Diritto dei mercati finanziari

Il diritto dei mercati finanziari

Che cos’è un mercato finanziario? Come, quando è sorto un “diritto dei mercati finanziari” e quali attori coinvolge

 

Le nozioni di partenza per un inquadramento del diritto dei mercati finanziari

Il diritto dei mercati finanziari è un settore specifico del diritto commerciale di recente conio, sviluppatosi in maniera consistente come necessaria e naturale conseguenza della evoluzione del ruolo della finanza nella società, a partire dagli anni Novanta del secolo scorso.

Il legislatore nazionale ed europeo non si è soffermato a definire dal punto di vista normativo due nozioni chiave del diritto dei mercati finanziari come quelle di mercato finanziario e attività di intermediazione finanziaria, che vale la pena approfondire.

Un mercato finanziario, concetto tratto dall’economia, è definibile in via interpretativa come una piattaforma dematerializzata in cui avvengono specifici scambi commerciali, di natura finanziaria. Esso “viene tradizionalmente considerato la sommatoria di tre comparti: quello bancario e creditizio, quello dell’intermediazione finanziaria non bancaria e quello assicurativo[1].”[2].

A sua volta, non è netta la definizione di attività finanziaria: in senso ampio, secondo un’impostazione che è stata confermata anche da alcuni atti ufficiali delle Autorità di vigilanza e di controllo[3], essa indicherebbe tutte quelle attività economiche che hanno attinenza con il mercato dei capitali[4]; tuttavia, in senso stretto, sarebbero finanziarie solo quelle attività che influiscono direttamente sul capitale, come ad esempio le operazioni sugli strumenti finanziari.

Ancora a fini definitori, uno strumento finanziario[5] è un titolo che viene negoziato su un mercato finanziario[6]. Ne sono un esempio le azioni di società o altri titoli equivalenti, le obbligazioni e gli altri titoli di debito, o i cd. strumenti del mercato monetario, quali i buoni del Tesoro, i certificati di deposito e le carte commerciali.

 

Evoluzione storica

Prima che il diritto dei mercati finanziari diventasse un settore autonomo del diritto commerciale, la disciplina del mercato finanziario coincideva con quella dell’attività bancaria, retta, fino all’emanazione del T.U.B nel 1993, dal Regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 (cd. riforma Menichella)[7].

Il primo passaggio significativo verso l’autonomizzazione normativa della materia avvenne con l’istituzione della Commissione nazionale per la società e la borsa (Consob) nel 1974[8].

Di lì a poco, venne organizzato il “Mercato ristretto” (legge n.49/1977) per la negoziazione di quei titoli che non potessero ancora accedere alla Borsa valori e fu ampliata la competenza della Consob sulla sollecitazione al pubblico risparmio (con legge n.77/1983). Nel 1988 nacque il “Mercato secondario dei titoli di Stato” incentrato, come si evince dal nome, alla vendita dei titoli pubblici statali, mentre la svolta più significative avvenne a inizio anni Novanta con l’approvazione della legge 2 gennaio 1991, n. 1 (cd legge SIM), che introdusse la prima disciplina sull’intermediazione mobiliare e la regolamentazione delle società mobiliari.

Contestualmente, fecero la loro rilevante comparsa, per la prima volta, gli intermediari istituzionali come le società di investimento a capitale variabile (cd. SICAV, introdotte dal D.lgs. n.84/1992), i fondi pensione e di previdenza complementare (D.lgs. n. 124/1993), i fondi comuni di investimento chiusi (l. n. 344/1993) e i fondi immobiliari (l. n. 86/1994).

Questi anni furono segnati da un’attenzione crescente all’economia del suo complesso e al fenomeno delle privatizzazioni.

A livello europeo furono emanate due Direttive[9] che stabilirono, nel senso della liberalizzazione del mercato degli investimenti, il principio del mutuo riconoscimento degli intermediari fra gli Stati e la possibilità per i mercati regolamentati di prestare i propri servizi oltre i confini nazionali dello Stato di origine. Le Direttive in questione vennero recepite[10] in Italia dal D.lgs. 26 luglio 1996, n. 415 conosciuto come “Decreto Eurosim”.

Subito dopo, iniziarono i lavori per la preparazione di una regolamentazione organica di tutte le componenti del mercato finanziario fino ad allora affrontate, che portarono[11] all’approvazione del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.

Nel nuovo millennio, sulla materia del diritto dei mercati finanziari sono intervenute sempre con maggior incisività le fonti europee, in particolare le Direttive MiFID[12] (acronimo di “Market in financial instruments directive”). Con queste normative l’Unione europea si è mossa per creare una disciplina unitaria di un mercato finanziario comune europeo, sia dal punto di vista dei servizi offerti che degli intermediari che vi partecipano.

 

Il controllo sul mercato finanziario

La delicatezza dei mercati finanziari impone una vigilanza costante sulle loro vicende, la cui importanza è emersa in maniera lampante nella crisi globale del 2008. Negli anni successivi alla crisi, l’Unione europea si è sforzata nell’aggiornamento dei controlli che, oggi, si esercitano su due livelli.

Quello superiore è occupato dal Comitato europeo di rischio sistemico (CERS), un’istituzione europea indipendente, fondata nel 2010, composta dai delegati nazionali degli attori che esercitano, a livello nazionale, funzioni di vigilanza sui mercati finanziari, dai rappresentanti del Consiglio europeo e della Commissione e presieduta dal Presidente della BCE. Il CERS monitora costantemente l’andamento dei mercati ed è in prima linea nel sondare eventi potenzialmente pericolosi che li coinvolgono.

Costituiscono una componente del CERS attraverso i loro Presidenti, nonché il secondo livello di controllo europeo, le tre Agenzie che hanno competenza ciascuna per un comparto specifico del mercato finanziario:

  • l’Autorità bancaria europea (European Banking Agency, EBA),
  • l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (European Insurance and Occupational Pensions Authority, EIOPA) e
  • l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (European Securities and Markets Authority, ESMA).

 

Esse rappresentano, negli ambiti di loro competenza, il centro di elaborazione di raccomandazioni, pareri, linee guida, nonché di proposte normative indirizzate ai legislatori europeo e nazionali. Curano, attraverso gli atti di soft law, l’uniforme ed efficace applicazione della regolamentazione del mercato finanziario.

Nel nostro Paese, sono Autorità nazionali di controllo:

  • il Ministro dell’economia e delle finanze,
  • la Banca d’Italia,
  • la Consob,
  • la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP),
  • l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS).

 

Per importanza si distaccano le Consob e la Banca d’Italia le cui competenze sono ripartite, in generale, nel modo seguente: Banca d’Italia è responsabile degli intermediari dal punto di vista del controllo del rischio finanziario[13], mentre Consob vigila sulla trasparenza dei comportamenti di questi sul mercato.

Il Ministro esercita compiti per lo più regolamentari, soprattutto nella gestione del risparmio.

 

I servizi del mercato finanziario in generale

Il Testo Unico della finanza, che è la fonte giuridica nazionale di riferimento in materia di mercati finanziari, è suddiviso in cinque parti:

  1. Disposizioni comuni (artt. 1-4 terdecies)
  2. Disciplina degli intermediari (artt. 5-60 ter)
  3. Disciplina dei mercati (artt. 61-90 septies)
  4. Disciplina degli emittenti (artt. 91-165 septies)
  5. Sanzioni (artt. 166-216)

 

Tra le disposizioni comuni sono elencati i servizi e le attività di investimento che costituiscono, insieme alla gestione collettiva del risparmio, uno dei due capisaldi della materia. Si tratta di attività e servizi specifici che diventano rilevanti alla luce del TUF, quando hanno oggetto strumenti finanziari[14].

La gestione collettiva del risparmio, invece, è quell’attività che consiste nell’accumulazione di capitale presso gli investitori, attraverso l’emissione di quote o azioni societarie, da parte di un soggetto che si impegna a gestire il patrimonio nell’interesse degli investitori stessi. Proprio sotto l’aspetto della gestione del risparmio, si è assistito alla proliferazione degli intermediari chiamati OICR (Organismo di investimento collettivo del risparmio), lasciando al cliente la scelta se aderire a un organismo a forma contrattuale (come i fondi comuni d’investimento) o a forma societaria (come SICAV e SICAF).

Informazioni

Annunziata F., La disciplina del mercato mobiliare, Torino, Giappichelli, 2021

https://www.esrb.europa.eu/about/html/index.it.html

https://www.consob.it/web/consob

[1] L’attività bancaria è definita dagli artt. 10 e 11 del D.lgs. n. 385, 1993 (Testo Unico delle disposizioni in materia bancaria) come l’attività di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso e di esercizio del credito. L’attività assicurativa si caratterizza, in maniera specifica, per la funzione di trasformazione dei rischi economici.

[2] F. Annunziata, La disciplina del mercato mobiliare, Torino, Giappichelli, 2021, p. 3.

[3] La Consob con comunicazione 8 febbraio 1999, n. DI/99008504 ha asserito che l’attività di agente assicurativo ha natura finanziaria.

[4] Per esempio le attività di consulenza.

[5] La nozione di strumento finanziario è da tenere distinta da quella simile di “prodotto finanziario”. Quest’ultimo è un veicolo di investimento, come i fondi di investimento, e può essere quotato e non quotato.

[6] L’elenco completo e tendenzialmente chiuso degli strumenti finanziari è contenuto nell’Allegato I – Sezione C del T.U.F (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria). È riconosciuto al Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’art. 18 comma 5 TUF, il potere di inserire nuove fattispecie di strumenti nell’elenco, per aggiornare quest’ultimo all’evoluzione dei mercati finanziari.

[7] All’art. 1 si stabiliva che: «La raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma e l’esercizio del credito sono funzioni di interesse pubblico regolate dalle norme della presente legge.

Tali funzioni sono esercitate da Istituti di credito di diritto pubblico, da Banche di interesse nazionale, da Casse di risparmio e da Istituti, Banche, Enti ed Imprese private a tale fine autorizzati.».

[8] La legge istitutiva è la n.216/1974.

[9] La 93/22/CEE e la 93/6/CEE.

[10] È bene ricordare che le direttive, a differenza dei regolamenti europei, necessitano di atti di recepimento (misure di esecuzione). Per maggiori informazioni sulle differenze tra questi atti di diritto derivato si invita a leggere: Regolamenti e direttive dell’UE – DirittoConsenso.

