P.I.A.O.

Il P.I.A.O.: tra novità e semplificazione

Il nuovo pilastro degli enti locali per la programmazione annuale. Quest’anno gli enti Locali si troveranno a redigere e approvare un nuovo strumento di programmazione: il P.I.A.O.

 

Cos’è il P.I.A.O.?

Il Piano integrato di attività e organizzazione, indicato con l’acronimo P.I.A.O., è un documento unico di programmazione e governance che sostituirà una serie di atti e documenti che finora le amministrazioni erano tenute a predisporre. È stato introdotto all’articolo 6 del decreto legge n. 80/2021 “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”, il cosiddetto “Decreto Reclutamento” convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

L’art. 6 prevede che il fine del P.I.A.O. è quello di:

  • assicurare la qualità e la trasparenza dell’attività amministrativa,
  • migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e
  • procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi.

 

Come i precedenti atti di programmazione anche il P.I.A.O ha durata triennale e viene aggiornato annualmente.

Il P.I.A.O. dev’essere adottato da tutte le Pubbliche Amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001. Le Amministrazioni fino a 50 dipendenti approveranno un Piano semplificato secondo lo schema trasmesso da parte del Dipartimento della funzione pubblica.

 

Da cosa è composto il P.I.A.O.

Il P.I.A.O. comprende e sostituisce:

  • il Piano dettagliato degli obiettivi è lo strumento primario per la gestione dell’Ente, in quanto enuclea i macro-obiettivi del Piano esecutivo di gestione (P.E.G.). È lo strumento di programmazione e controllo che consente la pianificazione delle risorse e rende possibile la verifica di quanto realizzato;
  • il Piano organizzativo del lavoro agile è previsto dell’art. 263 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020 dove le amministrazioni pubbliche, entro il 31 gennaio di ciascun anno, redigono, sentite le organizzazioni sindacali, il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), quale sezione del Piano della performance. Con questo Piano si cerca di individuare le modalità attuative del lavoro agile prevedendo, per le attività che possono essere svolte da remoto, che almeno il 60 per cento dei dipendenti possa avvalersene, garantendo che gli stessi non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera.
  • il Piano triennale del fabbisogno del personale, previsto dal D.lgs. 75 del 2017, è un documento con il quale, tenendo conto anche delle risorse finanziarie a disposizione, si individuano le attività che l’ente deve svolgere nel successivo triennio e, sulla base di questo atto, si individuano le risorse umane di cui necessita.
  • il Piano Triennale anticorruzione vuole perviene la corruzione nel nostro ordinamento. Nato nel 2012 con la legge n. 190/2012 la c.d. Legge Severino mira a pervenire e reprimere la corruzione e l’illegalità nella pubblica amministrazione. Incisivo è il ruolo dell’ANAC[1] (a livello nazionale) e del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (a livello di singola amministrazione).

 

Obiettivi del P.I.A.O.

Tra gli obiettivi principali che con l’introduzione del P.I.A.O. si vuole garantire è la semplificazione. Si tratta di una radicale innovazione che era partita dai processi anche in materia di diritto di accesso, nel rispetto del d.lgs. 150/2009 e della Legge 190/2012.

L’articolo 6 del decreto legge n. 80/2021 “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”, il cosiddetto “Decreto Reclutamento” convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 prevede esplicitamente i seguenti obiettivi che il P.I.A.:

a) gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all’art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa;

b) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all’accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all’ambito d’impiego e alla progressione di carriera del personale;

c) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all’art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell’esperienza professionale maturata e dell’accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali;

d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell’attività e dell’organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione;

e) l’elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati;

f) le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;

g) le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.[2].

 

Termini di approvazione del P.I.A.O. e schema tipo

Il decreto legge n. 80/2021 prevedeva che si dovesse presentare il P.I.A.O. entro il 31 gennaio 2022.

Il termine di approvazione del P.I.A.O. è stato differito al 30 aprile 2022 dall’art. 1, comma 12, del D.L. n. 228/2021 (decreto “milleproroghe”), il quale ha introdotto il comma 6-bis all’art. 6 del D.L. n. 80/2021 istitutivo del P.I.A.O. Tale ultimo comma prevede che in sede di prima applicazione il Piano è adottato entro il 30 aprile 2022 e comunque entro 120 giorni dall’approvazione del bilancio (il termine di approvazione del bilancio è stato modificato dall’art.3, comma 5 sexiesdecies, del D.L. 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni nella Legge 25 febbraio 2022, n.15, pubblicata nel S.O. n.8 alla Gazzetta Ufficiale n.49 del 28 febbraio 2022, con il quale è stato differito al 31 maggio 2022 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali).

Importante è la bozza di decreto ministeriale previsto dal comma 6 dell’art. 6 del DL n. 80/2021 con il quale verrà approvato il Piano tipo, prevede, all’art. 8, comma 3, in sede di prima applicazione, il differimento del termine di approvazione del P.I.A.O. di 120 giorni dall’approvazione del bilancio di previsione. Tale disposizione non è ancora vigente in quanto il decreto ministeriale, pur avendo superato il vaglio della conferenza unificata il primo dicembre dello scorso anno, non è stato ancora formalmente adottato.

Inoltre, il Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, si è recentemente espresso nel senso che il decreto ministeriale debba essere configurato come atto regolamentare e, pertanto, debba essere richiesto il parere alla medesima sezione consultiva. Ciò rappresenta sicuramente un rallentamento della procedura di adozione del decreto ministeriale[3].

Come per gli altri documenti di programmazione utilizzati negli scorsi anni, anche il P.I.A.O. dovrà essere pubblicato sul sito dell’ente e inviato al Dipartimento della funzione pubblica in quanto è il perno di tutta l’attività dell’ente.

Informazioni

D.L. n. 80/2021

D.L. n. 228/2021

Legge n. 190/2012

D.lgs. 150/2009

[1] Sulle funzioni e sulle attività dell’ANAC invito a leggere l’approfondimento di Beatrice Berzano: L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) – DirittoConsenso

[2] Comma 2 dell’art. 6 del D.L. n. 80/2021

[3] Angelo M. Savazzi “Termine approvazione PIAO Enti Locali” in www.lapostadelsindaco.it


Consiglio comunale

Il consiglio comunale: composizione, funzioni e scioglimento

Che funzioni ha il consiglio comunale? Come si compone? E quali sono i casi di scioglimento?

 

Composizione del consiglio comunale

Il consiglio comunale è composto dai consiglieri che sono eletti direttamente dai cittadini in concomitanza con l’elezione del sindaco ed è l’organo rappresentativo della volontà politica popolare.  In merito al numero dei componenti del consiglio comunale il legislatore è più volte intervenuto nel corso degli ultimi anni.

Il numero dei consiglieri stabilito dall’art. 37 del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL) è stato oggetto di riduzione del 20% con la L. n. 191/2011 per tutti i comuni, mentre un’ulteriore riduzione si è avuta per i comuni con popolazione inferiore ai 10mila abitanti con l’art. 16, c. 17 del D.L. n. 138/2011, convertito con L. n. 148/2011.

Quanto alla rappresentanza di genere la L. n. 215/2012 ha stabilito dispo­sizioni per il riequilibrio della rappresentanza di genere anche nei consigli co­munali. L’art. 2 della l. n. 215/2012 ha modificato le regole sia della composizione delle liste sia nella fase di votazione per l’espressione della preferenza. Per quel che riguarda la composizione delle liste, la disciplina è differente per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, per i quali pur avendo previsto la norma che nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi, non vi è alcun vincolo di quote. Per tutti gli altri comuni, invece, nessu­no dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati. Per questi comuni è prevista la possibilità per gli elettori di esprimere anche due preferenze, purché riguardino candidati di sesso diverso, pena l’an­nullamento della seconda preferenza[1].

Ricordo, inoltre che il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, in ogni caso debba esservi la presenza di almeno 1/3 dei consiglieri assegnati per legge ad eccezioni di particolari sedute dove è previsto un quorum diverso.

 

Ruolo e funzioni del consiglio comunale

Le competenze del consiglio comunale sono attribuite ai sensi dell’art. 42 del TUEL.

