Fatturazione elettronica

Fatturazione elettronica: come funzionano i programmi in cloud

Cos’è la fatturazione elettronica e per chi è obbligatoria? E come funzionano i programmi in cloud?

 

Introduzione

Da più di un anno, ormai, l’obbligo di fatturazione elettronica è stato esteso anche a tutti i contribuenti forfettari che devono emettere e conservare le fatture elettroniche.

Con l’estensione anche a questa categoria, sono ormai una minoranza i soggetti esentati dall’obbligo di emettere le fatture in formato digitale; tra questi si ricordano i soggetti IVA che effettuano prestazioni a carattere sanitario nei confronti di un consumatore finale.

Dal momento che l’obbligo riguarda la maggior parte delle aziende e dei professionisti, può risultare utile approfondire l’argomento e in particolar modo capire perché tra i migliori servizi di fatturazione elettronica sono citati spesso quelli in cloud. A tal proposito vale la pena capire l’esatta differenza tra questi e i servizi “on premises”.

 

I software “on premises”

Per moltissimo tempo, la stragrande maggioranza dei software utilizzati nelle aziende, che fossero di fatturazione, di contabilità, di disegno o di qualsiasi altra tipologia, sono stati installati e gestiti su computer locali; in questo caso si parla di software on premises, ovvero “nelle sedi” (intendendo quelle del titolare della licenza).

Questa modalità è stata pressoché l’unica fin verso il 2005, anno in cui, con gradualità, si è iniziata a diffondere la modalità “cloud” (termine che letteralmente significa “nuvola”), che prevede che l’utilizzo del software avvenga effettuando un accesso a un computer o a un’architettura hardware remota, attraverso un collegamento Internet.

 

Fatturazione elettronica: i programmi in cloud

I programmi di fatturazione elettronica in cloud possono essere utilizzati in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo ove sia disponibile una connessione a Internet: l’accesso può essere effettuato da un computer desktop, da un notebook, da un tablet o anche da uno smartphone.

Come si può immaginare, questo approccio “smart” consente non soltanto di emettere e inviare una fattura quando si è fuori sede, cosa che rientra nella norma per quei professionisti che tipicamente non lavorano in azienda (tecnici, elettricisti, idraulici ecc.), ma anche di sfruttare tutte le altre funzionalità previste dal software a prescindere dal fatto che ci si trovi in ufficio oppure no.

Questi software consentono anche l’eventuale accesso ad altri soggetti esterni all’azienda, ad esempio al proprio commercialista, una funzionalità che può risultare particolarmente utile, e archiviano i vari documenti in server sicuri, riducendo o eliminando diverse tipologie di rischio, come la perdita di dati a causa di guasti hardware.

 

Come funziona un programma di fatturazione elettronica?

Un software di fatturazione elettronica è un programma che permette di creare, inviare, ricevere e conservare le fatture elettroniche.

Il processo di creazione della fattura è piuttosto semplice perché l’utente viene guidato attraverso i vari step. Una volta che la fattura è creata, si ha la possibilità di controllarla e, se non ci sono modifiche da fare, si può procedere con l’invio al Sistema di Interscambio (SdI), il quale prima verificherà se la fattura è formalmente corretta dopodiché la recapiterà al destinatario e fornirà la ricevuta di avvenuta consegna. Se la fattura non è formalmente corretta, il Sistema di Interscambio notifica al mittente lo scarto del documento che dovrà essere modificato opportunamente.

Il software notifica all’utente anche l’arrivo di fatture da parte dei fornitori.

Le fatture emesse e ricevute dovranno essere conservate in formato elettronico per 10 anni, secondo le procedure prescritte dalla legge.

Vale la pena ricordare, infine, che questi software sono molto intuitivi e facili da utilizzare, anche da coloro che non hanno una grande dimestichezza con i programmi informatici.

Informazioni

Inserisci qui la bibliografia

Inserisci qui le note


Convenzione di Faro

La Convenzione di Faro

Quest’anno ricorrono i 20 anni della firma della Convenzione di Faro del 2005, un importante trattato internazionale per il patrimonio culturale. Che cosa prevede?

 

Introduzione alla Convenzione di Faro: un nuovo approccio al patrimonio culturale

La Convenzione di Faro – ufficialmente Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società – è un importante trattato internazionale del 2005. Negli ultimi anni c’è un maggiore riconoscimento del patrimonio culturale inteso come quel complesso di elementi materiali ed immateriali che uniscono cultura, ambiente, territorio e popolazioni e la Convenzione di Faro ha certamente aiutato in questo senso.

Già nel preambolo ci sono diversi punti interessanti riguardo il rapporto tra l’individuo e la comunità di cui fa parte ed il patrimonio culturale. Nel preambolo infatti c’è il riconoscimento e la convinzione della:

“necessità di mettere la persona e i valori umani al centro di un’idea allargata e interdisciplinare di patrimonio culturale […]

[…] necessità di coinvolgere ogni individuo nel processo continuo di definizione e di gestione del patrimonio culturale

[…] fondatezza del principio delle politiche di patrimoniali e delle iniziative educative che trattino equamente tutti i patrimoni culturali, e promuovano così il dialogo fra le culture e le religioni”.

 

Questi concetti sono fortemente innovativi e segnano un cambio di paradigma rispetto ai principi in precedenti trattati internazionali in tema di protezione dei beni culturali e di riconoscimento internazionale del patrimonio culturale. In più si dà importanza a nuovi soggetti – come gli individui e le comunità patrimoniali – e le disposizioni danno spazio a diversi concetti e campi di attività – sviluppo dell’essere umano, partecipazione del pubblico, controllo e cooperazione.

Alcuni numeri sulla Convenzione di Faro: è stata firmata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 27 ottobre 2005 e quest’anno segna quindi i 20 anni dalla data della firma. Ad oggi la Convenzione è stata ratificata da un nucleo ristretto di Stati: sono 25 gli Stati membri[1] del Consiglio d’Europa[2] che l’hanno ratificata[3] e solo 4 l’hanno firmata (Albania, Bulgaria, Cipro ed i Paesi Bassi).

 

Gli scopi della Convenzione

L’approccio innovativo al patrimonio culturale è centrale e lampante negli scopi individuati all’articolo 1 della Convenzione.

Alla lettera a) si parla di “diritto di partecipare all’eredità culturale” come diritto fondamentale. Alla lettera b) c’è il riconoscimento della responsabilità sia individuale che collettiva al patrimonio culturale. La lettera c) sottolinea il ruolo della conservazione del patrimonio ed il suo uso sostenibile perché importanti per lo sviluppo umano e per il miglioramento della qualità della vita. Gli Stati parte devono pertanto rendere effettive le disposizioni della Convenzione di Faro in particolare sui temi:

  • del ruolo del patrimonio culturale per la pace e la società democratica, dei processi di sviluppo sostenibile e della promozione della diversità culturale
  • della sinergia tra gli attori pubblici coinvolti.

 

Gli scopi della Convenzione impegnano quindi gli Stati a realizzare attività complesse e che necessariamente si riflettono nel lungo periodo.

 

Gli articoli 2 e 3 della Convenzione di Faro

La Convenzione di Faro contiene 23 articoli.

Facendo riferimento agli obiettivi e principi spiegati prima, l’articolo 2 contiene diverse definizioni. Alla lettera a) c’è la definizione di patrimonio culturale. Questo è inteso come un insieme di risorse ereditate dal passato “che alcune persone identificano, indipendentemente da chi ne detenga la proprietà, come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni costantemente in evoluzione”. Questo patrimonio comprende anche gli aspetti ambientali derivanti dall’interazione nel tempo fra le persone ed i luoghi.

Alla lettera b) è contenuta la definizione di comunità patrimoniali – heritage community – che è intesa come “costituita da persone che apprezzano aspetti specifici del patrimonio culturale che desiderano, nel quadro di un’azione pubblica, sostenere e trasmettere alle generazioni future”. Il concetto di comunità patrimoniali è certamente interessante perché unisce elementi di base come l’identità, il benessere e la qualità della vita.

L’articolo 3 offre un’altra definizione, quella di patrimonio comune dell’Europa. Questo concetto è espresso in termini di forme di patrimonio culturale che nel loro insieme costituiscono una “fonte condivisa di ricorso, di comprensione, di identità, di coesione e creatività” e “gli ideali, i principi e i valori” che promuovono lo sviluppo di una società pacifica e stabile.

 

Il contenuto della Convenzione

Gli articoli 4, 5 e 6 stabiliscono diritti e responsabilità in tema di e del patrimonio culturale. Con il riconoscimento del diritto di ogni individuo a beneficiare del patrimonio culturale e a contribuire al suo arricchimento, c’è anche un elenco di cosa gli Stati devono impegnarsi a fare. Perciò il tema delle politiche pubbliche crea conseguenze importanti sull’identificazione, la tutela, la valorizzazione e la conservazione del patrimonio: un interessante esempio è la lettera f) dell’articolo 5 che indica l’impegno degli Stati a “riconoscere il valore del patrimonio culturale sito nei territori sotto la propria giurisdizione, indipendentemente dalla sua origine”. Per quanto riguarda gli effetti della Convenzione, il trattato non potrà essere usato per limitare o mettere in pericolo i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali, influenzare disposizioni più favorevoli riguardo al patrimonio culturale e all’ambiente, né generare diritti immediatamente esecutivi.

La Parte II della Convenzione con gli articoli 7, 8, 9 e 10 riguarda il contributo del patrimonio culturale allo sviluppo dell’essere umano e della società in termini di dialogo tra comunità, ambientali, economici e di sviluppo sostenibile. I punti interessanti qui sono diversi.

