75 anni di Nazioni Unite
Il seguente scritto intende offrire una breve analisi della Carta delle Nazioni Unite e delle sue origini, al fine di celebrarne i 75 anni che ricorrono il 24 ottobre 2020
I primi passi verso le Nazioni Unite: dalla Carta Atlantica a Dumbarton Oaks
L’origine dell’Organizzazione delle Nazioni Unite ha radici molteplici e complesse, e se è senz’altro connessa all’esperienza della Società delle Nazioni[1], nondimeno, la sua fondazione non può essere disgiunta da quell’esperienza traumatica nella storia globale che fu il secondo conflitto mondiale. Difatti, come dichiara il preambolo alla Carta delle Nazioni Unite[2], fu proprio al fine di
salvare le future generazioni dal flagello della guerra […] riaffermare la fede nei diritti fondamentali dell’uomo […] praticare la tolleranza e vivere in pace […] (che) i nostri rispettivi governi […] hanno concordato il presente Statuto delle Nazioni Unite ed istituiscono cioè un’organizzazione internazionale che sarà denominata le Nazioni Unite[3].
Ed è proprio in pieno contesto bellico che l’espressione “Nazioni Unite” apparve per la prima volta. Per la precisione, è stato nella “Dichiarazione delle Nazioni Unite”[4], datata al 1° gennaio 1942, e con la quale 26 stati si impegnavano, sulla scia dei principi della Carta Atlantica[5], a perseguire insieme la guerra contro le potenze dell’Asse.
Difatti, si iniziò a prevedere l’istituzione di una nuova organizzazione sul modello della Società delle Nazioni solo alla Conferenza di Mosca nell’ottobre 1943[6], e più dettagliatamente alla Conferenza di Teheran nel novembre 1943. Tuttavia, fu solo nell’agosto dell’anno successivo, nei pressi di Washington D.C., nella Villa di Dumbarton Oaks[7] che le grandi potenze riunite in una conferenza internazionale posero le basi della futura organizzazione mondiale. La centralità della conferenza risiede nel fatto che le “proposte”[8], pubblicate a latere delle riunioni, già contenevano gli aspetti essenziali che caratterizzano ancora oggi le Nazioni Unite: si stabiliva che compiti primari dell’organizzazione internazionale sarebbero stati il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale assieme alla collaborazione in campo economico e sociale.
Verso l’istituzione delle Nazioni Unite: la Conferenza di Jalta e la Conferenza di San Francisco
Nel febbraio del 1945 in Crimea, a Jalta, riunitisi per una Conferenza internazionale, Churchill, Roosevelt e Stalin sciolsero le riserve e i dubbi circa il sistema di votazione da seguire in Consiglio, giungendo ad un compromesso noto come “formula di Jalta”, recepito dall’art. 27 della Carta ONU: si stabilì che ai membri permanenti del Consiglio di sicurezza spettasse un diritto di veto in materia non meramente procedurale. Inoltre, nel prendere l’impegno solenne di costruire la futura organizzazione, si decise di indire una conferenza internazionale, convocata a San Francisco nell’aprile 1945[9].
La Conferenza di San Francisco venne aperta il 25 aprile 1945[10] e vi parteciparono 1726 diplomatici riuniti in 50 delegazioni nazionali[11] e un numero di giornalisti superiore ai 2500. La conferenza si aprì a pochi giorni dalla resa nazista e si sarebbe conclusa a qualche settimana dal lancio delle bomba atomica contro il Giappone, evento che avrebbe definitivamente mutato gli equilibri internazionali. Numerosi furono sia i temi sia le norme discussi in tale sede, e spesso su iniziativa degli stati medi e piccoli[12]: in modo particolare, in materia coloniale, in tema di autotutela e di registrazione dei trattati internazionali. Tuttavia, rimane indubbio che non ci sia mai allontanati dall’impostazione di fondo, così come pensata a Dumbarton Oaks. Il 26 giugno 1945, di fronte più di 3000 spettatori, si ebbe la cerimonia finale della firma solenne del trattato istitutivo dell’Organizzazione delle Nazioni Unite[13].
Ai sensi dell’art. 110, par. 3 della Carta, essa sarebbe entrata in vigore non appena l’avessero ratificata i Grandi Cinque assieme alla maggioranza degli altri Stati membri: condizione verificatasi il 24 ottobre 1945; da allora ricorre la Giornata delle Nazioni Unite[14].
La Carta delle Nazioni Unite
Lo Carta (o Statuto) delle Nazioni Unite è il trattato istitutivo dell’Organizzazione e si compone di 111 articoli, articolati in 19 capitoli, e di un preambolo.
Esso, inoltre, è integrato dallo Statuto per la Corte Internazionale di Giustizia, organo disciplinato e ordinato al capitolo XIV della Carta.