Il consiglio comunale è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell’ente locale. La funzione di indirizzo consiste nella partecipazione del consiglio alla definizione dei fini politico-amministrativi dell’ente che, costituendo i criteri guida dell’azione politica e gestionale del Comune, di fatto vincolano il sindaco, il presidente, gli assessori, i dirigenti e i responsabili dei servizi. La funzione di controllo si concretizza nel monitoraggio dell’attività degli organi politici e burocratici al fine di accertarne la congruità all’indirizzo politico-amministrativo dell’ente. Il Consiglio gode di una ampia autonomia organizzativa, funzionale, gestionale e contabile.

L’art. 38 del TUEL prevede che il funzionamento del consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la con­vocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regola­mento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all’ente, senza computare a tale fine il sindaco[2].

Il regolamento consiliare è atto fondamentale per la disciplina di tutti gli aspetti relativi al funzionamento del consiglio.

Gli atti fondamentali di competenza del consiglio comunale riguardano: lo statuto e i regolamenti; i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali, il rendiconto, i piani territoriali urbanistici, le convenzioni con i Comuni, l’organizzazione degli uffici e dei servizi e la loro concessione, la partecipazione dell’ente locale alle società di capitale, l’istituzione e l’ordinamento dei tributi.

La competenza del consiglio comunale non è di carattere generale, ma risulta limitata ad alcuni atti essenziali per la vita e il funzionamento del Comune, ma rispetto a tali atti, la competenza consiliare è inderogabile, esclusiva, tassativa. Non possono essere svolte da altri organi, tranne quelle attinenti alle variazioni di bilancio, che possono essere adottate dalla giunta a condizione che siano ratificate antro 60 giorni dal consiglio, a pena di decadenza[3].

 

Lo scioglimento del consiglio comunale

Il consiglio comunale rimane in carica per 5 anni a decorrere dalla data dell’elezione, mentre cessano collettivamente dalla carica nelle ipotesi di fine della consiliatura o di scioglimento del consiglio per una delle cause specifiche previste dal TUEL.

I casi di scioglimenti straordinario del consiglio sono diversi e tutti individuati specificamente nel d.lgs. 267/2000. Gli articoli 52[4], 141[5], 143[6], 193[7], 247[8] e 262[9] riportando ipotesi nelle quali l’organi può essere sciolto.

L’art. 141 del d.lgs. 267/2000 stabilisce che i consigli comunali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’Interno.

Lo scioglimento dei consigli comunali può essere disposto solo nei casi e per i motivi tassativamente previsti dalla legge. Secondo la vigente normativa, lo scioglimento è disposto per i motivi previsti dall’art. 141 del d.lgs. 267/2000.

Tra i vari motivi si procede allo scioglimento del consiglio comunale:

  • per il compimento di atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico (art. 141 del d.lgs. 267/2000);
  • per impossibilità di assicurare il normale funzionamento degli organi e dei servizi (art. 141 del d.lgs. 267/2000);
  • per ipotesi tipizzate dalla legge in caso di dimissioni del sindaco, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso dello stesso;
  • dimissioni di oltre la metà (ultra dimidium) dei consiglieri, riduzione del consiglio alla metà dei componenti per impossibilità di surroga;
  • per approvazione di una mozione di sfiducia (art. 52 del d.lgs. 267/2000);
  • per mancata approvazione del bilancio e mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio (art.193 del d.lgs. 267/2000);
  • per omissione della deliberazione di dissesto finanziario con conseguente intervento sostitutivo dell’organo regionale di controllo (art. 247 del d.lgs. 267/2000);
  • per inosservanza dei termini previsti dall’istruttoria per la formulazione del bilancio riequilibrato (art. 262 del d.lgs. 267/2000).

 

Come è disposto lo scioglimento?

Lo scioglimento del consiglio comunale, su proposta del Ministro dell’Interno, è disposto con decreto del Capo dello Stato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e comunicato immediatamente al Parlamento. Con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di una commissione straordinaria.

Merita particolare attenzione la disciplina dettata dall’art. 143 del d.lgs. 267/2000, modificata con la l. 94/2009 e successivamente con il d.l. 113/2018, che prevede specifiche ipotesi di scioglimento per infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso, applicabile nei casi in cui emergano concreti, univoci e rilevanti elementi con la criminalità organizzata[10].

In riferimento allo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni di tipo mafioso si è sancito più volte che lo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose “costituisce una misura straordinaria di prevenzione, finalizzata a rimediare a situazioni patologiche di compromissione del naturale funzionamento dell’autogoverno locale”[11].

Informazioni

A.A.V.V., Agenda dei Comuni, Caparrini, 2012

D.lgs. 267/2000 – Testo Unico sugli Enti Locali. Link: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267!vig

Lo scioglimento del consiglio comunale in Autonomie Locali

SCARSELLA, Il Vademecum dell’Amministratore Locale, Maggioli, 2019

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 05/07/2019, n.8864

[1] SCARSELLA, Il Vademecum dell’Amministratore Locale, Maggioli, 2019

[2] SCARSELLA, Il Vademecum dell’Amministratore Locale, Maggioli, 2019

[3] A.A.V.V. “Agenda dei Comuni”, Caparrini, 2012

[4] Art. 52 del d.lgs. 267/2000 rubricato “Mozione di Sfiducia”.

[5] Art. 141 del d.lgs. 267/2000 rubricato “Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali”.

[6] Art. 143 del d.lgs. 267/2000 rubricato “Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare. Responsabilità dei dirigenti e dipendenti”.

[7] Art. 193 del d.lgs. 267/2000 rubricato “Salvaguardia degli equilibri di bilancio”.

[8] Art. 247 del d.lgs. 267/2000 rubricato “Omissione della deliberazione di dissesto”.

[9] Art. 267 del d.lgs. 267/2000 rubricato “Inosservanza degli obblighi relativi all’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato”.

[10] Per approfondimenti sul tema consultare “Lo scioglimento dell’amministrazione comunale per mafia” in DirittoConsenso, http://www.dirittoconsenso.it/2021/11/23/scioglimento-amministrazione-comunale-per-mafia/  e “La lotta alla corruzione nella Pubblica Amministrazione” in DirittoConsenso, http://www.dirittoconsenso.it/2020/10/08/lotta-alla-corruzione-pubblica-amministrazione/

[11] T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 05/07/2019, n.8864


Diritto alle ferie

Il diritto alle ferie

Un diritto irrinunciabile previsto dalla legge: il diritto alle ferie

 

Cosa sono le ferie e quanto durano?

Tutti i lavoratori, in base alla legge, hanno diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Questo periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o da specifiche discipline di categoria, va goduto per almeno due settimane nel corso dell’anno di maturazione, consecutive su richiesta del lavoratore, e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione[1].

 

Come maturano le ferie?

Il diritto alle ferie può essere esercitato soltanto quando si è avuta la maturazione delle ferie.

Le ferie maturano nel corso del rapporto di lavoro, anche se questo dura meno di un anno e è in prova. In particolare le ferie vengono godute nel tempo che l’imprenditore stabilisce. L’imprenditore deve preventivamente informare il lavoratore del periodo di ferie in modo da poter realizzare le proprie esigenze[2].

Lo stesso legislatore ha stabilito che le ferie non maturano durante le assenze avute:

  • con aspettativa non retribuita,
  • malattia del bambino,
  • maternità facoltativa,
  • sciopero,
  • assenza ingiustificata.

 

Maturano invece:

  • anche in caso di malattia,
  • infortunio,
  • maternità,
  • permessi elettorali.

 

Indennità per ferie non godute

Bisogna ribadire che il diritto alle ferie è un diritto indisponibile ed irrinunciabile dal lavoratore.

Se le ferie maturate non vengono godute nel periodo individuato dalla legge o dal contratto collettivo e non è possibile l’adempimento tardivo, si prevede un’indennità per ferie non godute. La mancata fruizione delle ferie, dunque, potrà essere risolta con il differimento delle stesse o con il pagamento di un’indennità sostitutiva per ferie non godute[3].

L’indennità sostitutiva per ferie non godute è un’indennità economica corrisposta al lavoratore che, per cause a lui non imputabili, non abbia potuto fruire del periodo feriale che gli spetta per legge.
L’indennità sostitutiva costituisce un’ulteriore retribuzione ex art 2126 c.c. per il lavoro aggiunto non dovuto fermo restando il distinto diritto del lavoratore al risarcimento dell’eventuale danno extra-contrattuale causato dalla mancata fruizione delle ferie nell’anno di riferimento[4].

