L'interesse legittimo
Il concetto di interesse legittimo nel dibattito tra dottrina e giurisprudenza, spiegato attraverso un esempio concreto
Il rapporto giuridico amministrativo
L’interesse legittimo si presenta come un concetto difficile da comprendere attraverso una definizione sintetica. In una concezione moderna, più conforme all’ideale dello Stato di diritto, potere amministrativo ed interesse legittimo possono essere ricostruiti come i termini dialettici di una relazione giuridica bilaterale che nasce nel procedimento ammnistrativo, finalizzato all’emanazione di un provvedimento e che poi talvolta prosegue anche successivamente, dando origine ad un rapporto di durata.
Ecco che quindi è fondamentale scomporre anzitutto il rapporto giuridico amministrativo in due termini:
- attivo, caratterizzato dal potere amministrativo, un potere assimilabile ad un diritto potestativo stragiudiziale poiché la produzione dell’effetto giuridico discende in modo immediato dalla dichiarazione di volontà dell’amministrazione che emana il provvedimento il cui accertamento può avvenire esclusivamente a posteriori, in seguito cioè alla proposizione di un ricorso dinnanzi al giudice amministrativo e
- passivo, con cui si identifica proprio l’interesse legittimo, una specificità del nostro sistema giuridico, assente in altri ordinamenti.
La nascita del concetto di interesse legittimo
Per poter meglio inquadrare l’interesse legittimo conviene porsi in una prospettiva storica.
Il primo momento in cui viene in rilievo questo concetto è la legge 20 marzo 1865 n. 2248, che attribuì al giudice civile la giurisdizione in tutte le controversie tra privato e la pubblica amministrazione nelle quali si facesse questione di un “diritto civile o politico” ossia di un diritto soggettivo, ancorché la controversia fosse correlata all’emanazione di un provvedimento.
Tuttavia, è importante sottolineare come il giudice civile si dimostrò quasi timido nel sindacare gli atti della pubblica amministrazione qualificando la posizione del privato in termini di diritto soggettivo, creando quindi un vuoto di tutela di fronte a numerosi casi di illegittimità e di abusi da parte dell’amministrazione.
Ecco che allora nel 1889 nasce la legge istitutiva della IV Sezione del Consiglio di Stato, con l’obiettivo di integrare la legge precedente del 1865 introducendo un nuovo rimedio per tutte le situazioni che non erano inquadrabili e qualificabili come diritto soggettivo.
Si iniziò quindi a parlare, come affermato dall’art 26 del Testo unico delle leggi del Consiglio di Stato, di una tutela più specifica di quella relativa ai diritti soggettivi afferente al potere di decidere, da parte del Consiglio di Stato, tutti i ricorsi contro atti o provvedimenti illegittimi aventi per oggetto un interesse di individui o di enti morali giuridici.
In breve, con una singolare inversione logica, la previsione di una nuova forma di tutela processuale precedette storicamente l’individuazione di una situazione giuridica soggettiva in relazione alla quale la tutela poteva essere accordata.
Da questo momento storico, dottrina e giurisprudenza, furono costrette ad interrogarsi sulla nozione di interesse legittimo.
Nozione necessaria per poter garantire non solo una distinzione meramente concettuale tra i due elementi, ma una distinzione sostanziale in grado di non generare confusione nel privato che non sapeva a chi chiedere tutela dei propri diritti, se al giudice ordinario o al giudice amministrativo.
Le prime ricostruzioni dell’interesse legittimo
Nel corso del tempo sono state offerte varie ricostruzioni, ormai superate, che però meritano di essere ricordate poiché spunti di riflessione importanti sul concetto di interesse legittimo.
Inizialmente vi fu chi ritenne che il criterio predominante nell’analisi dell’interesse legittimo dovesse essere quello legato al petitum: l’interesse legittimo era quindi un normale diritto fatto valere però come interesse da parte del privato. Il privato poteva quindi liberamente scegliere a quale giudice riferirsi in base al tipo di tutela che desiderava ottenere. Il Consiglio di Stato sarebbe stato chiamato a decidere sulla questione sostanziale se, e solo se, il ricorrente avesse formulato una richiesta di annullamento del provvedimento. Se invece la richiesta era un mero risarcimento del danno, è chiaro che ad essere competente sarebbe stato il giudice civile.
Come è semplice immaginare, questa concezione fu subito disattesa dalla giurisprudenza, che invece ancorò il riparto di giurisdizione al criterio più oggettivo della causa petendi e cioè della situazione giuridica soggettiva fatta valere in giudizio.
Un secondo filone dottrinale negò all’interesse legittimo la consistenza di vera e propria situazione giuridica avente natura sostanziale, ascrivendo quindi alla stessa una mera natura processuale. L’interesse sul mero fatto, secondo questo filone, faceva sorgere in capo al privato un interesse processuale, un interesse a ricorrere, nel momento in cui l’amministrazione emanava un provvedimento amministrativo illegittimo.
Sempre su questa scia, si collocò un’altra interpretazione, secondo cui effettivamente l’interesse legittimo, in termini generali, poteva essere inquadrato in una sorta di diritto alla legittimità degli atti della funzione governativa. Si parlava quindi di un diritto soggettivo avente per oggetto esclusivamente la pretesa formale a che l’azione amministrativa fosse conforme alle norme di legge in materia amministrativa.
Sappiamo bene però che difficilmente un così vasto concetto può rappresentare un “bene della vita” suscettibile di essere oggetto di una situazione giuridica di diritto soggettivo.
Le ricostruzioni più recenti
Le definizioni tradizionali dell’interesse legittimo sono state variamente criticate dalla dottrina, che ha più volte sottolineato come tali interpretazioni siano state frutto di una concezione troppo ideologia di interesse legittimo.
È invece opportuno e necessario attribuire allo stesso una connotazione sostanziale, sottolineando come comunque l’interesse protetto è un interesse materiale e non un semplice diritto alla legittimità degli atti della funzione governativa.
A livello storico, l’impianto delineato in precedenza entrò in crisi a seguito della legge n. 241\1990[1] oltre che a causa di una nuova sensibilità che iniziò a farsi strada, più vicina ai valori della Costituzione e dell’ordinamento europeo.