  • Articolo 7, lettera b) e c): se da una parte ci deve essere l’impegno a stabilire processi di conciliazione per gestire equamente le situazioni dove “valori contraddittori” siano attribuiti allo stesso patrimonio culturale da comunità diverse, dall’altra c’è lo sviluppo della conoscenza del patrimonio culturale come risorsa per facilitare la coesistenza pacifica.
  • Articolo 8, lettera b): la promozione di approcci integrati equilibrati alle politiche su diversità culturale, biologica, geologica e paesaggistica.
  • Articolo 9, lettera a), b) e c): l’impegno degli Stati parte è da una parte di definire e promuovere principi per una gestione durevole del patrimonio culturale nonché la sua salvaguardia, dall’altra c’è il bisogno di tener conto di requisiti specifici per la conservazione del patrimonio culturale. Tutto questo deve essere realizzato nel rispetto per l’integrità del patrimonio con decisioni che tengano in considerazione i valori culturali interessati.
  • Articolo 10: tale disposizione è costruita su 3 concetti, consapevolezza del potenziale economico del patrimonio culturale, specificità del patrimonio che devono essere prese in considerazione per le politiche economiche e adozione di politiche che rispettino integrità e valori del patrimonio culturale.

 

La Parte III della Convenzione contiene 4 articoli, 11, 12, 13 e 14. In questa Parte la Convenzione di Faro include disposizioni sull’organizzazione di attività, collaborazioni e iniziative delle istituzioni pubbliche, organizzazioni non governative e società civile, sull’accesso al patrimonio culturale e alla diffusione della conoscenza e sull’uso delle nuove tecnologie anche in termini informativi.

La Part IV della Convenzione di Faro è composta dai soli articoli 15, 16 e 17. L’articolo 15 riguarda gli impegni degli Stati parte come lo sviluppo del sistema di monitoraggio e la cura, lo sviluppo e l’aggiornamento di un sistema informativo comune.

Gli articoli 16 e 17 sono legati tra loro per il contenuto. In base all’articolo 16 della Convenzione di Faro, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, in conformità all’articolo 17 dello statuto del Consiglio d’Europa[4], nominerà un comitato apposito o indicherà un comitato già esistente al fine di monitorare l’applicazione della Convenzione. Questo Comitato sarà autorizzato a definire le modalità di svolgimento della sua missione. Il Comitato così designato, a cui possono partecipare esperti ed osservatori:

  • stabilisce le norme di procedura quando necessarie
  • gestisce il sistema informativo comune considerato nell’articolo 15, attraverso il controllo e la supervisione delle modalità di attuazione di ciascun impegno
  • fornisce un parere consultivo, su richiesta di una o più Parti, su ogni domanda concernente l’interpretazione della Convenzione, prendendo in considerazione tutti gli strumenti giuridici del Consiglio di Europa
  • deve intraprendere una valutazione di ogni aspetto della loro realizzazione della Convenzione
  • promuove l’applicazione tra vari settori di questa Convenzione collaborando con altri comitati e partecipando ad altre iniziative del Consiglio d’Europa
  • riferisce al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa sulle proprie attività.

 

È quindi fondamentale l’impegno degli Stati a cooperare tra loro e con il Consiglio d’Europea per raggiungere gli obiettivi della Convenzione di Faro.

Per finire, la Parte V prevede le clausole finali. Le ultime disposizioni di un trattato prevedono solitamente le clausole di applicazione per gli Stati con elementi generali come l’entrata in vigore, l’applicazione, le riserve ed altre clausole finali[5].

 

La ratifica dell’Italia della Convenzione di Faro: la Legge 1 ottobre 2020, n. 133

L’Italia ha ratificato la Convenzione di Faro solamente nel 2020 con la Legge 1 ottobre 2020, n. 133, pur avendo sottoscritto la Convenzione nel 2013. C La legge è stata al centro di lunghe discussioni politiche, specie sul contenuto dell’articolo 5[6].

La legge 1 ottobre 2020, n. 133, prevede espressamente che con la ratifica della Convenzione di Faro nell’ordinamento italiano restano fermi i livelli di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale garantiti dalla Costituzione e dalla legislazione vigente. La copertura finanziaria prevista dall’articolo 4 della legge è di 1 milione di euro annui ed è il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Per concludere, la legge 1 ottobre 2020, n. 133 dell’ordinamento italiano può operare come ulteriore tentativo di allargamento della nozione di patrimonio culturale In questo modo è possibile andare al di là dell’identificazione di patrimonio culturale in chiave meramente materialistica.

Informazioni

Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società.

Statuto del Consiglio d’Europa.

Aedon 3/2020, Cammelli, La ratifica della convenzione di Faro.

Chiara Antonia D’Alessandro (2020) “La ratifica della Convenzione di Faro e il difficile inserimento del cultural heritage nell’ordinamento giuridico italiano,” Società e diritti, 5(10).

[1] L’Italia è stato membro del Consiglio d’Europa e ha ratificato la Convenzione di Faro con la Legge 1 ottobre 2020, n. 133 composta da 5 articoli.

[2] Per un approfondimento sul Consiglio d’Europa invito a leggere: Il Consiglio d’Europa – DirittoConsenso.

[3] Tra i grandi assenti in questa Convenzione spiccano Francia, Gran Bretagna e Germania che non l’hanno neanche sottoscritta.

[4] Articolo 17: “Il Comitato dei Ministri può costituire, per ogni scopo che reputi desiderabile, dei comitati o delle commissioni consultive o tecniche.”.

[5] La Convenzione di Faro prevede nello specifico: firma ed entrata in vigore, adesione, applicazione territoriale, denuncia ed emendamenti e notifiche.

[6] L’articolo 5, secondo cui “Nessuna misura di questa Convenzione potrà in alcun modo essere interpretata al fine di: (…) generare diritti immediatamente suscettibili di diretta applicabilità”, promuove la diversità culturale anche delle culture esistenti nel proprio territorio nazionale e che ovviamente non equivale al misconoscimento della propria. È quindi un generico ma quanto mai importante garanzia di rispetto reciproco.


Legge 20 febbraio 2006 n. 77

La legge 20 febbraio 2006 n. 77 sui siti UNESCO in Italia

La legge 20 febbraio 2006 n. 77 prevede misure speciali per i siti UNESCO e per le pratiche immateriali del patrimonio culturale. Quali sono le misure?

 

La legge 20 febbraio 2006 n. 77

La legge 20 febbraio 2006 n. 77 prevede misure speciali di tutela e fruizione dei siti e degli elementi italiani inseriti nelle liste dell’UNESCO. Questa legge – composta da soli 5 articoli – è entrata in vigore nel 2006 ed è stata modificata nel 2017 e rappresenta un importante strumento legislativo che riconosce l’unicità del patrimonio culturale italiano.

In particolare, la legge riconosce il valore simbolico tanto dei siti – quindi dei beni culturali mobili ed immobili storici e naturali come specificato dalla Convenzione UNESCO del 1972 – quanto degli elementi del patrimonio culturale immateriale[1]. In altre parole patrimonio culturale materiale ed immateriale trovano uguale riconoscimento.

Per comprendere appieno la legge 20 febbraio 2006 n. 77 è bene ricordare che:

  • I siti UNESCO iscritti nelle Lista del Patrimonio dell’Umanità (come la Via Appia iscritta nel 2024) sono protetti in base alla Convenzione UNESCO del 1972
  • Gli elementi del patrimonio culturale immateriale iscritti nella Lista rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità (come l’arte campanaria) sono tutelati in base alla Convenzione UNESCO del 2003[2].

 

È poi opportuno ricordare più in generale, che la tutela del patrimonio culturale, mobile o immobile, materiale o immateriale, è oggetto di diverse leggi, anche di recepimento del diritto dell’Unione Europea. Pertanto la legge 20 febbraio 2006 n. 77 è un tassello legislativo che, seppur piccolo, riguarda il patrimonio culturale.

 

La specificità del patrimonio iscritto presso le liste UNESCO

Se già l’articolo 1 parla di “unicità” e di “punte di eccellenza del patrimonio culturale, paesaggistico e naturale italiano”, l’articolo 2 individua una specificità di siti ed elementi: i progetti infatti che vengono realizzati per i siti culturali e ambientali e per gli elementi immateriali godono di una priorità di intervento qualora siano oggetto di finanziamenti. I progetti però devono essere nel rispetto dei piani di gestione.

I piani di gestione sono importantissimi: questi sono strumenti in cui vengono identificate le linee d’azione per la gestione di un sito o di un elemento nelle liste UNESCO. La legge 20 febbraio 2006 n. 77 stabilisce l’obbligatorietà della redazione ed adozione del piano di gestione da parte di tutti i siti iscritti nelle liste UNESCO.

I piani di gestione creano le condizioni per la valorizzazione sia dei siti che degli elementi. In più, secondo l’articolo 3 comma 2 della legge in analisi, definiscono le priorità di intervento e le relative modalità attuative. L’articolo 3 non entra nel dettaglio delle forme dei piani di gestione ma lascia spazio di manovra pur ricordando che “gli accordi tra i soggetti pubblici istituzionalmente competenti alla predisposizione dei piani di gestione e alla realizzazione dei relativi interventi” sono raggiunti secondo le disposizioni previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio[3].