Gli scopi e i principi delle Nazioni Unite
Gli scopi e i valori perseguiti dall’ONU sono disciplinati dagli articoli al capitolo I.
Ai sensi dell’art. 1 i suoi obiettivi sono:
- conservare la pace e la sicurezza internazionale (Sicurezza collettiva);
- promuovere relazioni amichevoli fra le nazioni, sulla base del rispetto dell’eguaglianza dei diritti e dell’autodeterminazione dei popoli, favorendo la cooperazione internazionale in sfera economica, sociale e culturale (Cooperazione allo sviluppo);
- sostenere il rispetto dei diritti dell’uomo (Tutela dei diritti umani).
Ai sensi dell’art. 2 i principi, entro cui l’Organizzazione e i suoi Membri devono muoversi al fine di realizzare i fini di cui all’art. 1, sono:
- il principio di sovrana eguaglianza di tutti i Membri;
- il principio di adempimento in buona fede degli obblighi assunti in conformità della Carta;
- la risoluzione delle controversie internazionali con mezzi pacifici;
- l’astensione dalla minaccia o dall’usa della forza, sia contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualsiasi altra materia incompatibile con i fini delle Nazioni Unite;
- il dovere da parte dei Membri ad assistere l’Organizzazione in qualsiasi azione intrapresa secondo le norme dello Statuto, e il dovere ad astenersi dall’assistere qualsiasi Stato contro cui le Nazioni Unite intraprendano un’azione preventiva o coercitiva;
- il dovere dell’Organizzazione di far sì che anche Stati non membri rispettino tali principi, qualora necessario ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale;
- l’Organizzazione non deve intervenire in questioni appartenenti alla competenza interna degli Stati.
Gli organi principali
Ai sensi dell’art. 7 della Carta, organi principali sono: l’Assemblea generale, il Consiglio di Sicurezza, il Consiglio Economico e Sociale, il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria, la Corte Internazionale di Giustizia ed il Segretariato.
Il Consiglio di Sicurezza si compone di 15 membri[15], di questi 5[16] vi siedono a titolo permanente e godono del diritto di veto in seno al Consiglio, mentre gli altri 10 vengono eletti per un biennio dall’Assemblea[17]. Il Consiglio è l’organo al quale sono riconosciuti i maggiori poteri nell’Organizzazione. Difatti, ad esso è attribuita anche la responsabilità principale nel mantenimento della pace basata sul sistema di sicurezza collettivo, disciplinato dai capitoli VI e VII della Carta. Il Consiglio ha poteri di natura sia conciliativa, che si estrinsecano nel fare raccomandazioni alle parti di una controversia suscettibile di mettere in pericolo la pace o la sicurezza internazionale, sia di natura coercitiva, che possono esplicarsi, sulla base del riscontro di una minaccia o violazione alla pace, o di un atto di aggressione, nell’adozione di misure preventive o di misure dirette contro gli Stati trasgressori, sia di natura economica, sia implicanti l’uso della forza militare.
L’Assemblea Generale è l’organo plenario, nel quale sono rappresentati tutti i 193 stati membri dell’Organizzazione e nel quale è garantito ai Membri pari peso nelle votazioni, in accordo al principio di sovrana eguaglianza degli Stati. L’Assemblea può discutere di qualsiasi questione che rientri nei fini statuari e indirizzare raccomandazioni agli Stati, membri e non membri dell’Organizzazione, nonché agli altri organi dell’ONU. All’Assemblea spetta l’adozione del bilancio dell’Organizzazione e la ripartizione delle spese tra gli Stati membri. L’Assemblea ha inoltre un ruolo preminente nel funzionamento dell’ONU, circa l’ammissione di nuovi Membri[18], la sospensione ed espulsione di Stati membri, la scelta dei membri elettivi del Consiglio di Sicurezza e l’elezione dei membri del Consiglio economico e sociale.
Il Segretariato, disciplinato al capitolo XV, si compone di un Segretario Generale, attualmente il portoghese Antonio Guterres, e del personale amministrativo necessario. Il Segretario è eletto su proposta del Consiglio di Sicurezza dall’Assemblea, è l’organo individuale posto al vertice dell’Organizzazione e ad esso spettano funzioni esecutive.
Il Consiglio Economico e Sociale[19] e il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria[20], benché indicati come organi principali, godono di una posizione subalterna all’Assemblea, essendone posti sotto l’autorità e dovendone seguire le direttive.
La Corte Internazionale di Giustizia è il principale organo giudiziario delle Nazioni Unite. Composta da 15 giudici eletti dall’Assemblea e dal Consiglio di Sicurezza, la Corte delibera sulle controversie fra Stati. Accanto ad una funzione in materia di contenzioso internazionale, essa può emettere, su richiesta, pareri consultivi su qualunque questione giuridica.