[11] Sulla base della delega conferita dagli articoli 8 e 20 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

[12] MiFID I è la Direttiva 2004/39/CE che ha regolato la materia fino all’emanazione di MiFID II, la Direttiva 2014/65/EU, entrata in vigore il 3 gennaio 2018 e che è oggi la principale fonte normativa europea insieme al Regolamento europeo 600/2014.

[13] A meno che l’intermediario non sia una banca: in quel caso Banca d’Italia è responsabile in toto di vigilare sulle condotte tenute sul mercato, in forza del TUB.

[14] L’elenco completo è contenuto all’art. 1 comma 5 TUF.


Riforma dell'imposta sulle successioni e donazioni

La riforma dell'imposta sulle successioni e donazioni

Cosa prevede la nuova riforma dell’imposta sulle successioni e donazioni approvata a fine 2024?

 

L’imposta in generale

L’imposta sulle successioni e donazioni è un’imposta che colpisce il trasferimento di diritti reali sui beni che avviene a titolo gratuito, cioè senza la previsione di un corrispettivo gravante sull’avente causa, colui il quale beneficia del trasferimento.

L’imposta riguarda due vicende giuridiche diverse, ma entrambe traslative (o costitutive) di diritti e accomunate dall’elemento della gratuità: la successione per causa di morte e la donazione[1].

La successione per causa di morte[2] è l’evento giuridico che si verifica quando uno o più soggetti, chiamati eredi, subentrano[3] nell’universalità dei diritti di un altro soggetto chiamato de cuius[4]. Normalmente (ma non necessariamente) il de cuius e gli eredi sono legati da un vincolo di parentela. Diversamente dall’eredità, si definisce legato la successione – dunque il trasferimento – a titolo particolare dei diritti del de cuius su un bene: anche il legatario è soggetto a quest’imposta.

La donazione[5] è l’atto giuridico, caratterizzato da spirito di liberalità[6], con cui il donante si spoglia di uno o più suoi diritti su beni che si trovano nella sua disponibilità, attribuendoli a un altro soggetto, chiamato donatario.

Il solo fatto dell’arricchimento gratuito, nell’ottica del legislatore, diventa un indice della capacità contributiva del soggetto beneficiario che è tenuto a contribuire alle spese pubbliche ai sensi dell’art. 53 Cost. La tesi maggioritaria[7] ritiene che il fondamento costituzionale dell’imposta sulle successioni e donazioni sia l’art. 42 Cost il cui comma 4 stabilisce che “la legge stabilisce […] i diritti dello Stato sull’eredità”.

 

Quadro normativo

La prima disciplina organica di questa imposta venne varata con il D.P.R. n. 637/1972 contente “Disposizioni sull’imposta sulle successioni e donazioni”.

Vent’anni dopo, con il D.lgs. n. 346/1990, venne approvato il Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni[8], di seguito nominato T.U.S. e che è ancora oggi la normativa di riferimento in materia.

Successivamente, l’imposta sulle successioni fu abrogata dall’art. 13 della L. n. 383/2001 recante disposizioni per il rilancio dell’economia[9]. In quell’occasione era rimasta in vigore soltanto l’imposta sulle donazioni, ma con un ambito di applicazione più circoscritto: gravava sui donatari purché fossero persone diverse dal coniuge, parenti in linea retta o altri parenti fino al quarto grado del donante e purché la donazione eccedesse una certa somma (nella specie ammontava a 350 milioni di lire corrispondenti, nel 2001, a circa 275 mila euro).

Qualche anno dopo l’imposta venne reintrodotta ad opera dell’art. 2 commi 47-54 del D.L. n.262/2006 che ha rinviato per la completezza della disciplina a quanto dispone il T.U.S.

La normativa è stata solamente di recente modificata dal Governo Meloni che ha abrogato le disposizioni contenute nel decreto-legge del 2006 per mezzo del D.lgs. 139/2024, attuando la delega per la riforma fiscale contenuta nell’art. 10 della L. n. 111/2023.

Oggi l’imposta sulle successioni e donazioni è dunque regolata dal T.U.S e dal nuovo D.lgs. 139/2024.

 

Ambito di applicazione

L’imposta si applica a quattro tipologie di trasferimenti gratuiti di beni e diritti:

  • I trasferimenti per causa di morte
  • I trasferimenti per donazione
  • Altri trasferimenti indiretti caratterizzati dalla liberalità
  • Atti di costituzione di vincoli di destinazioni (come l’istituto del trust).

 

Fra le donazioni in senso stretto (art. 769 cc), sono esenti[10] dall’applicazione dell’imposta:

  • quelle di modico valore[11] (art. 783 cc);
  • la donazione cd. rimuneratoria (art. 770 cc) cioè effettuata per particolare riconoscenza o per i meriti del donatario o per speciale remunerazione;
  • la donazione di immobili o aziende per i quali è prevista l’applicazione dell’imposta di registro o dell’IVA in misura proporzionale[12] e
  • le donazioni di veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico[13].

 

Nel terzo punto si fanno rientrare donazioni o liberalità indirette, cioè trasferimenti diversi da quelli previsti dalla donazione in senso stretto descritta dall’art. 769 cc, ma che presentano comunque l’elemento della liberalità: tra questi vi sono per esempio la rinuncia al credito, il contratto a favore di terzi o l’estinzione del debito altrui.

Dal punto di vista dinamico, l’accertamento tributario può riguardare donazioni indirette che non si basino su un atto scritto solo quando ricorrono due condizioni:

  1. che la donazione venga dichiarata dallo stesso donatario all’interno del procedimento di accertamento;
  2. la donazione comporti un incremento patrimoniale di 180 mila euro[14].

 

Cosa prevede la nuova riforma dell’imposta sulle successioni e donazioni

A ottobre 2024, è entrato in vigore il D.lgs. n.139/2024 per la razionalizzazione di alcune imposte, fra cui l’imposta sulle successioni e donazioni.

Tra le principali novità vi è il cd. principio di autoliquidazione[15] dell’imposta, in forza del quale il contribuente paga direttamente, con la possibilità di rateizzare l’imposta, la somma dovuta all’Agenzia dell’entrate, anche in caso di dichiarazione integrativa o sostitutiva successiva. Dal 1° gennaio 2025, dunque, l’ufficio dell’Agenzia interviene nel pagamento dell’imposta solo se, in sede di verifica, riscontra irregolarità, provvedendo ad emettere l’avviso con l’indicazione della maggiorazione.

Prima di questa riforma, il contribuente era tenuto a presentare la dichiarazione di successione all’ufficio competente che provvedeva a liquidare l’imposta e ad emettere il relativo avviso di notifica entro un termine decadenziale di tre anni. Rispetto alla normativa precedente, è stato abbassato il termine entro cui il contribuente deve effettuare il pagamento, da 90 a 60 giorni.

Sono rimaste ferme le franchigie e le aliquote già previste, cioè, per le franchigie, quelle da 1 milione di euro per il coniuge del de cuius e da 100 mila euro per i fratelli e le sorelle, alle quali sarà applicata un’aliquota del 4% per la parte eccedente. Mentre le aliquote sono del 6% nei confronti dei parenti fino al IV grado e affini in linea retta, nonché affini collaterali fino al III grado e l’8% per tutti gli altri soggetti.

Infine, è stata estesa espressamente l’imposta di successione e donazione anche ai trasferimenti derivanti da trust e altri vincoli di destinazione.

 

Un esempio pratico e le sanzioni previste

Un esempio potrà chiarire meglio i risvolti pratici. Ipotizziamo che Τizio, marito di Caia, erediti dalla moglie defunta una somma di denaro di 150.000 euro. Al momento del decesso di Caia, si apre la successione che Tizio può decidere se accettare o meno. Se la accetta, in questo caso la normativa prevede che Tizio non paghi alcuna tassa di successione perché la “zona franca” non tassata dal legislatore raggiunge 1 milione di euro.

La situazione cambierebbe se Tizio fosse, per esempio, nipote collaterale di Caia (cioè che Caia fosse sua zia): qui Tizio beneficerebbe della franchigia di 100.000 euro, ma dovrebbe pagare sulla parte eccedente il 6% e cioè (il 6% di 50.000) 3000 euro.

Il medesimo discorso varrebbe se la somma fosse acquisita a titolo di donazione, visto che l’imposta è la medesima.

Ancora rimanendo nello stesso esempio, prima della riforma del 2024 Tizio avrebbe dovuto presentare la dichiarazione dell’avvenuta successione, attendere che l’ufficio calcolasse l’importo dell’imposta e solo dopo avrebbe potuto pagarla. Con il nuovo principio di autoliquidazione, Tizio svolge da solo i controlli e i calcoli sul se e quanto è tenuto a pagarla e procede di conseguenza. L’Agenzia delle Entrate si riserva l’effettuazione dei controlli sulla correttezza della dichiarazione (e dell’autoliquidazione).

Un ultimo accenno va fatto al nuovo sistema sanzionatorio per le violazioni e/o omissioni relative all’imposta sulle successioni e donazioni. Esse sono regolate agli artt. 47-48-49-50 del nuovo Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, approvato con il D.lgs. 5 novembre 2024, n. 173[16]. La novità ha riguardato il criterio di quantificazione della sanzione pecuniaria in sé, che prima era determinata (dal giudice) entro un minimo e un massimo edittale indicato dal legislatore, mentre adesso è calcolata in percentuale rispetto all’imposta originariamente dovuta.

Informazioni

Inserisci qui la bibliografia

[1] Per ulteriori informazioni si rinvia all’articolo su questo sito L’imposta di donazione.

[2] La successione si chiama legittima, se avviene in forza di legge, o testamentaria, se la designazione degli eredi è fatta tramite testamento. Le successioni sono regolate nei primi tre Titoli del Libro I del Codice civile, dall’art. 456 all’art. 712.

[3] Il diritto conosce anche altri fenomeni di successione a titolo universale come, per esempio, la fusione di società.

[4] Abbreviazione della locuzione latina persona de cuius hereditate agitur (trad.la persona della cui eredità si tratta”)

[5] È regolata nel Codice civile agli artt. 769-809, Titolo V, Libro I.

[6] Con questo concetto si indica la consapevolezza nella persona del donante di realizzare un atto dispositivo che diminuisce la sua capacità patrimoniale a favore altrui, senza pretesa di corrispettivo.

[7] A. Contrino et AA. VV., Fondamenti di diritto tributario, Seconda edizione, Padova, CEDAM, 2022, pp. 280 ss.

[8] Attuativo della delega contenuta nell’art. 1 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 recante “Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria”.

