Core rights treaties

I Core Rights Treaties, il cuore dei diritti di ogni uomo

I Core Rights Treaties sono il nocciolo duro dei trattati sui diritti umani. Considerando la loro importanza, il diritto si intreccia con la storia degli eventi internazionali degli ultimi 100 anni

 

Le origini

Tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali in dignità e diritti (…)”. Queste le prime parole (precisamente, dell’art.1) della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, che irruppero nella storia il 10 dicembre 1948, in un assetto mondiale ancora stremato dagli orrori della guerra. Quel giorno, a Parigi, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con la firma di 48 stati, emanò la Dichiarazione, base e sostegno del sistema di tutela di diritti umani di oggi. Sistema in cui spiccano, protagonisti indiscussi, i nove trattati sui diritti umani più importanti, i cosiddetti “Core Rights Treaties, che sono considerati oggi il nocciolo duro, il cuore dei diritti di ogni uomo.

Possiamo pensare che tutto questo iniziò nella primavera del 1945, a San Francisco, durante l’omonima, famosissima, conferenza internazionale a cui parteciparono ben 50 stati. Proprio qui, a pochi mesi dalla fine della seconda guerra mondiale, dalla guerra del nazismo e dalla negazione della dignità umana, con la stipula della Carta ONU, nacque l’Organizzazione delle Nazioni Unite, con lo scopo di “mantenere la pace e la sicurezza internazionale, (…) sviluppare tra le nazioni relazioni amichevoli fondate sul rispetto e sul principio dell’eguaglianza dei diritti (…), e promuovere ed incoraggiare il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzioni di razza, di sesso, di lingua o di religione”.

 

Un anno dopo, il Consiglio Economico e Sociale dell’Organizzazione affidò alla Commissione dei diritti umani il compito di redigere una Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo: un documento che desse legittimazione giuridica alle aspirazioni, alle culture, alle ideologie e alle politiche contrastanti di oltre 50 paesi, le riducesse ad unità e creasse, per la prima volta nella storia, il “minimo comune denominatore” dei diritti fondamentali e inalienabili di tutti gli esseri umani.

Chiaramente, non fu impresa facile. Alla ovvia comparazione di punti di vista differenti che avvenne in Assemblea, si aggiunse “la consumazione di un vero e proprio pezzo di guerra fredda”, a causa delle battaglie politiche fra Occidente e Europa socialista, durante la deliberazione. Mentre il blocco occidentale insistette per inserire nella dichiarazione i principi su cui le democrazie francese, britannica e statunitense si fondavano (i principi giusnaturalistici dei grandi testi delle loro tradizioni, espressione di diritti civili e politici), i socialisti promossero fortemente il riconoscimento, in seno alla futura dichiarazione, di una serie di diritti economici e sociali.

Il 10 dicembre 1948 l’Assemblea Generale stipulò la Dichiarazione. Il francese René Cassin, uno dei padri del documento, la presentò ai delegati dell’assemblea come il frutto di più ideologie, il punto di incontro e raccordo di concezioni diverse dell’uomo e della società, articolato in quattro pilastri fondamentali: i diritti della persona (diritto di uguaglianza; diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza, ecc.); i diritti che spettano all’individuo nei rapporti coi gruppi sociali a cui partecipa (diritto di sposarsi, diritto alla riservatezza della vita familiare, libertà religiosa); i diritti politici (libertà di pensiero e di riunione…); infine i diritti che si esercitano nel campo economico e sociale (diritto al lavoro, diritto a un’equa retribuzione, diritto al riposo, all’assistenza sanitaria, ecc.).

Oggi la Dichiarazione Universale, che consta di 30 articoli, è il testo più tradotto al mondo, essendo stato interpretato in 520 fra lingue e dialetti. Antonio Cassese, spiegando l’enorme valore del documento, afferma che:

grazie ad esso la società degli stati si è sforzata di uscire gradualmente dagli anni bui in cui solo il dominio e la forza (gli eserciti, i cannoni e le navi da guerra) costituivano il parametro per giudicare l’importanza degli Stati. La Dichiarazione ha favorito l’emergere -anche se tenue e impacciato- dell’individuo, all’interno di uno spazio prima riservato esclusivamente agli stati sovrani. Essa ha messo in moto un processo irreversibile, del quale tutti dovremmo rallegrarci”.

 

Un valore immenso, dunque, non solo dal punto di vista storico, ma soprattutto dal punto di vista culturale e civile, quello della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo. Tuttavia essa era, e rimane, giuridicamente, una “dichiarazione”, ha quindi solo valore programmatico. Non vincola, dunque, formalmente, gli stati contraenti, ma ha lo scopo di affermare solo una serie di principi e aspirazioni. Proprio per questo si procedette, nel 1966, alla emanazione (ed entrata in vigore nel ’76) di due Covenants (patti), con valore giuridico obbligatorio per le parti contraenti, che intervennero a sancire gli stessi principi della Dichiarazione e a renderli legalmente vincolanti. Questi sono il “Patto sui Diritti Civili e Politici” e il “Patto sui Diritti Economici, Sociali e Culturali”, a cui vennero poi aggiunti tre Protocolli addizionali. Nacque, così, da questi tre documenti, la “Convenzione Universale sui diritti umani”, che raccoglie quel “punto di incontro e raccordo di concezioni diverse dell’uomo e della società” e obbliga gli stati aderenti al rispetto di quei diritti fondamentali e universali.