 

Gli interventi previsti con le misure di sostegno dall’articolo 4

L’articolo 4 della legge 20 febbraio 2006 n. 77 indica le tipologie delle misure di sostegno e l’ammontare delle risorse. Le misure di sostegno prevedono interventi volti:

  • allo studio delle specifiche problematiche culturali, artistiche, storiche, ambientali, scientifiche e tecniche relative ai siti e agli elementi italiani UNESCO, ivi compresa l’elaborazione dei piani di gestione
  • alla predisposizione di servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico, nonché servizi di pulizia, raccolta rifiuti, controllo e sicurezza;
  • alla realizzazione, anche in zone contigue ai siti, di aree di sosta e sistemi di mobilità, purché funzionali ai siti medesimi;
  • alla promozione, tutela e valorizzazione dei siti e degli elementi italiani UNESCO, alla diffusione della loro conoscenza e alla loro riqualificazione; nell’ambito delle istituzioni scolastiche, la valorizzazione è attuata anche attraverso il sostegno ai viaggi di istruzione e alle attività culturali delle scuole
  • alla valorizzazione e alla diffusione del patrimonio enologico caratterizzante il sito, nell’ambito della promozione del complessivo patrimonio tradizionale enogastronomico e agro-silvo-pastorale.

 

La Commissione consultiva prevista dall’articolo 5

L’articolo 5 che chiude la legge 20 febbraio 2006 n. 77 prevede l’istituzione della Commissione consultiva per i piani di gestione dei siti e degli elementi UNESCO e per i sistemi turistici locali. Tale Commissione è costituita presso il Ministero dei beni culturali. La funzione della Commissione è di rendere pareri, a richiesta del Ministro, su questioni attinenti ai siti e agli elementi italiani UNESCO.

A fine 2019 è stata costituita la nuova Commissione per la valutazione degli interventi da finanziare per i siti e per gli elementi italiani iscritti nelle liste UNESCO. A capo della Commissione c’è Carla Di Francesco, già segretario generale del ministero e gli altri membri – tra cui ci sono 6 rappresentanti, 3 designati dal Ministro dell’ambiente e 3 dal Ministro delle politiche agricole e forestali – esercitano le loro funzioni nell’ambito delle rispettive competenze istituzionali.

Secondo i dati forniti dall’Agenzia CULT, dal 2006 al 2018 sono stati finanziati 335 progetti, per un totale di 27.236.263 euro. Oltre quattro milioni di euro sono stati utilizzati dai siti per elaborare ed aggiornare i piani di gestione.

Informazioni

Legge 20 febbraio 2006, n. 77.

Aedon 1/2011 – Marchetti e Orrei, La gestione dei Siti Unesco di Villa Adriana e di Villa D’Este.

Decreto n. 514 del 10.12.2019 del Segretario Generale : Costituzione della nuova Commissione per la valutazione degli interventi da finanziare ai sensi della legge n. 77 del 20 febbraio 2006.

Tesi di dottorato di ricerca “Metodi di valutazione per la conservazione integrata del patrimonio architettonico, urbano ed ambientale”, Il piano di gestione dei siti UNESCO: approcci valutativi per la conservazione integrata del paesaggio urbano storico, Fortuna De Rosa, Università degli Studi di Napoli Federico II, in La Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, istituita nel 1950, ha lo scopo di favorire la promozione, il collegamento, l’informazione, la consultazione e l’ esecuzione dei programmi UNESCO in Italia.

[1] Per sapere cos’è il patrimonio culturale immateriale e per conoscere la sua evoluzione invito a leggere: Cos’è il patrimonio culturale immateriale? – DirittoConsenso.

[2] È l’articolo 2 di questa Convenzione che spiega cosa si intende per patrimonio culturale immateriale. Per sapere di più e per leggere degli esempi invito a leggere:

[3] Cioè il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.


Decreto-legge cultura 2024

Il Decreto-legge cultura 2024

Approfondimento sul Decreto-legge cultura 2024 che stabilisce il Piano Olivetti per la cultura e diverse misure urgenti per la cultura ed il patrimonio culturale

 

Le priorità elencate del Decreto-legge cultura 2024

A fine 2024 è stato emanato il Decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201 informalmente noto come Decreto-legge cultura 2024. Il decreto in questione è passato quasi del tutto inosservato; tuttavia, le materie e gli ambiti su cui interviene sono rilevanti e si collegano alla Legge di Bilancio 2025.

Ma prima di tutto dobbiamo ricordare cos’è un decreto-legge cioè quel decreto che si trova spesso abbreviato in “d.l.”[1]. Un decreto-legge è un atto avente forza di legge[2], cioè un atto normativo che, emanato eccezionalmente per affrontare questioni attuali, è parificato alla legge. La base normativa del decreto-legge risiede nell’articolo 77 della Costituzione[3].

Dato il carattere urgente dello strumento del decreto-legge, il Decreto-legge cultura 2024 ha le seguenti priorità:

  • Emanare disposizioni per favorire lo sviluppo della cultura come bene comune accessibile e integrato nella vita delle comunità;
  • Emanare disposizioni per promuovere la cultura come strumento di dialogo e di integrazione;
  • promuovere la lettura, rafforzare la rete delle biblioteche, tutelare le librerie di prossimità e quelle storiche come strumenti di socialità e di educazione intellettuale e civica, di ampliare l’offerta culturale dei quotidiani a diffusione cartacea, nonché di sostenere le Istituzioni culturali;
  • celebrare il venticinquesimo anniversario della Convenzione di Firenze, cioè la Convenzione europea del paesaggio[4];
  • adottare specifiche misure di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, per l’impignorabilità dei relativi fondi nonché in materia di formazione;
  • adottare specifiche misure per la semplificazione degli interventi sul patrimonio culturale, per il cinema e per il settore audiovisivo, nonché’ in materia di Bonus cultura 18app, Carta della cultura Giovani e Carta del merito;
  • adottare misure in materia di personale del Ministero della cultura.

 

Il Piano Olivetti per la cultura ed i progetti di cooperazione culturale con l’Africa ed il Mediterraneo allargato

Tra gli interventi più importanti del Decreto-legge cultura 2024 ce ne sono due: il Piano Olivetti per la cultura ed i piani di cooperazione culturale con l’Africa ed il Mediterraneo allargato. L’articolo 1 prevede il “Piano Olivetti per la cultura” che è tra le nuove politiche in ambito culturale del Governo. L’articolo 2 invece prevede l’istituzione di un’unità di missione[5] per la realizzazione di progetti di cooperazione culturale con l’Africa ed il Mediterraneo allargato. Il Piano Olivetti per la cultura ed i progetti di cooperazione sono visti come attività complementari tra loro – ed i progetti con l’Africa sono inoltre legati al Piano Mattei – e sono state accolte positivamente dal ministro della cultura Alessandro Giuli[6].

Nello specifico, gli obiettivi del Piano Olivetti per la cultura sono:

  • favorire lo sviluppo della cultura come bene comune accessibile e integrato nella vita delle comunità, nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale;
  • promuovere la rigenerazione culturale delle periferie, delle aree interne e delle aree svantaggiate, in particolare quelle caratterizzate da marginalità sociale ed economica, degrado urbano, denatalità e spopolamento;
  • valorizzare le biblioteche, con il loro patrimonio materiale e digitale, quali strumenti di educazione intellettuale e civica, di socialità e di connessione con il tessuto sociale;
  • promuovere la filiera dell’editoria libraria, anche attraverso il sostegno alle librerie caratterizzate da lunga tradizione, interesse storico-artistico e di prossimità;
  • tutelare e valorizzare il patrimonio e le attività degli archivi nonché degli istituti storici e culturali, quali custodi della storia e della memoria della nazione.

 

Le misure urgenti ed il problema (più ampio) dei fondi alla cultura

Tra le misure urgenti previste dal Decreto-legge cultura 2024 c’è l’intervento complessivo di 44 milioni di euro per editoria, biblioteche e librerie. Ci sono poi 10 milioni di euro destinati ad ampliare l’offerta culturale dei quotidiani in formato cartaceo attraverso il potenziamento delle pagine dedicate a cultura, spettacolo e settore audiovisivo ed 800 mila euro per la celebrazione dei venticinque anni della Convenzione di Firenze del 2000. Infine, sempre dal punto di vista economico, è stato raggiunto l’accordo per il finanziamento stabile di quattro istituti: la Giunta Storica Nazionale, l’Istituto italiano per la storia antica, l’Istituto storico italiano per l’età moderna e contemporanea e l’Istituto italiano di numismatica[7].

Da un punto di vista organizzativo, la già conosciuta fondazione dei beni e delle attività culturali è ufficialmente ridenominata “Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali”. Inoltre l’articolo 9 del Decreto prevede che non sono soggetti a esecuzione forzata i fondi del Ministero della cultura destinati, in forza di una norma di legge o di un provvedimento amministrativo, a un pubblico servizio per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale[8]. L’articolo 10 prevede ulteriori misure in materia di tutela e valorizzazione che modificano in alcuni punti la normativa già esistente.

Al contempo, e sempre alla fine del 2024, con la Legge di Bilancio 2025 ci sono stati diversi tagli[9]: un taglio di 147 milioni nel 2025, 178 nel 2026 e 204 nel 2027 per le spese consentite al Ministero della Cultura. Ma anche tagli di 100 milioni di euro per la tutela del patrimonio culturale, di 36 milioni alle belle arti, di 18 ai beni librari e dell’editoria, di 13,5 ai beni archivistici, di 3 milioni al cinema. Tagli dunque che rischiano non solo di rendere concretamente difficile una tutela del patrimonio culturale ma anche di ridimensionare gli interventi del Decreto-legge cultura 2024.

Informazioni

[1] Proprio come il decreto legislativo (abbreviato in “d. lgs.”).