 

Cessione dei riposi e delle ferie

Con la nascita del Jobs Act si è riconosciuto ai lavoratori la possibilità di cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie maturati a un altro lavoratore dipendente dallo stesso datore di lavoro, al fine di consentire a quest’ultimo di assistere i figli minori che per le loro particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti.

Soltanto i contratti collettivi stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale possono prevedere il diritto alla cessione di riposi e di ferie da un lavoratore ad un altro dipendente. La normativa è prevista nell’art. 24 del d.lgs. n. 151 del 2015.

La cessione non richiede il previo consenso del datore del lavoro. Deve tuttavia ritenersi che, una volta che i riposi o le ferie aggiuntive siano entrati nella disponibilità del lavoratore bisognoso, l’accordo del datore di lavoro sarà in ogni caso necessario per stabilire la collocazione temporale della fruizione dei riposi e delle ferie cedute, avendo la giurisprudenza[5] in più occasioni avuto modo di ribadire il principio per cui “il periodo di godimento delle ferie annuali non può essere autodeterminato dal lavoratore, configurandosi l’atto di concessione delle stesse come prerogativa riconducibile al potere organizzativo del datore di lavoro, in relazione alle esigenze di ordinato svolgimento dell’attività di impresa[6].

I lavoratori non sono liberi di cedere indiscriminatamente tutti i riposi e le ferie maturati, ma solo quelli che eccedono i periodi minimi di riposo riconosciuti a ciascun lavoratore dal d.lgs. 66/2003.

Informazioni

Codice Civile

Cass. 26 novembre 2014, n. 25159

D.lgs. n. 151 del 2015

Vallebona, Breviario di diritto del Lavoro, x edizione, Giappichelli, 2015

[1] Per approfondimenti sui diritti costituzionali consultare: http://www.dirittoconsenso.it/2020/07/20/i-diritti-costituzionali/

[2] Merita particolare attenzione anche la materia del diritto allo sciopero. Per approfondimenti consultare: “il diritto allo sciopero” in http://www.dirittoconsenso.it/2020/12/09/il-diritto-di-sciopero/

[3] Cassone, Indennità sostitutiva per ferie non godute, www.studiocassone.it

[4] Vallebona, Breviario di diritto del Lavoro, x edizione, Giappichelli, 2015

[5] Cass. 26 novembre 2014, n. 25159

[6] Digiesi, Ferie, www.wikilabour.it


Legge 104 del 1992

La legge 104 del 1992: fini e uso

Gli aspetti più importanti della legge 104 del 1992: tra fini, riconoscimento dell’handicap e agevolazioni

 

I fini della legge 104 del 1992

Basta leggere l’art. 1 della legge 104 del 1992 per capire in profondità le finalità di tale legge.

La legge precisa che la Repubblica, sulla base della Costituzione[1], mira a:

  • garantire il rispetto della dignità umana e dei diritti della persona disabile all’interno di tutti gli ambiti della vita sociale, dunque in famiglia, scuola, lavoro e società;
  • prevenire e rimuovere tutte quelle circostanze che minano l’autonomia del disabile e la realizzazione piena dei suoi diritti civili – politici – patrimoniali;
  • perseguire, dove possibile, il pieno recupero della persona mediante l’ausilio di servizi e prestazioni, anche di natura giuridico-economica;
  • predisporre interventi per contrastare e debellare l’emarginazione del disabile[2].

 

Il riconoscimento di un handicap

Per utilizzare le misure previste dalla legge, il requisito principale è rappresentato dal riconoscimento di un handicap previsto dall’art. 3, comma 1 della Legge 104/92 che prevede i soggetti aventi diritto[3].

Il riconoscimento del handicap alla persona è caratterizza da una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

Così la persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.

 

Le agevolazioni e i permessi

Il maggior utilizzo da parte degli italiani della legge 104 si basa sul dettato normativo dell’art. 33 e della legge 104/92 che prevede una serie di agevolazioni.

In particolare si prevede che ai lavoratori dipendenti con disabilità grave riconosciuta ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 104/92 e ai lavoratori dipendenti che prestano assistenza ai loro familiari con disabilità grave, vengono concessi, in presenza di determinate condizioni, permessi e periodi di congedo straordinario retribuiti.

I permessi sono istituiti dalla legge e sono previsti sia per il settore pubblico che per quello privato ad esclusione dei lavoratori a domicilio, addetti ai servizi domestici e familiari, agricoli a tempo determinato occupati a giornata, autonomi, parasubordinati.

I giorni di permesso, fruibili sia dal lavoratore disabile per sé stesso che dal familiare che presta assistenza, possono essere fruiti anche in modo frazionato. La frazionabilità non è prevista per legge ma normalmente viene utilizzata da parte di tutti.

Affiancata alla disciplina della legge 104/1992 rientra anche la disciplina prevista dall’art. 42 del D.lgs. 151/2001 che prevede il congedo straordinario. Il congedo straordinario spetta ai lavoratori dipendenti, quando la persona per la quale sia richiesto si trovi in situazione di disabilità grave riconosciuta dalla Commissione Medica Integrata ASL/INPS e non sia ricoverata a tempo pieno[4].

 

I benefici della legge 104 del 1992

La legge 104 del 1992 prevede che i lavoratori disabili in situazione di gravità possono beneficiare alternativamente di:

  • riposi orari giornalieri di 1 ora o 2 ore a seconda dell’orario di lavoro;
  • 3 giorni di permesso mensile, frazionabili anche in ore.

 

Mentre ai familiari che prestano assistenza, cioè i genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità, nonché il coniuge, i parenti/affini entro il II grado e i parenti/ affini entro il III grado di persone in situazione di disabilità grave possono usufruire di 3 giorni di permesso mensile. Viene data la facoltà, anche se non prevista dalla legge di frazionare in ore i 3 giorni.

Tra i soggetti destinatari della legge 104 è intervenuta la Corte Costituzionale, con sentenza del 23 settembre 2016, n. 213, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104[5], come modificato dall’art. 24, comma 1, lettera a), della legge 4 novembre 2010, n. 183[6] nella parte in cui non include il convivente tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l’assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine entro il secondo grado. In questo caso si ampliano i soggetti che possono fruire dei permessi[7].

 

La legge 104 nella pandemia

La pandemia del coronavirus ha stravolto tutte le nostre abitudini, anche le nostre vite lavorative. Il legislatore tra le varie misure a sostegno dei cittadini ha incrementato l’istituto dei permessi previsti dalla legge 104, in relazione al fatto che la quotidianità delle persone disabili ha evidentemente richiesto un’attenzione più capillare del solito a causa delle varie restrizioni.

In particolare il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 il cosiddetto “Decreto Cura Italiaed il decreto legge n.34 del 19 maggio 2020 il cosiddetto “Decreto Rilanciohanno previsto l’estensione dei permessi in ulteriori 12 giorni rispetto ai 3 giorni mensili[8].

Inoltre il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 all’art. 39 incitava l’utilizzo del lavoro agile per tutti i lavoratori dipendenti disabili, o che assistono un familiare disabile in situazione di cui alla legge n. 104/92[9].

Bisogna ricordare che la legge 104 è stata utilizzata anche per l’organizzazione del piano vaccinale in Italia. In particolare il Ministero della Salute ha stabilito che la vaccinazione doveva essere somministrata in via prioritaria, in ordine, alle persone con elevata fragilità cioè alle persone estremamente vulnerabili con disabilità grave certificata ai sensi dell’art.3, comma 3 della legge 104/92.

Informazioni

Assistenza ai disabili, www.inps.it, 2016.

Costituzione italiana.

Corte Costituzionale n.213 del 23 settembre 2016.

Legge n. 104 del 5 febbraio 1992.

Papeo Filippo, Legge 104: guida completa, www.altalex.it, 2021.

[1] L’art. 3 della Costituzione recita: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana…”.

[2] Art. 1 della legge 104/1992

[3] Per approfondimenti consultare: “Il diritto alla salute alla prova del bilanciamento” in http://www.dirittoconsenso.it/2021/03/24/diritto-alla-salute-bilanciamento/

[4] Assistenza ai disabili, www.inps.it, 2016

[5] Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate

[6] Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro

[7] Corte Costituzionale n.213 del 23 settembre 2016.

