali, non risultano rubati ma sono particolarmente vulnerabili.

I beni culturali che sono riportati in una Lista sono inventariati all’interno delle collezioni di beni culturali degli istituti di appartenenza e sono solitamente oggetti che vengono catalogati nelle liste dell’ICOM con l’aiuto di esperti nazionali. Nel caso della Grecia, la Lista Rossa dei beni culturali in pericolo della Grecia è stata pubblicata in cooperazione con la sezione greca dell’ICOM e con un gruppo di lavoro di esperti specialisti greci e grazie al supporto del ministro della cultura ellenico. Lo scopo di una Lista è quello di contribuire alla protezione del patrimonio culturale identificando il tipo di oggetti più a rischio: va da sé che la Lista Rossa dei beni culturali in pericolo della Grecia contiene beni culturali presenti in Grecia ma è bene che sia conosciuta da persone anche dentro e fuori i confini greci.

I musei infatti e, più in generale, le istituzioni culturali, possono essere bersaglio di furti e distruzioni di beni culturali. Non solo: l’ICOM richiama espressamente i musei, le case d’asta, i mercanti d’arte e i collezionisti a non acquistare oggetti come quelli presentati nelle Liste Rosse senza aver effettuato un’attenta e approfondita ricerca sulla loro origine e su tutta la relativa documentazione legale[3].

 

Cosa contiene la Lista Rossa dei beni culturali in pericolo della Grecia?

Lo scopo di qualsiasi Lista Rossa degli oggetti culturali a rischio è quello di contribuire alla protezione del patrimonio culturale identificando il tipo di oggetti – con categorie dettagliate – più a rischio.

La Lista Rossa dei beni culturali in pericolo della Grecia contiene:

  • Sculture: statue e figure, busti maschili e femminili di terracotta e rilievi votivi e funebri
  • Vasi e sarcofagi: vasi, lekythoi, ceramica a figure rosse e a figure nere, sarcofagi
  • Elementi architettonici
  • Armi
  • Numismatica e sigillografia
  • Gioielleria e accessori
  • Oggetti ecclesiastici e liturgici
  • Libri, documenti e stampi
  • Dipinti.

 

In totale si tratta di 52 oggetti con fotografie e che vanno dal primo periodo neolitico (beni culturali databili tra il 6500 ed il 5600 a.C.) fino ai tempi moderni (beni culturali datati successivamente il 1830). I beni inventariati si trovano in 9 diversi musei ellenici. In più sono riportati i contatti e gli indirizzi dell’ICOM, del Comitato Greco dell’ICOM e del Ministero Ellenico della Cultura nel caso di maggiori informazioni o assistenza.

 

Considerazioni finali, tra ruolo dell’ICOM e attenzione al traffico illecito di beni culturali in Grecia

Dati i diversi contesti di conflitto e di crisi in diversi Stati, predisporre misure di protezione per il patrimonio culturale è fondamentale. La Grecia dispone così di uno strumento importante grazie al lavoro dell’ICOM che va a completare l’assetto normativo e gli impegni internazionali derivanti dagli obblighi dei trattati che ha firmato e ratificato[4]. A questo si aggiunge l’importanza di creare collaborazioni e mantenere alta l’attenzione al contrasto al traffico illecito.

L’ICOM in particolare ha relazioni formali con l’UNESCO e uno status consultivo presso l’ECOSOC come esperto nella lotta al traffico illecito di beni culturali. Collabora anche con INTERPOL, OMD e UNIDROIT per portare avanti le sue missioni internazionali. Si occupa della protezione del patrimonio culturale in caso di disastri naturali o conflitti armati, con il supporto dei suoi membri, comitati e tramite il suo impegno nello Scudo Blu, di cui è membro fondatore. In situazioni di crisi, può attivare la sua rete globale di esperti del patrimonio.