Il colpo finale fu dato dall’apertura alla risarcibilità del danno da lesione di interesse legittimo, operata con la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 500 del 1999.
Era quindi totalmente legittimo uno stato confusionale da parte del privato, non più in grado di distinguere cosa fosse diritto soggettivo, cosa fosse interesse legittimo e soprattutto a quale giudice rivolgersi in caso di situazioni illegittime.
La definizione di interesse legittimo
In conclusione, volendo proporre una definizione sintetica, l’interesse legittimo è quella situazione giuridica soggettiva, correlata al potere della pubblica amministrazione e tutelata in modo diretto dalla norma di conferimento del potere, che attribuisce al suo titolare una serie di poteri e di facoltà volti ad influire sull’esercizio del potere medesimo, allo scopo di conservare o acquisire un bene della vita.
Questi poteri si esplicano all’interno del procedimento attraverso l’istituto della partecipazione che consente di riequilibrare il sistema: il privato è in grado di rappresentare il proprio punto di vista presentando memorie e documenti e prima ancora mediante l’accesso agli atti del procedimento.
L’interesse legittimo presenta quindi:
- sia una dimensione passiva, ovvero la soggezione rispetto al potere esercitato,
- sia una dimensione attiva e cioè la pretesa ad un esercizio corretto del potere, a cui corrispondono una serie di poteri e facoltà nei confronti dell’amministrazione da far valere nel procedimento o anche in sede giurisdizionale.
Un esempio concreto di interesse legittimo
Il concetto di interesse legittimo si presenta sicuramente poco chiaro ed è normale trovarsi in uno stato confusionale, anche a seguito di spiegazioni teoriche.
Facciamo quindi un esempio che si pone l’obiettivo di spiegare il concetto di interesse legittimo da un punto di vista sostanziale, rendendo così più intuitiva la distinzione tra lo stesso ed il concetto di diritto soggettivo.
Anche se può sembrare sospetto, ad ogni soggetto è capitato di stabilire un rapporto con organi della pubblica amministrazione. Pensiamo a quando viene chiesto un importante documento ad un ufficio; o quando si partecipa ad un concorso pubblico ed una commissione esaminatrice pone delle domande per verificare la preparazione dei candidati; ancora quando un vigile urbano contesta una multa ad un soggetto privato.
In questi casi ciò che conta è la funzionalità della pubblica amministrazione: è fondamentale che, per esempio, la commissione non discrimini o favorisca nessun candidato.
Ecco che quindi sorge un dubbio più che legittimo: se una commissione invece è poco trasparente e magari cestina l’esame di Tizio senza neppure leggerlo, Tizio avrà un diritto soggettivo ad essere assunto oppure un interesse legittimo da far valere contro tale commissione?
La risposta è intuitiva: la mancata trasparenza della commissione non determina la nascita di un diritto soggettivo del privato ad essere assunto, ma al contrario genera l’interesse legittimo a che la posizione dello stesso sia valutata correttamente, in modo da poter garantire che il posto di lavoro sarà attribuito al più qualificato, oltre che competente, candidato in gara.
Non è invece possibile che questa situazione sostanziale determini la nascita di un diritto soggettivo di Tizio ad essere assunto.
Riassumendo è quindi possibile affermare che l’interesse legittimo è l’interesse del soggetto a che gli organi della pubblica amministrazione svolgano la loro funzione nel rispetto delle norme giuridiche poste per disciplinare la loro attività, come nel caso sopra spiegato.
Invece, il diritto soggettivo è quel potere attribuito ad un soggetto, di far valere davanti al giudice un proprio interesse riconosciuto da una norma presente nell’ordinamento. Pensiamo ad una situazione in cui allo stesso Tizio, dipendente dell’azienda Alfa, non venga corrisposta una retribuzione pari a quella concordata contrattualmente; oppure al caso in cui Tizio creditore di Caio non ottenga l’adempimento della prestazione pattuita in sede contrattuale. In questi casi, è chiaro che il soggetto attore, Tizio, vanterà un diritto soggettivo nel senso di potere attribuitogli dalle norme di legge, a far valere davanti al giudice competete quella situazione sostanziare al fine di ottenere quell’adempimento della prestazione o quella retribuzione.
Informazioni
Il danno da prodotto difettoso
La tutela del consumatore in caso di prodotto difettoso: su chi ricade la responsabilità?
La disciplina di riferimento: il Codice del Consumo
La nozione di prodotto difettoso si rinviene all’interno del Codice del Consumo (D. Lgs. 206\2005), un corpus normativo che racchiude in 14 articoli, da 114 a 127, il tema della responsabilità per danno da prodotti difettosi. Si tratta di un’ipotesi normativa speciale, volta a tutelare il diritto del consumatore alla tutela della salute e alla sicurezza e qualità dei prodotti e dei servizi.
Cosa si debba intendere per prodotto è chiarito dall’articolo 3, lettera e) del Codice del consumo, che parla di qualsiasi prodotto destinato al consumatore o suscettibile di essere utilizzato dal consumatore, anche se non a lui destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell’ambito di un’attività commerciale, indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo.
La nozione è disciplinata dall’articolo 115 del Codice del Consumo, il quale chiarisce che, ai fini della disciplina della responsabilità, prodotto è ogni bene mobile, anche e incorporato in altro bene mobile o immobile, e che si considera tale anche l’elettricità.
Quando un prodotto può essere considerato difettoso?
Definito ciò, in linea generale, un prodotto può essere considerato difettoso “quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere”.
Un prodotto difettoso è quindi quel prodotto privo dei requisiti minimi di sicurezza.
In particolare, tali requisiti possono essere riassunti in tre circostanze principali:
- Grado di accuratezza delle informazioni fornite dal produttore. Infatti, è necessario tener conto delle modalità con cui il prodotto è stato messo in circolazione, corredate di istruzioni ed avvertenze relative allo stesso.
- Grado di accuratezza della progettazione alla base del prodotto. Si deve infatti considerare a quale utilizzo potrebbe essere destinato il prodotto oltre che il tempo nel quale esso è posto in circolazione.