[8] Per approfondimenti consultare: “DPCM e ordinanze regionali: al limite della legge” http://www.dirittoconsenso.it/2020/05/04/dpcm-e-ordinanze-regionali-al-limite-della-legge/

[9] Papeo Filippo, Legge 104: guida completa, www.altalex.it, 2021


Amministratore di condominio

Il ruolo dell'amministratore di condominio

Quale è il ruolo dell’amministratore di condominio? E quali sono gli aspetti per la gestione del condominio?

 

Cosa fa l’amministratore di condominio?

La disciplina viene prevista dal codice civile e dalle disposizioni di attuazioni del codice oltre che dal Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità per la formazione degli amministratori di condominio nonché’ dei corsi di formazione per gli amministratori condominiali, n° 140 del 2014. L’amministratore di condominio viene nominato dall’assemblea per agire, rappresentare e gestire il condominio. Ai sensi dell’art. 1117 c.c. vengono definite le parti in comune dove l’amministratore è il responsabile.

L’amministratore di condominio viene nominato obbligatoriamente quando i condòmini sono più di otto e può essere scelto tra i condòmini stessi o può essere anche un professionista esterno. In particolare può svolgere questo ruolo chi ha frequentato un corso di formazione, anche se non laureato e possiede una serie di requisiti. La professione è molto delicata e piena di responsabilità, è quindi obbligatorio dotarsi di assicurazione professionale[1].

Normalmente, la durata dell’incarico è di un anno, rinnovabile di un altro anno se non viene revocato. L’amministratore è responsabile di riscuotere le somme dovute dai singoli condòmini e redige il consuntivo delle spese alla fine della gestione per dare giustificazione delle uscite e delle entrate della cassa condominiale.

In particolare, l’art. 1117 c.c. elenca le parti in comune del condominio ma la legge consente di modificare la destinazione d’uso delle parti comuni ove questo serva per soddisfare esigenze di carattere condominiale, sempre che non si rechi in tal modo pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato o se ne alteri il decoro architettonico[2].

 

I compiti e i doveri dell’amministratore di condominio

Il codice civile cerca di disciplinare in modo preciso i vari compiti che l’amministratore di condominio deve adempiere nel corso del suo mandato.

L’amministratore di condominio deve rispettare le regole generali dettate in materia di contratto di mandato e nello svolgimento del suo incarico deve impiegare la diligenza del buon padre di famiglia ai sensi dell’art. 1710 comma 1 c.c.

Le decisioni prese dall’amministratore nell’ambito dei suoi poteri sono obbligatorie per i condòmini e contro i provvedimenti dell’amministratore è ammessa il ricorso, discussione e decisione in assemblea.

Le principali attribuzioni dell’amministratore sono contenute nell’art. 1130 c.c., anche se il regolamento condominiale può contenere ulteriori previsioni al riguardo. Così tutti i provvedimenti adottati dall’amministratore nell’ambito dei suoi poteri sono obbligatori per i condòmini sulla base della disciplina dettata dall’art. 1133 c.c.

Tra gli obblighi più importanti per l’amministratore è quello di convocare l’assemblea dei condomini annualmente e di eseguirne le delibere. L’assemblea deve essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura della gestione in quanto è l’organo deliberativo del condominio e, nella piccola democrazia dello stabile, è anche l’organo dotato dei più ampi poteri.

La mancata esecuzione delle delibere dell’assemblea costituisce grave irregolarità dell’amministratore di condominio e motivo di revoca giudiziaria.

L’amministratore deve incassare le rate condominiali e pagare i fornitori utilizzando per tutti pagamenti erogati o ricevuti un apposito conto corrente  intestato al condominio. L’amministratore è obbligato ad agire contro i condomini morosi anche per vie legali, a questo dovere egli può sottrarsi solo se l’assemblea lo esonera esplicitamente da questo compito. L’amministratore inadempiente può essere citato per danni dal condominio se la mancata riscossione delle quote comporta dei danni come, ad esempio, la sospensione dell’acqua o perdere una causa legale[3].

 

L’assemblea condominiale

Il profilo gestionale del condominio è affidato all’assemblea e all’amministratore di condominio. Le principali attribuzioni che la legge individua per l’assemblea condominiale vengono stabilite dall’art. 1135 c.c.

L’assemblea delibera sulle questioni che riguardano il complesso di attività inerenti al condomino, con le composizioni e le maggioranze previste dalla legge, diversificate a seconda che si tratti di prima o seconda convocazione e in base all’oggetto delle decisioni da prendere.

In particolare, per la convocazione dell’assemblea condominiale, il legislatore detta precise modalità e ribadisce il principio secondo il quale perché l’assemblea deliberi validamente devono essere stati convocati tutti gli aventi diritto.

Bisogna ricordare che ogni condomino può intervenire all’assemblea anche attraverso una delega scritta per rappresentanza.

Tra i poteri più importanti dell’assemblea condominiale è, ai sensi dell’art. 1129 comma 11 c.c.,   quello di poter revocare l’incarico all’amministratore in qualsiasi momento, anche durante il mandato, senza la necessità di fornire una giustificazione della volontà assembleare.

 

La natura giuridica del condominio

Merita particolare attenzione la questione sorta nei confronti della nozione di consumatore in riferimento del condominio. Tenendo presente che, nel silenzio normativo, la natura giuridica del condominio è stata per molto tempo dibattuta.

Le Sezioni Unite con la sentenza n. 9148/2008 hanno chiarito che il condominio è “un ente di gestione” privo di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condòmini e che opera nell’interesse dei medesimi. In particolare, la legittimazione dell’amministratore non priva i singoli partecipanti della loro legittimazione ad agire in giudizio in difesa dei diritti relativi alle parti comuni e di avvalersi autonomamente dei mezzi di impugnazione.

Proprio per l’assenza della personalità giuridica, quando l’amministratore partecipa ad una causa per il condominio non si esclude né sopprime il diritto del singolo condomino di partecipare individualmente alla stessa causa.

Le Sezioni Unite con la sentenza n. 10934/2019, ha confermato che nelle controversie condominiali che riguardano i diritti dei singoli condòmini sulle parti comuni, ogni e ciascun condomino ha un autonomo potere individuale con quello dell’amministratore di agire e resistere per la tutela dei diritti relativi alla sua quota di proprietà. Si precisa che è addirittura ammissibile che il singolo condomino possa svolgere un ricorso autonomo in sede di legittimità anche senza avere partecipato alle cause di primo o secondo grado. Così la Corte ribadisce la natura del condominio e la relazione che lega i singoli condòmini e soprattutto il potere concorrente di ogni condomino di agire in giudizio per la difesa dei propri diritti reali (sui beni immobili) limitatamente alla quota millesimale di competenza anche se in presenza in causa dell’amministratore dello stesso condominio di appartenenza[4].

Informazioni

TRABUCCHI, Istituzioni di diritto civile, CEDAM, 2015

Codice Civile

Sent. Sezioni Unite Corte di Cassazione n. 9148/2008

Sent. Sezioni Unite Corte di Cassazione n. 10934/2019

[1] Per approfondimenti: Benedetta Probo “Il condominio negli edifici: disciplina codicistica” e “La legge tutela la presenza di animali domestici all’interno del condominio” in DirittoConsenso. Link: http://www.dirittoconsenso.it/2021/01/14/condominio-negli-edifici-disciplina-codicistica/ e http://www.dirittoconsenso.it/2020/07/08/animali-domestici-e-condominio-connubio-possibile/

[2] TRABUCCHI, Istituzioni di diritto civile, CEDAM, 2015

[3] Serguei Mazzini Zaiontchkovski., Compiti, responsabilità, doveri dell’amministratore di condominio in https://www.eco-condominio.it/

[4] Mazzetti, Personalità giuridica del condominio, ANAIP, 2019


Ordinanze contingibili e urgenti

Le ordinanze contingibili e urgenti

Il ruolo delle ordinanze contingibili e urgenti nel periodo Covid

 

Cosa sono le ordinanze contingibili e urgenti

Il poter del sindaco di emanare le ordinanze contingibili e urgenti[1] rientrano nella previsione normativa di cui agli artt. 50 e 54 del D.lgs. 18 aprile 2000, n. 267 (c.d. T.U.E.L).

Sono dei provvedimenti a contenuto “atipico” che il Sindaco, sulla base di specifiche previsioni legislative, è abilitato ad adottare per fronteggiare situazioni eccezionali, anche derogando alla disciplina di rango primario ma sempre nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell’ordinamento, ivi compresi i principi generali del diritto dell’Unione Europea[2]. In particolare rientrano nei poteri extra ordinem del sindaco.