La modifica e la ratifica dello Statuto
L’articolo 108 della Carta disciplina una precisa prassi[21] per adottare emendamenti alla Carta. Procedura affine[22] è ordinata dall’art. 109 per la revisione dello Statuto.
La differenza tra i due istituti giuridici, attenenti entrambi alla modificazione della Carta, risiede nel fatto che la revisione incida maggiormente sulle caratteristiche dell’Organizzazione[23]. In 75 anni, non si è mai fatto ricorso a tale istituto[24].
Necessità di riforma e tendenze revisionistiche
A 75 anni dalla loro istituzione, le Nazioni Unite possono oggi definirsi come il più grande e il più riuscito sistema di dialogo e cooperazione internazionale che vi sia mai stato. Diverse e numerose sono state le storie di successo da parte dell’Organizzazione in termini di mantenimento della pace, di disarmo, di non proliferazione nucleare[25], di difesa e promozione dei diritti umani, di promozione della cooperazione economica e in molti altri settori ancora. Ne è significativa testimonianza il recentissimo conferimento del Nobel per la pace 2020[26] all’agenzia onusiana del Programma Alimentare Mondiale[27], per i suoi sforzi in favore della pace globale.
D’altra parte, pur essendo molti, e considerevoli, i successi ottenuti, non devono però ignorarsi le riserve che molti tengono ad esternare. Già Ennio Di Nolfo, storico delle relazioni internazionali, nota come “le Nazioni Unite vivono dal 1946, senza riuscire a consolidare il ruolo che era stato loro affidato”[28]. Difficoltà che non in pochi hanno riscontrato; anzitutto, per una mancata volontà politica da parte delle maggiori potenze internazionali nel mettere mano allo Statuto. Necessità di riforma quest’ultima, che risale già alla Conferenza di San Francisco[29], ma a cui ancora si deve dar seguito.
Negli ultimi 30 anni si è ampliato il divario tra le sfide di un mondo iper-globalizzato – tra cui anche la crisi pandemica in corso – e gli strumenti di cui dispone il complesso internazionale, ed in particolare il sistema Onu. Ciò deve essere letto congiuntamente alla necessità di revisionare una struttura di governance figlia di condizioni geopolitiche storicamente determinate e finite, quelle della fine del secondo conflitto mondiale, che non rispecchiano in alcun modo l’attualità internazionale e che non sono, perciò, in grado di reagire prontamente alle sfide del domani.
Le istanze di riforma si sono mosse su due livelli: da un lato, si è cercato, laddove possibile, di rinnovare le politiche e le istituzioni presenti nel quadro “costituzionale” della Carta del 1945; d’altro lato, si portano avanti da decenni discussioni, panel e dibattiti, istituzionalizzati e non, al fine di concepire una nuova governance politica ed amministrativa[30] dell’Organizzazione. Proprio sul piano di riforma politica dell’Onu, ha riscosso grande attenzione anche nell’opinione pubblica il dibattito sulla revisione del Consiglio di sicurezza. Questo si è polarizzato in due visioni contrapposte: da una parte, chi vorrebbe mantenerne la ratio di fondo, ma allargandone il numero dei membri permanenti[31]; dall’altra, coloro che vorrebbero rendere l’organo più flessibile e permeabile alle complesse esigenze della contemporaneità[32].
Al di fuori del merito delle singole proposte di revisione, ciò che pare più significativo è che si riscontri in esse una visione attenta alle sfide del futuro, che valorizzi l’Organizzazione sotto gli aspetti che più la caratterizzano, senza alterarne i fini che ne hanno ispirato la fondazione: la garanzia della pace e la collaborazione economica e sociale tra gli Stati.
Informazioni
Alessandro, Polsi, Storia dell’Onu, Editori Laterza, Bari, 2006
ABC des Nations Unies, Département de l’information des Nations Unies, New York, 1989
Benedetto, Conforti, Carlo, Focarelli, Le Nazioni Unite, Wolters Kluwer – CEDAM, Milano, 2017
Ennio, Di Nolfo, Storia delle relazioni internazionali: dalla fine della guerra fredda a oggi, Editori Laterza, Bari, 2019,
G. Pagnanelli, L’organizzazione delle Nazioni Unite: oltre quarant’anni tra cronaca e storia, Serie 1, 1987
United Nations Charter
Joachin, Muller, Reforming the United Nations: the challenge of working together, BRILL, Boston, 2010
Kuyama, Sumihiro. Envisioning Reform: Enhancing UN Accountability in the 21st Century, edited by Michael R. Fowler, United Nations University Press, 2009
[1] Si tenga presente che lo scoppio della Seconda guerra mondiale equivalse a un definitivo fallimento politico per l’esperienza della Società delle Nazioni cfr. A. Polsi, Storia dell’Onu, Editori Laterza, Bari, 2006, pag. 4
[2] United Nations Charter cfr. https://www.un.org/en/sections/un-charter/preamble/index.html
[3] La traduzione è a cura della S.I.O.I., cfr. G. Pagnanelli, L’organizzazione delle Nazioni Unite: oltre quarant’anni tra cronaca e storia, Serie 1, 1987
[4] Tale espressione è dovuta al presidente americano Franklin D. Roosevelt, il quale ha avuto un ruolo di ideazione e impulso centrale nella nascita delle Nazioni Unite cfr. ABC des Nations Unies, Département de l’information des Nations Unies, New York, 1989, pag. 1 ss.