[2] Il decreto legislativo è generalmente adottato per materie complesse o specifiche. Un esempio è il D. Lgs. N. 42 del 2004 che è informalmente noto come Codice dei beni culturali e del paesaggio.

[3] “Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.”.

[4] Questa Convenzione è stata ratificata con la legge 9 gennaio 2006, n. 14.

[5] In base all’articolo 2 comma 3 del Decreto in questione l’unità di missione opera fino alla data del 31 dicembre 2028 alle dirette dipendenze dell’ufficio di Gabinetto del Ministro della cultura. L’unità di missione si occuperà, insieme al ministero degli Esteri, di coordinare progetti e interventi di cooperazione culturale con Stati e organizzazioni internazionali africane, di promuovere il dialogo tra enti e istituzioni culturali anche Mediterraneo allargato e, allo stesso tempo, di sostenere i “progetti di rigenerazione culturale nelle aree del Mezzogiorno“.

[6] Approvato il Decreto Cultura: Piano Olivetti per le periferie; cooperazione culturale con Africa e Mediterraneo; 44 milioni di euro per biblioteche, librerie ed editoria – Ministero della cultura.

[7] L’articolo 5 del Decreto specifica: 700 mila euro per la Giunta storica nazionale; 300 mila euro per l’Istituto italiano per la storia antica; 400 mila euro per l’Istituto storico italiano per l’età moderna e contemporanea; 200 mila euro per l’Istituto italiano di numismatica.

[8] Per un approfondimento sulla valorizzazione del patrimonio culturale: La valorizzazione del patrimonio culturale – DirittoConsenso.

[9] Legge di Bilancio 2025, annus horribilis per la cultura italiana – Il Sole 24 ORE.


Commissione Europea 2024-2029

La Commissione Europea 2024-2029

La nuova Commissione ha come presidente Ursula von der Leyen. Ma da chi è composta la Commissione Europea 2024-2029? E in che direzione va l’Unione Europea?

 

La Commissione Europea 2024-2029: come si è arrivati all’attuale squadra

Dopo la lunga tornata politico-istituzionale che ha coinvolto l’Unione Europea negli ultimi 6 mesi del 2024[1], la Commissione Europea ha finalmente iniziato il suo percorso il primo dicembre 2024. La Commissione von der Leyen II, così denominata per via della riconferma del Presidente della Commissione, è quindi la Commissione Europea 2024-2029.

A seguito dei committee hearings di novembre, cioè le audizioni da parte delle commissioni del Parlamento Europeo di ogni singolo commissario proposto – tra cui c’era anche l’italiano Raffaele Fitto, scelto come commissario per la coesione e le riforme – sono stati individuati tutti i membri della Commissione (non senza polemiche). Dopo lo stallo di alcuni giorni a metà novembre che avevano fatto pensare a nomi nuovi per alcuni commissari, intorno a fine novembre c’è stata la conferma ufficiale.

Ma prima ancora dell’individuazione dei commissari, a luglio erano già stati resi noti gli orientamenti politici della von der Leyen come candidata alla presidenza: infatti nel documento informativo “Europe’s choice – Political Guidelines for the next European Commission 2024-2029” la Presidente della Commissione ha individuato le priorità fondamentali nel programma di lavoro della Commissione.

 

La visione della nuova Commissione

La Commissione Europea 2024-2029 inizia così le sue attività con diversi obiettivi da raggiungere nei prossimi 5 anni[2]. I principali:

  • Prosperità sostenibile e competitività dell’Europa
  • Difesa e sicurezza europee
  • Sostegno per le persone e rafforzamento delle società e del modello sociale
  • Qualità della vita: sicurezza alimentare, acqua e natura
  • Protezione della democrazia e difesa dei valori europei
  • Un’Europa globale per far leva sulla forza e sui partenariati
  • Raggiungimento degli obiettivi e preparazione dell’Unione del futuro

 

Come è facile immaginare, queste priorità sono state stabilite con l’obiettivo di bilanciare tra una visione a lungo termine e una ricerca di soluzioni a problemi contemporanei che hanno influenzato l’Unione Europea. Pertanto a questi obiettivi la von der Leyen ha fatto – nel rispetto dell’articolo 17 del TUE – quanto segue: ha scelto una squadra di commissari. Dopodiché ha preso inizio la procedura dell’articolo 17 paragrafo 7 e cioè che la squadra è stata poi adottata dal Consiglio dell’Unione europea in accordo con il Presidente eletto della Commissione sulla base dei suggerimenti degli Stati membri dell’Unione Europea. Con l’approvazione del Parlamento europeo, la Commissione è stata nominata dal Consiglio europeo che ha deliberato a maggioranza qualificata.

 

I componenti della Commissione

Alcuni commissari sono nomi noti. C’è ad esempio il “falco” Dombrovskis (espressione con cui si indica un politico fautore di una linea intransigente e dura nel perseguimento degli obiettivi), Šefčovič, ma ci sono anche nomi nuovi come Ribera, Kubilius e il già menzionato Fitto.

I componenti della Commissione Europea 2024-2029 sono i seguenti:

  • Ursula von der Leyen alla presidenza
  • Teresa Ribera, commissario per la transizione pulita, giusta e competitiva
  • Henna Virkkunen, per la sovranità tecnologica, la sicurezza e la democrazia
  • Stéphane Séjourné, per la prosperità e la strategia industriale
  • Kaja Kallas, l’Alto Rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza
  • Roxana Mînzatu, per i diritti sociali, le competenze, i lavori di qualità e la preparazione
  • Raffaele Fitto, per la coesione e le riforme
  • Maroš Šefčovič, per il commercio, la sicurezza economica, le relazioni interistituzionali e la trasparenza
  • Valdis Dombrovskis, per l’economia, la produttività, l’implementazione e la semplificazione
  • Dubravka Šuica, per il Mediterraneo
  • Olivér Várhelyi, per la salute ed il benessere animale
  • Wopke Hoekstra, per il clima, zero emissione e la crescita pulita
  • Andrius Kubilius, per la difesa e lo spazio
  • Marta Kos, per l’allargamento
  • Jozef Síkela, per i rapporti internazionali
  • Costas Kadis, per la pesca e gli oceani
  • Maria Luís Albuquerque, per i servizi finanziari ed i risparmi e gli investimenti dell’Unione
  • Hadja Lahbib, per l’uguaglianza, la preparazione e la gestione delle crisi
  • Magnus Brunner, per gli affari interni e le migrazioni
  • Jessika Roswell, per l’ambiente, la resilienza idrica ed un’economia circolare competitiva
  • Piotr Serafin, per il bilancio, l’antifrode e la pubblica amministrazione
  • Dan Jørgensen, per l’energia e le abitazioni
  • Ekaterina Zaharieva, per le startups, la ricerca e l’innovazione
  • Michael McGrath, per la democrazia, la giustizia, la rule of law e la protezione dei consumatori
  • Apostolos Tzitzikostas, per il trasporto sostenibile ed il turismo
  • Christophe Hansen, per l’agricoltura ed il cibo
  • Glenn Micallef, per la giustizia intergenerazionale, la gioventù, la cultura e lo sport.

Informazioni

Strozzi, G. and Mastroianni, R. (2023) Diritto dell’Unione Europea. Parte istituzionale. 9. ed. Torino: Giappichelli.

[1] Ricordiamo infatti che a giugno si sono tenute le elezioni europee. Per un approfondimento: Come sono andate le elezioni europee 2024 – DirittoConsenso.

[2] Per un resoconto dettagliato: Priorità 2024-2029 – Commissione europea.


Distruzione del patrimonio culturale del Libano

La distruzione del patrimonio culturale del Libano nel 2024

La conduzione delle operazioni militari delle IDF in Libano contro Hezbollah crea concreti rischi di distruzione del patrimonio culturale del Libano

 

Capire la distruzione del patrimonio culturale del Libano

L’attuale offensiva israeliana contro le milizie ed i gruppi paramilitari Hamas e Hezbollah ha ampliato il conflitto in Medio Oriente. L’allargamento del conflitto infatti riguarda anche il fronte libanese. Il cuore dell’articolo riguarda la distruzione del patrimonio culturale del Libano: non affrontando in quest’articolo questioni di politica internazionale, è invece il caso di approfondire come proteggere il patrimonio culturale in caso di conflitto armato.

Partiamo quindi alcune informazioni sul Libano: un piccolo Stato – ha un’estensione quasi pari a quella dell’Abruzzo – con una popolazione di poco inferiore i 7 milioni di abitanti. La capitale è Beirut, una città antica e riconosciuta per la sua storia e per essere un crocevia di persone e culture. Altre città importanti sono Tripoli, Sidone, Baalbek, Tiro, Nabatieh. Ci sono 6 siti del Libano iscritti nella Lista del Patrimonio dell’Umanità, di cui uno – il sito della Fiera Internazionale Rachid Karameh a Tripoli, realizzato da Oscar Niemeyer – in pericolo.

Così da quando le distruzioni della Striscia di Gaza sembravano essere le uniche nel Mediterraneo orientale, si sono aggiunte quelle in Libano, tra morti civili, edifici storici danneggiati e perdita di luoghi simboli della memoria. Il punto di diritto in assoluto più delicato è il rispetto del diritto internazionale.