In riferimento al significato della contingibilità e urgenza bisogna precisare che il carattere della contingibilità indica un fatto imprevedibile, eccezionale o straordinario che mette in pericolo la sicurezza e l’incolumità pubblica, rispetto al quale i mezzi giuridici ordinari appaiono inidonei ad eliminarli. Mentre per il carattere dell’urgenza si indica la presenza di un pericolo imminente che deve essere fronteggiato immediatamente.

 

La natura giuridica delle ordinanze in questione

Il ruolo delle ordinanze contingibili e urgenti hanno fatto molto discutere la dottrina in merito alla natura giuridica. Parte della dottrina[3] ha inquadrato la natura normativa collocandole all’interno delle fonti di secondo grado cui la legge consente di derogare alle norme primarie. In particolare bisogna considerare il carattere generale e astratto delle ordinanze, idonee a trovare applicazione in un numero di casi non predeterminato né determinabile, rivolgendosi alla generalità dei consociati.

Mentre secondo altra parte della dottrina, affiancato anche dalla giurisprudenza costituzionale[4], tali ordinanze hanno natura di provvedimenti amministrativi.

Caratteristica importante delle ordinanze contingibili e urgenti è l’eccezionalità del potere, temporalmente limitato, conferito all’amministrazione, abilitata solo ad introdurre una deroga alla disciplina di rango primario.

 

Le ordinanze contingibili e urgenti del sindaco

Tra i poteri del sindaco, precisati e circoscritti con l’introduzione del principio di separazione tra politica e gestione[5] rientrano le ordinanze contingibili e urgenti. L’esercizio del potere di ordinanza contingibile e urgente presuppone la necessità di provvedere come immediatezza in ordine a situazioni di natura eccezionale e imprevedibile, indipendentemente del mero dato temporale, in quanto la situazione di pericolo, ossia la ragionevole probabilità che l’evento dannoso accada, può protrarsi per un lungo periodo senza cagionare il danno temuto, cui non si potrebbe far fronte col ricorso agli strumenti ordinari apprestati dall’ordinamento[6].

I riferimenti normativi alle ordinanze contingibili e urgenti sono previsti dagli artt. 50 e 54 del D.lgs. 18 aprile 2000, n. 267. Per esempio l’art. 50 del D.lgs. 18 aprile 2000, n. 267 prevede che in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. “[…] le ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”.

Ne consegue che, per essere legittima, l’ordinanza deve rilevarsi idonea a fronteggiare la situazione di rischio ed essere emanata entro ragionevoli limiti temporali, dati dalla persistenza della situazione eccezionale, senza mai risultare sproporzionata. Differente è la situazione in cui il ricorso al potere di ordinanza deve considerarsi illegittimo ove il procedimento, in relazione alle sue finalità, ecceda le finalità del momento e risulti destinato a regolare stabilmente una situazione o in assetto di interessi.

 

Il ruolo delle ordinanze contingibili e urgenti del sindaco tra i vari limiti del periodo Covid

Con il periodo Covid[7] abbiamo avuto dei grossi stravolgimenti della vita quotidiana, inoltre abbiamo assistito al massiccio utilizzo dei D.P.C.M. che si sono susseguiti di settimana in settimana.

I sindaci non hanno smesso, anche in questo periodo di emergenza, di esercitare i propri poteri extra ordinem, tanto che il legislatore è intervenuto, dapprima, con l’articolo 35 del D.L. n. 9 del 2 marzo del 2020 e poi con l’articolo 3 del D.L. n. 19 del 25 marzo 2020 vietando le ordinanze contingibili e urgenti dei primi cittadini che siano in contrasto con la normativa prevista dallo Stato in tema covid.

Per esempio l’art. 3 del decreto del 25 marzo 2020, non vieta del tutto l’intervento dei sindaci ma prevede che: “il sindaco […] non è privato del potere di ordinanza extra ordinem ma – diversamente da quanto avviene in periodi non qualificabili come emergenze nazionali, in cui l’ordinanza contingibile e urgente vale a fronteggiare un’emergenza locale e può avere finanche attitudine derogatoria dell’ordinamento giuridico – neppure può esercitare il potere di ordinanza travalicando i limiti dettati dalla normativa statale, non solo per quel che concerne i presupposti ma anche quanto all’oggetto della misura limitativa”.

Durante questo periodo rilevante è sempre stato il coordinamento tra l’attività regionale e l’attività comunale e la compatibilità delle ordinanze con la disciplina statale sull’emergenza.

In particolare, decisive sono state due le sentenze del Tar Napoli, sez. V, n. 1153 del 2020 e del Tar Bari, sez. III, 22 maggio 2020, n. 733[8].

Il Tar Napoli, sez. V, n. 1153 del 2020 ha deciso riguardo la sospensione cautelare dell’ordinanza sindacale n. 249 adottata dal sindaco di Napoli del 04 giugno 2020 con cui si ampliava l’orario degli esercizi di somministrazione in senso accrescitivo rispetto alla analoga regolamentazione operata con atti regionali, in deroga anche al regolamento comunale. Il giudice amministrativo ha ritenuto che non ricorresse il presupposto dell’urgenza richiesto per l’adozione delle ordinanze contingibili e urgenti e, comunque, che l’oggetto dell’ordinanza non rientrasse correttamente né nelle competenze conferite dall’articolo 50 del D.lgs. 18 aprile 2000, n. 267, né dell’articolo 54 del D.lgs. 18 aprile 2000, n. 267, ma piuttosto nella potestà regolamentare del Comune. Per tutti questi motivi, accoglieva l’istanza di sospensione cautelare monocratica dell’ordinanza del Sindaco di Napoli.

La sentenza del Tar Bari interveniva sul rapporto tra le ordinanze contingibili e urgenti e la normativa statale. Nello specifico il Tar annullava le ordinanze emesse dal Sindaco di Peschici perché riteneva che non rispettassero i presupposti richiesti alle ordinanze contingibili e urgenti in materia di emergenza sanitaria imposti dal principio di non contraddizione dell’ordinamento giuridico. Il giudice, applicando l’articolo 3 del decreto legge del 25 marzo che impone ai sindaci di non contrastare con la normativa nazionale e il rispetto dell’ambito oggettivo d’intervento posto dalla norma; precisa che, il sindaco può emettere ordinanze contingibili e urgenti, ma nel rispetto di alcune condizioni: agire entro i limiti previsti dal decreto, predeterminare la durata degli effetti dell’ordinanza e motivare in modo puntuale, sulla base dei dati epidemiologici del territorio in un dato momento, la presenza di un sopravvenuto aggravamento del rischio sanitario[9].

Così il ruolo del sindaco ha avuto un enorme incisività in questo periodo proprio perché è l’organo più adatto ad assumere tale compito poiché è più diretto a captare le emergenze locali alla stregua delle necessità dei cittadini, nonché di intervenire in modo più tempestivo.

Informazioni

ARMENANTE, “I nuovi modelli dell’organizzazione e dell’azione amministrativa, Giappichelli, 2019

D.lgs. 18 aprile 2000, n. 267

GALLIANI, I poteri sindacali durante l’emergenza covid-19, Il Diritto Amministrativo, 2021

MORBIDELLI, Delle ordinanze libere a natura normativa, in Diritto amministrativo, 2016

[1] MORBIDELLI, Delle ordinanze libere a natura normativa, in Diritto amministrativo, 2016 – “Il sostantivo ordinanza indica provvedimenti autoritativi i quali impongono, vietano o regolano un determinato comportamento esprimendo al contempo un comando maggiormente articolato rispetto al semplice ordine. Nell’interpretazione maggiormente estensiva l’ordinanza appartiene agli ordini ossia quella tipologia di atti attraverso i quali la pubblica amministrazione sulla base di una potestà di supremazia, fa sorgere a carico d’un soggetto un dovere di condotta positivo (comando) o negativo (divieto), la cui inosservanza espone l’obbligato ad una sanzione in caso di disobbedienza. Oltre a questo l’ordinanza deriva da un processo valutativo tanto da rendere la stessa impregnata di discrezionalità”.