Per concludere, è importante condividere inoltre le dichiarazioni del ministro ellenico della cultura Mendoni:

Le Liste Rosse hanno lo scopo di educare le autorità, come la polizia e i funzionari doganali, nonché gli operatori del mercato dell’arte, sui rischi associati a specifici beni culturali. Il riconoscimento e l’utilizzo a livello mondiale di queste liste sono fondamentali per combattere il traffico illecito. L’evento al Museo dell’Acropoli, che ha visto la partecipazione di numerosi e stimati partecipanti, sottolinea il riconoscimento internazionale degli sforzi della Grecia in questo campo. Inoltre, rafforza il fatto che la cooperazione internazionale è fondamentale per arginare questo problema.”

 

E quelle di Sophie Delepierre, capo del dipartimento della protezione del patrimonio dell’ICOM:

La Grecia è da tempo impegnata a proteggere il proprio patrimonio culturale. Con l’introduzione della Lista Rossa ICOM per gli oggetti culturali greci a rischio, aggiungiamo un ulteriore livello a questo solido quadro di protezione.”.

Informazioni

[1] Un approfondimento sulla Lista Rossa dei beni culturali in pericolo dell’Ucraina è disponibile qui: L’ICOM pubblica la Lista Rossa dei beni culturali in pericolo dell’Ucraina – DirittoConsenso.

[2] Al momento esistono 21 Liste Rosse. L’elenco: Red Lists Database – International Council of Museums – International Council of Museums.

[3] Con specifico riferimento alla Grecia, l’ICOM invita anche a prendere misure precauzionali e sottoporre qualsiasi bene culturale che potrebbe venire dalla Grecia ad un esame dettagliato prima di concludere una transazione.

[4] Convenzione dell’Aia del 1954 (ratificata nel 1981), Primo Protocollo del 1954 (ratificato nel 1981), Secondo Protocollo del 1999 (ratificato nel 2005), Convenzione UNESCO del 1970 (ratificata nel 1980), Convenzione UNESCO del 1972 (ratificata nel 1981), Convenzione UNIDROIT del 1995 (ratificata nel 2005).


Fatturazione elettronica

Fatturazione elettronica: come funzionano i programmi in cloud

Cos’è la fatturazione elettronica e per chi è obbligatoria? E come funzionano i programmi in cloud?

 

Introduzione

Da più di un anno, ormai, l’obbligo di fatturazione elettronica è stato esteso anche a tutti i contribuenti forfettari che devono emettere e conservare le fatture elettroniche.

Con l’estensione anche a questa categoria, sono ormai una minoranza i soggetti esentati dall’obbligo di emettere le fatture in formato digitale; tra questi si ricordano i soggetti IVA che effettuano prestazioni a carattere sanitario nei confronti di un consumatore finale.

Dal momento che l’obbligo riguarda la maggior parte delle aziende e dei professionisti, può risultare utile approfondire l’argomento e in particolar modo capire perché tra i migliori servizi di fatturazione elettronica sono citati spesso quelli in cloud. A tal proposito vale la pena capire l’esatta differenza tra questi e i servizi “on premises”.

 

I software “on premises”

Per moltissimo tempo, la stragrande maggioranza dei software utilizzati nelle aziende, che fossero di fatturazione, di contabilità, di disegno o di qualsiasi altra tipologia, sono stati installati e gestiti su computer locali; in questo caso si parla di software on premises, ovvero “nelle sedi” (intendendo quelle del titolare della licenza).

Questa modalità è stata pressoché l’unica fin verso il 2005, anno in cui, con gradualità, si è iniziata a diffondere la modalità cloud” (termine che letteralmente significa “nuvola”), che prevede che l’utilizzo del software avvenga effettuando un accesso a un computer o a un’architettura hardware remota, attraverso un collegamento Internet.

 

Fatturazione elettronica: i programmi in cloud

I programmi di fatturazione elettronica in cloud possono essere utilizzati in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo ove sia disponibile una connessione a Internet: l’accesso può essere effettuato da un computer desktop, da un notebook, da un tablet o anche da uno smartphone.

Come si può immaginare, questo approccio “smart” consente non soltanto di emettere e inviare una fattura quando si è fuori sede, cosa che rientra nella norma per quei professionisti che tipicamente non lavorano in azienda (tecnici, elettricisti, idraulici ecc.), ma anche di sfruttare tutte le altre funzionalità previste dal software a prescindere dal fatto che ci si trovi in ufficio oppure no.