[9] L’abolizione dell’imposta sulle successioni e donazioni fu un punto programmatico di fondamentale importanza per l’allora coalizione della Casa delle Libertà, risultata vittoriosa nelle elezioni del 2001. Il suo leader, Silvio Berlusconi, che si preparava a guidare il suo secondo governo, il più lungo della storia repubblicana fino ad oggi, ne fece una propria battaglia personale: durante la puntata del programma televisivo Porta a Porta, l’8 giugno 2001, cinque giorni prima delle elezioni, presentò il cd “contratto con gli italiani”, un documento con cui si impegnava formalmente a realizzare alcune riforme in caso di vittoria. Nel primo punto intitolato “abbattimento della pressione fiscale”, figurava come proposta proprio l’abolizione di quest’imposta.

[10] Art. 1 comma 3 T.U.S.

[11] Ai sensi dell’art. 783 secondo comma, per valutare la modicità si tiene conto anche delle condizioni del donante

[12] Art. 1 comma 4 bis T.U.S.

[13] Art. 59 bis T.U.S.

[14] È prevista l’applicazione di un’aliquota del 7% ai sensi dell’art. 56 bis T.U.S.

[15] Art. 1 lett. ff) e ii) d.lgs. n.139/2024 che modificano gli artt. 33 e 37 T.U.S.

[16] Precedentemente, le medesime condotte erano punite dal TUS, agli artt. 50 ss.


Forma di governo in Argentina

La forma di governo in Argentina

Quali sono i tratti principali di oggi della forma di governo in Argentina? E come funzionano i poteri legislativo, esecutivo e giudiziario?

 

Il contesto storico della forma di governo in Argentina. La Costituzione nazionale e il federalismo

Nel 1982, il rovinoso esito della guerra delle isole Malvinas (o Falkland) che si concluse con la schiacciante vittoria inglese segnò l’inizio della fine della dittatura militare che governò l’Argentina nel periodo 1976-1983. La transizione democratica fu il frutto di una scelta inevitabile presa pacificamente dalla giunta militare allora guidata dal generale Reynaldo Bignone, vista la crisi generale e la stagnazione economica.

Con il motto Nunca màs[1](“Mai più”), il nuovo Presidente Ricardo Raùl Alfonsin[2] diede il via a un processo di rinnovamento delle istituzioni democratiche per ripristinare le libertà perse a causa della dittatura, eliminare ogni avanzo di autoritarismo e costruire un percorso di pace e democrazia che l’Argentina vive ancora oggi.

Sotto il governo del suo successore, Carlos Saùl Menem, venne approvata la nuova Costituzione nel 1994[3] che sostituì quella del 1853, pur modificata nel corso dei decenni. La Costituzione – in particolare il titolo II intitolato “Autorità nazionali” – rimane il testo fondamentale di riferimento per comprendere la forma di governo dello Stato, cioè i rapporti che intercorrono tra gli organi che esercitano i poteri dello Stato. Quella argentina si inserisce nell’alveo della tradizione occidentale e si fonda sulla separazione dei poteri.

L’Argentina è una repubblica federale rappresentativa[4](art. 1 Cost), organizzata su tre livelli di governo: la federazione guidata dal governo nazionale, le province, cioè le entità federate che godono di proprie prerogative, anche legislative, e le municipalità. Alle 23 province si aggiunge la città autonoma di Buenos Aires (CABA) che è la capitale federale e gode di un regime di governo autonomo e proprie prerogative (art. 129).

L’Argentina è caratterizzata da una distribuzione della popolazione fortemente squilibrata[5] che ha conseguenze sul grado di sviluppo del Paese: la capitale e la sua provincia sono molto più ricche delle altre province.

La Costituzione Nazionale prevede che ciascuna Provincia adotti una propria costituzione (artt. 5 e 123) nel rispetto dei princìpi e dei vincoli federali (art. 128) e che esse mantengano tutto il potere non delegato alla federazione (art. 121). Per garantire servizi essenziali come l’amministrazione della giustizia e tutelare i propri interessi economici, esse possono stipulare trattati anche parziali (art. 125), promuovendo le proprie risorse interne, come l’industria, l’agricoltura, le infrastrutture. In alcun modo le province possono stipulare trattati che abbiano natura politica né promulgare leggi nelle materie di competenza del governo centrale (art. 128).

 

Il potere legislativo

Il potere legislativo è esercitato a livello federale dal Congresso (art. 44), composto dalla Camera dei deputati della Nazione e dalla Camera dei Senatori delle province e della Città di Buenos Aires.

Si può essere eletti alla carica di deputato a partire dal venticinquesimo anno d’età (art. 48). La camera bassa è composta di 257 deputati[6] che rimangono in carica per quattro anni (art. 50) e ogni due anni si tengono le elezioni per il rinnovo della metà di loro. Competono in via esclusiva alla Camera dei deputati la proposta di leggi per il reclutamento militare (art. 52) e i procedimenti per mettere in stato d’accusa i membri del governo e della Corte Suprema per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni (art. 53).

Il Senato argentino è composto da tre senatori in rappresentanza di ciascuna provincia, a cui se ne aggiungono altri tre per la Città di Buenos Aires (art. 54), per un totale complessivo di 72 senatori. Per essere eletti alla carica di senatore è necessario aver compiuto trent’anni ed essere da almeno sei, cittadino argentino (art. 55). Il mandato dura sei anni e il Senato si rinnova di un terzo dei suoi componenti ogni due anni (art. 56). Compete alla camera alta il giudizio politico[7] (art. 59) sui procedimenti iniziati dalla Camera dei deputati nei confronti delle più alte cariche politiche; la decisione è presa sotto giuramento e con la maggioranza di almeno i due terzi dei presenti.

Fra le disposizioni più rilevanti, comuni a entrambe le Camere, occorre riportare il principio di piena autonomia interna[8] in base al quale ciascuna Camera è “giudice delle elezioni, dei diritti e dei titoli dei propri membri” (art. 64), nonché le tradizionali garanzie dell’insindacabilità per le affermazioni rese dai parlamentari nell’esercizio delle funzioni (art. 68) e l’immunità parlamentare (artt. 69 e 70) per tutta la durata in carica del deputato o senatore.

 

Il potere esecutivo

Il potere esecutivo è esercitato da un Presidente della Nazione e un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di rinuncia, destituzione, morte o altri casi di incapacità, come la malattia o l’assenza fisica dal territorio dello Stato (art. 88). Il Vicepresidente è di diritto presidente del Senato, ma egli non prende parte alle votazioni, salvo il caso che il suo voto sia determinante (art. 57). Entrambi rimangono in carica per quattro anni e sono rieleggibili consecutivamente per una sola volta (art. 90). La squadra presidenziale viene eletta al raggiungimento del 45% dei voti validi, o del 40% se vi è un distacco di almeno dieci punti percentuali dal secondo (artt. 97 e 98): se ciò non si verifica al primo turno è previsto un ballottaggio che si terrà entro trenta giorni dalla prima tornata. Il sistema elettorale è, dunque, a doppio turno e a collegio unico nazionale (art. 94)[9].

Per le funzioni esecutive, il Presidente si avvale di un Capo di Gabinetto e dei Ministri che sono posti a capo delle amministrazioni dello Stato.

Trattandosi di una forma di governo presidenziale, il Presidente argentino è titolare di vasti poteri elencati dettagliatamente all’art. 99 della Costituzione tra i quali rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo: il comando delle forze armate, il potere di dichiarare guerra e lo stato d’assedio, di concludere e sottoscrivere trattati, di nominare i giudici della Corte Suprema insieme al Senato, di partecipare al procedimento legislativo e di promulgare le leggi, di dare tutte le istruzioni per l’attuazione delle leggi.

Il Presidente non ha competenza legislativa propria, tuttavia può, in deroga alle regole ordinarie, emanare decreti con forza di legge[10] che vengono immediatamente sottoposti al vaglio di una Commissione Bicamerale Permanente del Congresso, composta in modo tale che vi siano rappresentate proporzionalmente tutte le forze politiche. La Commissione si esprime entro dieci giorni e la Costituzione, in questo, rinvia a una successiva legge per stabilire i limiti di intervento del Congresso.

 

Il potere giudiziario

La Costituzione menziona quattro organi del potere giudiziario: la Corte Suprema di Giustizia, i tribunali, il Consiglio della Magistratura e l’Ufficio del pubblico ministero.

Il massimo organo della giustizia argentina è la Corte Suprema della Nazione, alla quale si affiancano i tribunali inferiori istituiti per legge (art. 108). Possono essere nominati giudici della Corte Suprema gli avvocati che abbiano maturato almeno 8 atti di esercizio della professione e abbiano i requisiti per essere eletti alla carica di senatore (art. 111). La Corte Suprema esercita le sue funzioni solo per appello (art. 115), ciò significa che è necessario celebrare almeno un grado di giudizio, prima di poterla adire. Essa è competente per tutte le materie su cui è prevista la giurisdizione federale dalla Costituzione e giudica le controversie che possono sorgere tra province o tra gli abitanti di una provincia con quelli di un’altra provincia (art. 116).

Il Consiglio della Magistratura garantisce l’autonomia e l’indipendenza del potere giudiziario, seleziona i magistrati e il personale dell’amministrazione della giustizia in concorsi pubblici ed esercita l’azione disciplinare sui magistrati. È composto da giudici, avvocati, docenti universitari in materie giuridiche e da una quota esterna in rappresentanza delle forze politiche (art. 114).

Il Ministero Pubblico, infine, è l’organo incaricato di promuovere l’applicazione della legge, tutelando la legalità (artt. 119 e 120): per questo è dotato di indipendenza e autonomia finanziaria rispetto alle altre componenti del potere giudiziario e non è, pertanto, soggetto alla giurisdizione del Consiglio della Magistratura. È suddiviso in due grandi branche: il Ministero Pubblico Fiscale (MPF), guidato da un Procuratore generale nominato dal potere esecutivo, ma da esso indipendente, che rappresenta lo Stato, tutela gli interessi della collettività e svolge le indagini. Il Ministero Pubblico della Difesa (MFD), invece, al cui vertice si trova l’Ufficio di Difesa generale dal quale dipendono quelli federali, è incaricato della tutela dei diritti umani, dell’accesso alla giustizia e dell’assistenza giudiziale integrale dei cittadini.