Sarebbe infatti errato ritenere un prodotto difettoso per il semplice fatto che un prodotto più perfezionato sia stato in qualunque tempo messo in commercio. - Difetto di fabbricazione. In questo particolare caso, deve essere accertato che quel particolare prodotto non offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della medesima serie. Esso, cioè, è quel difetto che colpisce un unico prodotto all’interno di un lotto determinato.
Su chi ricade la responsabilità da prodotto difettoso?
Dopo aver individuato cosa si intende per prodotto difettoso, è necessario affermare che la responsabilità che rileva in queste situazioni è una forma di responsabilità extracontrattuale. Ad essere responsabile è sicuramente il produttore, il quale sarà chiamato a risarcire il danno. Essendo poi una responsabilità di tipo extracontrattuale, egli potrà essere considerato responsabile anche se il soggetto danneggiato non è l’acquirente del prodotto ma un soggetto terzo.
Solitamente, per poter individuare il produttore, il danneggiato deve chiedere al fornitore l’identità ed il domicilio del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto rivelatosi difettoso, attraverso una richiesta per iscritto. In particolare, essa deve indicare tre elementi essenziali:
- Il prodotto che ha provocato il danno
- Il luogo e la data dell’acquisto (anche approssimativi)
- L’offerta in visione del prodotto se ancora esistente
A seguito di tale richiesta, il fornitore dovrà rispondere entro 3 mesi.
Qual è il danno risarcibile?
Ex articolo 123 del Codice del Consumo, ad essere risarcibili sono:
- sia il danno fisico, ovvero quello cagionato dalla morte o da lesioni personali,
- che il danno materiale, ovvero la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso.
In particolare, nel caso di danno materiale, si deve trattare di una cosa normalmente destinata ad uso privato e sarà risarcibile solo “nella misura che ecceda la somma di euro trecentottantasette”, ovvero la così detta franchigia.
Inoltre, relativamente alle tempistiche, il Codice del Consumo prevede una prescrizione di tre anni al diritto al risarcimento del danno da prodotto difettoso. Tale termine inizia a decorrere dal giorno in cui il danneggiato ha avuto, o avrebbe dovuto avere, conoscenza del danno, del difetto e dell’identità del produttore responsabile.
Ed infine, nel particolare caso di contenzioso relativo a una pretesa risarcitoria inferiore a 50.000 euro, prima di avviare la lite innanzi al Tribunale è necessario avviare un procedimento c.d. “di negoziazione assistita”: si tratta di un procedimento che si svolge con l’assistenza degli avvocati e che mira a giungere a un accordo per risolvere in via amichevole la controversia (art. 2 DL 132/2014).
Casistiche di esenzione da responsabilità per il produttore
Stabilita la generale responsabilità extracontrattuale generale del produttore, vi sono delle casistiche in cui egli non può essere chiamato a risarcire il danno da prodotto difettoso.
In particolare, l’art 118 del Codice del Consumo enumera le cause di esclusione della responsabilità del produttore, facilmente comprensibili attraverso la seguente suddivisione:
- Se il produttore non ha messo il prodotto in circolazione.
Per esempio, il bene è stato rubato dallo stabilimento del produttore; - Se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo il prodotto in circolazione:
Il produttore non potrà essere chiamato a rispondere del danno poiché non poteva prevedere l’insorgere del difetto;
- Se il produttore non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per qualsiasi altra forma di distribuzione a titolo oneroso, né lo ha fabbricato o distribuito nell’esercizio della sua attività professionale.
- Se il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a una norma giuridica imperativa o a un provvedimento vincolante
- se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso.
In questo caso si allude al “rischio da sviluppo” per cui l’aspettativa di sicurezza può variare nel corso del tempo, a causa della variazione delle conoscenze scientifiche sempre più avanguardiste. - nel caso del produttore o fornitore di una parte componente o di una materia prima, se il difetto è interamente dovuto alla concezione del prodotto in cui è stata incorporata la parte o materia prima o alla conformità di questa alle istruzioni date dal produttore che la ha utilizzata.
Il danno da prodotto difettoso: un esempio concreto
Per comprendere meglio la disciplina sopra riportata risulta utile ipotizzare un caso concreto:
- Poniamo la situazione in cui Marco è il produttore del bene X e lo vende al grossista Giovanni, il quale lo rivende al dettagliante Alessandro. Il cliente di quest’ultimo, Andrea, dopo aver acquistato il prodotto decide di regalarlo a suo nipote, che resta ferito a causa di un difetto presente sul bene.
Su chi ricade la responsabilità? Ebbene, accertate le circostanze del caso concreto, se il prodotto potrà essere collocato all’interno della categoria di prodotto difettoso, ad essere chiamato a risarcire i danni sarà proprio Marco, il produttore del bene. - Se invece il produttore non viene correttamente individuato, sarà il fornitore stesso ad essere ritenuto responsabile del danno cagionato. Nell’esempio, sarà quindi Alessandro ad essere considerato responsabile del danno provocato al nipote di Andrea.
- Immaginiamo che il nipote di Andrea subisca una caduta a causa del prodotto difettoso, e che essa determini la distruzione di un suo braccialetto d’oro che portava quotidianamente al polso. In queste circostanze, ad essere risarcibile non è solo il danno fisico subito dal soggetto, ma anche il danno inerente alla distruzione della cosa destinata ad uso privato, seppure tenendo conto della franchigia.
- Se invece ipotizzassimo che a danneggiarsi sia una fotocamera professionale che il nipote utilizza abitualmente per scopi lavorativi, ad essere risarcibile sarebbe solo il danno inerente alle lesioni fisiche patite dal soggetto.
- Nel caso della lettera f) dell’articolo 118 del Codice del Consumo, se si chiarisce nel corso del giudizio che il difetto del bene è causato da un componente fabbricato da un altro produttore Giancarlo, Marco potrà riversare su quest’ultimo la responsabilità del danno provocato al nipote di Andrea. Giancarlo, però, non potrà essere ritenuto responsabile se dimostrerà in giudizio che il componente è stato fatto in quel modo su precisa richiesta di Marco.