 

Gli strumenti internazionali

La lista degli strumenti internazionali sul tema è lunga. Il primo dei trattati sul tema della distruzione del patrimonio culturale è la Convenzione dell’Aia del 1954 (a cui bisogna aggiungere il Primo Protocollo dello stesso anno ed il Secondo Protocollo del 1999). In più – dato che il Libano ha i siti registrati nelle Liste dell’UNESCO – dobbiamo citare la Convenzione di Parigi del 1972 ma senza dimenticare un altro trattato firmato due anni prima sempre a Parigi: la Convenzione sul traffico illecito[1]. Tutte le convenzioni di diritto internazionale umanitario

Oltre ai trattati il diritto internazionale prevede strumenti non vincolanti – principalmente raccomandazioni e dichiarazioni – ed un’interessante giurisprudenza di tribunali internazionali come l’arcinoto caso Al Mahdi su cui si è pronunciata la Corte Penale Internazionale[2].

Nonostante tutto questo complessa cornice giuridica internazionale, ci sono le prove della distruzione del patrimonio culturale del Libano.

 

Cosa è stato colpito e cosa no, a fine 2024

Dalla metà di settembre, le IDF, cioè le forze di difesa israeliane, hanno colpito obiettivi di Hezbollah. Gli attacchi hanno causato sia gravi danni in aree residenziali che in zone in cui si trovano siti del patrimonio culturale del Libano: un esempio che si può citare è il tempio di Bacco a Baalbek – inserito nella Lista del Patrimonio dell’Umanità – che è considerato uno spettacolare esemplare di architettura romana imperiale. Proprio Baalbek è stata oggetto di diversi attacchi aerei da quando il 30 ottobre Israele ha emesso l’ordine di evacuazione e ha definito l’area una roccaforte di Hezbollah. Non solo luoghi noti del patrimonio culturale ma anche villaggi quasi del tutto distrutti ed il cui patrimonio è in frantumi: Yaroun, Mhaibib, Mays al-Jabal e Blida come dimostrato dal reportage di Middle East Eye[3].

La preoccupazione che molti siti culturali possano essere danneggiati è diffusa a livello nazionale[4] ed internazionale e nelle ultime settimane sono stati registrati danni a diversi edifici storici, culturali e religiosi.

Il 30 ottobre le autorità libanesi hanno chiesto che fosse organizzata una riunione straordinaria del Comitato per la Protezione del Patrimonio Culturale nel Caso di Conflitto Armato dell’UNESCO. Il risultato dell’incontro è stato l’aggiunta di 34 beni culturali del Libano nella Lista Internazionale dei Beni Culturali sottoposti a Protezione Rafforzata[5]. Questo significa che questi 34 beni devono essere protetti ad ogni costo contro attacchi e dall’uso per fini militari. Le conseguenze sono gravi: le violazioni sono contrarie alle disposizioni della Convenzione dell’Aia del 1954, il già citato importante trattato internazionale che prevede la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato.

L’UNESCO continua poi il monitoraggio satellitare dei siti per studiare lo stato di conservazione e per vedere se ci sono stati dei danni. Questa attività è condotta grazie alla collaborazione dell’UNOSAT, il Centro Satellitare delle Nazioni Unite.

L’ICOMOS, l’importante organizzazione internazionale dedicata alla conservazione dei monumenti e dei siti del mondo, ha condannato le distruzioni della moschea ottomana nella città di Kfar Tebnit e i souk storici di Nabatiyé.

 

Conclusione

Per concludere, alcune osservazioni di diritto e circostanziali al conflitto e alla distruzione del patrimonio culturale del Libano che devono far riflettere:

  • Quali attori del diritto internazionale devono intervenire nel caso di distruzione di beni culturali durante un conflitto?
  • Come è possibile rafforzare il rapporto tra tutela dei beni culturali e protezione dei civili durante i conflitti?
  • È possibile individuare i responsabili che abbiano inteso colpire intenzionalmente il patrimonio culturale?
  • Se non fosse per gli operatori sul campo come giornalisti, operatori di ONG e studiosi, come potremmo individuare i casi di distruzione e danneggiamento dei beni culturali?

 

Rispondere a queste domande è difficile ed il diritto internazionale non contempla una protezione totale ed esaustiva in tempo di guerra. Il rischio è che la distruzione vista a Gaza possa ripetersi in alcune aree del Libano anche ricche di patrimonio culturale. In più, non è al momento prevedibile l’istituzione di un tribunale internazionale su questo conflitto che giudichi atti di aggressione, crimini di guerra e crimini contro l’umanità.

Per ultimo, il ruolo delle organizzazioni locali, i progetti internazionali e le attività delle sedi distaccate di organizzazioni internazionali sono fondamentali nel quantificare i danni e sapere cosa c’è da ricostruire o da proteggere: tra queste ci sono ‘Protect Lebanese Heritage’, l’hub regionale di ‘Cultural Emergency Response’ attivo dal 2022 che lavora con la non-governativa ‘Biladi’, i progetti di ‘ALIPH’ e molti altri.

Informazioni

Lebanon – UNESCO World Heritage Convention.

71828_Icomos_Umschl_neu.

Can Lebanon’s ancient cultural heritage be protected from war damage?

Lebanon | Aliph Foundation – Protecting heritage to build peace.

Irsheid, C., The Protection of Cultural Property in the Arab World, International Journal of Cultural Property, Volume 6, Issue 1, January 1997, pp. 11-46.

Sassoli, M., L’estensione della disciplina della tutela dei beni culturali ai conflitti armati non internazionali, a cura di Benvenuti P., Sapienza R. La tutela internazionale dei beni culturali nei conflitti armati, Milano, Giuffrè, 2007, pp. 157-170.

[1] Convenzione concernente le misure da adottare per interdire e impedire l’illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà di beni culturali.

[2] Per un approfondimento sulla Corte Penale Internazionale invito a leggere: La Corte Penale Internazionale – DirittoConsenso.

[3] A short history of the ancient Lebanese villages destroyed by Israel | Middle East Eye.

[4] Diversi archeologi hanno commentato con preoccupazione l’operazione di bombardamento condotto dalle IDF. Vedi: Baalbek’s ancient ruins at risk by Israeli bombing, archaeologists warn (bbc.com).

[5] Sito archeologico di Adlun, Sito archeologico di Afqa, Tempio e sito archeologico di Ain Herche, Sito archeologico di Anjar, Siti archeologici di Baalbek, Palazzo di Beiteddine, Byblos, Cittadella di Chama, Sito archeologico di Dakerman, Castello di Dubieh – Chakra, Tempio di Hibarieh, Tempio di Hosn Niha, Ponte romano di Jeb Jennine, Jiyeh – Sito archeologico di Porphyreon, Forte di Kaifun, Siti archeologici di Kharayeb, Tempio di Majdel Anjar, Tempio di Nahlé, Sito archeologico di Nahr el-Kalb, Sito archeologico di Oum el’Amed, Qalaat Al-Chakif – Castello di Beaufort, Qalaat Deir Kifa (Castello di Maron), Qalaat Tibnin (Castello di Toron), Tempio di Qasarnaba, Fiera internazionale di Rachid Karami – Tripoli, Bacini e patrimonio edilizio di Ras Al Ain, Sito archeologico di Sarepta, Siti archeologici di Sidone, Sito archeologico di Ain el Jobb (Temnine el Faouqa), Sito archeologico di Tell el-Burak, Il santuario di Eshmun, Siti archeologici di Tiro, Museo nazionale di Beirut, Museo Nicolas Ibrahim Sursock. I siti posti sotto protezione rafforzata ricevono assistenza tecnica e finanziaria dall’UNESCO.


Rifugiati nel diritto internazionale

I rifugiati nel diritto internazionale

Cosa si intende per rifugiati nel diritto internazionale? Che tipo di protezione esiste e perché questa categoria di soggetti è particolare?

 

La definizione di rifugiati nel diritto internazionale

Tra i tanti concetti[1] che ruotano in tema di immigrazione e diritto dello straniero, c’è quello dei rifugiati. La definizione di rifugiati nel diritto internazionale è prevista all’articolo 1 della Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951.

Una serie di precisazioni prima di entrare nello specifico dell’articolo 1:

  • la Convenzione del 1951 è il primo strumento internazionale che riguarda i rifugiati, fermo restando la rilevanza della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948 in tema di diritti di ogni individuo;
  • la Convenzione del 1951 è entrata in vigore il 22 aprile 1954 ed è stata modificata solamente una volta, nel 1967;
  • la Convenzione del 1951 è un trattato importante ed è un testo di riferimento per trattati internazionali regionali, cioè per trattati previsti per alcune regioni del mondo[2].

 

L’articolo 1 precisa che è rifugiato chi non può o non vuole tornare nel proprio Paese d’origine per il fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o opinione politica. Il limite temporale previsto dal testo originale dell’articolo 1 è stato rimosso con il Protocollo del 1967.

 

Cosa rende i rifugiati una categoria particolare

I rifugiati sono una categoria di persone identificate e che è oggetto di protezione speciale da parte del diritto internazionale.

Il concetto della protezione di persone che fuggono da uno Stato trova fondamento nell’idea di asilo[3] e nel diritto di asilo. Nel diritto internazionale poi questo viene individuato come il diritto degli Stati sovrani di accordare asilo secondo la loro discrezione nel proprio territorio. Sembra una piccolezza ma è molto importante: gli Stati hanno così la facoltà di ammettere nel loro territorio profughi politici senza incorrere in alcuna responsabilità internazionale.

La conseguenza è che le norme relative all’asilo hanno trovato una collocazione in vari strumenti nazionali e internazionali, tra cui spicca, appunto, la Convenzione del 1951. Precisazione doverosa: la Convenzione del 1951 non tratta specificamente la concessione dell’asilo ma è un trattato che consolida il diritto dei rifugiati.