[5] Questa fu concordata dal presidente americano Franklin D. Roosevelt e dal Primo Ministro britannico Winston Churchill nel 1941. Si noti, tuttavia, che piuttosto che alla costituzione di una nuova Società delle Nazioni, si accennava alla necessità di dare vita ad un sistema di sicurezza collettiva internazionale dopo la guerra cfr. B. Conforti, C. Focarelli, Le Nazioni Unite, Wolters Kluwer – CEDAM, Milano, 2017 pag. 2 ss.
[6] Come si evince dalla Dichiarazione finale congiunta tra Cina, Regno Unito, Stati Uniti e Unione Sovietica cfr. ibidem
[7] cfr. A. Polsi, Storia dell’Onu, Editori Laterza, Bari, 2006, pag. 8
[8] Oltre ai compiti principali, si approfondiva l’ideazione della struttura dell’Organizzazione rispetto al progetto statunitense presentato alla Conferenza di Teheran: si prevedeva che il Consiglio di Sicurezza fosse composto di 11 membri, di cui 5 a titolo permanente (Cina, Francia, Regno Unito, Stati Uniti e Unione Sovietica) e che i restanti 6 fossero eletti per un biennio dall’Assemblea generale; e si prevedevano tutti gli organi strutturali che già caratterizzavano la Società delle Nazioni: Consiglio, Assemblea, Segretariato, con al vertice un Segretario Generale, e una Corte di Giustizia cfr. B. Conforti, C. Focarelli, Le Nazioni Unite, Wolters Kluwer – CEDAM, Milano, 2017 pag. 2 ss.
[9] cfr. A. Polsi, Storia dell’Onu, Editori Laterza, Bari, 2006, pag. 10 ss.
[10] Qualche settimana prima, il 12 aprile, veniva a mancare il Presidente Roosevelt, vero ideatore e promotore dell’Organizzazione, e venne sostituito nella presidenza da Henry Truman.
[11] Ad eccezione della Polonia, la quale risulta, tuttavia, come paese membro fondatore cfr. ABC des Nations Unies, Département de l’information des Nations Unies, New York, 1989, pag. 4 ss.
[12] In contrapposizione ai Big Five, membri permanenti in Consiglio di sicurezza: Cina, Francia, Regno Unito, Stati Uniti e URSS.
[13] cfr. A. Polsi, Storia dell’Onu, Editori Laterza, Bari, 2006, pag. 15
[14] cfr. B. Conforti, C. Focarelli, Le Nazioni Unite, Wolters Kluwer – CEDAM, Milano, 2017 pag. 6 ss.
[15] 11 fino al primo allargamento. Fu il primo emendamento alla Carta (art. 23) e risale al 1965. Contestualmente, venne emendato l’art. 27, difatti in seno al Consiglio la maggioranza necessaria per l’adozione degli atti passava da 7 a 9, ivi compreso il voto dei membri permanenti. cfr. ABC des Nations Unies, Département de l’information des Nations Unies, New York, 1989, pag. 4 ss.
[16] Cina, Francia, Regno Unito, Stati Uniti e Russia
[17] Nell’elezione, l’Assemblea deve tenere in conto il contributo dei membri dell’ONU al mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, nonché gli altri fini dell’Organizzazione e il criterio dell’equa distribuzione geografica.
[18] I criteri di ammissione sono disciplinati al capitolo II dello Statuto. I requisiti sono i seguenti: si deve trattare di uno Stato; è necessario che questo accetti gli obblighi derivanti dalla Carta, sia amante della pace e sia capace e volenteroso a adempire a suddetti obblighi. “L’ammissione quale membro delle Nazioni Unite di uno stato che adempia a tali condizioni è effettuata con decisione dell’Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Sicurezza” (art.4 par.2) cfr. B. Conforti, C. Focarelli, Le Nazioni Unite, Wolters Kluwer – CEDAM, Milano, 2017 pag. 30 ss.
[19] Il Consiglio, noto come ECOSOC, è un organo con funzioni consultive e di coordinamento delle attività in materia di cooperazione economica e sociale e di promozione e tutela dei diritti umani ed è subordinato all’Assemblea Generale. Si compone di 54 membri eletti per tre anni dall’Assemblea Generale. Cfr. B. Conforti, C. Focarelli, Le Nazioni Unite, Wolters Kluwer – CEDAM, Milano, 2017 pag. 9 ss.