Informazioni
https://www.brocardi.it/codice-del-consumo/parte-iv/titolo-ii/art115.html
https://www.brocardi.it/codice-del-consumo/parte-iv/titolo-ii/art123.html
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/09/12/14G00147/sg
https://www.brocardi.it/codice-del-consumo/parte-iv/titolo-ii/art118.html
http://www.dirittoconsenso.it/2020/09/11/responsabilita-extracontrattuale-gestione-di-maneggio/
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NFT e arte digitale
Manuale d’uso: cos’è un NFT e come si acquista? E perché NFT e arte sono così collegati? Quali sono i diritti del potenziale acquirente?
Cos’è un NFT?
Dal punto di vista lessicale, un NFT[1] è un “non fungible token” e cioè quella tipologia speciale di token crittografato, una risorsa digitale paritaria e decentralizzata, che non può essere intercambiato.
In semplici parole, un NFT è un oggetto virtuale unico ed inimitabile nel suo genere.
Questa nuova tecnologia ha determinato un’importante innovazione nel mercato dell’arte. In particolare, giuridicamente parlando, la sua caratteristica è la scissione tra acquisto materiale e acquisto del diritto di proprietà dell’opera d’arte: chi acquista un’opera legata ad un NFT non acquisisce l’opera in sé, ma la possibilità di dimostrare un diritto sull’opera. Tutto questo è garantito attraverso uno smart contract, un protocollo informatico che come indicato dal termine stesso, facilita la negoziazione ed esecuzione del contratto in questione.
Per poter comprendere il rapporto che sussiste tra NFT e arte è anzitutto necessario analizzare come nasce un non fungible token, passando poi a capire come si acquista e quali diritti e correlati conflitti ne derivano.
Ciò che accade a livello pratico è suddivisibile in due step fondamentali:
- Una foto digitale o una sua documentazione filmata e successivamente salvata in formato digitale viene compressa in una sequenza, tecnicamente chiamata “hash”.
Infatti, dal punto di vista informatico, queste versioni digitali non sono altro che una lunga sequenza di numeri, che, comprimendosi, danno origine ad una nuova sequenza molto più corta, chiamata proprio “hash”.
Tale processo prende per l’appunto il nome di hashing ed è lo stesso che viene utilizzato come base del criptovalute. Grazie ad esse, le blockchain e altri sistemi distribuiti sono in grado di raggiungere livelli significativi di integrità e sicurezza dei dati. Infatti, chi possiede il documento digitale può facilmente calcolarne l’hash, mentre è più complesso per chiunque altro ricostruire un documento digitale a partire da un “hash”. - Successivamente, questo hash viene memorizzato su una blockchain, con una marca temporale associata.
Una blockchain è letteralmente una catena di blocchi: una struttura dati, come una formula chimica, caratterizzata da un blocco principale detto di genesi, da cui di originano una serie di ulteriori blocchi della catena principale, sino ad arrivare ad alcuni blocchi detti orfani, presenti in minoranza.
Questi blocchi sono concatenati in ordine cronologico e la loro integrità è garantita dall’utilizzo della crittografia. Questo garantisce alla struttura di rimanere contenutisticamente immutata nel tempo, a pena di invalidamento della stessa. L’unico elemento che può mutare è la lunghezza, che è invece destinata a crescere nel tempo, pur facendo rimanere immutata la complessità della struttura.
Ecco che quindi, grazie a questa tecnologia informatica, si è aperta la strada ad un mercato automatizzato di hash: il creatore dell’hash potrà utilizzare l’NFT per aggiungere al suo interno il proprio hash e successivamente venderlo in cambio di un pagamento in criptovaluta, come Ethereum/USD.
L’NFT garantisce una prova di autenticità e di proprietà dell’opera in questione: grazie alla tecnologia dell’hashing, l’NFT tiene al proprio interno una traccia di tutti i passaggi di proprietà dell’hash fino al suo creatore, dimostrandone il possesso.
Di conseguenza, il possessore dell’hash potrà dimostrare i propri diritti senza la necessità di rivolgersi ad intermediari e soprattutto senza limiti di tempo.
Qual è stato l’impatto di questa tecnologia sul mercato dell’arte?
Gli NFT sono stati utilizzati in diverse applicazioni concrete che richiedono oggetti digitali unici nel loro genere come crypto art, oggetti da collezione digitale e giochi online.
In particolare, nel mondo dell’arte, il rischio della potenziale riproduzione di massa e della conseguenziale distribuzione non autorizzata attraverso internet ha portato numerosi artisti ad affacciarsi a questa nuova tecnologia.
È pur vero che gli artisti digitali creano opere d’arte e le distribuiscono su Internet da almeno 20 anni. Ma prima di questa innovazione non esisteva un vero modo di possederle e collezionarle, di stabilire la paternità di un’opera in modo sicuro. Fino a ora, da quando queste tre lettere hanno segnato l’inizio di una nuova era nell’arte: NFT.
Il clamore è stato sollevato dall’artista statuintense-americano Beeple, il quale nel febbraio scorso, ha lanciato un interessante lavoro: “Everydays. The first 5000 days”.
Esso è considerato come la prima opera d’arte NFT, tanto da essere elencata in una delle principali case d’aste di Chhristie’s[2].
È sorprendente ed allo stesso tempo affascinante pensare che un’opera d’arte digitale come quella di Beeple, formata da un collage di 5000 delle sue opere, che inizialmente era stata valutata per soli 100 dollari, sia stata poi venduta per la modica cifra di 69 milioni di dollari.
Ma è proprio questa la caratteristica del rapporto tra NFT e arte: fino a prima di esso, un artista digitale poteva creare autentiche opere d’arte senza ottenere una remunerazione e le sue uniche fonti di guadagno si riducevano molto spesso a sporadiche collaborazioni con marchi. Ciò accadeva proprio perché chiunque poteva ottenere quella fotografia, quel collage, quell’opera d’arte in questione senza doverla acquistare direttamente dall’artista. Adesso invece, grazie a questo certificato digitale che ne verifica la proprietà, l’opera può essere venduta grazie ad una blockchain che la registra.
Si è persino arrivati ad assistere alla vendita della prima casa digitale NFT al mondo. Si sta parlando di Mars House, una casa progettata da Krista Kim e venduta per 512.000 deollari tramite SuperRare, il market digitale Ethereum.
Come si acquista un NFT?
È lecito affermare come il rapporto NFT e arte si poggi sul sempre fondamentale pilastro economico.