 

La Convenzione del 1951: i concetti chiave

La Convenzione del 1951 prevede 3 principi importanti da tenere a mente: quello di non-discriminazione (stabilito nell’articolo 3), quello di non-penalizzazione (stabilito nell’articolo 31) e non-respingimento (non-refoulement, stabilito nell’articolo 33). Tutto questo trova diretta applicazione: le disposizioni della Convenzione, ad esempio, devono essere applicate senza discriminazioni di razza, religione o paese di origine[4].

In base al principio di non-refoulement, la Convenzione del 1951 non impone agli Stati parte l’obbligo di accogliere nel proprio territorio su base permanente richiedenti asilo e rifugiati (articolo 33). Così è bene precisare il principio corollario dell’ammissione dei richiedenti asilo alla frontiera.

La Convenzione stabilisce anche che, salvo specifiche eccezioni, i rifugiati non devono essere penalizzati per il loro ingresso o soggiorno illegale: ciò riconosce che la richiesta di asilo può richiedere ai rifugiati di violare le norme sull’immigrazione (articolo 31). Le sanzioni vietate potrebbero includere l’essere accusati di reati di immigrazione o penali relativi alla richiesta di asilo, o l’essere detenuti arbitrariamente per il solo fatto di aver chiesto asilo. Si comprende quindi perché si usano queste forme di non-discriminazione, -penalizzazione e -respingimento.

 

L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati

In tema di rifugiati l’organizzazione internazionale più nota per la protezione di queste persone è l’UNHCR, cioè l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, che ha sede a Ginevra. È presente in molti Stati con gli uffici regionali – ce n’è uno in Italia, a Roma, operativo dal 1952.

Operativa dal 1950, come stabilito nel suo Statuto[5], è impegnata nella protezione dei diritti dei rifugiati, degli sfollati e degli apolidi. Il lavoro dell’Alto Commissariato è apolitico e ad impatto sociale ed umanitario seguendo direttive politiche dategli dall’Assemblea Generale e del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC).

L’UNHCR è finanziato secondo il budget stabilito dalle Nazioni Unite. A capo dell’organizzazione c’è l’Alto Commissario, attualmente Filippo Grandi, ruolo che ricopre fino al 31 dicembre 2025. Lo staff è nominato dall’Alto Commissario e nel rispetto delle regole stabilite per il personale dall’Assemblea Generale.

 

Alcuni dati

Secondo i dati più recenti forniti proprio dall’UNHCR, i rifugiati sono circa 43 milioni di cui 31.6 sotto il mandato dell’organizzazione. Il dato, riportato nell’UNHCR Global Trends 2023, è allarmante: è il numero più alto mai registrato dal 1993, anno in cui erano circa 19 milioni.

E ancora: il 40% dei rifugiati ha meno di 18 anni ed almeno 117, 3 milioni di individui sono stati costretti a fuggire. Questo è infatti il dato complessivo di rifugiati, rifugiati interni e apolidi.

Le situazioni più drammatiche riguardano i rifugiati siriani, venezuelani, ucraini e afgani che compongono circa il 65% di tutti i rifugiati sotto il mandato dell’UNHCR. Gli Stati che accolgono più rifugiati sono Colombia, Germania, Iran, Turchia e Uganda[6].

Informazioni

Convenzione sullo status dei rifugiati del 1951.

Collection of International Instruments and Legal Texts Concerning Refugees and Others of Concern to UNHCR, 2007. Link: Collection of International Instruments and Legal Texts Concerning Refugees and Others of Concern to UNHCR(June 2007) | UNHCR.

Graziani, F. (2006) Antichi e nuovi rifugiati nel diritto internazionale contemporaneo. Napoli: Editoriale Scientifica.

Hathaway, J.C. (2005) The rights of refugees under international law. Cambridge [England]: Cambridge University Press.

Goodwin-Gill, G.S. and McAdam, J. (2007) The refugee in international law. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press.

Cantor, D.J. and Durieux, J.-F. (eds.) (2014) Refuge from inhumanity? : war refugees and international humanitarian law. Leiden: Brill Nijhoff.

[1] Pensiamo al concetto di IDP, cioè di Internationally Displaced Persons. Approfondimento su questa categoria di persone: Gli sfollati interni – DirittoConsenso.

[2] Pensiamo alla Convenzione che governa aspetti specifici dei problemi del rifugiato del 1969 dell’Unione Africana oppure la Direttiva dell’Unione Europea 2004/83/EC del 29 aprile 2004 recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.

[3] Un concetto originariamente riconducibile all’accoglienza e all’ospitalità dei popoli nomadi e di molte società antiche.

[4] Gli sviluppi del diritto internazionale dei diritti umani rafforzano anche il principio che la Convenzione deve essere applicata senza discriminazioni di sesso, età, disabilità, sessualità o altri motivi di discriminazione vietati.

[5] Vedi: Statute of the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees.

[6] Iran con 3,8 milioni di rifugiati, Turchia con 3,1, Colombia con 2,8, Germania con 2,7, Uganda con 1,7.


Patrimonio culturale della Romania

Il patrimonio culturale della Romania

Il patrimonio culturale della Romania è indicativo della sua storia: tra tradizioni, multiculturalismo ed un forte senso di identità nazionale, riconosciuta anche a livello internazionale

 

Il patrimonio culturale della Romania: una complessa e affascinante commistione di storia, culture e senso di identità nazionale

La Romania è uno Stato membro dell’Unione Europea[1] ed è l’unico degli Stati dell’Est Europa ad aver mantenuto una radice latina nella propria lingua. Guardando con attenzione alla cultura ed al patrimonio culturale della Romania si nota un’interessante evoluzione storica, politica e sociale: ottenne l’indipendenza dall’impero ottomano nel 1878 ed il territorio dell’attuale Romania venne occupato molte volte nel corso dei secoli, anche dopo l’indipendenza[2]. Questa continua influenza da parte di attori esterni ha plasmato l’identità nazionale e l’unicità del patrimonio culturale rumeno. Lo Stato ha un patrimonio riconosciuto anche a livello internazionale: 11 siti nella Lista del Patrimonio dell’Umanità, 17 siti inseriti nell’Elenco Provvisorio dell’UNESCO e 10 elementi iscritti nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale.

Lo Stato, ufficialmente una repubblica democratica semipresidenziale[3], conta su una popolazione di circa 19 milioni di abitanti. La Romania fa parte di diverse organizzazioni internazionali ed ha firmato molti trattati internazionali in tema di patrimonio culturale; è Stato membro dell’UNESCO dal 1956. Inoltre sul suo territorio sono all’attivo molti progetti che riguardano la cultura ed il patrimonio culturale[4].

 

I siti culturali e naturali iscritti nella Lista del Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO

Nel 1991 c’è stata la prima iscrizione di un sito della Romania nella Lista UNESCO del Patrimonio dell’Umanità: il Delta del Danubio.

Hanno fatto poi seguito il monastero di Horezu (1993), le chiese della Moldavia (1993), i villaggi con chiese fortificate in Transilvania (1993), il centro storico di Sighişoara (1999), le fortezze daciche delle montagne di Orastie (1999), le chiese di legno di Maramureş (1999), le foreste antiche e primordiali di faggi dei Carpazi e di altre regioni d’Europa (2007)[5], il paesaggio minerario di Roșia Montană (2021, nonché iscritto nella Lista del Patrimonio dell’Umanità in Pericolo).

Il 2024 è un anno felice per il patrimonio culturale della Romania perché ottiene l’iscrizione di due nuovi siti[6]: l’ensemble monumentale a Târgu Jiu realizzata dallo scultore Constantin Brâncuși[7] ed il complesso di strutture dell’antico limes romano “Frontiere dell’Impero Romano – Dacia”[8].

In totale, si tratta di 9 siti culturali e 2 naturali.

 

Il patrimonio culturale immateriale riconosciuto dall’UNESCO

Il Patrimonio culturale della Romania conta anche sul riconoscimento a livello internazionale di elementi culturali immateriali come indicato dalla Convenzione UNESCO per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale del 2003[9].

Le pratiche riconosciute esclusivamente alla Romania sono: il rituale del Căluş nella regione a sud dell’Olt, il canto della Doina, l’artigianato delle ceramiche di Horezu a nord della Romania, i balli di Lad praticati durante giorni di festa e matrimoni da uomini rumeni, ungheresi e roma e che favoriscono il dialogo interculturale.

Ci sono poi delle pratiche transnazionali che uniscono la Romania ad altri Stati vicini ed europei. Per esempio, anche in Romania la transumanza è pratica riconosciuta. Allo stesso modo la tradizione dei cavalli Lipizzani. Ci sono poi le pratiche culturali legate al Primo marzo, condivise con Bulgaria, Macedonia del Nord e Repubblica di Moldavia. Ed ancora con quest’ultima c’è l’artigianato degli arazzi tradizionali ed i Colindat, gruppi di uomini che cantano nel periodo antecedente il Natale.

In tutti questi casi è evidente la complessità culturale e la lunga storia di contatto con culture vicine.

 

La legislazione nazionale in tema di patrimonio culturale

La legislazione nazionale rumena in tema di patrimonio culturale è variegata. Per prima cosa, è interessante notare che nella Costituzione della Romania l’articolo 13 nei paragrafi 1 e 2 cita sia il riconoscimento e la protezione dei diritti delle persone appartenenti alle minoranze nazionali riguardanti la tutela, lo sviluppo e l’espressione delle loro identità etniche, culturali, linguistiche e religiose così come il rispetto dei principi di uguaglianza e non discriminazione rispetto ai cittadini rumeni non appartenenti a minoranze.