Informazioni

Senato della Repubblica, Settore orientamento e informazioni bibliografiche (a cura di), Rivista online “Giovanni Spadolini”, n.33, 2016 Le costituzioni federali di civil law dell’America Latina (Terza parte): la Repubblica Argentina

[1] Segnò la rottura con il periodo precedente. Tra i primi interventi di Alfonsìn ci fu l’istituzione della CONADEP (Comisiòn Nacional sobre la Desapariciòn de las Personas), la Commissione che ebbe il compito di ricostruire le storie dei cd. desaparecidos, persone invise al regime fatte sparire forzosamente, recuperandone e identificandone i cadaveri.

[2] Vincitore delle elezioni del 1983 alla guida della Uniòn Civica Radical (UCR), partito tendenzialmente di centro-sinistra opposto storicamente al Partido Justicialista (PJ)

[3] Il testo integrale della Costituzione argentina con traduzione a fianco, a questo link.

[4] Una forma di governo diversa è quella di uno Stato sudamericano dalla storia ben diversa, il Perù. Per un approfondimento invito a leggere: La forma di governo del Perù – DirittoConsenso.

[5] Dall’ultimo censimento del 2022 emerge che rispetto alla popolazione totale di 45 milioni di argentini, poco più di 16 milioni, circa il 36%, vivono a Buenos Aires e nell’area metropolitana le quali corrispondono allo 0,4% di superficie di tutto il territorio nazionale

[6] Uno ogni trentamila abitanti o frazione non inferiore a sedicimila (art. 45).

[7] Che il giudizio abbia natura politica lo indica l’art. 60 Cost., ai sensi del quale l’eventuale sentenza ha come unico scopo di dichiarare il destinatario indegno di ricoprire incarichi pubblici, non interferendo in alcun modo con il normale decorso della giustizia ordinaria.

[8] È la cd. autodichia delle Camere, nata storicamente a garanzia della loro indipendenza per impedire le ingerenze del sovrano nelle attività parlamentari.

[9] Significa che vi sono due tornate elettorali e il bacino territoriale di provenienza dei voti è l’intero territorio nazionale (il fatto di non suddividere il territorio in circoscrizioni elettorali riduce al minimo gli arrotondamenti in percentuale dei voti e restituisce un’immagine più veritiera possibile dei rapporti di forza dei candidati presso l’elettorato).

[10] Sono i cd. decreti di necessità e urgenza (abbreviati in DNU). Ne è esclusa l’adozione in alcune materie come quella penale, elettorale e tributaria e devono essere controfirmati da tutti i ministri e dal capo di gabinetto.


CNEL

Il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL)

Il CNEL cioè Il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro è un organo costituzionalmente previsto. Che cos’è e come funziona?

 

La natura del CNEL e i suoi antecedenti storici

Il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro o semplicemente CNEL è un organo ausiliario del Governo e del Parlamento di rilevanza costituzionale, previsto dall’art. 99 della Costituzione[1]. Condivide questa qualifica con il Consiglio di Stato e la Corte dei conti che svolgono – oltre all’attività giurisdizionale negli ambiti di loro competenza – un’attività di consulenza per il Governo e al Parlamento.

Prima dell’entrata in vigore della Costituzione, le funzioni oggi affidate al CNEL furono svolte da più organismi in maniera articolata, tra i quali si ricordano:

  • Il Consiglio dell’Industria e del Commercio, istituito[2] presso il Ministero dell’Agricoltura, dell’Industria e del Commercio, fu poi diviso in due organismi autonomi che vennero riaccorpati[3] nel 1923 nel Consiglio Superiore dell’Economia Nazionale. Il Consiglio dava pareri al Ministro sulle questioni economiche, in particolare sui progetti di legislazione commerciale, delle camere di commercio e sui tariffari dei trasporti
  • La Commissione consultiva sulle istituzioni di previdenza e del lavoro a cui venne affidata la cura dei progetti di riforme e lo studio delle questioni previdenziali
  • L’Ufficio del lavoro, istituito[4] ai primi del Novecento, fu investito dell’imponente compito analitico attinente al mondo del lavoro, con il mandato di produrre studi sulle condizioni dei lavoratori, la loro remunerazione, l’emigrazione lavorativa, gli infortuni, i numeri della produzione nazionale, ecc.
  • Il Consiglio Superiore del Lavoro, nato dalla modifica della Commissione sulla previdenza, con cui per la prima volta venne realizzato l’incontro a livello istituzionale delle classi lavoratrici con quelle datoriali. In esso emersero per la prima volta le discussioni sulle sue attribuzioni e sulla composizione

 

I compiti burocratici svolti da questi uffici a partire dall’Unità d’Italia non furono di importanza secondaria per lo sviluppo sociale del Paese. La questione della necessità di organi simili riemerse nel secondo dopoguerra. Infatti, i lavori preparatori per l’approvazione della Costituzione affrontarono il tema della predisposizione di un Consiglio con funzioni consultive, rendendo conto delle peculiarità di quest’organo rispetto all’ordinamento, tanto che non ci fu unanimità di vedute[5] sia sulla sua previsione che sui poteri da attribuirgli.

 

Attività e composizione del CNEL

In qualità di organo ausiliario delle attività parlamentari e governative, il CNEL[6]:

  1. svolge attività consultiva sulle questioni economiche, sociali e lavorative su richiesta delle Camere, del Governo, delle Regioni;
  2. esercita l’iniziativa legislativa nelle materie di sua competenza;
  3. collabora alla elaborazione della legislazione economica e sociale con pareri e indagini;
  4. svolge attività valutativa esaminando le relazioni presentate dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, valutando le condizioni della contrattazione collettiva, formulando osservazioni e proposte.

 

Inoltre, gli è stata attribuita la redazione di una relazione annuale al Parlamento e al Governo sui livelli e le qualità dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali alle imprese e ai cittadini, e l’organizzazione di una conferenza annuale sulle attività delle pubbliche amministrazioni per discutere del loro andamento[7].

Il CNEL è composto da un totale di 64 consiglieri così suddivisi[8]:

  • 10 esperti in materia economica, sociale e giuridica, 8 dei quali nominati dal Presidente della Repubblica e 2 dal Presidente del Consiglio dei ministri
  • 48 rappresentanti delle categorie produttive, di cui 22 in rappresentanza del lavoro dipendente, 9 dei lavoratori autonomi e 17 degli imprenditori,
  • 6 rappresentanti del Terzo Settore[9].

 

In questo modo si cerca di garantire che la materia economico-sociale sia elaborata a partire da una partecipazione di tutti gli attori che ne sono coinvolti. La carica di consigliere ha durata quinquennale ed è incompatibile con quella di parlamentare, di appartenente al Governo e di consigliere regionale.

 

I progetti di riforma che l’hanno coinvolto

Nonostante la sua rilevanza costituzionale, le nature consultiva e valutativa del CNEL lo rendono un organo che non è indispensabile alla legislazione, sebbene funzionale a consentire che le disposizioni approvate siano sostanzialmente utili grazie all’intensa attività d’indagine svolta e alla partecipazione diretta dei soggetti coinvolti. Anche per questo, è spesso considerato una fonte di spesa improduttiva per le casse statali, al punto che più volte si è tentato di provvedere a una sua abrogazione. Durante la XIII legislatura[10], la cd. Bicamerale D’Alema, la Commissione bicamerale per le riforme istituzionali, aveva proposto una modifica dell’art. 99 comma 1 Cost con la soppressione dei riferimenti all’importanza numerica e qualitativa delle categorie produttive nella composizione del CNEL, della facoltà d’iniziativa legislativa e della collaborazione alla legislazione economica, riducendolo alla mera funzione consultiva.

Ancora più incisivo fu l’intervento durante la XVII legislatura nel quale si tentò di abrogarlo completamente con il progetto di legge costituzionale sottoposto a referendum confermativo[11] il 4 dicembre 2016 e bocciato.

A questi radicali tentativi di intervento ne sono stati accompagnati altri per cercare di limitare i costi di un ente sicuramente dispendioso[12]. Tuttavia, a fronte di norme in senso contrario al contenimento dei costi[13] che hanno sollevato critiche, il CNEL ha finora resistito a tutte le proposte di de-costituzionalizzazione ed eliminazione, segno che la sua attività è ancora preziosa per il legislatore.

Informazioni

Inserisci qui la bibliografia

[1] Le informazioni riportate provengono dal sito istituzionale del CNEL.

[2] Con il decreto del 5 agosto 1869, n. 5210.

[3] Con il RD 6 settembre 1923 n. 2125.

[4] Con la legge 29 giugno 1902 n. 246.

[5] Si segnalano almeno due proposte: quella dell’on. Mortati che parlò di un “Organo di secondo grado dotato di un potere di inchiesta e composto dai Consigli ausiliari delle varie amministrazioni, e quella dell’on. Terracini a proposito di un “Consiglio Economico con funzioni di consulenza al Governo. A entrambe le proposte, che furono respinte, fu preferita quella attuale -nella formulazione dell’art. 99 Cost.- che riprendeva i temi del lavoro e dell’economia.

[6] Legge 30 dicembre 1986, n.936 , artt. 10 ss.

[7] Legge 4 marzo 2009, n.15, artt.9 ss.

[8] Il decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201 approvato nel contesto del risparmio di spesa delle pubbliche amministrazioni, ha diminuito il numero di consiglieri da 121 agli attuali 64.

[9] Designati dal Consiglio Nazione del Terzo settore di cui al D.lgs. 3 luglio 2017, n.117.

[10] I dati provengono dal dossier n.125 del 7 maggio 2019 approntato dal Servizio studi delle Camere intitolato “Abrogazione dell’art. 99 della Costituzione”.

[11] Il quesito recava «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione» (GU serie generale n.88 del 15-04-2016). Per un approfondimento sul referendum confermativo invito a leggere: Il referendum confermativo – DirittoConsenso.

[12] Vedi nota 8; nell’ultimo decennio i costi del CNEL si sono ridotti di circa il 60%, passando dai 20 milioni di partenza agli attuali 7 milioni di spese del bilancio.

[13] Il riferimento è all’ art. 1 comma 707 legge n.205/2017 che ha reintrodotto le indennità e i rimborsi spesa per i consiglieri eliminati con il dl 201/2011, demandando a un regolamento interno del CNEL la loro quantificazione.


Decreti attuativi

I decreti attuativi

Che cosa sono i decreti attuativi e a cosa servono? Spiegazione di questa fonte di diritto di rango secondario

 

La funzione di produzione del diritto: dove si pongono i decreti attuativi?

Tra i compiti fondamentali di uno Stato, che altro non è se non l’organizzazione di un popolo su un territorio, vi è la produzione del diritto, cioè la creazione di uno dei tanti sistemi di regole finalizzati a disciplinare le attività umane[1].