Infatti, la cosí detta cripto-arte rappresenta una certa evoluzione della cripto-valuta: chi acquista cripto-arte non ha come unico obiettivo la speculazione, ma soprattutto l’acquisto di un’opera originale.
Ecco che allora, nel 2008 nasce Bitcoin[3], un metodo creato per poter scambiare facilmente danaro senza passare per i canali bancari ufficiali[4].
Si è passati alla tecnologia Bitcoin, dominata dall’infungibilità. Vengono emessi da società private, e mancando la certezza della quantità di emissione, si è posto l’accento sulla personalizzazione dei token.
Nella pratica, per acquistare un NFT ci si deve quindi servire di una blockchain. Solitamente si tratta di Ethereum ma recentemente assumono rilevanza anche TRON, EOS e Flow Blockchain, altre tipologie di blockchain uniche nel loro genere.
Seppure nominalmente diverse, esse hanno alla base la stessa tecnologia: sono realizzate da una rete di computer indipendenti, che comunicano tra loro in via indipendente e che possono essere remunerati per il loro contributo al mantenimento in vita della blockchain.
Di conseguenza, quando la blockchain di Ethereum ospita un NFT garantisce di fatto che l’NFT stesso non cambi e questo certifica i passaggi di proprietà degli hash gestiti dall’NFT, registrati sulla blockchain inalterabile.
I diritti del titolare di un NFT: esiste il copyright nelle opere digitali?
Stabilito che sussiste un rapporto economico tra NFT e arte, dal punto di vista giuridico la questione è complessa: se Tizio acquista un NFT, può affermare con relativa certezza di possederlo. Tizio possiede un non-fungible token che rimanda ad un’opera d’arte. Ma quali sono i suoi diritti?
Non tutti gli NFT sono uguali. Vi sono opere d’arte, ma anche semplici tweet che vengono negoziati su determinate piattaforme come CryptoKitties, per cui stabilire una disciplina unitaria diventa particolarmente insidioso.
Una delle certezze risiede nel fatto che l’acquisto non garantisce al proprietario alcun diritto sull’opera venduta. Gli NFT che trasferiscono la “proprietà” di un’opera, in realtà vanno a trasferirla sulla copia dell’opera stessa, senza impedire la libera proliferazione sul web.
Se ciò non fosse vero, e cioè se si acquistassero ulteriori diritti sull’opera, si sarebbe costretti ad utilizzare un contratto ordinario sia in forme che in tutele, come la cessione di diritti d’autore, ad esempio.
Se Beeple un domani dovesse rivendere la sua opera “EVERYDAYS: THE FIRST 5000 DAYS”, variando un semplice pixel e così cambiandone l’hash, sarebbe legittimato a farlo ed i rimedi per impedirglielo sarebbero solo contrattuali e non tecnologici.
Un ulteriore punto critico è sicuramente quello legato al copyright.
Se infatti non è proprio di prima lettura comprendere la funzionalità di questa nuova tecnologia, è più semplice intuire come in un mercato non regolamentato e globale come quello degli NFT i casi di violazione di copyright siano all’ordine del giorno ed allo stesso tempo ad essere intricata è la possibilità di ottenere una tutela se vittime di una tale violazione.
Infatti, molto spesso si parla di transazioni a livello internazionale, per cui risulta difficile tutelare una vittima di copyright garantendogli un risarcimento del danno, tra i limiti delle varie normative in tema di diritto d’autore.
Cosa accade in caso di contaminazione? Il caso Ratajkowski
A conclusione della trattazione di questa tematica, assume rilievo un’ulteriore criticità del rapporto tra NFT e arte.
È infatti difficile non parlare di opere derivate da altre opere, di contaminazioni o rivisitazioni, proprio perché è la stessa tecnologia NFT a basarsi su questo.
Ecco che quindi diventa complesso stabilire una tutela dei vari diritti d’autore che si affastellano tra loro, creando un quadro complesso dai confini non definiti.
Un caso di cronaca particolarmente rilevante sul tema è quello dell’NFT creato dalla modella Emily Ratajkowski, che verrà bandito dall’asta da Christie’s.
New York Times riporta[5]:
“Nel tentativo di ristabilire “l’autorità” sull’uso della sua somiglianza, Emily Ratajkowski, la modella e scrittrice, sta coniando un token non fungibile, o NFT, che sarà messo all’asta da Christie’s il 14 maggio. Il pezzo si intitolerà “Buying Myself Back: A Model for Redistribution.”
Questo NFT presenta infatti una molteplicità di possibili autori: è una fotografia realizzata da Sports Illustrated, che la ritrae dinnanzi ad un dipinto che raffigura un post del profilo Instagram della donna, che a sua volta è un’ulteriore fotografia della modella, realizzata sempre dallo stesso fotografo.
Insomma, una trama davvero complicata, un’opera collettiva, che pone il problema dell’illegittimità della cessione di quest’opera, che di fatto non è altro che un semplice codice hash di un’immagine.
In conclusione, questa tecnologia è innovativa, ma presenta ancora numerose incertezze normative.
Informazioni
[1] Su DirittoConsenso è stato pubblicato un altro contributo specifico sugli NFT. Link: http://www.dirittoconsenso.it/2021/05/24/i-non-fungible-token-aspetti-teorici-tecnici-giuridici/
[2] È la più grande casa d’aste al mondo, fondata nel 1766 da James Christie con sede a Londra, che nel 2015 ha registrato un totale di vendite per ben $7,4 miliardi.
[3] Per un altro approfondimento su Bitcoin si rimanda ad un altro articolo pubblicato su DiritoConsenso. Link: http://www.dirittoconsenso.it/2020/11/06/bitcoin-a-che-punto-siamo/
[4] Ricordiamo come il biennio 2007-2008 fu un periodo particolare, di profonda crisi, che determinò unaa perdita di fiducia nelle banche, ritenute ormai inaffidabili. E allora, se banconote e monete sono realizzate e messe in commercio in un numero finito e determinato dall’ente emittente (banche), la soluzione alternativa alla certezza è la personalizzazione.
[5] Fonte originale: https://www.nytimes.com/2021/05/12/magazine/nft-art-crypto.html
Titolo Tod's in borsa: tocco d'oro di Chiara Ferragni?