[2] ARMENANTE, “I nuovi modelli dell’organizzazione e dell’azione amministrativa, Giappichelli, 2019

[3] In questo caso occorre precisare autori come CORRADINI, e CASETTA

[4] Corte Cost. 4 gennaio 1977, Corte Cost. 14 aprile 1995, n. 127

[5] Il principio di separazione tra politica e gestione stabilisce che agli Organi di Governo spetta l’adozione degli atti fondamentali, di organizzazione, normativi, pianificatori e di indirizzo, mentre all’apparato burocratico restano attribuiti i compiti gestionali, mediante l’adozione di atti e provvedimenti, anche a contenuto discrezionale e con autonomi poteri di spesa.

[6] Cons. Stato, sez. V, 4-2-1998, n.125

[7] Per approfondimenti consultare: AMOROSO DE RESPINIS, “L’autocertificazione nel periodo covid”, DirittoConsenso, http://www.dirittoconsenso.it/2021/04/24/autocertificazione-periodo-covid/ , 2021

[8] Per approfondimenti consultare: ELENA CANCELLARA, “Uno schema sul processo amministrativo”, in DirittoConsenso, http://www.dirittoconsenso.it/2020/11/30/uno-schema-sul-processo-amministrativo/

[9] GALLIANI, I poteri sindacali durante l’emergenza covid-19, Il Diritto Amministrativo, 2021


Autocertificazione

L'autocertificazione nel periodo Covid

Il vero significato dell’autocertificazione nel periodo Covid

 

Introduzione

Con l’inizio della pandemia e delle prime restrizioni nel marzo 2020 dovute alla pandemia del coronavirus[1] si è sentito molto parlare di autocertificazione. In pochi giorni ci siamo imbattuti a scaricare moduli di autocertificazioni, che prima non si conoscevano neanche dell’esistenza. La nascita dello strumento dell’autocertificazione è stata indispensabile per un grande snellimento della burocrazia italiana.

Così, con l‘autocertificazione è stata riconosciuta la facoltà ai cittadini di presentare, in sostituzione delle tradizionali certificazioni richieste, propri stati e requisiti personali, mediante apposite dichiarazioni sottoscritte dall’interessato. In pratica, l’autocertificazione sostituisce i certificati rilasciati dalla pubblica amministrazione: per tale ragione si parla di dichiarazione sostitutiva di certificazione.

Merita particolare attenzione gli effetti dei primi decreti penali di condanna notificati per chi ha dichiarato il falso nell’autocertificazione nel periodo Covid.

 

Cos’è l’autocertificazione?

La disciplina dell’autocertificazione nasce dall’esigenza di uno snellimento e funzionalità dell’assetto della pubblica amministrazione che prevedeva dei tempi molto lunghi collegati a tutto un iter del procedimento amministrativo.

Con lo strumento delle autocertificazioni è possibile sostituire tutti quei certificati e quegli atti notori che prima della legge n. 15/1968 (alla quale si sono aggiunte la L.241/90, il DPR 130/1994 e la cd. Legge Bassanini 127/1997) erano prerogativa esclusiva della pubblica amministrazione.

Con la legge n. 241/1990 all’art. 18 nasce il sistema delle autocertificazioni che consente al privato di poter provare, nei suoi rapporti con la pubblica amministrazione, determinati fatti, stati e qualità a prescindere dalla esibizione dei relativi certificati, semplicemente presentando una dichiarazione sostitutiva. L’autocertificazione è disciplinata dal D.P.R. n. 455 del 28 dicembre 2000 il c.d. Testo unico in materia di Documentazione amministrativa.

Le norme nel D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000 disciplinano la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica amministrazione creando così una grande innovazione per la pubblica amministrazione.

Quando parliamo di autocertificazione facciamo riferimento a una semplice dichiarazione firmata dal cittadino, senza firma autenticata e senza bollo, che sostituisce i certificati e documenti richiesti dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori dei servizi pubblici.

 

Cosa è possibile autocertificare?

Con una semplice dichiarazione sostitutiva di certificazione si possono autocertificare:

  • i dati anagrafici e di stato civile (nascita, residenza, cittadinanza, stato civile, ecc.),
  • i titoli di studio e qualifiche professionali,
  • situazione economica (reddito, situazione economica, assolvimento obblighi contributivi, ecc.),
  • posizione giuridica (tutore, curatore, rappresentante legale, ecc.) ed
  • altri dati come per esempio l’iscrizione in albi o elenchi tenuti dalle pubbliche amministrazioni, essere in posizione agli effetti degli obblighi militari, lo stato di disoccupazione, la qualità di pensionato e categoria di pensione.

 

Inoltre non è possibile autocertificare certificati sanitari e veterinari, certificati di conformità CE, certificati di marchi e brevetti

Nel caso in cui si rendano dichiarazioni false la legge prevede sanzioni penali e la perdita dei benefici ottenuti. Le amministrazioni sono tenute ad effettuare i controlli sulla veridicità delle autocertificazioni presentate dall’interessato.

 

Autodichiarazioni o dichiarazione sostitutiva di atto notorio

Molte volte si parla anche di dichiarazione di atto notorio che riguarda stati e qualità personali non contenute all’interno di pubblici registri e dunque non verificabili tramite certificati originali.

La dichiarazione sostitutiva di atto notorio è definita dall’articolo 1 lettera h) del D.P.R. 445/2000 come “il documento sottoscritto dall’interessato, concernente stati, qualità personali e fatti che siano a diretta conoscenza di questi rese nelle forme previste dal presente testo unico”.

Così per atto notorio, o atto di notorietà, s’intende un atto di natura pubblica necessario per dimostrare determinati fatti, stati o qualità personali. Dunque, è un documento scritto e formato innanzi ad un pubblico ufficiale che può essere un notaio o un cancelliere presso un tribunale. La dichiarazione è resa sotto giuramento da due attestanti maggiorenni[2].

Generalmente, salvo che la legge non disponga diversamente, possono essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto notorio tutti i documenti diversi da quelli che possono essere autocertificati, ai sensi dell’art. 46, D.P.R. n. 445/2000.

 

L’autocertificazione nel periodo Covid

Da circa un anno ci siamo ritrovati a compilare e scaricare dei moduli di autocertificazione senza capire il vero significato.

Dal primo modulo di autocertificazione che ci siamo ritrovati a compilare agli inizi della pandemia che attestava uno status per “poter uscire di casa” abbiamo sempre di interpretato le varie possibilità per non aver timore di ricorre a situazioni spiacevoli. Così l’utilizzo dell’autocertificazione è stata letta con i numerosi DPCM, decreti legge e norme posizionali che hanno cercato di interpretare i limiti applicativi della stessa. Diversi sono stati i dibattiti e gli orientamenti giurisprudenziali tra i cultori del diritto. Merita particolare attenzione le circostanze sui primi decreti penali di condanna notificati per chi ha dichiarato il falso nell’autocertificazione[3].

Il reato contestato era quello previsto dall’art. 483 c.p. che prevede la “Falsità ideologica commessa in atto pubblico” in relazione al D.P.R. 445/2000, che però non si configura in tutti i casi in cui venga dichiarata una circostanza non vera. Su questa circostanza i giudici hanno deciso in maniera differente. L’elemento da tenere in considerazione è la falsità, infatti, deve riguardare fatti già compiuti e non semplici intenzioni.

Per esempio chi viene fermato dichiara che sta andando a correre ma viene denunciato perché sorpreso in tenuta incompatibile col sport da praticare potrà far leva sul fatto che la giurisprudenza prevalente ritiene che le intenzioni non rientrano nel concetto di “falsa attestazione”. Così come chi riferisce di andare presso un negozio per poi cambiare idea. Questa è la motivazione che ha portato il Gip del Tribunale di Milano ad assolvere uomo di 41 anni che aveva dichiarato di recarsi da un cliente per poi cambiare progetto[4].

Il Giudice ha ritenuto che, sebbene non vi siano dubbi circa il fatto che l’intenzione dichiarata dall’imputato nel modulo di autocertificazione non abbia trovato riscontro nei successivi accertamentiva tuttavia escluso che tale falsità integri gli estremi del delitto di falsoin quanto l’art. 483 c.p. incrimina esclusivamente il privato che attesti al pubblico ufficiale “fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità”. Ne consegue, per le ragioni appena espresse, che la dichiarazione di una mera intenzione nell’ambito di un modulo di autocertificazione non può rientrare nell’ambito applicativo dell’art. 483 del codice penale, limitato ai soli “fatti” già occorsi[5].