Questi software consentono anche l’eventuale accesso ad altri soggetti esterni all’azienda, ad esempio al proprio commercialista, una funzionalità che può risultare particolarmente utile, e archiviano i vari documenti in server sicuri, riducendo o eliminando diverse tipologie di rischio, come la perdita di dati a causa di guasti hardware.

 

Come funziona un programma di fatturazione elettronica?

Un software di fatturazione elettronica è un programma che permette di creare, inviare, ricevere e conservare le fatture elettroniche.

Il processo di creazione della fattura è piuttosto semplice perché l’utente viene guidato attraverso i vari step. Una volta che la fattura è creata, si ha la possibilità di controllarla e, se non ci sono modifiche da fare, si può procedere con l’invio al Sistema di Interscambio (SdI), il quale prima verificherà se la fattura è formalmente corretta dopodiché la recapiterà al destinatario e fornirà la ricevuta di avvenuta consegna. Se la fattura non è formalmente corretta, il Sistema di Interscambio notifica al mittente lo scarto del documento che dovrà essere modificato opportunamente.

Il software notifica all’utente anche l’arrivo di fatture da parte dei fornitori.

Le fatture emesse e ricevute dovranno essere conservate in formato elettronico per 10 anni, secondo le procedure prescritte dalla legge.

Vale la pena ricordare, infine, che questi software sono molto intuitivi e facili da utilizzare, anche da coloro che non hanno una grande dimestichezza con i programmi informatici.

Informazioni

Inserisci qui la bibliografia

Inserisci qui le note


Convenzione di Faro

La Convenzione di Faro

Quest’anno ricorrono i 20 anni della firma della Convenzione di Faro del 2005, un importante trattato internazionale per il patrimonio culturale. Che cosa prevede?

 

Introduzione alla Convenzione di Faro: un nuovo approccio al patrimonio culturale

La Convenzione di Faro – ufficialmente Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società – è un importante trattato internazionale del 2005. Negli ultimi anni c’è un maggiore riconoscimento del patrimonio culturale inteso come quel complesso di elementi materiali ed immateriali che uniscono cultura, ambiente, territorio e popolazioni e la Convenzione di Faro ha certamente aiutato in questo senso.

Già nel preambolo ci sono diversi punti interessanti riguardo il rapporto tra l’individuo e la comunità di cui fa parte ed il patrimonio culturale. Nel preambolo infatti c’è il riconoscimento e la convinzione della:

necessità di mettere la persona e i valori umani al centro di un’idea allargata e interdisciplinare di patrimonio culturale […]

[…] necessità di coinvolgere ogni individuo nel processo continuo di definizione e di gestione del patrimonio culturale

[…] fondatezza del principio delle politiche di patrimoniali e delle iniziative educative che trattino equamente tutti i patrimoni culturali, e promuovano così il dialogo fra le culture e le religioni”.

 

Questi concetti sono fortemente innovativi e segnano un cambio di paradigma rispetto ai principi in precedenti trattati internazionali in tema di protezione dei beni culturali e di riconoscimento internazionale del patrimonio culturale. In più si dà importanza a nuovi soggetti – come gli individui e le comunità patrimoniali – e le disposizioni danno spazio a diversi concetti e campi di attività – sviluppo dell’essere umano, partecipazione del pubblico, controllo e cooperazione.

Alcuni numeri sulla Convenzione di Faro: è stata firmata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 27 ottobre 2005 e quest’anno segna quindi i 20 anni dalla data della firma. Ad oggi la Convenzione è stata ratificata da un nucleo ristretto di Stati: sono 25 gli Stati membri[1] del Consiglio d’Europa[2] che l’hanno ratificata[3] e solo 4 l’hanno firmata (Albania, Bulgaria, Cipro ed i Paesi Bassi).

 

Gli scopi della Convenzione

L’approccio innovativo al patrimonio culturale è centrale e lampante negli scopi individuati all’articolo 1 della Convenzione.