La disciplina dei titoli quotati in borsa applicata al caso Ferragni: il tocco d’oro dell’imprenditrice digitale sul titolo Tod’s in borsa
Cosa sono i titoli?
Prima di addentrarsi nella comprensione dell’influenza di Chiara Ferragni sul titolo Tod’s in borsa, è certamente necessario svolgere una breve trattazione sul concetto di titolo e conseguenzialmente sulla disciplina dei titoli quotati in borsa.
Per definizione, il termine titolo è utilizzato per indicare uno strumento finanziario che identifica l’impiego di capitale, all’interno del mercato finanziario, come finanziamento di un ente pubblico o di un’impresa attraverso quote di debito, da cui derivano titoli obbligazionari, o quote di capitale, da cui derivano titoli azionari.
Descrittivamente parlando, un titolo è caratterizzato da un valore nominale che varia al variare del prezzo di emissione, dove per valore nominale si intende il valore teorico del medesimo bene e per prezzo di emissione il prezzo richiesto all’atto del collocamento dei titoli sul mercato primario.
In particolare, tale collocamento può essere di tre tipologie:
- Alla pari: il prezzo di emissione coincide con il valore nominale;
- Sotto la pari: il prezzo di emissione è inferiore al valore nominale;
- Sopra la pari: il prezzo di emissione è superiore al valore nominale.
Quindi, ipotizzando un titolo avente 50.000 come valore nominale e 98,20% come prezzo di emissione, avremo la seguente proporzione: 100 : 98,20 = 50000 : X, da cui ne deriva che X, il prezzo di emissione, è pari a X = (98,20 x 50000) / 100= 49100 € .
Successivamente all’immissione nel mercato finanziario primario, il titolo acquisito dal titolare o possessore determina un’aspettativa variamente certa per una remunerazione periodica che tipicamente si concretizza sotto forma di interesse, nel caso di titoli obbligazionari, o di dividendi, nel caso di titoli azionari.
Nel caso in cui vi sia poi l’eventuale cessione\rivendita dello stesso nel mercato secondario l’aspettativa si concretizza invece in una eventuale capitalizzazione.
La quantità e la tipologia delle emissioni dei titoli vengono stabilite dal ministero del Tesoro ed il collocamento avviene tramite un sistema d’asta effettuato dalla Banca d’Italia a cui partecipano direttamente banche Sim ed indirettamente risparmiatori, attraverso intermediari finanziari ed uffici postali.
I titoli quotati in borsa e le azioni
I tioli quotati in borsa possono essere pubblici (BOT, CTZ, BTP, CCT) o privati a seconda dell’entità dell’emittente.
La tipologia di titoli rilevanti per una migliore comprensione della tipologia dei titoli Tod’s quotati in borsa è chiaramente la seconda che a sua volta si suddivide in ulteriori due tipologie: titoli obbligazionari e titoli azionari.
In particolare, il quadro normativo che disciplina dal punto di vista giuridico i titoli azionari è dato dal libro V titolo V del codice civile (art. 2247 – 2510), all’interno quindi della normativa più ampia che regola la costituzione e la gestione delle società semplici, a responsabilità limitata, delle società in nome collettivo, in accomandita semplice e delle Società per Azioni (S.p.A.).
Le azioni sono proprio quei documenti che rappresentano l’unità di misura della partecipazione del socio nella società. Tali documenti, per le loro caratteristiche di trasmissibilità, vengono quindi inquadrati nell’ampia categoria dei titoli di credito, pur distinguendoli dagli altri in quanto non solo incorporano una quota del capitale ma sono anche espressione concreta del rapporto di partecipazione con l’organizzazione e l’attività della società emittente.
Vi sono chiaramente varie tipologie di azioni tra le quali ne spiccano tre in particolare:
- Ordinarie: attribuiscono i più estesi diritti amministrativi\di controllo a chi ne è titolare e i cui diritti patrimoniali hanno natura residuale rispetto a quelli degli azionisti privilegiati e di risparmio;
- Privilegiate: attribuiscono diritto di voto solo nelle assemblee straordinarie e prelazione nel riparto di utili e rimborso del capitale conseguente all’eventuale scioglimento della società;
- Risparmio: non attribuiscono diritto di voto all’azionista ma sono dotate di particolari privilegi di natura patrimoniale garantendo prelazione nel riparto degli utili e nel rimborso del capitale.
Ecco che quindi tali tipologie di titoli possono essere quotati in borsa valori, un luogo virtuale dove avviene proprio la negoziazione di asset di vario genere attraverso diversi strumenti finanziari.
Vi sono quindi gli acquirenti disposti a spendere danaro per comperare titoli e venditori il cui obiettivo è ottenere danaro in cambio dei propri strumenti.
È quindi intuitivo comprendere come gli acquirenti abbiano l’obiettivo di veder aumentare il valore del titolo acquistato ed al contrario, i venditori sperino in una stabilità o abbassamento dello stesso.
In questo modo domanda (acquirenti) e offerta (venditore) influiscono sul prezzo del titolo. Se infatti, gli acquisti saranno maggiori delle vendite, il prezzo del titolo salirà automaticamente e viceversa.
Il caso Tod’s – Ferragni
Tod’s è una holding operativa di un gruppo attivo nella creazione, produzione e distribuzione di calzature, articoli di pelletteria ed accessori di abbigliamento con i marchi di proprietà Fay, Hogan e Roger Vivier. La società è detenuta in proprietà per l’80% dall’imprenditore italiano Diego Della Valle.
Ciò che caratterizza e distingue Tod’s, il cui successo ha poi contribuito alla quotazione del titolo in borsa, è la filosofia di coniugare l’alta qualità del prodotto con un equilibrato mix di tradizione e modernità, apporto creativo ed ampia utilizzabilità di ogni prodotto. La qualità di quest’ultimo è infatti garantita dalla forte componente manuale tipica di ogni fase della filiera produttiva.
È quindi certamente lecito chiedersi il motivo per il quale una società di lusso come questa abbia fortemente desiderato l’imprenditrice digitale come compartecipe dei propri progetti.
Ebbene, rinviando la questione di una certa obbligatorietà di inclusione delle figure femminili in rispetto alle celeberrime “quote rosa”, il gruppo guarda da tempo all’influencer in virtù della politica di investimento sui giovani talenti globali e sui progetti con le scuole di moda.