[20] Tenendo presente che l’Amministrazione Fiduciaria sia un istituto giuridico estinto, esso ha una composizione variabile: concluso il suo compito nel 1994, il Consiglio ha composizione variabile, in quanto il numero dei suoi membri è connesso al numero degli Stati aventi amministrazione fiduciaria (attualmente nessuno) cfr. ibidem
[21] è necessario, affinché entri in vigore, che l’emendamento sia adottato a maggioranza dei due terzi dalla Assemblea e che poi venga ratificato dai due terzi dei Membri, compresi i 5 Membri permanenti.
[22] La procedura in esame si discosta da quella prevista all’art. 108 nel fatto che la ratifica non entra in vigore dopo l’adozione da parte dell’Assemblea, ma dopo la pronuncia di una conferenza ad hoc, pur sempre composta dagli Stati Membri
[23] Cfr. B. Conforti, C. Focarelli, Le Nazioni Unite, Wolters Kluwer – CEDAM, Milano, 2017 pag. 12 ss.
[24] Si è invece fatto ricorso, più volte, all’istituto dell’emendamento, di cui all’art. 108, e sempre su materie minoris generis, quali l’aumento del numero dei membri da 11 a 15 e del Consiglio Economico e Sociale da 18 prima a 27 e poi a 54 cfr. ABC des Nations Unies, Département de l’information des Nations Unies, New York, 1989, pag. 4 ss.
[25] Per approfondire il tema si rimanda a http://www.dirittoconsenso.it/2020/02/10/il-regime-di-non-proliferazione-nucleare/
[26] «Per i suoi sforzi per combattere la fame, per il suo contributo al miglioramento delle condizioni per la pace in aree colpite da conflitti e per il suo agire come forza trainante per evitare l’uso della fame come arma di guerra e di conflitto». Cfr. https://www.nobelpeacecenter.org/en?fbclid=IwAR0KoNDGQZ1ED4pkEdKZdD38n24A2fHjlcnUiPP8B6a_CqztsJSMSHK7uX4
[27] Più nota con la denominazione inglese World Food Program, W.F.P.
[28] E. Di Nolfo, Storia delle relazioni internazionali: dalla fine della guerra fredda a oggi, Editori Laterza, Bari, 2019, pag. 312
[29] Si tenga presente che in seno alla Conferenza proprio a causa delle numerose obiezioni sollevate dalla maggioranza degli Stati diversi dagli Stati promotori, si decise di introdurre l’art. 109, per la convocazione di una conferenza per la revisione dello Statuto. La conferenza di revisione non ha mai avuto luogo. Cfr. B. Conforti, C. Focarelli, Le Nazioni Unite, Wolters Kluwer – CEDAM, Milano, 2017 pag. 24 ss.
[30] In particolare, si è dibattuto sul nuovo ruolo che spetterebbe all’Assemblea Generale, al Consiglio di Sicurezza e anche al Segretario Generale, cui molti – specie nell’accademia – auspicano goda di maggiore autorità in un’Onu riformata. Uno dei più sentiti dibattiti, accanto alla riforma del Consiglio di sicurezza (organo politico principe nell’architettura vigente), è la riforma dell’Assemblea: una proposta di revisione vede uno sbilanciamento di potere in favore di questa rispetto al Consiglio. Cfr. ibidem
[31] In particolare, è sostenuto dal gruppo noto come G4: Brasile, India, Germania e Giappone, i quali aspirerebbero tutti ad un seggio permanente in seno al Consiglio. Cfr. A. Polsi, Storia dell’Onu, Editori Laterza, Bari, 2006, pag. 180 ss.
[32] Tale posizione è stata sostenuta con forza dal nostro Paese, assieme ad Argentina, la Corea del Sud, il Messico e il Pakistan. Cfr. ibidem
Frontex
FRONTEX, Agenzia europea di guardia costiera e di frontiera, con sede a Varsavia, ha il compito di supportare gli Stati membri dell’Unione e i paesi associati Schengen nella gestione delle frontiere esterne dell’Unione e nella lotta alla criminalità transnazionale
L’istituzione di FRONTEX
L’idea che ha condotto alla nascita di Frontex deve essere ricercata nel Trattato di Roma del 1957. In quella sede, i paesi firmatari istituirono la Comunità economica europea, che poggiava le sue fondamenta sul sogno della libera circolazione delle persone, dei beni, dei servizi e dei capitali all’interno dei confini della Comunità.