Alla lettera a) si parla di “diritto di partecipare all’eredità culturale” come diritto fondamentale. Alla lettera b) c’è il riconoscimento della responsabilità sia individuale che collettiva al patrimonio culturale. La lettera c) sottolinea il ruolo della conservazione del patrimonio ed il suo uso sostenibile perché importanti per lo sviluppo umano e per il miglioramento della qualità della vita. Gli Stati parte devono pertanto rendere effettive le disposizioni della Convenzione di Faro in particolare sui temi:

  • del ruolo del patrimonio culturale per la pace e la società democratica, dei processi di sviluppo sostenibile e della promozione della diversità culturale
  • della sinergia tra gli attori pubblici coinvolti.

 

Gli scopi della Convenzione impegnano quindi gli Stati a realizzare attività complesse e che necessariamente si riflettono nel lungo periodo.

 

Gli articoli 2 e 3 della Convenzione di Faro

La Convenzione di Faro contiene 23 articoli.

Facendo riferimento agli obiettivi e principi spiegati prima, l’articolo 2 contiene diverse definizioni. Alla lettera a) c’è la definizione di patrimonio culturale. Questo è inteso come un insieme di risorse ereditate dal passato “che alcune persone identificano, indipendentemente da chi ne detenga la proprietà, come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni costantemente in evoluzione”. Questo patrimonio comprende anche gli aspetti ambientali derivanti dall’interazione nel tempo fra le persone ed i luoghi.

Alla lettera b) è contenuta la definizione di comunità patrimoniali heritage community – che è intesa come “costituita da persone che apprezzano aspetti specifici del patrimonio culturale che desiderano, nel quadro di un’azione pubblica, sostenere e trasmettere alle generazioni future”. Il concetto di comunità patrimoniali è certamente interessante perché unisce elementi di base come l’identità, il benessere e la qualità della vita.

L’articolo 3 offre un’altra definizione, quella di patrimonio comune dell’Europa. Questo concetto è espresso in termini di forme di patrimonio culturale che nel loro insieme costituiscono una “fonte condivisa di ricorso, di comprensione, di identità, di coesione e creatività” e “gli ideali, i principi e i valori” che promuovono lo sviluppo di una società pacifica e stabile.

 

Il contenuto della Convenzione

Gli articoli 4, 5 e 6 stabiliscono diritti e responsabilità in tema di e del patrimonio culturale. Con il riconoscimento del diritto di ogni individuo a beneficiare del patrimonio culturale e a contribuire al suo arricchimento, c’è anche un elenco di cosa gli Stati devono impegnarsi a fare. Perciò il tema delle politiche pubbliche crea conseguenze importanti sull’identificazione, la tutela, la valorizzazione e la conservazione del patrimonio: un interessante esempio è la lettera f) dell’articolo 5 che indica l’impegno degli Stati a “riconoscere il valore del patrimonio culturale sito nei territori sotto la propria giurisdizione, indipendentemente dalla sua origine”. Per quanto riguarda gli effetti della Convenzione, il trattato non potrà essere usato per limitare o mettere in pericolo i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali, influenzare disposizioni più favorevoli riguardo al patrimonio culturale e all’ambiente, né generare diritti immediatamente esecutivi.

La Parte II della Convenzione con gli articoli 7, 8, 9 e 10 riguarda il contributo del patrimonio culturale allo sviluppo dell’essere umano e della società in termini di dialogo tra comunità, ambientali, economici e di sviluppo sostenibile. I punti interessanti qui sono diversi.

  • Articolo 7, lettera b) e c): se da una parte ci deve essere l’impegno a stabilire processi di conciliazione per gestire equamente le situazioni dove “valori contraddittori” siano attribuiti allo stesso patrimonio culturale da comunità diverse, dall’altra c’è lo sviluppo della conoscenza del patrimonio culturale come risorsa per facilitare la coesistenza pacifica.
  • Articolo 8, lettera b): la promozione di approcci integrati equilibrati alle politiche su diversità culturale, biologica, geologica e paesaggistica.
  • Articolo 9, lettera a), b) e c): l’impegno degli Stati parte è da una parte di definire e promuovere principi per una gestione durevole del patrimonio culturale nonché la sua salvaguardia, dall’altra c’è il bisogno di tener conto di requisiti specifici per la conservazione del patrimonio culturale. Tutto questo deve essere realizzato nel rispetto per l’integrità del patrimonio con decisioni che tengano in considerazione i valori culturali interessati.
  • Articolo 10: tale disposizione è costruita su 3 concetti, consapevolezza del potenziale economico del patrimonio culturale, specificità del patrimonio che devono essere prese in considerazione per le politiche economiche e adozione di politiche che rispettino integrità e valori del patrimonio culturale.