Ecco che quindi la conoscenza e coscienza di Chiara Ferragni del mondo dei giovani e della società risulta sicuramente essere un elemento prezioso per un brand di lusso come Tod’s.
Dagli inizi dell’imprenditorialità di Chiara Ferragni ad oggi: ecco come è cresciuto il titolo Tod’s in borsa
L’amministratore non commette un’imprudenza nello scegliere, tra tante, proprio Chiara Ferragni: è un’imprenditrice, blogger e designer italiana di successo internazionale. Dimostra sin da giovane la sua audacia nel creare nel 2009, assieme a Riccardo Pozzoli, il blog “The Blond Salad” che sin da principio inizia a riscuotere successo. Pian piano riesce ad avviare una serie di collaborazioni con celebri marchi di moda, sino ad apparire, nell’Aprile del 2014 su Vogue, una delle copertine più rinomate a livello mondiale.
Diventa poi ambassador di varie aziende internazionali per cui svolge numerosi lavori pubblicitari, tra i quali spiccano Pantene, Swarovski, Intimissimi e molti altri.
Si spinge sino ad una sorta di auto-documentario sulla propria vita e carriera, nel 2019, con un film diretto da Elisa Amouruso, incentrato proprio sul ruolo giocato dal social network nell’influenzare e determinare il mondo del business, incassando, nel corso di soli tre giorni di programmazione, la modica cifra di 1.601.499 euro.
Se è vero che il re Mida ottenne da Dionisio il potere di trasformare in oro tutto ciò che toccava tanto da non riuscire più a sfamarsi, implorando il Dio di privarlo di tali poteri, la fashion influencer sa bene come gestire il suo tocco magico. A dimostrarlo sono i numeri: le società delle quali Chiara Ferragni è socia di maggioranza hanno chiuso il 2019 con un bilancio composto da utili di 450 000 euro per “The Crew” e di ben 4 995 000 per la seconda società, “Sisterhood”.
Certamente non può quindi essere annoverata tra le oziose fashion blogger dei nostri tempi. La sua caratteristica principale è quella di impegnarsi nel e per il sociale. Nel dicembre del 2020 il comune di Milano le ha infatti conferito, assieme al marito Fedez, l’Ambrogino d’oro per l’impegno nella raccolta fondi a seguito della Pandemia di Covid-19.
Nel 2021 è però avvenuta una nuova ed importante svolta nella carriera della magica Ferragni: l’ingresso nel consiglio di amministrazione di Tod’s che ha riportato il titolo sui massimi da febbraio 2020. Dopo l’annuncio, il giorno 9 aprile, il titolo quotato in borsa aveva immediatamente guadagnato il 14%, ottenendo oltre 130 milioni di euro di capitalizzazione di mercato in più rispetto alla chiusura del giorno precedente.
Non è la prima volta che il binomio Ferragni-moda si incrocia con Piazza Affari: lo scorso novembre 2020 è avvenuto un accordo con l’azienda Monnalisa, quotata all’Aim[1], ha fatto infiammare il titolo con un rialzo iniziale del 23%, che aumentò ancora il giorno successivo con un +39,7%.
Ebbene, ad oggi, dall’analisi TOD’S di Bosa Italiana S.p.a. si parla di giornate estremamente positive per la società che ha messo a segno un rialzo stimato del 1,79%, premessa favorevole ad una evoluzione di breve termine al rialzo.
Non è di poco conto la questione per cui il massimo registrato quotidianamente è ormai da settimane superiore a quello delle sedute precedenti, ulteriore indizio a favore del momento positivo.
In termini di variazioni positive si registra un miglioramento di performance del 0.75% sulla giornata di borsa precedente.
Ecco che quindi grazie al magico tocco Ferragni il gruppo di Della Valle riesce a recuperare in borsa le perdite di circa un anno, passando da 945 milioni di capitalizzazione al modesto valore di 1,2 miliardi in una settimana.
Informazioni
https://www.borsaitaliana.it/borsa/azioni/scheda/IT0003007728.html?lang=it
https://www.todsgroup.com/sites/default/files/2021-04/comunicato%20stampa%202021%2004%2021.pdf
https://www.todsgroup.com/it/investor-relations/share-performance
https://www.borsaitaliana.it/azioni/mercati/aim-italia/home/aim-italia.htm
http://www.dirittoconsenso.it/2020/06/05/influencer-marketing-social-media-pubblicita/
[1] L’AIM Italia, noto anche come Mercato alternativo del capitale, è un mercato italiano gestito da borsa Italiana S.p.a. composto dalle piccole e medie imprese italiane ad alto potenziale di crescita. Sull’AIM Italia – Mercato alternativo del capitale possono essere negoziate solo azioni ordinarie, che non siano: soggette alla sollecitazione all’investimento, allo scambio in altri sistemi di scambi organizzati SSO ed allo scambio in altri mercati regolamentati. Le società devono avere l’ultimo bilancio revisionato da società iscritta alla Consob. Per l’ammissione occorre che venga effettuato un processo di collocamento presso investitori professionali, a meno che da almeno 12 mesi partecipi al capitale un investitore istituzionale o almeno 20 investitori professionali.
Il superbonus 110%
Gli adempimenti, i destinatari ed i vantaggi del superbonus 110%
Cos’è il superbonus 110%?
Il superbonus 110% è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che, nell’ambito di misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, oltre che di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica covid-19, eleva al 110% l’aliquota di detrazione dalle spese sostenute nel periodo intercorrente tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2022.
Tale detrazione è prevista per interventi in ambito di installazione di impianti fotovoltaici o di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici e per specifici interventi in ambito di efficienza energetica oltre che per interventi antisismici.
In particolare, all’articolo 119 del suddetto decreto, si delinea con precisione e chiarezza il profilo dei beneficiari, della disciplina e delle regole operative, adempiute le quali, l’accesso al superbonus è garantito.
È importante prima di tutto specificare come le misure innovative previste dal Decreto Rilancio si aggiungano e non sostituiscano le detrazioni disciplinate per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, come l’Ecobonus ed il Sismabonus: il primo destinato ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici, il secondo ad interventi mirati alla riduzione del rischio sismico.