Informazioni

D’Alberti, “Lezioni di Diritto Amministrativo”, Giappichelli

D.P.R. 445/2000

Tribunale di Milano – G.I.P., Sentenza n. 1940 del 16 novembre 2020

[1] Per approfondimenti consulta “Dall’emergenza covid-19 emerge una possibile responsabilità penale da epidemia colposa: analisi del reato e rilievi critici” in http://www.dirittoconsenso.it/2020/04/26/cose-lepidemia-colposa/  e “Breve riflessione sulle misure messe in campo dal Governo in tema di sovraffollamento carcerario, un problema persistente e di non immediata soluzione” in http://www.dirittoconsenso.it/2020/04/30/il-sovraffollamento-carcerario-covid19/

[2] Cicchinelli, “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio”, Altalex, 2020

[3] Per approfondimenti sul tema consulta “Quali sono gli effetti del Covid-19 sui contratti?” http://www.dirittoconsenso.it/2021/03/04/contratti-impatto-covid-19/

[4] Maraffino, “Coronavirus, autocertificazione «falsa»: ecco quando è reato e quando nosu il SOLE24ore

[5] Tribunale di Milano – G.I.P., Sentenza n. 1940 del 16 novembre 2020


Semestre bianco

Il semestre bianco

Il semestre bianco tra spiegazione dell’articolo 88 della Costituzione, risvolti storici e quelli attuali della presidenza Mattarella

 

Introduzione

Il limite temporale del semestre bianco ha sempre limitato i poteri del Presidente della Repubblica[1] che alcune volte sono stati adattati alle esigenze politiche.

Si tratta cioè di impedire che un Presidente della Repubblica che voglia essere rieletto per un secondo mandato, sciolga le camere nella speranza che le elezioni portino a una composizione parlamentare favorevole alla sua rielezione. Bilanciare il potere di nomina con una limitazione come questa non avrebbe avuto senso se non si fosse considerato che il Presidente può effettivamente disporre di questo potere.

Tenendo in considerazione la forma di governo parlamentare, è difficile pensare che il Presidente della Repubblica possa usare questo strumento per perseguire una sua agenda politica. Peraltro, come tutti gli altri atti presidenziali, anche questo deve essere controfirmato, in questo caso dal Presidente del Consiglio.

Ma abbiamo assistito a varie ipotesi di scioglimento anticipato a delle Camere per non ricorrere al semestre bianco ed anche ad ipotesi di rielezione del Presidente della Repubblica.

 

La base normativa del semestre bianco

La fonte giuridica del cosiddetto semestre bianco lo ritroviamo all’interno dell’articolo 88 della Costituzione che sancisce:

«Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.»

 

Dalla nascita della Costituzione ad oggi abbiamo assistito ad una modifica del testo originario proprio perché durante il semestre bianco di Francesco Cossiga, dove il mandato sarebbe cessato il 3 luglio 1992 e pertanto si sovrapponeva agli ultimi mesi della X Legislatura (che andava a naturale scadenza il 2 luglio dello stesso anno), ci si accorse che paradossalmente il Presidente non avrebbe potuto sciogliere un Parlamento che era a sua volta in scadenza di mandato. Nasce così l’esigenza di modificare il secondo comma dell’articolo 88 della Costituzione, che permette lo scioglimento delle Camere anche durante il semestre bianco se esso coincide con gli ultimi sei mesi della legislatura.

L’idea dei padri costituenti del semestre bianco si basa sulla limitazione dei poteri del Presidente in vista delle vicine elezioni, da parte del Parlamento, del nuovo Presidente della Repubblica. L’interpretazione che motiva l’inserimento di un tale divieto si basa sul timore che un Presidente della Repubblica possa esercitare pesanti pressioni sui parlamentari, sostanzialmente il suo collegio elettorale, in modo da ottenere la sua rielezione.

Il semestre bianco servirebbe quindi ad impedire un rinnovamento delle Camere disposto dal Presidente per assicurarsi una maggioranza favorevole alla sua riconferma. Innanzitutto, perché il Presidente della Repubblica, secondo il nostro sistema costituzionale, non avrebbe i mezzi legali per interferire nello sviluppo della relazione fiduciaria, e quindi provocare una crisi di Governo al solo fine di assecondare un interesse personalistico: tanto meno avrebbe la forza per “pilotare” il procedimento di elezione presidenziale, soggetto agli accordi che intercorrono tra i partiti politici presenti in Parlamento[2].

 

Lo scioglimento del Parlamento

Ci troviamo dinanzi ad un ipotesi di scioglimento del Parlamento quando è sottoposta la soluzione di una crisi di Governo, dove il Presidente della Repubblica detiene tale potere dove a seguito delle consultazione ritiene opportuno procedere in tale direzione. Oppure, il Presidente della Repubblica può sciogliere anticipatamente, cioè prima della fine della legislatura, le Camere tenendo presente dell’incisività del semestre bianco.

Bisogna, innanzitutto, far presente che il valore che questi strumenti di risoluzione della crisi di Governo[3], ai quali può dar seguito il Presidente della Repubblica, varia molto a seconda degli equilibri politico-istituzionali[4].

La disciplina costituzionale attualmente vigente in materia prevede che il Presidente della Repubblica possa sciogliere anticipatamente una o entrambe le Camere, sentiti i loro Presidenti, salvo che nel semestre bianco. Il divieto non opera se gli ultimi sei mesi coincidono, anche parzialmente, con gli ultimi sei mesi della legislatura (clausola di salvaguardia per il c.d. “scioglimento tecnico”).

Si può parlare, invece di scioglimento “tecnico” a proposito degli scioglimenti effettuati da Saragat, nel 1968, da Cossiga, nel 1992, e da Ciampi, nel 2001 e nel 2006. In tutti questi casi, arrivare alla naturale scadenza della legislatura avrebbe comportato che il voto del nuovo Parlamento si tenesse nei mesi estivi, il che è stato opportunamente evitato dai Presidenti. In particolare gli scioglimenti del 1992 e del 2006 sono stati adottati durante il semestre bianco, ovverosia negli ultimi sei mesi del mandato del Presidente della Repubblica, in linea di principio, è precluso l’esercizio del potere di scioglimento[5].

 

Ad un passo dal semestre bianco

Ma nel corso della storia, salvaguardando quello che è il semestre bianco, abbiamo assistito ad una rielezione del Presidente della Repubblica precedente. È il caso di Giorgio Napolitano che con la scadenza naturale del primo mandato il 15 maggio 2013, si ha la rielezione e il giuramento il 22 aprile 2013 entro la fine del primo mandato in modo da non interrompere il semestre bianco, dando così inizio da subito al secondo.

Tra pochi mesi saremo dinanzi al periodo del semestre bianco. Bisogna ricordare che Sergio Mattarella, è stato eletto il 31 gennaio 2015 e il settennato scade il 31 gennaio 2022. Il semestre bianco scatta il 31 luglio 2021, è il periodo di tempo relativo al settennato di carica del Presidente della Repubblica uscente, nel quale il Capo dello Stato, durante la crisi di Governo, non può sciogliere le Camere.

Nell’attesa della conclusione del mandato presidenziale, auguro al Presidente della Repubblica uscente un buon lavoro da dedicare alla ripresa della vita economica e sociale del nostro Paese dei problemi creati dalla pandemia del coronavirus.

Informazioni

BIN – PITRUZZELLA, “Diritto Costituzionale”, Giappichelli, 2019

MODUGNO, “Diritto Pubblico” Giappichelli, 2015

GALATELLO ADAMO, Osservazioni in margine al messaggio presidenziale sulla non rieleggibilità del Presidente della Repubblica, in Rass. dir. pubbl., 1964.

[1] Per approfondimenti “Il Presidente della Repubblica, ossia il Capo dello Stato” in http://www.dirittoconsenso.it/2020/10/16/il-presidente-della-repubblica/

[2] GALATELLO ADAMO, Osservazioni in margine al messaggio presidenziale sulla non rieleggibilità del Presidente della Repubblica, in Rass. dir. pubbl., 1964, p. 272.

[3] Per approfondimenti http://www.dirittoconsenso.it/2019/08/15/governo-conte-e-crisi-di-governo/

[4] BIN – PITRUZZELLA, “Diritto Costituzionale”, Giappichelli, 2019

[5] MODUGNO, “Diritto Pubblico” Giappichelli, 2015


Digitalizzazione della pubblica amministrazione

La digitalizzazione della pubblica amministrazione

La digitalizzazione della pubblica amministrazione alla luce della tutela alla privacy

 

Introduzione

Il processo di digitalizzazione è in continua evoluzione, volto a realizzare una completa trasformazione digitale della pubblica amministrazione.