I decreti attuativi sono una fonte del diritto di rango secondario, cioè collocati a un livello inferiore nel panorama delle fonti ed è in genere emanazione del potere regolamentare dei ministeri.

Serve premettere che il diritto si pone come tecnica neutra[2] rispetto ai fini concretamente perseguiti, perché esso è funzionale a raggiungere più scopi, diversi tra di loro, potenzialmente propri sia di un potere politico autoritario, sia di uno liberale. L’individuazione di questi fini, più o meno meritevoli di essere perseguiti a seconda del sistema di valori che si prende come punto di riferimento, è di competenza della politica, verso cui il diritto svolge una funzione “servente”.

Le fonti di produzione del diritto rappresentano, in questo senso, il contenuto minimo presente in ogni Costituzione. Nella maggior parte degli ordinamenti, così come nel nostro, la principale fonte del diritto è la legge ordinaria, di rango primario, approvata dal Parlamento secondo la procedura prevista dagli articoli 70 e seguenti della Costituzione.

 

L’attuazione della legislazione

Le caratteristiche proprie della legge sono la generalità e l’astrattezza. Tuttavia, se da un lato la rendono capace di regolare un numero indefinito di casi previsti per un numero potenzialmente infinito di volte, dall’altro le impediscono di poter scendere nello specifico a disciplinare i fenomeni a cui è pur destinata, rimandando a un momento successivo la specificazione delle disposizioni in essa contenute. Quello appena menzionato è il tema dell’attuazione della legislazione: nella maggior parte dei casi, dopo l’emanazione di una legge, o altro atto avente forza di legge, è necessario adottare provvedimenti di attuazione da parte dei soggetti istituzionali direttamente coinvolti, perché i cittadini possano beneficiare del contenuto delle nuove norme.

Generalmente, il provvedimento attuativo tipico è il decreto ministeriale abbreviato in DM[3] a cui rinviano tanto le leggi quanto ormai più frequentemente i decreti-legge[4], il numero sempre più crescente dei quali tende a spostare la produzione normativa dal Parlamento al Governo. Tra le fonti che operano i maggiori rinvii vi sono le leggi annuali di bilancio, per la mole di risorse che smuovono.

 

Qualche numero sui decreti attuativi

La Camera dei deputati ha istituito un Osservatorio sulla Legislazione[5] che periodicamente redige Rapporti sullo stato della legislazione italiana, con un focus anche sulle dinamiche dell’attuazione normativa.

Nell’ultimo di questi Rapporti, risalente al periodo 2022-23[6] è emerso quanto riportato nella tabella seguente:

 

Totale XVIII Legislatura

(23 marzo 2018 – 12 ottobre 2022)

 

Tipo di provvedimento Leggi totali

 

 

311

Decreti-legge convertiti

 

104

Altre leggi ordinarie

 

207

Totale provvedimenti attuativi 2.271 1.463 808
Decreti del Presidente della Repubblica (DPR) 33 18 15
Decreti ministeriali 1.363 853 510
DPCM (Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri) 347 214 133
Altri atti 528 378 150

 

Al fine di implementare la fase dell’attuazione legislativa è stata istituita una rete governativa permanente per l’attuazione del programma di governo, composta dagli uffici a questo dedicati che sono incardinati presso ciascun Ministero.

I dati dell’ultimo Rapporto hanno riscontrato che fino al giorno 15 maggio 2023, a sei mesi dall’inizio della XIX legislatura, rimanevano da adottare 498 provvedimenti attuativi di cui:

  • 299 risalenti ai governi della XVIII legislatura (216 riferiti al Governo Draghi, 64 al Conte II e 19 al Conte I),
  • mentre 199 erano riferiti ai primi sette mesi del Governo Meloni.

 

Pure mancherebbero 41 provvedimenti attuativi di norme approvate dai governi della XVII legislatura (15 marzo 2013 – 22 marzo 2018), altri 61 connessi a leggi di iniziativa parlamentare prevalentemente della XVIII legislatura e 2 alla XIX.

 

Il PNRR

Un discorso a parte merita il PNRR, il fondo europeo straordinario consistente in 122 miliardi di euro erogati al nostro Paese, in parte a fondo perduto e per la maggior parte a prestito.

Lo sforzo eccezionale del Governo per la spendita di queste risorse, dal punto di vista meramente attuativo ha perseguito i seguenti obiettivi[7]:

  • la creazione di nuovi organismi e uffici per coordinare l’attuazione degli investimenti con il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77
  • il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni anche attraverso il reclutamento di nuovo personale con il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80
  • l’introduzione di criteri straordinari di assegnazione delle risorse nelle amministrazioni connesse a obblighi di monitoraggio con il decreto-legge n. 121 del 2021
  • nuove norme processuali nelle procedure amministrative per rispettare i termini previsti dal PNRR con il decreto-legge 7 luglio 2022, n. 85.

Informazioni

M. Dogliani e I.M. Pinto, Elementi di diritto costituzionale, II edizione, Torino.

[1] M. Dogliani, I.M. Pinto, Elementi di diritto costituzionale, Giappichelli Editore, II edizione, Torino, pp. 28 ss.

[2] Ibidem, pp.34 ss.

[3] Ma anche D.P.R. (decreto del Presidente della Repubblica), D.P.C.M. (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, provvedimenti dei direttori delle Agenzie, ecc.).

[4] Il problema dell’uso ricorrente del decreto-legge è stato oggetto di dibattito durante la pandemia di Covid-19. Per un approfondimento invito a leggere: Il decreto legge come strumento emergenziale – DirittoConsenso.it.

[5] Tale organismo è incaricato di analizzare le tendenze della legislazione anche in chiave comparatistica con gli altri ordinamenti, di elaborare manuali e strumenti di studio accogliendo le indicazioni del Comitato della Legislazione, un organo composto da deputati che si occupa specificamente di curare la qualità di scrittura delle norme coordinando i testi finali.

[6] Tutti i dati riportati sono tratti dal Rapporto in questione presente a questo link del sito della Camera dei deputati, in particolare alle pagine 45 e ss.

[7] I dati provengono dal dossier realizzato dal Servizio studi della Camera dei deputati intitolato L’attuazione normativa del PNRR.


Aggiotaggio

I reati di aggiotaggio

Una panoramica e una breve analisi dei reati di aggiotaggio nell’ordinamento italiano

 

La nozione di aggiotaggio e il bene giuridico protetto

Aggiotaggio[1] è un termine composto, risultato dell’unione di aggio, una parola dell’italiano rinascimentale e oggi desueta, che significa “vantaggio”, “utile” che si consegue con una determinata azione e della parola francese tage, da cui poi è derivato il corrispettivo francese di aggiotaggio cioè agiotage.

Nell’ordinamento giuridico, l’aggiotaggio è il termine che indica l’insieme delle condotte che consistono nel provocare fraudolentemente rialzi o ribassi del prezzo delle merci sul mercato, per perseguire finalità speculative, cioè per ottenere un guadagno diretto dalla differenza di prezzo.

Il reato in esame è riconducibile alla più ampia categoria dei reati societari, quelli commessi dai soggetti imprenditoriali di natura collettiva, come le società, che esercitano l’attività economica sul mercato. Ciononostante, rimane un reato comune a differenza della maggior parte dei reati di questa categoria che sono reati propri[2]. Oggi, le attività dei mercati finanziari, con l’eterogeneità degli strumenti finanziari scambiati e dei soggetti che vi partecipano, sono caratterizzate da una complessità tale da ripercuotersi inevitabilmente sulla tipologia di tutela offerta dal legislatore nel controllo delle varie fasi degli scambi: di questa complessità sono un esempio i delitti di aggiotaggio che operano in una logica di controllo successivo, propria di tutto il diritto penale.

Il bene giuridico protetto, cioè l’interesse rilevante che è il presupposto di ogni figura di reato dell’ordinamento è la tutela del risparmio che trova il suo fondamento costituzionale nell’art. 47 della Costituzione. In altre parole, il legislatore vuole garantire l’affidamento degli investitori[3] al fatto che il prezzo dei prodotti scambiati venga determinato dall’interazione naturale tra domanda e offerta e non da comportamenti fraudolenti.

Attualmente, a seguito delle ultime riforme[4], nel nostro ordinamento sono in vigore tre ipotesi di aggiotaggio, quelle di cui al:

  1. 501 Codice penale;
  2. 2637 Codice civile;
  3. 185 d.lgs. n. 58/1998.

 

La prima di queste è la fattispecie base, mentre le altre due sono entrambi speciali, rientranti nelle norme a tutela dell’andamento societario (nel caso della lett.b)) e dei mercati finanziari (per quanto riguarda la lett. c)).

 

La condotta

Per semplicità espositiva, verrà analizzato l’art. 2637 c.c. che riguarda in maniera specifica l’ambito bancario e creditizio. Le condotte incriminate sono:

  • la diffusione di notizie false, cioè di informazioni riferite a fatti e non semplicemente a valutazioni o previsioni relative a strumenti finanziari, banche o altre questioni ad esse inerenti. Queste devono essere false, cioè non rispondenti al vero o neganti il vero.
  • alternativamente il compimento di operazioni simulate o di altri artifici. La simulazione va intesa sia in senso assoluto, cioè riferita a operazioni che i soggetti coinvolti non volevano realizzare in alcun modo, sia in senso relativo cioè come la volontà di realizzare un effetto divergente dalla realtà delle cose[5]. Per artifici si intendono quei comportamenti dotati di capacità ingannatoria altrui. A questo proposito l’aggiotaggio rappresenta un’ipotesi specifica di truffa, il delitto incriminato dall’art. 640 c.p.

 

Trattandosi di reato a condotta vincolata e di pericolo concreto, non è necessario che si realizzi l’effetto della modificazione del prezzo per far scattare la responsabilità, ma è sufficiente che i comportamenti tipizzati siano realizzati in modo tale da essere concretamente idonei a provocare la sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari o a incidere in modo significativo sull’affidamento riposto dal pubblico sulla stabilità degli istituti bancari.

 

L’elemento soggettivo e i rapporti tra le altre fattispecie di aggiotaggio

Dal punto di vista soggettivo è richiesto il dolo generico rappresentato dalla scelta consapevole di attuare la condotta tipica di diffusione di notizie o commissione di operazioni simulate o altri artifici.

Applicando le regole comuni del diritto penale, l’aggiotaggio è punibile anche a titolo di dolo eventuale, con tutte le difficoltà del caso nella distinzione rispetto alla colpa cosciente, per cui si corre il rischio di incriminare condotte in concreto non punibili.