 

La Parte III della Convenzione contiene 4 articoli, 11, 12, 13 e 14. In questa Parte la Convenzione di Faro include disposizioni sull’organizzazione di attività, collaborazioni e iniziative delle istituzioni pubbliche, organizzazioni non governative e società civile, sull’accesso al patrimonio culturale e alla diffusione della conoscenza e sull’uso delle nuove tecnologie anche in termini informativi.

La Part IV della Convenzione di Faro è composta dai soli articoli 15, 16 e 17. L’articolo 15 riguarda gli impegni degli Stati parte come lo sviluppo del sistema di monitoraggio e la cura, lo sviluppo e l’aggiornamento di un sistema informativo comune.

Gli articoli 16 e 17 sono legati tra loro per il contenuto. In base all’articolo 16 della Convenzione di Faro, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, in conformità all’articolo 17 dello statuto del Consiglio d’Europa[4], nominerà un comitato apposito o indicherà un comitato già esistente al fine di monitorare l’applicazione della Convenzione. Questo Comitato sarà autorizzato a definire le modalità di svolgimento della sua missione. Il Comitato così designato, a cui possono partecipare esperti ed osservatori:

  • stabilisce le norme di procedura quando necessarie
  • gestisce il sistema informativo comune considerato nell’articolo 15, attraverso il controllo e la supervisione delle modalità di attuazione di ciascun impegno
  • fornisce un parere consultivo, su richiesta di una o più Parti, su ogni domanda concernente l’interpretazione della Convenzione, prendendo in considerazione tutti gli strumenti giuridici del Consiglio di Europa
  • deve intraprendere una valutazione di ogni aspetto della loro realizzazione della Convenzione
  • promuove l’applicazione tra vari settori di questa Convenzione collaborando con altri comitati e partecipando ad altre iniziative del Consiglio d’Europa
  • riferisce al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa sulle proprie attività.

 

È quindi fondamentale l’impegno degli Stati a cooperare tra loro e con il Consiglio d’Europea per raggiungere gli obiettivi della Convenzione di Faro.

Per finire, la Parte V prevede le clausole finali. Le ultime disposizioni di un trattato prevedono solitamente le clausole di applicazione per gli Stati con elementi generali come l’entrata in vigore, l’applicazione, le riserve ed altre clausole finali[5].

 

La ratifica dell’Italia della Convenzione di Faro: la Legge 1 ottobre 2020, n. 133

L’Italia ha ratificato la Convenzione di Faro solamente nel 2020 con la Legge 1 ottobre 2020, n. 133, pur avendo sottoscritto la Convenzione nel 2013. C La legge è stata al centro di lunghe discussioni politiche, specie sul contenuto dell’articolo 5[6].

La legge 1 ottobre 2020, n. 133, prevede espressamente che con la ratifica della Convenzione di Faro nell’ordinamento italiano restano fermi i livelli di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale garantiti dalla Costituzione e dalla legislazione vigente. La copertura finanziaria prevista dall’articolo 4 della legge è di 1 milione di euro annui ed è il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Per concludere, la legge 1 ottobre 2020, n. 133 dell’ordinamento italiano può operare come ulteriore tentativo di allargamento della nozione di patrimonio culturale In questo modo è possibile andare al di là dell’identificazione di patrimonio culturale in chiave meramente materialistica.

Informazioni

Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società.

Statuto del Consiglio d’Europa.

Aedon 3/2020, Cammelli, La ratifica della convenzione di Faro.

Chiara Antonia D’Alessandro (2020) “La ratifica della Convenzione di Faro e il difficile inserimento del cultural heritage nell’ordinamento giuridico italiano,” Società e diritti, 5(10).

[1] L’Italia è stato membro del Consiglio d’Europa e ha ratificato la Convenzione di Faro con la Legge 1 ottobre 2020, n. 133 composta da 5 articoli.