Un ruolo importante per lo sviluppo della digitalizzazione della pubblica amministrazione è svolta quotidianamente dall’Agenzia per l’Italia Digitale c.d. AGID. Un’agenzia tecnica della Presidenza del Consiglio che ha il compito di garantire la realizzazione degli obiettivi dell’Agenda digitale italiana. Contribuisce alla diffusione dell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, favorendo così l’innovazione e la crescita economica.

Grazie alla nascita del codice dell’amministrazione digitale (CAD) si comincia a realizzare il processo di digitalizzazione. Il codice riunisce e organizza le norme riguardanti la digitalizzazione della pubblica amministrazione nei rapporti con i cittadini e le imprese. Istituito con il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è stato successivamente modificato e integrato prima con il decreto legislativo 22 agosto 2016 n. 179 e poi con il decreto legislativo 13 dicembre 2017 n. 217 per promuovere e rendere effettivi i diritti di cittadinanza digitale.

Tra i vari elementi che hanno radicalmente cambiato le abitudini dei consociati in tema di digitalizzazione della pubblica amministrazione rientrano, per esempio, il mutamento della carta d’identità in formato cartaceo in carta di identità elettronica e l’utilizzo del Sistema Pubblico d’Identità Digitale per effettuare gli accessi ai servizi offerti dalla P.A. Inoltre nel processo di digitalizzazione rientra l’utilizzo della “moneta elettronica” con metodi di pagamento digitali.

 

I primi passi della digitalizzazione della pubblica amministrazione avuti con la Carta d’identità elettronica

Con il mutamento della carta d’identità in formato cartaceo in carta di identità elettronica si è avuto uno dei tanti passaggi significativi al fenomeno della digitalizzazione della pubblica amministrazione.

La carta di identità elettronica (CIE) attesta l’identità della persona, oltre ad avere una funzione di strumento di accesso ai servizi innovativi delle pubbliche amministrazioni. Viene rilasciata dal Ministero dell’Interno, può essere richiesta presso il proprio comune di residenza o presso il comune di dimora, o presso il consolato se cittadino italiano residente all’estero ed iscritto in ANPR.

La carta d’identità elettronica è un servizio ideato e progettato dal Ministero dell’Interno con l’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato. Entra a far parte delle attività e strumento per poter accedere ai servizi digitali volute dal Team per la Trasformazione Digitale durante il suo mandato.

 

Lo SPID per una maggiore digitalizzazione della pubblica amministrazione

La creazione di uno strumento per poter accedere ai servizi e iniziativi digitali poste in essere dal governo tramite le pubbliche amministrazioni si è avuto con la nascita dello SPID.

Strumento volto a garantire una praticità all’interno della pubblica amministrazione, crea un’identità digitale della persona fisica e che racchiude informazioni utili per poter succedere a tutti i servizi online con un unico sistema di credenziali.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 285 del 9 dicembre 2014 vengono definite le caratteristiche, i tempi e le modalità di attuazione da parte della pubblica amministrazione del nuovo sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID). Conosciuto anche come Decreto SPID, definisce all’art. 1, lett. o), l’Identità digitale come “la rappresentazione informatica della corrispondenza biunivoca tra un utente e i suoi attributi identificativi, verificata attraverso l’insieme dei dati raccolti e registrati in forma digitale”.

Questo decreto contiene misure incisive sulla digitalizzazione della pubblica amministrazione, in particolare lo SPID è attivo al 15 marzo 2016 ed è rilasciato dai Gestori di Identità Digitale (Identity Provider), soggetti privati accreditati da AGID che, nel rispetto delle regole emesse dall’Agenzia, forniscono le identità digitali e gestiscono l’autenticazione degli utenti.

L’Agenzia per l’Italia Digitale, istituita con decreto legge n. 83/2012, convertito nella legge n. 134/2012, ha, tra gli altri, il compito di garantire la realizzazione e la gestione del Sistema pubblico di Identità Digitale.

Dal 10 settembre 2019, a seguito del completamento della procedura di notifica dello SPID, ultimato dall’Agenzia con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE C318 e GUUE C344 del 2018), l’identità digitale SPID viene utilizzata anche per l’accesso ai servizi in rete di tutte le pubbliche amministrazioni dell’Unione[1].

 

Il rafforzamento della privacy dovuto al processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione

La digitalizzazione della pubblica amministrazione deve confrontarsi quotidianamente con il diritto alla privacy dei soggetti ed utilizzatori dei servizi digitali.

Per esempio, lo SPID garantisce a tutti i cittadini e le imprese un accesso unico, sicuro e protetto ai servizi digitali. Il ruolo della tutela della privacy in riferimento ai dati utilizzati vengono custoditi dagli Identity Provider, che non possono diffondere i dati personali dell’utente a soggetti terzi senza autorizzazione da parte dell’utente stesso.

Particolare attenzione merita la tutela giuridica dell’Identità digitale in riferimento ai dati che vengono resi agli Identity Provider. In tale ambito si inserisce il sistema di tutele previste dal Regolamento UE 2016/679 noto anche come GDPR – General Data Protection Regulation e il D.lgs. 196/2003 c.d. Codice della Privacy[2], che punta a tutelare l’identità personale dei soggetti interessati cercando di prevenire i rischi connessi al trattamento dei dati personali, in particolare sui dati da cui possono emergere la sue personalità, le sue preferenze e, in generale, ogni informazione idonea a consentire a terzi la ricostruzione della sua identità personale[3].

Il Regolamento ha ad oggetto la “tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati” (art. 1, par. 1) e disciplina i trattamenti di dati personali, sia nel settore privato che nel settore pubblico.

Il regolamento introduce molte figure nuove tra cui il Data Protection Officer che, dal 25 maggio 2018, è obbligatoria per tutti gli Stati dell’Unione Europea. Nasce così una figura imprescindibile per la tutela dei dati personali. Il compito principale di questa figura è quella di sovraintendere alla gestione del trattamento di dati personali effettuata dalle pubbliche amministrazione, oltre che dalle aziende, affinché i dati siano trattati nel rispetto delle normative privacy europee e nazionali.

Il Regolamento UE 2016/679 precisa che il trattamento di dati personali dovrebbe essere lecito e corretto. Dovrebbero essere trasparenti per le persone fisiche le modalità con cui sono raccolti, utilizzati, consultati o altrimenti trattati dati personali che li riguardano nonché la misura in cui i dati personali sono o saranno trattati. In base al principio della trasparenza, le informazioni e le comunicazioni devono essere facilmente accessibili e comprensibili e che sia utilizzato un linguaggio semplice e chiaro. Per assicurare che i dati personali non siano conservati più a lungo del necessario, il titolare del trattamento dovrebbe stabilire un termine per la cancellazione o per la verifica periodica in modo tale da poter controllare la diffusione.

Sulla base della disciplina dettata dal regolamento è stata ribadita una collaborazione tra Agid e Garante Privacy con l’obiettivo di vigilare sul funzionamento di informazioni molto delicate. Il Garante ha potenziato i livelli di tutela e garanzia chiedendo di perfezionare la descrizione dei differenti livelli di sicurezza delle identità digitali SPID, per rendere più coerente il regolamento con quanto previsto dalla normativa europea in materia.

Nel guardare alle misure che si realizzano a sostegno della digitalizzazione della pubblica amministrazione, il tema della tutela della privacy viene posto al centro da parte delle iniziative del Governo e dell’UE in tal modo da non ricorrere a situazioni spiacevoli per il presente ed il futuro.

Informazioni

Regolamento UE 2016/679

Decreto Legge n. 83/2012

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 285 del 9 dicembre 2014

Garante Privacy, provvedimento 17/12/2015 n° 660

Codice della Privacy

[1] Per approfondimenti sulla strategia digitale europea consultare http://www.dirittoconsenso.it/2020/07/11/la-strategia-digitale-europea/

[2] Merita particolare attenzione il bilanciamento della disciplina della tutela della privacy in riferimento all’articolo http://www.dirittoconsenso.it/2020/11/09/diritto-di-accesso-tutela-privacy-equilibrio-complesso/

[3] Altalex, “Identità digitale e privacy: Spid con maggiori tutele per i cittadini” in https://www.altalex.com/documents/news/2016/01/18/identita-digitale-e-privacy-spid-con-maggiori-tutele, 2016