Per quanto riguarda le altre fattispecie, l’art. 2637 c.c. si trova in rapporto di doppia specialità con l’art. 501 c.p. Questa espressione indica che entrambe le norme presentano elementi propri che le diversificano l’una dall’altra, nonostante la seconda sia la fattispecie base: l’art. 2637 c.c. è speciale rispetto all’oggetto della condotta e al bene tutelato, mentre l’art. 501 c.p. contiene il dolo specifico della finalità di turbamento del mercato interno dei valori o delle merci.

La fattispecie di cui all’art. 185 del T.U.F., infine, si distingue per avere ad oggetto strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o per i quali vi è stata richiesta di ammissione.

 

Il trattamento sanzionatorio

La pena edittale va da un minimo di 1 anno fino a un massimo di 5 anni di reclusione nel caso dell’art. 2637 c.c.; è più bassa cioè fino a 3 anni per la fattispecie base ex art. 501 c.p. e leggermente più alta, fino a 6 anni per quanto riguarda l’art. 185 T.U.F.

Sono da segnalare ancora la circostanza attenuante di cui all’art. 2640 c.c. che prevede la riduzione di un terzo se i fatti hanno prodotto un’offesa di particolare tenuità e l’applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis c.p. Come norma di chiusura del sistema è disposta, ai sensi dell’art. 2641 c.c. un’ipotesi speciale di confisca del prodotto o del profitto del reato e dei beni utilizzati per commetterlo.

Informazioni

AA.VV. Cadoppi-Canestrari-Manna-Papi (a cura di), Diritto penale dell’economia, Tomo I, Omnia – Trattati giuridici, Utet giuridica, 2019.

[1] R. Maruotti, Aggiotaggio, Cadoppi-Canestrari-Manna-Papi (a cura di), Diritto penale dell’economia, Tomo I, Omnia-Trattati giuridici, Utet giuridica, 2019 pp 293 ss.

[2] Si ricorda che un reato è “proprio” se, per potersi configurare, è richiesta una qualifica in capo al soggetto agente. Un esempio di reato proprio societario è il delitto di false comunicazioni sociali (cd. falso in bilancio) ex art. 2621 cc che può essere commesso dagli amministratori, dai direttori generali, dai dirigenti preposti alla documentazione contabile, dai sindaci e dai liquidatori della società.

[3] Per un approfondimento sulla tutela degli investitori invito a leggere: La tutela degli investitori: concetti chiave – DirittoConsenso.

[4] Con il d.lgs. n.61/2002 sono state abrogate le fattispecie speciali di “aggiotaggio societario” (art. 2628 cc), “aggiotaggio bancario” (art. 138 d.lgs. n.385/1983) e “aggiotaggio su strumenti finanziari” (art. 181 d.lgs. n.58/1998)

[5] Ad esempio, la compravendita di titoli di cui non cambia il reale proprietario


Seconda Repubblica

La Seconda Repubblica in Italia

Perché si parla di Seconda Repubblica nel nostro Paese? Quali sono state le radici di una stagione istituzionale recente?

 

I periodi della storia repubblicana

L’Italia non è l’unico caso[1] in cui si parla di Prima e di Seconda Repubblica.

La suddivisione in periodi della vita politica e istituzionale di un Paese ha come obiettivo di mettere in evidenza le evoluzioni che coinvolgono gli organi istituzionali in ordine cronologico, registrandone i momenti di cambiamento più significativi. Al contempo, essa rappresenta un espediente giornalistico efficace e adeguato alla comunicazione di questi cambiamenti all’opinione pubblica che li vive da osservatore esterno, tant’è vero che chiunque oggi ha un’idea, per quanto vaga, di che cosa si intenda quando si parla di Seconda Repubblica.

Occorre premettere che vanno sotto il nome di Prima Repubblica gli anni dal 1948 al 1992, durante i quali la vita politica italiana è stata segnata da:

  • I cd. partiti di massa come la DC, il PSI e il PCI, in grado di mobilitare grandi risorse economiche e umane per le loro attività
  • Il dominio politico della Democrazia Cristiana, il partito popolare e moderato per eccellenza, che è rimasta al governo ininterrottamente fino alla sua scomparsa dalla scena nazionale. La DC ha espresso il Presidente del Consiglio dei ministri fino al 1981[2]
  • Il susseguirsi di diverse coalizioni delle quali la DC è sempre stato il perno[3] in quanto partito di maggioranza relativa, tutte impegnate a escludere dal governo del Paese le forze politiche più estreme da ambo i lati, cioè il PCI a sinistra e il MSI a destra

 

Le origini della Seconda Repubblica

È difficile individuare quali siano state le ragioni profonde della crisi della fine degli anni Ottanta che portò alla Seconda Repubblica. C’è chi ha distinto tra cause internazionali e cause nazionali[4]. Secondo questa visione, apparterrebbero alla prima categoria, due eventi di notevole portata come l’intensificazione del processo di integrazione europea con la firma del Trattato di Maastricht (1992) e il crollo del comunismo dopo la caduta del muro di Berlino (1989). D’altro lato, sarebbero contemporaneamente fonti e conseguenze di una crisi interna allo Stato sia la nascita di formazioni politiche di stampo indipendentista nel Nord del Paese con il loro – come è stato definito[5] – “rifiuto di Roma”, sia la presenza all’interno delle istituzioni di “minoranze virtuose”[6] di servitori dello Stato, portatrici della volontà di riaffermare i valori costituzionali di legalità e di rispetto della legge.

Il biennio 1992-93, nel quale si verificarono avvenimenti significativi, segnò uno spartiacque[7]. Certamente, il sistema politico non riuscì a soddisfare le richieste di rinnovamento che provenivano dalla società civile come aveva dimostrato, nel 1993, la serie di referendum abrogativi proposti da Mario Segni, che registrarono un unanime successo. Uno dei quesiti referendari riguardava la legge sull’elezione dei senatori e quella sul finanziamento ai partiti. L’abrogazione parziale del sistema elettorale allora vigente aprì la strada per l’approvazione delle leggi 4 agosto n.276 e 277 del 1993. Conosciuta come legge Mattarella, o Mattarellum, la nuova riforma introduceva per la prima volta in Italia il sistema maggioritario[8] e sarebbe stata fondamentale per la definizione degli equilibri nella Seconda Repubblica.

 

Le caratteristiche della Seconda Repubblica

Contestualmente, dalle ultime elezioni che si erano tenute nel 1992, nel giro di due anni scomparvero tutti i principali partiti politici presenti in Parlamento dall’inizio della storia repubblicana fino ad allora. Molti di loro, come il PSI, non si ripresero più dal coinvolgimento dei loro esponenti di primo piano nei processi per le tangenti e la corruzione, altri come la DC[9], si scissero, mentre altri ancora si erano già profondamente rinnovati come il PCI che si era trasformato il PDS[10] (Partito Democratico della Sinistra). Quelle del 1994 furono le prime elezioni della Seconda Repubblica, cioè una stagione politica nuova che sarebbe stata caratterizzata da:

  • Il nuovo sistema elettorale maggioritario che imponeva di fatto alle forze politiche di presentarsi alle elezioni in coalizioni per non disperdere i voti
  • Il bipolarismo, cioè la contrapposizione principale di due schieramenti, come effetto del sistema maggioritario: il centro-sinistra costituito attorno al PDS e il centro-destra guidato dal nuovo partito Forza Italia (FI)
  • I nuovi partiti come Forza Italia (FI), Alleanza Nazionale (AN), il Partito Popolare (PPI), il Centro Cristiano Democratico (CCD)
  • Forze politiche minori, espressioni di nuove istanze che avevano già fatto la loro comparsa nelle elezioni del 1992 come la formazione ecologista della Federazione dei Verdi (FdV); La Rete, nata dalla reazione della società civile al fenomeno mafioso; la Lega Nord (LN).

 

Il nuovo equilibrio politico non si basava più su un solido partito di centro come era stato la DC, bensì sul sistema dell’alternanza tra i due poli del centro-destra e del centro-sinistra, sebbene il numero di partiti all’interno delle due coalizioni continuasse a essere molto alto, determinando la necessità di costanti mediazioni che finivano per indebolire l’azione politica di chi era al governo[11]. Accanto ai partiti assunsero rilevanza gli uomini politici. I simboli della Seconda Repubblica furono, più di tutti, Silvio Berlusconi e Romano Prodi.

Il primo era allora un noto imprenditore, proprietario del gruppo Fininvest, e aveva colto l’eredità popolare e centrista che animava la DC, costituendo il primo partito italiano a vocazione personalistica con il nome di Forza Italia; aveva poi unito in un’unica coalizione politica forze agli antipodi come gli eredi del Movimento Sociale riunitisi in Alleanza Nazionale sotto la guida di Gianfranco Fini e gli indipendentisti padani della Lega Nord di Umberto Bossi.

Il secondo, docente universitario, era stato già ministro negli anni ’80 e aveva guidato nella fase della dismissione l’IRI (lstituto per la Ricostruzione Industriale), il grande ente pubblico delle partecipazioni statali. Negli anni del bipolarismo, incarnando un’anima progressista e moderata, riuscì a presentarsi come una figura di federatore abbastanza autorevole da tenere insieme uno schieramento al cui interno si trovavano dalle liste più estreme come il Partito della Rifondazione Comunista (PRC) fino ai cattolici moderati (PPI).

 

Alcune considerazioni

Per alcuni è corretto parlare al passato della Seconda Repubblica perché saremmo già entrati nella Terza[12]. Indipendentemente da come la si pensi sul punto, è possibile trarre alcune considerazioni.

Il Centro italiano studi elettorali (CISE) ha calcolato che, nelle elezioni del 1994, il tasso di volatilità degli elettori, cioè la percentuale di coloro che hanno cambiato il proprio voto rispetto alle consultazioni precedenti è stato del 39%. La situazione non è migliorata negli anni successivi, anzi: la nascita del Movimento 5 Stelle (M5S), come formazione politica antisistema, ha ulteriormente frammentato il panorama politico. La comprensione delle cause profonde di questo cambiamento potrebbe essere legata alla crisi delle grandi ideologie novecentesche da un lato. Dall’altro contemporaneamente, è connessa alla dimensione individualistica della democrazia che ha portato alla nascita di partiti personalistici, cioè partiti che si identificano con il loro capo-fondatore e faticano a costruire una base solida di militanza[13].