Per il 1992, con il Trattato di Maastricht, i paesi membri si erano prefissati di creare uno spazio senza controlli interni. Allo scopo di creare un tale spazio, erano già giunti alcuni paesi membri (Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi), attraverso la stipula dell’accordo di Schengen il 14 giugno 1985 e integrato dalla c.d. Convenzione di applicazione[1] nel 1990. Quando entrò in vigore “l’Area Schengen” nel 1995, i controlli alle frontiere comuni furono aboliti e si creò una frontiera esterna comune. Nel 1999 con la firma del Trattato di Amsterdam il c.d. acquis di Schengen fu incorporato nel diritto dell’Unione europea.
A seguito dell’attentato alle Torri gemelle del settembre 2001 e agli attacchi terroristici in Europa, si fece più forte l’attenzione dell’Unione europea per l’immigrazione e per il controllo delle frontiere. Pochi anni più tardi, nel 2004, FRONTEX[2] venne istituita come Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea per divenire operativa il 3 ottobre 2005. Successivamente, dopo alcune prime riforme dell’Agenzia[3], per dare risposta alla c.d. “crisi dei rifugiati” (2015), Frontex è stata modificata tramite il regolamento (UE) 2016/1624 col fine di ampliarne le competenze e i poteri.
La riforma del 2016, che ha rinominato Frontex in Agenzia europea di guardia costiera e di frontiera, si è dimostrata di portata limitata. Al fine, dunque, di affidare all’Agenzia nuovi compiti più incisivi è andata la recente riforma attuata con il regolamento (UE) 2019/1896; tra questi compiti rientra anche la realizzazione dell’antica idea di istituire un corpo permanente europeo di guardie di frontiera.
I compiti e il ruolo di FRONTEX
Scopo principale dell’Agenzia è quello di assicurare una gestione efficace delle frontiere esterne aeree, marittime e terrestri dell’UE e dell’Area Schengen, secondo il c.d. modello di gestione integrata delle frontiere.
La guardia di frontiera e costiera europea attua tale gestione integrata delle frontiere in qualità di responsabilità condivisa tra l’Agenzia e le autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere: infatti, agli Stati membri è riconosciuta la responsabilità primaria per la gestione delle loro sezioni delle frontiere esterne. Ciò significa che l’Agenzia non si sostituisce alle singole autorità nazionali, ma che essa svolge un’azione di supporto, laddove necessaria, di coordinamento per la gestione delle frontiere esterne tra le singole autorità nazionali e di cooperazione inter-agenzia.
Al fine di attuare tale modello di gestione integrata, l’Agenzia svolge quattro principali attività:
- analisi dei rischi della situazione alle frontiere esterne e dei flussi migratori;
- valutazione della capacità degli Stati membri di gestire le rispettive frontiere;
- risposta operativa immediata per governare l’immigrazione irregolare, contrastare la criminalità transfrontaliera e implementare la cooperazione tra guardie costiere;
- operazioni di rimpatrio di cittadini di paesi extracomunitari[4].
Accanto a tali compiti, Frontex ha un ruolo di rilievo nell’ambito della cooperazione con paesi terzi, anche in relazione alla gestione integrata delle frontiere e per le operazioni di rimpatrio[5].
Come già detto, alla base della riforma del 2019, vi era la volontà da parte dell’UE di rafforzare Frontex e di dare maggiore efficacia alla sua azione: per questo è stata dotata di un corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea, composto di guardie di frontiera, scorte per i rimpatri, esperti in materia di rimpatrio e altro personale competente con poteri esecutivi. Infatti, ai sensi dell’Allegato I al regolamento (UE) 2019/1896[6] la capacità massima di tale corpo coincide con le 10.000 unità, una cifra quasi 10 volte superiore alle 1.500 unità di reazione rapida previste dal regolamento del 2016[7]. Questo corpo sarà composto sia da personale operativo di Frontex, che da quello delle singole autorità nazionali, sia nel quadro di distacchi a lungo termine sia di impieghi di breve durata, e da una riserva di reazione rapida mantenuta operativa fino alla fine del 2024.
Organizzazione e struttura
Frontex si compone di alcuni organi principali di gestione e controllo:
- un direttore esecutivo;
- un consiglio di amministrazione;
- un responsabile dei diritti umani;
L’Agenzia è coadiuvata nello svolgimento delle sue funzioni da un Forum consultivo.
Il direttore esecutivo, le cui funzioni e poteri sono definiti all’articolo 106 del regolamento (UE) 2019/1896, è chiamato a rappresentare legalmente l’Agenzia e a governarla in maniera indipendente. Il direttore esecutivo è eletto su proposta della Commissione europea dal Consiglio di amministrazione dell’Agenzia, al quale il direttore è chiamato a rispondere del proprio operato. Attualmente ricopre tale carica, per un secondo mandato, il francese Fabrice Leggeri.
Il direttore esecutivo è assistito da un vicedirettore e supportato da cinque divisioni[8], un gabinetto, alcuni uffici (media e pubbliche relazioni; ispezione e controllo; protezione dei dati; contabilità) e task force specializzate (ETIAS e interoperabilità).