[2] Per un approfondimento sul Consiglio d’Europa invito a leggere: Il Consiglio d’Europa – DirittoConsenso.

[3] Tra i grandi assenti in questa Convenzione spiccano Francia, Gran Bretagna e Germania che non l’hanno neanche sottoscritta.

[4] Articolo 17: “Il Comitato dei Ministri può costituire, per ogni scopo che reputi desiderabile, dei comitati o delle commissioni consultive o tecniche.”.

[5] La Convenzione di Faro prevede nello specifico: firma ed entrata in vigore, adesione, applicazione territoriale, denuncia ed emendamenti e notifiche.

[6] L’articolo 5, secondo cui “Nessuna misura di questa Convenzione potrà in alcun modo essere interpretata al fine di: (…) generare diritti immediatamente suscettibili di diretta applicabilità”, promuove la diversità culturale anche delle culture esistenti nel proprio territorio nazionale e che ovviamente non equivale al misconoscimento della propria. È quindi un generico ma quanto mai importante garanzia di rispetto reciproco.


Legge 20 febbraio 2006 n. 77

La legge 20 febbraio 2006 n. 77 sui siti UNESCO in Italia

La legge 20 febbraio 2006 n. 77 prevede misure speciali per i siti UNESCO e per le pratiche immateriali del patrimonio culturale. Quali sono le misure?

 

La legge 20 febbraio 2006 n. 77

La legge 20 febbraio 2006 n. 77 prevede misure speciali di tutela e fruizione dei siti e degli elementi italiani inseriti nelle liste dell’UNESCO. Questa legge – composta da soli 5 articoli – è entrata in vigore nel 2006 ed è stata modificata nel 2017 e rappresenta un importante strumento legislativo che riconosce l’unicità del patrimonio culturale italiano.

In particolare, la legge riconosce il valore simbolico tanto dei siti – quindi dei beni culturali mobili ed immobili storici e naturali come specificato dalla Convenzione UNESCO del 1972 – quanto degli elementi del patrimonio culturale immateriale[1]. In altre parole patrimonio culturale materiale ed immateriale trovano uguale riconoscimento.

Per comprendere appieno la legge 20 febbraio 2006 n. 77 è bene ricordare che:

  • I siti UNESCO iscritti nelle Lista del Patrimonio dell’Umanità (come la Via Appia iscritta nel 2024) sono protetti in base alla Convenzione UNESCO del 1972
  • Gli elementi del patrimonio culturale immateriale iscritti nella Lista rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità (come l’arte campanaria) sono tutelati in base alla Convenzione UNESCO del 2003[2].

 

È poi opportuno ricordare più in generale, che la tutela del patrimonio culturale, mobile o immobile, materiale o immateriale, è oggetto di diverse leggi, anche di recepimento del diritto dell’Unione Europea. Pertanto la legge 20 febbraio 2006 n. 77 è un tassello legislativo che, seppur piccolo, riguarda il patrimonio culturale.

 

La specificità del patrimonio iscritto presso le liste UNESCO

Se già l’articolo 1 parla di “unicità” e di “punte di eccellenza del patrimonio culturale, paesaggistico e naturale italiano”, l’articolo 2 individua una specificità di siti ed elementi: i progetti infatti che vengono realizzati per i siti culturali e ambientali e per gli elementi immateriali godono di una priorità di intervento qualora siano oggetto di finanziamenti. I progetti però devono essere nel rispetto dei piani di gestione.

I piani di gestione sono importantissimi: questi sono strumenti in cui vengono identificate le linee d’azione per la gestione di un sito o di un elemento nelle liste UNESCO. La legge 20 febbraio 2006 n. 77 stabilisce l’obbligatorietà della redazione ed adozione del piano di gestione da parte di tutti i siti iscritti nelle liste UNESCO.