Informazioni

P. Ginsborg, L’Italia del tempo presente, Famiglia, società civile, Stato 1980-1996, Einaudi, Torino, 1998.

F. Bonini, L. Ornaghi, A. Spiri, La Seconda Repubblica, origini e aporie dell’Italia bipolare, Rubbettino Editore, Catanzaro, 2021.

[1] In Francia, per esempio, la numerazione è arrivata addirittura alla Quinta Repubblica, che è stata inaugurata nel 1958, quando venne emanata la Costituzione fortemente voluta dal generale e politico Charles de Gaulle, e che continua tuttora. Per un approfondimento della Quinta Repubblica francese si veda l’articolo su questo sito.

[2] Nel giugno del 1981, a seguito della scoperta della loggia P2 che portò alle dimissioni il governo Forlani, divenne Presidente del Consiglio il repubblicano Giovanni Spadolini, primo non democristiano a ricoprire tale ruolo.

[3] Il centrismo (DC, PRI,PLI) degli anni ’50, il centro-sinistra (DC,PRI,PLI,PSDI) degli anni ‘60 fino a metà degli anni ‘70, il pentapartito (DC,PRI,PLI,PSI,PSI) lungo il corso degli anni ’80.

[4] L’Italia del tempo presente, Famiglia, società civile, Stato 1980-1996, P. Ginsborg, Einaudi, pp. 471 e ss.

[5] P. Ginsborg, op. cit.

[6] L’espressione è tratta dalla fonte precedente e allude, tra gli altri, all’attività della magistratura impegnata al Sud nel contrasto della criminalità organizzata e nel Nord in quello della corruzione.

[7] Le stragi mafiose, l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica Scalfaro in un clima rovente, l’inchiesta Mani pulite della Procura di Milano sulla corruzione dei partiti, il governo di transizione presieduto da Giuliano Amato che dovette svalutare la lira per rimediare alla crisi economica, i referendum abrogativi.

[8] Il nuovo sistema prevedeva: l’elezione del 75% dei seggi con il sistema maggioritario a turno unico in collegi uninominali e per il restante 25% un sistema proporzionale in collegi plurinominali. Il meccanismo dello “scorporo” consentiva che non andassero perduti i voti delle liste perdenti nell’uninominale, riportandoli nel calcolo della quota proporzionale. Inoltre, era fissata una soglia di sbarramento nazionale del 4%.

[9] In PPI (Partito Popolare Italiano) che riunì gli esponenti della sinistra democristiana e il CCD (Centro Cristiano Democratico) in cui si ritrovarono molti della destra.

[10] Nel febbraio del 1991, durante il XX Congresso del PCI, passò la mozione dell’allora segretario Occhetto per lo scioglimento del PCI e la costituzione del PDS: fu la cd. Svolta della Bolognina.

[11] Nel 1998 il governo Prodi I si dimise in seguito all’approvazione della mozione di sfiducia per un solo voto di scarto, dopo che rifondazione comunista (PRC) aveva annunciato il passaggio all’opposizione

[12] L’Italia dalla Seconda alla Terza Repubblica (2011-2021) di Francesco Truccari, in Aula di lettere – Zanichelli

[13] La Seconda Repubblica origini e aporie dell’Italia bipolare, Bonini, Ornaghi e Spiri, Rubbettino, 2021, pp.165 ss


Diaria parlamentare

La diaria come parte del trattamento economico dei parlamentari

Che cos’è la diaria? L’importanza del trattamento economico nella rappresentanza parlamentare

 

Un po’ di storia

Con il termine diaria parlamentare si fa riferimento a una parte del trattamento economico complessivo riconosciuto ai parlamentari della Repubblica. Oggi, è la garanzia della retribuzione che consente a tutti gli eletti in Parlamento di potersi dedicare a tempo pieno alla rappresentanza popolare. Eppure, non è sempre stato così[1].

Dal punto di vista storico, la storia costituzionale del nostro Paese ci ricorda che, in epoca monarchica, i deputati e i senatori svolgevano la propria attività esclusivamente a titolo gratuito in base all’art. 50 dello Statuto albertino[2]. Escludendo il Senato i cui membri erano nominati tra gli appartenenti a categorie indicate dallo Statuto (art. 33 St.), l’accesso alla Camera, sebbene consentito a “tutti i sudditi del Re” (art. 40 St.), nei fatti non lo era, perché le fasce meno abbienti della popolazione non potevano permettersi di non lavorare per tutta la durata della legislatura. Questa impostazione era in linea con una concezione censitaria della democrazia, per la quale era favorita la rappresentanza delle classi sociali dirigenti che trainavano lo Stato, lasciando in secondo piano gli interessi delle classi umili.

L’introduzione dell’antecedente storico della diaria può essere fatta coincidere con il primo tenue superamento del divieto statutario di retribuzione, che avvenne con l’emanazione, nel 1912, della legge istitutiva del suffragio universale. Le formule usate dal legislatore in quest’occasione erano di “compenso spese per corrispondenza” e di “compenso per altri titoli[3] riconosciuti ai soli deputati. Qualche anno dopo[4], una specie di diaria venne attribuita anche ai senatori con una forma di emolumento corrisposto per ogni seduta in cui il senatore fosse intervenuto.

 

Il fondamento costituzionale dell’indennità parlamentare

Segnando una cesura con il passato, i costituenti modificarono in senso opposto la disposizione dello Statuto albertino, sancendo all’art. 69 della Costituzione che “I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge”.

Poter contare su una retribuzione fissa è stata una conquista importante, nelle democrazie moderne, almeno sotto due profili: da un lato si è resa la carica concretamente pubblica, accessibile a tutti coloro che intendono concorrere alle decisioni comuni e dall’altro si sono messi i parlamentari nelle condizioni di essere indipendenti e autonomi economicamente, scongiurando le influenze esterne e i fenomeni corruttivi, anche privi di rilevanza penale, a cui potrebbero essere soggetti.

L’art. 69 parla in generale di indennità senza menzionare esplicitamente la diaria. Infatti, con lo strumento della riserva di legge, il legislatore costituzionale ha rimesso a una decisione del Parlamento la determinazione qualitativa e quantitativa del suo contenuto.

 

Cenni generali sul trattamento economico dei parlamentari

La legge che disciplina la retribuzione dei deputati e senatori è la n. 1261 del 1965. Questa legge è composta di nove articoli e stabilisce come tetto massimo del compenso “la dodicesima parte del trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di cassazione[5].

Ad oggi, in generale, il trattamento economico è molto inferiore al massimo legale stabilito ed è costituito dalle seguenti voci principali[6]:

  • Indennità: è la parte più consistente e corrisponde all’incirca a 5000 euro netti mensili. È prevista una riduzione per coloro che esercitano attività lavorativa oltre al mandato pubblico
  • Diaria: viene corrisposta per le spese di soggiorno a Roma; se ne parlerà meglio nel paragrafo successivo
  • Rimborso delle spese per l’esercizio del mandato: è stato istituito nel 2012 e ammonta attualmente a 3690 euro corrisposti per il 50% forfetariamente e per il restante 50% sottoforma di rimborso per le spese sostenute nei confronti di collaboratori o per consulenze, attività di ricerca, convegni e simili
  • Spese di trasporto e di viaggio: si tratta di circa 3000 euro liquidati forfettariamente e variano in base alla distanza da Roma del domicilio di ciascun parlamentare
  • Spese telefoniche: a seguito di riduzioni, il relativo importo ammonta a 1200 annui

 

Inoltre, i parlamentari versano ogni mese una quota del loro trattamento economico lordo ad appositi fondi istituiti per garantire loro l’assistenza sanitaria, l’assegno di fine mandato e il trattamento pensionistico che dal 2012 è calcolato con il metodo contributivo in sostituzione dell’assegno vitalizio rimasto in vigore dalla prima legislatura repubblicana.

 

Il contenuto della diaria

Come si intuisce anche dal termine utilizzato, la diaria è quella voce del trattamento economico che viene attribuita al singolo parlamentare a titolo di rimborso delle spese di soggiorno.

Visto che si tratta di una quota di denaro destinata ai costi che vengono sostenuti quotidianamente per soggiornare nella capitale e poter prendere parte ai lavori parlamentari, dalla somma iniziale vengono decurtati circa 200 euro per ogni giorno di assenza del deputato dalle sedute dell’Assemblea in cui si svolgono le votazioni[7]. È prevista un’ulteriore decurtazione di 500 euro mensili legata alla percentuale di assenze negli altri organi diversi dalle Commissioni permanenti a cui il parlamentare prende parte, come le Giunte, le Commissioni bicamerali e d’inchiesta e le delegazioni presso Assemblee internazionali.

Anche questa componente del compenso complessivo dei parlamentari è entrata a far parte della discussione sul tema della riduzione dei costi delle amministrazioni pubbliche. Nell’ottica di un intervento complessivo condotto dall’Ufficio di presidenza delle due Camere per contenere i costi delle istituzioni, la diaria, così come le altre voci reddituali, è stata progressivamente ridotta. Attualmente ammonta a circa 3500 euro[8].

Proprio a questo riguardo[9], a partire dal 2006 in poi, sono stati varate norme apposite come il decreto-legge 78/2010 che, in tema di stabilizzazione finanziaria e competitività economica, ha previsto[10] la riduzione delle spese di alcuni organi costituzionali o il decreto-legge 138/2011 con cui il legislatore ha ribadito[11] la necessità di una riduzione di spesa per gli anni successivi a quello in cui è entrato in vigore, realizzata mediante un taglio all’indennità.

Informazioni

Inserisci qui la bibliografia

[1] Il ricordo di alcune storie dei primi operai e contadini eletti deputati negli anni ’10 del Novecento e delle difficoltà economiche che attraversarono, in P. Pagliaro, 9colonne, Storia e stipendi dei parlamentari

[2] Il testo dell’art.50 recitava: “Le funzioni di Senatore e di Deputato non danno luogo ad alcuna retribuzione od indennità”

[3] Art. 11 legge 30 giugno 1912, n. 665

[4] Ad opera della legge 5 aprile 1920, n. 395

[5] Art. 1, comma 2 l. 1261/1965

[6] Ogni voce si intende per singolo parlamentare; per semplicità si menzionano solo i deputati perché i dati utilizzati provengono dalla Camera dei deputati, ma un discorso analogo vale per i senatori che godono del medesimo trattamento economico.

[7] Ai fini qui indicati, è considerato presente il parlamentare che partecipi ad almeno il 30% delle votazioni che si tengono nell’arco della giornata.