Il consiglio di amministrazione di Frontex, disciplinato dall’art. 100 e ss. del regolamento (UE) 2019/1896, ha funzioni di controllo delle attività dell’Agenzia. Inoltre, tra le altre responsabilità, il consiglio stabilisce il budget e ne verifica l’esecuzione, è chiamato ad assicurare la trasparency dell’azione dell’Agenzia e a nominare il Direttore ed il Vicedirettore esecutivo.
Esso è composto da tutti i rappresentanti dei paesi membri firmatari dell’acquis di Schengen, più due membri della Commissione, cui spetta diritto di voto. I rappresentati sono eletti in carica per quattro anni, con possibilità di rinnovo del mandato.
Sono invitati a partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione i rappresentanti di Islanda, Lichtenstein, Norvegia e Svizzera (paesi non membri dell’UE, ma che sono associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen), seppur con diritti di voto limitati.
Un responsabile dei diritti fondamentali indipendente riferisce direttamente al consiglio di amministrazione e collabora con il forum consultivo, che assiste il direttore esecutivo e il consiglio di amministrazione con consulenza indipendente in materia di diritti fondamentali.
Le maggiori operazioni in campo
Tra le attività a maggior visibilità di Frontex rientrano certamente le Operazioni congiunte. Esse possono svolgersi su aria, terra e mare, in quanto l’Agenzia dell’UE è chiamata a controllare circa 300 aeroporti internazionali, 42 000 km di coste e quasi 9 000 km di frontiere terrestri. Ogni operazione si basa su attente analisi e valutazioni dei rischi e viene adattata alle circostanze e alle necessità identificate dall’agenzia caso per caso.
Tra le principali Operazioni congiunte attive[9] ricordiamo:
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Operazione Poseidon (Grecia)
L’operazione Poseidon è attiva dal 2006 e si concentra nel Mediterraneo orientale nelle acque tra la Grecia e la Turchia, le isole greche e le frontiere terrestri della Grecia con Albania, Turchia e Bulgaria. L’operazione è finalizzata a supportare la Grecia nella sorveglianza delle frontiere esterne, nel salvataggio di vite umane in mare, nell’implementazione della capacità di registrazione e identificazione dei migranti, nonché nella lotta alla criminalità organizzata transfrontaliera.
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Operazione Themis (Italia)
L’operazione Themis è stata lanciata nel 2018, al fine di rimpiazzare l’operazione Triton nel presidio dei flussi migratori. Le attività dell’operazione si espandono nelle acque del Mediterraneo centrale, a controllo di due importanti rotte migratorie: l’una tra l’Italia l’Albania e la Turchia; l’altra tra le coste nostrane e la costa nordafricana, tra Italia, Libia ed Algeria. Essa è pensata per essere una missione di soccorso e monitoraggio, istituita per combattere le migrazioni senza controllo e i crimini transfrontalieri più vari. L’operazione si caratterizza anche per una spiccata componente legata alla “sicurezza” e ad attività di raccolta dati e di intelligence[10], volte a rilevare Foreign fighters e altre minacce terroristiche alle frontiere esterne. Tali dati, una volta raccolti, sono condivisi con l’Europol assieme alle autorità nazionali italiane.
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Operazioni Hera, Minerva e Indalo (Spagna)
Le operazioni Hera, Minerva e Indalo sono finalizzate al controllo dei flussi migratori tra Spagna e Marocco, per anni la più importante porta d’accesso per i migranti in Europa. L’area operativa coperta corrisponde alle acque tra Spagna e Marocco ed è stata estesa a porti ed aeroporti internazionali spagnoli. Oltre al ruolo di presidio dei flussi migratori, le operazioni hanno un ruolo incisivo circa la lotta al traffico illecito di stupefacenti tra Europa e Africa, oltre ai compiti di prevenzione da possibili minacce terroristiche alle frontiere europee.
Un bilancio finale
Frontex, dunque, istituita nel 2004 come una “semplice struttura di supporto”[11] per gestire la cooperazione alle frontiere esterne dell’UE, è divenuta, a seguito di numerose fasi di riforma, un’agenzia dal peso sempre più centrale nella regione euromediterranea; da allora, il ruolo, il budget, così come le mansioni operative e le risorse di Frontex sono progressivamente andate aumentando negli anni.
Per dirla con le parole di Leo Brincat, membro della Corte dei conti europea responsabile dell’audit su FRONTEX che verrà emesso nel 2021:
“Frontex svolge un ruolo cruciale per conseguire una gestione integrata delle frontiere esterne dell’UE ed è divenuta un importante attore della gestione della migrazione sul palcoscenico europeo”[12].
Tale ruolo di rilievo dell’Agenzia, già evidenziato dalla citata riforma del 2019, pare trovare conferma nelle intenzioni della Commissione Von der Leyen di dare una dimensione geopolitica[13] all’Unione europea.