I piani di gestione creano le condizioni per la valorizzazione sia dei siti che degli elementi. In più, secondo l’articolo 3 comma 2 della legge in analisi, definiscono le priorità di intervento e le relative modalità attuative. L’articolo 3 non entra nel dettaglio delle forme dei piani di gestione ma lascia spazio di manovra pur ricordando che “gli accordi tra i soggetti pubblici istituzionalmente competenti alla predisposizione dei piani di gestione e alla realizzazione dei relativi interventi” sono raggiunti secondo le disposizioni previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio[3].

 

Gli interventi previsti con le misure di sostegno dall’articolo 4

L’articolo 4 della legge 20 febbraio 2006 n. 77 indica le tipologie delle misure di sostegno e l’ammontare delle risorse. Le misure di sostegno prevedono interventi volti:

  • allo studio delle specifiche problematiche culturali, artistiche, storiche, ambientali, scientifiche e tecniche relative ai siti e agli elementi italiani UNESCO, ivi compresa l’elaborazione dei piani di gestione
  • alla predisposizione di servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico, nonché servizi di pulizia, raccolta rifiuti, controllo e sicurezza;
  • alla realizzazione, anche in zone contigue ai siti, di aree di sosta e sistemi di mobilità, purché funzionali ai siti medesimi;
  • alla promozione, tutela e valorizzazione dei siti e degli elementi italiani UNESCO, alla diffusione della loro conoscenza e alla loro riqualificazione; nell’ambito delle istituzioni scolastiche, la valorizzazione è attuata anche attraverso il sostegno ai viaggi di istruzione e alle attività culturali delle scuole
  • alla valorizzazione e alla diffusione del patrimonio enologico caratterizzante il sito, nell’ambito della promozione del complessivo patrimonio tradizionale enogastronomico e agro-silvo-pastorale.

 

La Commissione consultiva prevista dall’articolo 5

L’articolo 5 che chiude la legge 20 febbraio 2006 n. 77 prevede l’istituzione della Commissione consultiva per i piani di gestione dei siti e degli elementi UNESCO e per i sistemi turistici locali. Tale Commissione è costituita presso il Ministero dei beni culturali. La funzione della Commissione è di rendere pareri, a richiesta del Ministro, su questioni attinenti ai siti e agli elementi italiani UNESCO.

A fine 2019 è stata costituita la nuova Commissione per la valutazione degli interventi da finanziare per i siti e per gli elementi italiani iscritti nelle liste UNESCO. A capo della Commissione c’è Carla Di Francesco, già segretario generale del ministero e gli altri membri – tra cui ci sono 6 rappresentanti, 3 designati dal Ministro dell’ambiente e 3 dal Ministro delle politiche agricole e forestali – esercitano le loro funzioni nell’ambito delle rispettive competenze istituzionali.

Secondo i dati forniti dall’Agenzia CULT, dal 2006 al 2018 sono stati finanziati 335 progetti, per un totale di 27.236.263 euro. Oltre quattro milioni di euro sono stati utilizzati dai siti per elaborare ed aggiornare i piani di gestione.

Informazioni

Legge 20 febbraio 2006, n. 77.

Aedon 1/2011 – Marchetti e Orrei, La gestione dei Siti Unesco di Villa Adriana e di Villa D’Este.

Decreto n. 514 del 10.12.2019 del Segretario Generale : Costituzione della nuova Commissione per la valutazione degli interventi da finanziare ai sensi della legge n. 77 del 20 febbraio 2006.

Tesi di dottorato di ricerca “Metodi di valutazione per la conservazione integrata del patrimonio architettonico, urbano ed ambientale”, Il piano di gestione dei siti UNESCO: approcci valutativi per la conservazione integrata del paesaggio urbano storico, Fortuna De Rosa, Università degli Studi di Napoli Federico II, in La Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, istituita nel 1950, ha lo scopo di favorire la promozione, il collegamento, l’informazione, la consultazione e l’ esecuzione dei programmi UNESCO in Italia.

[1] Per sapere cos’è il patrimonio culturale immateriale e per conoscere la sua evoluzione invito a leggere: Cos’è il patrimonio culturale immateriale? – DirittoConsenso.

[2] È l’articolo 2 di questa Convenzione che spiega cosa si intende per patrimonio culturale immateriale. Per sapere di più e per leggere degli esempi invito a leggere:

[3] Cioè il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.


Privacy Preference Center