[8] È stata portata a tale somma, con una riduzione di 500 euro, nella riunione dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati del 27 luglio 2010.

[9] Per un riassunto completo e dettagliato delle misure adottate in quegli anni si veda Le misure per la riduzione della spesa, 20 dicembre 2012, Camera dei deputati, pp. 11 ss.

[10] Art. 5 comma 1.

[11] All’art. 13.


Mercosur

Il MERCOSUR: un esempio di integrazione fra Stati in America Latina

Che cos’è il Mercosur? Come ci si è arrivati, quali Stati ne fanno parte e come funziona

 

Introduzione

L’Unione europea non è l’unico modello di integrazione fra Stati[1], anche se è quello che ci viene subito in mente e che ne rappresenta un esempio ben riuscito, dal momento che le sue istituzioni agiscono quotidianamente nel panorama internazionale. Anche nell’area latino-americana, infatti, si sono diffuse forme di cooperazione, tra cui il Mercosur.

In spagnolo, Mercosur è acronimo di “Mercato Comune del Sud” ed è il nome che identifica un processo di integrazione fra Stati sudamericani iniziato con la stipula del Trattato di Asunción firmato nella capitale del Paraguay il 26 marzo del 1991.

Questa data è significativa alla luce della storia recente dell’America Latina. L’espressione stessa America Latina, oltre a suscitare a molti, immagini vivide di balli e cibi esotici, rimanda all’idea di un insieme di Stati dai confini geografici e culturali che pochi hanno fissi nelle mente. Un altro luogo comune, è quello del golpe militare, ma se è diventato tale un motivo c’è. Effettivamente, nel secolo scorso gli Stati latino-americani hanno attraversato profondi periodi di instabilità politica[2], che sono stati terreno fertile per la nascita di governi autoritari. Fu con la caduta, in alcuni casi spontanea, di questi regimi e la transizione alla democrazia avvenuta negli anni Ottanta che si aprì un dialogo che portò alla costituzione, tra alcuni di questi Stati, del Mercosur.

 

Che cos’è e da chi è composto

Fatta questa premessa storica, di seguito entreremo più nel dettaglio per analizzare al meglio questo fenomeno. Giuridicamente, un processo di integrazione è un cammino che due o più Stati

intraprendono, tramite la firma di uno o più accordi, quando decidono di rafforzare i loro legami, puntando a cooperare in alcuni settori di interesse comune. Così facendo, diminuiscono o allentano le barriere che li separano: l’idea di fondo è garantire una coesistenza pacifica che può derivare dall’unire le forze nel perseguimento di obiettivi comuni.

Originariamente, il Mercosur venne costituito dai Paesi della fascia atlantica del Sudamerica, cioè Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay. A questi, nel 2006 si unì il Venezuela, divenendo ufficialmente il primo Stato non fondatore a entrare nel trattato. Tuttavia, la sua partecipazione è stata sospesa dall’agosto del 2017 per il mancato rispetto dell’ordine democratico che è una delle condizioni per poter essere parte del Mercosur, stabilite nel Protocollo di Ushuaia[3] del 1998.

Hanno poi assunto il ruolo di Stati associati, cioè senza la piena titolarità dei diritti e doveri che derivano da una completa adesione al trattato, la Bolivia, il Cile, la Colombia, l’Ecuador, il Guyana, il Perù e il Suriname. Questa qualifica si consegue con la stipula di accordi parziali e la manifestazione delle volontà di entrare a far parte del sistema. È del luglio 2024 l’annuncio da parte del presidente boliviano Luis Arce della formalizzazione dell’accordo di ammissione a pieno titolo della Bolivia nel sistema del Mercosur.

 

Obiettivi e struttura

Come spesso capita, a mettere d’accordo i fondatori fu anzitutto il tema economico. Tra i suoi principali obiettivi, il Mercosur ha la costruzione di un mercato comune perseguendo:

  • la libera circolazione dei beni e dei servizi, dei fattori produttivi con l’eliminazione delle dogane e di qualunque tipo di dazio sulla circolazione delle merci.
  • l’adozione comune di un dazio unico esterno, di una politica commerciale comune con i Paesi terzi e una coordinazione nelle piazze economiche e commerciali regionali e internazionali.
  • la coordinazione delle politiche macroeconomiche degli Stati parte.
  • l’impegno degli Stati parte ad armonizzare le rispettive legislazioni per ottenere una migliore integrazione degli ordinamenti.

 

Per realizzare questi obiettivi, il Mercosur si serve di:

  • un Consiglio del Mercato Comune (CMC) che ha il compito di alta conduzione politica del sistema e che è composto dai Ministri degli Esteri e dell’Economia e si riunisce almeno una volta per semestre;
  • un Gruppo Mercato Comune (GMC) incaricato di dirigere il processo di integrazione nelle decisioni quotidiane. Ne fanno parte quattro membri titolari e quattro supplenti per ciascuno Stato, designati tra gli appartenenti alle carriere del Ministero degli Esteri e dell’Economia o delle Banche centrali. Il Gruppo ha poi un’organizzazione interna strutturata in gruppi e sottogruppi di lavoro;
  • una Commissione di Commercio del Mercato (CCM) che si occupa di gestire gli strumenti istituiti della politica commerciale. La sua composizione è uguale a quella del GMC e i membri nominati sono coordinati dai Ministeri degli Esteri degli Stati. Si riunisce una volta al mese.

 

Le decisioni vengono prese per “consenso”, una modalità che, dal punto di vista giuridico, consiste in un superamento delle eventuali frizioni e contrarietà tramite un’attività di persuasione anche molto prolungata, in modo da adottare regole il più condivise possibili. Conclusa questa forma di negoziazione, le norme approvate dovranno essere incorporate in ciascun ordinamento degli Stati. Per fare ciò, si segue la procedura sancita dall’art. 40 del Protocollo di Ouro Preto[4] secondo la quale è rimessa a ciascun governo nazionale l’adozione dei provvedimenti più appropriati per il raggiungimento dello scopo e la conseguente comunicazione dell’esito positivo alla Segreteria del Mercosur.

Oltre a queste tre istituzioni principali e originarie è stato istituito nel 2005 un Parlamento – Parlasur – che rappresenta tutti i cittadini degli Stati membri. All’inizio era formato da 18 deputati per Stato scelti dai parlamenti nazionali, successivamente il numero dei deputati per ogni Paese è stato ridefinito per tenere conto del diverso peso demografico che li caratterizza: all’Argentina sono attribuiti 43 seggi, al Brasile 75, al Paraguay e all’Uruguay 18 e al Venezuela 33. Le modalità di elezioni sono rimesse ai singoli Stati che possono prevedere sia una forma di elezione diretta[5] sia indiretta[6]. Il Parlamento è suddiviso al suo interno in dieci commissioni permanenti competenti per materia e si riunisce in dieci sessioni plenarie annuali a Montevideo, la capitale dell’Uruguay che è la sede principale del Mercosur.

 

Istituzioni minori e Cittadinanza Mercosur

Completano il panorama istituzionale altri organi minori come il Fondo di Convergenza Strutturale (FOCEM) destinato a sovvenzionare programmi economici a sostegno delle aree più svantaggiate, l’Istituto di Politiche Pubbliche per i Diritti Umani (IPPDH), l’Istituto Sociale del Mercosur (ISM), la Segreteria del Mercosur (SM) e il Tribunale Permanente di Revisione (TPR).

Quest’ultimo ha il compito di risolvere le controversie che sorgono tra gli Stati membri e opera seguendo un metodo che prevede tre fasi, di cui la prima è una procedura di negoziazione nella quale interviene il Gruppo Mercato Comune. Scaduti i termini previsti per concludere la controversia nella fase precontenziosa, si apre il secondo momento in cui gli Stati interessati possono chiedere la procedura arbitrale. In terzo luogo, vi è la fase giurisdizionale nella quale la questione viene rimessa al tribunale.

La cooperazione si è estesa nel corso degli anni a una ventina di materie, tra cui, a titolo esemplificativo rientrano: la scienza e la tecnologia, l’agricoltura, i trasporti, la cultura, l’ambiente, la giustizia. Il processo di integrazione si è ulteriormente rafforzato con l’introduzione dello Statuto della Cittadinanza del Mercosur[7], uno status che conferisce ai cittadini degli Stati membri un insieme di diritti e benefici. Tra questi ci sono le libertà di circolazione e residenza, il diritto all’assistenza consolare, i diritti sociali del lavoro, della sicurezza sociale e di istruzione riconosciuti alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato membro in cui si va a studiare o lavorare, il diritto alla qualità dei servizi di radiocomunicazione e radiodiffusione e del servizio postale.

 

Conclusioni

Da ultimo, rimangono da fare alcune valutazioni sullo stato attuale del Mercosur. In un rapporto dell’Osservatorio di politica internazionale[8] del Parlamento italiano, ormai datato di qualche anno, si evidenzia che il risultato più importante di questa prima forma di regionalismo in Sudamerica è l’aver garantito la tenuta democratica dei Paesi. Infatti, è grazie al Mercosur che si è evitato il colpo di Stato in Paraguay nel 1996.

Le maggiori criticità riguardano l’equilibrio interno del sistema che si regge sull’asse Brasile – Argentina che sono i due membri che giocano il ruolo determinante viste le loro dimensioni, rischiando di soffocare gli Stati più piccoli. Allo stesso tempo, l’Osservatorio ha sottolineato che il fatto di non aver portato a termine completamente l’unione doganale ha permesso una certa flessibilità che si è rivelata determinante per reggere l’urto delle grandi crisi economiche dei primi anni 2000 in Brasile e Argentina.

Informazioni

Inserisci qui la bibliografia

[1] Sulle particolarità dell’Unione Europea invito a leggere: L’UE: un’organizzazione peculiare – DirittoConsenso.

[2] Per un approfondimento storico delle dittature militari si veda l’articolo della fondazione Gariwo presente a questo link.

[3] Protocollo di Ushuaia, in lingua originale, definito ufficialmente “Protocollo addizionale al Trattato di Asunción sull’Impegno Democratico, la Repubblica di Bolivia e la Repubblica del Cile”.

[4] Protocollo di Ouro Preto, in lingua originale, definito ufficialmente “Protocollo addizionale al Trattato di Asunción sulla Struttura Istituzionale del Mercosur”.

[5] È il caso del Paraguay e dell’Argentina.

[6] Si tratta del Brasile e dell’Uruguay.

[7] Con Decisione del CMC n°64/2010

[8] Dal rapporto CeSPI I processi di integrazione in America latina, pagine 1-7


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