Tra i meriti da riconoscere all’Agenzia con sede a Varsavia, assieme al sostegno dato alle singole autorità nazionali nella gestione dei flussi migratori e alla lotta ai crimini transfrontalieri, vi è sicuramente il salvataggio di vite umane in mare. I più recenti dati forniti dal Consiglio europeo, aggiornati al 28 giugno 2020, riportano che nel lustro 2015 – 2020 sono state salvate 531 178 vite umane[14], grazie alle operazioni Frontex di Indalo, Triton e poi Themis e Poseidon, e assieme all’operazione militare europea Sophia[15] e poi Irini.
Se tali missioni possono vantare un numero così elevato di salvataggi, tuttavia, sono oggetto, oramai da diversi anni, di numerose critiche. In modo particolare, le maggiori riserve riguardano il rispetto e la tutela dei diritti umani dei migranti e il mancato rispetto del principio del non-refoulement. Oltre le denunce di numerosi volti politici, di noti giuristi e di parte della società civile, queste sono persino giunte all’attenzione della Corte penale internazionale nel giugno 2019[16].
Pare, dunque, evidente che, anche alla luce della recente riforma del 2019, sia necessario tenere in considerazione ancora di più l’azione e il ruolo che l’Agenzia è chiamata a svolgere nei prossimi anni, anche al fine di vagliare al meglio il rispetto e la tutela dei diritti umani: un principio quest’ultimo non negoziabile e che costituisce uno dei valori fondanti del progetto europeo.
Informazioni
https://Frontex.europa.eu/it/riguardo-a-noi/cos-e-Frontex-/
https://revistas.uca.es/index.php/paetsei/article/view/4654/4113
https://www.iai.it/sites/default/files/iai1105.pdf
https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1105644.pdf?_1578311357799
http://cmr.jur.ru.nl/cmr/docs/61.pdf
https://free-group.eu/tag/Frontex/#_ftn5
Cortinovis, R. (2015). ‘The Evolution of Frontex Governance: Shifting from Soft to Hard Law?, Journal of ContemporaryEuropean Research. 11 (3), pp. 252-‐267
Leonard, S. (2009). ‘The Creation of FRONTEX and the Politics of Institutionalisation in the EU External Borders Policy’, Journal of Contemporary European Research. Volume 5, Issue 3. pp. 371-388
Leonard, S. (2011). Frontex and the Securitization of Migrants trough Practices, Paper to be presented at the Migration Working Group Seminar, European University Institute
Challenges for Integrated Border Management in the European Union, Otwin Marenin, the Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1896&from=IT
[1] Assieme i due atti sono parte del c.d. acquis di Schengen
[2] Nome che deriva dall’abbreviazione di due termini francesi “Frontières extérieures”, frontiere esterne in italiano
[3] Si pensi, ad esempio, all’istituzione del sistema Eurosur nel 2013: cfr. Regolamento (UE) n. 1052/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2013 che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (Eurosur)
[4] https://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/newsStudiLegaliEOrdini/2020-01-30/la-corte-conti-europea-verifica-performance-Frontex-122607.php
[5] https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/11/08/european-border-and-coast-guard-council-adopts-revised-regulation/
[6] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1896&from=IT
[7] http://www.sidiblog.org/2019/12/06/il-regolamento-ue-20191896-relativo-alla-riforma-di-Frontex-e-della-guardia-di-frontiera-e-costiera-europea-da-fire-brigade-ad-amministrazione-europea-integrata/
[8] Le Divisioni sono le seguenti: Divisione di risposta operativa; Divisione Consapevolezza della situazione e monitoraggio; Divisione Capacity Building; Divisione Corporate Governance; Divisione Cooperazione Internazionale ed Europea; cfr. https://Frontex.europa.eu/about-Frontex/organisation/structure/
[9] https://Frontex.europa.eu/along-eu-borders/main-operations/operation-poseidon-greece-/
[10] https://www.interno.gov.it/it/notizie/themis-nuova-operazione-navale-Frontex
[11] https://free-group.eu/tag/Frontex/#_ftn5
[12] https://www.eca.europa.eu/it/Pages/NewsItem.aspx?nid=13374
[13] https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/cwp-2020-publication_en.pdf pag. 1
[14] https://www.consilium.europa.eu/it/infographics/saving-lives-sea-february-2018/
[15] Per approfondire cfr. http://www.dirittoconsenso.it/2020/06/09/da-sophia-a-irini-lunione-europea-nel-mediterraneo/
[16] Due avvocati hanno presentato un dossier di oltre 240 pagine, in cui denunciano l’UE e i paesi membri di crimini contro l’umanità cfr. http://www.masterdirittiumanisapienza.it/Frontex-e-il-rispetto-dei-diritti-umani-al-vaglio-della-corte-penale-internazionale-la