I destinatari
Il superbonus 110% si applica agli interventi effettuati da sette principali categorie di soggetti tra le quali rientrano:
- anzitutto le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento o che risultano essere proprietari o comproprietari di edifici costituiti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate.
- Vi rientrano anche tutti gli enti IACP (istituti autonomi case popolari) o altri enti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing. Inoltre, per tale categoria di soggetti, è bene sottolineare come l’agevolazione riguardi le spese sostenute entro il 30 giugno 2023 a condizione che alla data del 31 dicembre 2022 sia stato portato a termine almeno il 60% dell’intervento complessivo.
- Ulteriori destinatari sono le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, ovvero in caso di godimento permanente dell’alloggio da parte dei soci, la cui proprietà resta in capo alla cooperativa stessa e tutti i regolari condomini.
- Infine, a poter beneficiare della detrazione, sono anche tutte le associazioni di volontariato, promozione sociale e società sportive dilettantistiche (quest’ultime esclusivamente per i lavori si soli immobili o parti di essi adibiti a spogliatoi).
- Anche le società, in quanto soggetti IRES, possono beneficiare del superbonus 110% ma nell’unica ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.
Condizioni
La conditio sine qua non per poter usufruire della detrazione è quella di realizzare interventi principali o trainanti, come definito esplicitamente dalla normativa.
Essi possono essere ben suddivisi in due principali categorie, alle quali si aggiungono poi tutti gli interventi di efficientamento energetico, a condizione che siano eseguiti in via congiunta ad almeno uno degli interventi previsti nelle suddette tipologie principali.
A poter usufruire del superbonus 110% sono anzitutto i soggetti che intendono realizzare un intervento di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’edificio in questione. La normativa, a ben vedere, prevede misure precise: tali superfici devono interessare l’involucro dell’edificio per oltre il 25% della superficie disperdente lorda. Inoltre, i materiali isolanti utilizzati devono rispettare la normativa sulla tutela dell’ambiente prevista nel decreto del Ministero dell’ambiente del 11 ottobre 2017 in tema di criteri ambientali minimi[1].
Coloro che decidono di realizzare questa tipologia di intervento avranno diritto ad una detraibilità pari a 60.000 euro da moltiplicare per il numero di unità mobiliari che compongono l’edificio. Quindi se, ad esempio, un edificio è composto da tre unità mobiliari, il tetto massimo di detraibilità potrà essere di un importo pari a 180.000 euro (60.000euro x 3 unità mobiliari).
Ulteriore categoria prevista dal decreto è quella relativa agli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, che a ben vedere si distingue in base alle tipologie di strutture in cui effettuarli.
Infatti la disciplina si differenzia a seconda che si tratti di parti comuni di condominio o di edifici unifamiliari.
Nel primo caso il limite di spesa è di 30000 euro moltiplicato per il numero delle unità mobiliari che compongono l’edificio. La detrazione è riconosciuta per interventi quali il raffrescamento e la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, e ne comprende le spese relative a smaltimento e bonifica dell’impianto sostituiti.
In particolare, come previsto dal regolamento UE 811\2013, l’efficienza richiesta è quella di classe A. Sono coperti anche gli interventi di installazione di impianti a pompa di calore, ibridi o geotermici anche abbinati ad impianti fotovoltaici.
Nel secondo caso la detrazione è calcolata su un tetto di spesa massimo di 30000 euro ed è riconosciuta anche in questo caso per le spese dovute allo smaltimento e bonifica dell’impianto sostituito. Tra i vari interventi legittimati dalla normativa vi sono istallazioni di impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi a sistemi di accumulo, oltre che ad impianti di microgenerazione.
Oltre a tali interventi trainanti, rientrano nel superbonus 110% anche tutte le spese sostenute per gli interventi eseguiti in concomitanza ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico. A rientrare nel Decreto Rilancio come interventi trainati o aggiuntivi sono le istallazioni di impianti solari fotovoltaici, interventi di efficientamento energetico, infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici ed infine interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, come previsto dall’art 16 bis lett. E del TUIR.
A conclusione risulta fondamentale ricordare come tutti i lavori sopra descritti debbano produrre un miglioramento di due classi energetiche o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica.
Infatti, i tecnici abilitati ed incaricati del rilascio delle attestazioni, sono soggetti ad una sanzione pecuniaria da un minimo di 2000 euro fino ad un massimo di 15000 euro per ogni attestazione od osservazione infedele rilasciata a cittadini che intraprendono interventi di efficientamento energetico o di messa in sicurezza degli edifici.
I vantaggi
La prima domanda, certamente lecita, di un cittadino che decide di intraprendere gli interventi sopraindicati è quella di chiedersi quali siano i vantaggi che ne derivano.
Ebbene, è di primo momento specificare come la detrazione sia riconosciuta nella misura del 110%, come dallo stesso nome del superbonus 110%.
Essa vien ripartita tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.
Invece, per le spese sostenute nel 2022 la divisione avviene in quattro quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.
Tuttavia il decreto permette al contribuente di optare per altre due soluzioni:
- Sconto in fattura da parte del fornitore.
Si tratta quindi di un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori dei beni o servizi. - Trasformazione in un credito di imposta
È la così detta cessione del credito. Essa corrisponde alla detrazione spettante e può essere disposta in favore dei fornitori di beni\servizi necessari alla realizzazione degli interventi; di altri soggetti quali persone fisiche anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa oltre che di società ed enti; di istituti di credito e intermediari finanziari.
Per esercitare l’opzione, il contribuente deve però adempiere ad ulteriori due acquisizioni necessarie, oltre a quelle regolarmente previste per la detrazione.
La prima è il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che viene rilasciato dai CAF o dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, quali dottori commerciali, consulenti del lavoro o ragionieri.
La seconda acquisizione necessaria è invece l’osservazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione a tali interventi.
Informazioni
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/11/06/17A07439/sg
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0811
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986;917~art16bis
[1] Su cosa siano i criteri ambientali minimi rimando all’articolo di Elisa Goglio pubblicato su DirittoConsenso. Link: http://www.dirittoconsenso.it/2020/06/27/criteri-ambientali-minimi/