Di seguito alcune leggi rumene:

  • Legge n. 182/2000 sulla tutela del patrimonio culturale nazionale mobile
  • Legge n. 311/2003 sui musei e le collezioni pubbliche
  • Legge n. 422/2001 sui monumenti storici
  • Legge n. 6/2008 sul regime giuridico del patrimonio tecnico e industriale
  • Legge n. 410/2005 sull’accettazione della Convenzione sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale;
  • Legge n. 26/2008 sulla tutela del patrimonio culturale immateriale.

 

In tema poi di protezione di patrimonio culturale dal fenomeno del traffico illecito la Romania conta su diverse leggi pur non prevedendo una politica o una strategia che combatte il traffico illecito di beni culturali e non avendo regole precise per il traffico di oggetti culturali su internet[10]. Anche la Romania, come altri Stati, conta su una sua piattaforma di raccolta dati su beni culturali rubati.

Infine, la Romania ha accettato ma non ratificato la Convenzione sulla Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo[11].

 

Osservazione finale

L’affascinante storia della Romania e la sua diversità culturale si è scontrata nel tempo con problemi di natura interna ed esterna. Purtroppo il patrimonio culturale della Romania ha subito danni a causa di guerre e catastrofi naturali. A questi eventi si è spesso aggiunta l’incuria e l’abbandono e decisioni politiche sbagliate.

Il settore culturale della Romania è in una situazione complessa. Come precisa il Consiglio di Europa[12] ci sono diversi problemi: la mancanza di sbocchi professionali per i giovani professionisti, la lenta digitalizzazione e alfabetizzazione digitale, la centralizzazione delle politiche in tema di patrimonio culturale causa immobilità e poca preparazione a fenomeni nuovi, pochi fondi per il restauro e la conservazione di beni culturali in disuso o in pericolo di crolli. Dall’altra parte si assiste ad una maggiore partecipazione di personale volontario nelle Organizzazioni Non Governative e ad interventi privati nel settore culturale.

In questo settore è fondamentale l’apporto di organizzazioni esterne ed europee. Questo per esempio è avvenuto nel caso degli European Heritage Awards grazie ad Europa Nostra: nel 2024 infatti le Chiese Sassoni in Alma Vii e la Chiesa di San Michele di Cluj-Napoca hanno ricevuto un riconoscimento ed un premio economico importante per la tutela e per la conservazione che unisce comunità e senso di identità con il patrimonio culturale.

Informazioni

CNR UNESCO (cnr-unesco.ro).

Oana Cristina Tiganea (2020) “The Conservation of the Industrial Heritage: Theoretical Approaches and Territorial Experimentations in the Case of Anina (Romania),” ArcHistoR Architettura Storia Restauro: Architecture History Restoration, 0(13), pp. 342–379.

Romania Laws – UNESCO World Heritage Convention.

DICE_11.2_Full_Text_p41-p50-Adriana-CUCIUREANU.pdf (diversite.eu).

[1] È diventata Stato membro il 1° gennaio 2007, membro anche dell’area Schengen ma non fa ancora parte dell’Eurozona.

[2] Constantiniu F., Storia della Romania, Soveria Mannelli, 2015.

[3] Per una visione di cosa si intenda per repubblica presidenziale può essere utile fare un confronto con la Francia ed il Portogallo. Gli approfondimenti, rispettivamente: Il semipresidenzialismo francese – DirittoConsenso e La forma di governo del Portogallo – DirittoConsenso.

[4] Alcuni esempi: Via Transilvanica, Ambulanta pentru monumente, Culture & cultures. Connecting the dots.

[5] Si tratta di un patrimonio transnazionale perché il sito include 93 parti totali diffusi in 18 Stati: Albania, Austria, Belgio, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Francia, Germania, Italia, Macedonia del Nord, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svizzera e Ucraina.

[6] Questo è avvenuto durante la 46esima sessione del Comitato del Patrimonio dell’Umanità riunitosi a Nuova Delhi.

[7] Situata in due parchi collegati dallo stretto viale degli Eroi, la proprietà comprende l’insieme monumentale di installazioni scultoree e la preesistente chiesa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo.

[8] La Dacia, infatti, conquistata dai Romani in una serie di campagne militari, venne fortemente romanizzata con l’invio di coloni e fu per secoli un territorio di frontiera dell’impero, nonché l’unica provincia romana ad essere interamente al di là del Danubio. Oggi il sito UNESCO “Frontiers of the Roman Empire – Dacia” conta 277 siti, una vera e propria rete di siti individuali che comprendono fortezze legionarie e ausiliarie, bastioni, torri di guardia, accampamenti temporanei ed edifici secolari.

[9] Per una comprensione del fenomeno con esempi invito a leggere l’articolo sul patrimonio culturale immateriale italiano: Patrimonio culturale immateriale italiano: concetto ed esempi – DirittoConsenso.

[10] Fonte: National report on the implementation of the Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property: Romania, reporting period: 2019-2022 – UNESCO Digital Library.

[11] Per un approfondimento su questo trattato: La Convenzione sulla Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo – DirittoConsenso.

[12] Romania – Herein System (coe.int).


Elezioni europee 2024

Come sono andate le elezioni europee 2024

I risultati delle elezioni europee del 2024 tra spiegazione di alcuni dati e fattori interessanti per capire il nuovo Parlamento Europeo

 

I risultati delle elezioni europee 2024

Le elezioni europee 2024 si sono tenute a giugno, da giovedì 6 a domenica 9. Per parecchie settimane si è fatto riferimento a stime dei risultati mentre imperversavano le conversazioni per la costituzione dei gruppi politici. Tuttavia i risultati definitivi sono arrivati solamente una settimana fa.

Dai risultati pubblicati sul sito ufficiale delle elezioni del Parlamento Europeo dell’Unione Europea, le elezioni europee 2024 hanno decretato una nuova composizione interna dei gruppi politici europei nel Parlamento Europeo[1]. La nuova legislatura 2024-2029 è così distribuita:

  • PPE, Gruppo del Partito Popolare Europeo, con 188 parlamentari
  • S&D, Gruppo dell’Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo, 136
  • Patriots, Patrioti per l’Europa, 84
  • ECR, Gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei, 78
  • Renew Europe, Gruppo Renew Europe, 77
  • Verts/ALE, Gruppo dei Verdi/Alleanza libera Europea, 53
  • The Left, Gruppo della Sinistra al Parlamento Europeo, 46
  • NI, cioè membri non iscritti ad alcun gruppo politico, 33
  • ESN, Europa degli Stati Sovrani, 25

 

Il totale dei membri del Parlamento Europeo è 720 e questi rappresentano i cittadini europei che esprimono, attraverso il voto, la partecipazione democratica presso le istituzioni dell’Unione Europea.

 

Dati, fattori e considerazioni finali delle elezioni europee 2024

Soffermiamoci su alcuni punti di queste elezioni europee 2024:

  • Il voto europeo ed il voto italiano: i dati del voto nei 27 Stati sono molto diversi: accanto ad una grande affluenza registrata in Belgio (89,01%) e Lussemburgo (82,24%) ci sono state basse affluenze in Croazia (21,35%), in Lituania (28,35%) e Lettonia (33,82%); la percentuale di voto nell’UE è del 51,05%[2]. Per quanto riguarda il voto in Italia, l’affluenza alle elezioni europee del 2024 è la più bassa di sempre. I dati definitivi parlano di un 48,31 per cento con un calo di 6 punti percentuali rispetto alle votazioni per il Parlamento Europeo del 2019.
  • Gli estremismi: in Germania ed in Austria l’estrema destra vince di misura. Se in Germania l’AfD (Alternative für Deutschland) sorpassa l’SPD (Partito Socialista) del cancelliere Olaf Scholz, in Austria l’estrema destra FPÖ (Partito della Libertà Austriaco) è il primo partito per numero di voti. Anche in altri Stati però l’estrema destra è avanzata: in Olanda per esempio il Partij voor de Vrijheid, PVV conta 6 eurodeputati; dalla Spagna il partito Vox ha avuto un leggero aumento (da 4 a 6 eurodeputati), il partito francese Reconquêtefondato nel 2021 da Éric Zemmour ed il partito greco Soluzione Greca contano rispettivamente 1 e 2 eurodeputati. Ma sempre in tema di estremismi, il partito di estrema sinistra Bündnis Sahra Wagenknecht ha ottenuto un numero di voti sufficienti che gli permette di contare su 6 europarlamentari.
  • Le conseguenze dei risultati delle elezioni europee in alcuni Stati: meritano attenzione due Stati in particolare: in Francia, Macron ha sciolto l’Assemblea Nazionale portando il paese a nuove elezioni; in Belgio, il primo ministro Alexander De Croo si è dimesso il 9 giugno per i deludenti risultati (5,76%) del partito di cui è a capo, l’Open VLD[3].
  • Lo scenario politico: Sono cambiati governi in molti Stati Europei e questo ha un riflesso negli attuali gruppi politici. Generalmente si è visto un aumento della destra e dell’estrema destra. Non si è assistito ad un forte cambio nei gruppi politici nel Parlamento Europeo anche se l’elemento di novità è la presenza di due nuovi gruppi: “Patrioti per l’Europa” (PFE) e “Europa delle Nazioni Sovrane” (ESN). Il clima di queste elezioni era complesso e era possibile prevedere un cambiamento delle cariche principali delle istituzioni dell’Unione Europea: tuttavia questo non è avvenuto – pensiamo alla riconferma della Metsola al Parlamento Europeo e della von der Leyen alla Commissione – anche se nei prossimi mesi sarà interessante vedere l’approccio del portoghese Costa come presidente del Consiglio dell’UE e dell’estone Kallas come Alto Rappresentante.

Informazioni

Allegri, M.R. (2014) “Cittadinanza, residenza ed elezioni del Parlamento europeo: la partecipazione elettorale transnazionale,” CITTADINANZA EUROPEA (LA), (1), pp. 61–92.

Parlamento Europeo ed elezioni europee 2019 – DirittoConsenso.

Le funzioni del Parlamento Europeo – DirittoConsenso.

[1] In base alle regole di procedura del Parlamento Europeo, un gruppo politico è composto da almeno 23 europarlamentari eletti in almeno Stati Membri.

[2] Sul tema delle stime iniziali a livello nazionale: source.pdf (europa.eu).

[3] La politica belga può apparire complessa data la forma di governo del Belgio. Per un approfondimento: La forma di governo del Belgio: modello di federalismo e tutela delle minoranze – DirittoConsenso.


Sfollati interni

Gli sfollati interni

A fine 2022 sono stati registrati circa 71 milioni di sfollati interni, a fine 2023 circa 75.9 milioni: chi sono queste persone? E cosa indica questo termine?

 

Cosa si intende con l’espressione “sfollati interni”?

Tra i tanti concetti che ruotano in tema di immigrazione e diritto dello straniero[1], c’è quello degli sfollati interni. Si tratta di individui che a livello internazionale sono indicati con la sigla IDP, cioè Internally Displaced Persons ed indicano una categoria precisa. Gli sfollati interni sono civili che sono costretti a fuggire a causa di guerre o persecuzioni. ‘Interni’ sta a precisare che rimangono all’interno dei confini di uno Stato. Per fare un esempio pensiamo agli sfollati interni ucraini che a causa della guerra, secondo un rapporto dell’IOM[2], pare siano circa 3.7 milioni.

Gli sfollati interni non sono una categoria di persone da identificare con un regime speciale (cosa che avviene invece per i rifugiati). In altre parole, gli sfollati interni non ricevono una speciale protezione da parte del diritto internazionale né beneficiano di un particolare statuto giuridico. Gli sfollati interni rientrano nella categoria di “popolazione civile” (civilian population) cioè di tutte quelle persone che non sono membri delle forze armate.

 

Gli strumenti internazionali

Ad oggi non esiste un trattato internazionale globale specifico sugli sfollati interni. Tuttavia alcune norme del diritto umanitario affrontano direttamente la questione dello sfollamento. Ad esempio, in situazioni di conflitto interno è espressamente vietato costringere i civili a lasciare il loro luogo di residenza, a meno che non lo richiedano la sicurezza delle persone coinvolte o ragioni militari imperative. Inoltre, gli abitanti di un territorio occupato non possono essere espulsi da tale territorio dalla Potenza occupante. In nessun caso una persona protetta potrà essere trasferita in un Paese in cui possa avere motivo di temere persecuzioni per le sue opinioni politiche o le sue convinzioni religiose.

La definizione di sfollato interno si trova nei Principi Guida sullo Sfollamento Interno, un documento importante ma che non ha un’efficacia vincolante per gli Stati come sarebbe nel caso di un trattato: sono quidni dei principi guida per gli Stati. I Principi Guida sullo Sfollamento Interno hanno una notevole caratteristica[3]: toccano tre rami del diritto pubblico internazionale, il diritto internazionale umanitario, il diritto dei diritti umani e il diritto dei rifugiati.

L’articolo 2 dei Principi Guida sullo Sfollamento Interno prevede che:

“Ai fini di questi Principi, gli sfollati interni sono persone o gruppi di persone che sono stati costretti o obbligati a fuggire o a lasciare le loro case o i luoghi di residenza abituale, in particolare a causa o per evitare gli effetti di conflitti armati, situazioni di violenza generalizzata, violazioni dei diritti umani o disastri naturali o provocati dall’uomo, e che non hanno attraversato un confine di Stato riconosciuto a livello internazionale.”.

 

Il cuore dei Principi Guida è nel concetto di “sovranità come responsabilità” che sottolinea che, proprio perché gli sfollati interni sono cittadini o residenti del loro Stato, sono le autorità nazionali che devono fornire protezione, ripristinare e soddisfare i diritti e per porre fine al loro sfollamento. Questo concetto non esclude che gli Stati possano richiede aiuto e supporto dalle organizzazioni internazionali.

Bisogna poi citare uno strumento internazionale ma di portata regionale: la Convenzione dell’Unione Africana per la Protezione ed Assistenza degli Sfollati Interni in Africa del 2009, conosciuta come Convenzione di Kampala. La Convenzione, firmata appunto in Uganda, prevede sostanzialmente la stessa definizione di sfollati interni presente nei Principi Guida all’articolo 1, lettera k. L’Unione Africana ha 55 Stati membri ma la Convenzione di Kampala è stata ratificata solo da 33 Stati[4].

 

Dati recenti sugli sfollati interni

Tra i dati più recenti che dobbiamo conoscere ci sono quelli diffusi dal Centro di Monitoraggio degli Sfollati Interni[5], l’IDMC: il Centro riconosce e ricorda che si tratta di stime[6] ed offre una panoramica delle situazioni degli sfollati interni. Teniamo a mente, infatti, che uno sfollato interno può essere costretto a spostarsi più volte nello stesso territorio in un determinato periodo di tempo (che l’IDMC chiama anche “movimenti”).

Dal punto di vista numerico, i conflitti in Sudan, Repubblica Democratica del Congo e Palestina compongono quasi i due terzi dei movimenti degli sfollati interni nel 2023. Gli sfollati interni a livello globale sono, alla fine del 2023, 75.9 milioni di cui 46% vivono nell’Africa Subsahariana.

Tra i numeri del 2023 merita attenzione un altro dato: l’IDMC sottolinea che inondazioni, temporali, terremoti, incendi ed altri disastri[7] sono la causa dello sfollamento di 26.4 milioni di persone[8]. Questo non deve far cadere nella banalità che si tratti di eventi disastrosi avvenuti negli Stati meno sviluppati perché tra questi ci sono Canada e Nuova Zelanda che hanno riportato nel 2023 i dati più alti mai registrati.

Dall’inizio del 2024 possiamo già contare su dati preoccupanti sulla questione degli sfollati interni. Per esempio, le conseguenze delle forti piogge e delle conseguenti inondazioni in Brasile, in particolare nello stato di Rio Grande do Sul, uno degli Stati più importanti per l’economia brasiliana, sono state le vittime, gli imponenti danni strutturali, ambientali ed economici e i poco più di 600 mila sfollati interni. Dobbiamo anche citare l’inasprimento dei combattimenti, nella Striscia di Gaza[9], in Ucraina – specialmente nell’area di Kharkiv[10] – e in Sudan[11] da dove la guerra civile, la carestia e l’aumento dei livelli di violenza hanno segnato un’ulteriore crisi umanitaria nel continente africano con gravi conseguenze per la popolazione e l’alto numero di sfollati interni.

Informazioni

Guiding Principles on Internal Displacement | UNHCR.

African Union Convention for the Protection and Assistance of Internally Displaced Persons in Africa.

Guiding principles on internal displacement – ICRC.

Cantor, D.J. (2018) Returns of internally displaced persons during armed conflict : international law and its application in Colombia. Leiden: Brill Nijhoff.

[1] Alcuni approfondimenti su questi temi: Alcune precisazioni sull’immigrazione – DirittoConsenso e I flussi migratori: comprendere il fenomeno – DirittoConsenso.

[2] Fonte: Ukraine — Research Report — From Place to Place: Community Perception of Displacement and Durable Solutions in Ukraine (May 2024) | Displacement Tracking Matrix (iom.int).

[3] S0020860400091270a.pdf (icrc.org).

[4] 36846-sl-AFRICAN_UNION_CONVENTION_FOR_THE_PROTECTION_AND_ASSISTANCE_OF_INTERNALLY_DISPLACED_PERSONS_IN_AFRICA_KAMPALA_CONVENTION_1.pdf (au.int).

[5] Internal Displacement Monitoring Centre, IDMC. Link: Conflicts drive new record of 75.9 million people living in internal displacement | IDMC – Internal Displacement Monitorning Centre (internal-displacement.org).

[6] La questione dei dati è centrale anche per lo studio di questi fenomeni. Anche l’EGRISS (Expert Group on Refugee, IDP and Statelessness Statistics) sottolinea l’importanza avere una metodologia solida nella raccolta dei dati.

[7] L’IDMC ricorda soprattutto le grandi alluvioni ed il ciclone Freddy nel sud est in Africa ma anche i terremoti come quello che ha colpito Turchia e Siria del febbraio 2023.

[8] Le questioni ambientali, il delicato rapporto tra popolazioni e territorio e l’impatto della crisi ambientale sulla stabilità, sulle risorse economiche e sui legami sociali (climate security) sono fattori sempre più frequenti nello studio del diritto internazionale, anche umanitario.

[9] Secondo l’IDMC già al 31 dicembre 2023 l’83% della popolazione della Striscia di Gaza viveva in situazioni di sfollamento interno. Maggiori informazioni: Palestine – Conflict in Gaza leaves 83 per cent of the population internally displaced in less than three months | IDMC – Internal Displacement Monitorning Centre (internal-displacement.org).

[10] UNHCR alarmed at growing humanitarian needs around Kharkiv, Ukraine | UNHCR.

[11] Grave concern over civilians cut off from life-saving aid in Sudan | UNHCR.


Privacy Preference Center