 

L’ampiezza dei core rights treaties

Col tempo, dalla creazione dei Patti del ’66 la comunità internazionale si è progressivamente sviluppata e ha sempre più definito i diritti internazionali dell’uomo, aumentando le aree e gli strumenti di tutela.  Oggi si può dire che la definizione chiave di “diritti dell’uomo”, il loro “nocciolo duro”, sia contenuto in nove trattati e nove protocolli addizionali, i cosiddetti “Core Rights Treaties”.

Già nel 1969 entrò in vigore la Convenzione Internazionale sull’Eliminazione di tutte le Forme di Discriminazione Razziale, che incita gli stati al rispetto di principi di uguaglianza e di condanna di ogni discriminazione, fra cui, ad esempio, all’art.4, quello che afferma che:

Gli Stati Parti condannano ogni propaganda e ogni organizzazione che siano basate su idee e teorie di superiorità di una razza o un gruppo di persone di un colore o un’origine etnica, o che tentino di giustificare o promuovere odio razziale e discriminazione di ogni forma, e (gli stati) si impegnano ad adottare misure immediate e positive che servano a sradicare ogni incitamento a tali discriminazioni (…)”.

 

E’ del 1981, invece, la Convenzione sull’Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione contro le Donne, che, ad esempio, all’art. 3, afferma che gli Stati (Parti) devono prendere tutte le misure adeguate, in tutti i campi, in particolare in quello politico, sociale, economico e culturale, per assicurare “il pieno sviluppo e progresso delle donne, affinché a esse sia garantito l’esercizio e il godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali su una base di uguaglianza con gli uomini”.

Vi sono poi la Convenzione sui Diritti Del Bambino (1990), sulla quale si basa, ad esempio, il sistema di tutele dell’UNICEF (fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia); la Convenzione contro la Tortura e altri Trattamenti Disumani e Degradanti (1987); la Convenzione sulla Protezione dei Diritti di Tutti i Lavoratori Migranti (2003), che tuttavia non è stata né firmata né ratificata dall’Italia, e la Convenzione Internazionale per la Protezione di tutte le Persone soggette a Sparizione Forzata (2010).

Fra le Convenzioni più recenti, infine, la Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità (2008).  All’art. 8, intitolato “Awarness-raising” (“crescita di consapevolezza”) la Convenzione afferma che gli Stati-Parti devono impegnarsi a:

a) far crescere la consapevolezza nella società con riguardo alle persone con disabilità, e promuovere il rispetto per i loro diritti e la loro dignità;

b) combattere gli stereotipi, i pregiudizi e le pratiche dannose correlate a queste persone, incluse quelle basate sul sesso e sull’età, in tutti gli aspetti della vita;

c) promuovere consapevolezza e conoscenza delle capacità e dei possibili contributi di tutte le persone con disabilità”.

 

Ognuno di questi trattati non solo impegna gli Stati – che vi accedono su base volontaria – a porre in essere tutte le misure necessarie per il rispetto delle obbligazioni in esso contenute, ma crea un complesso sistema di tutela dei diritti stessi. Infatti, una volta che uno Stato decide di ratificare un trattato, esso è obbligato a mandare dei Reports periodici a organismi chiamati Treaty Bodies, composti da esperti indipendenti, che periodicamente dunque attuano un “follow-up”, un controllo, sul rispetto dei diritti sanciti dal trattato da parte degli Stati ratificanti. Essi possono ricevere informazioni anche tramite segnalazioni di individui, oppure possono visitare i paesi tramite commissioni di inchiesta.

 

Il futuro dei core rights treaties

Quello dei diritti umani è dunque un sistema che nasce dalla spinta propulsiva dell’atroce esperienza della seconda guerra mondiale. Da allora, è diventato sempre più complesso e in continua evoluzione. Molti paesi, negli anni, hanno ratificato questi trattati, e sono nati nuovi sistemi di tutela. I diritti umani mutano con il mutare delle culture, attraverso la consapevolezza, la coscienza e la cognizione delle persone di quale sia effettivamente il “nocciolo duro”, il “cuore” dei diritti di tutti gli esseri umani. Acquisita la consapevolezza di quali siano oggi i “diritti di tutti”, non ci resta che immaginare quali saranno quelli di domani.

Informazioni

United Nations Human Rights, Office of the High Commissioner, “The Core International Human Rights Treaties”

United Nations Publications, “70 years Universal Declaration of Human Rights”

Antonio Cassese, “I Diritti Umani Oggi”

www.ohchr.org

Si può parlare di tutela dei diritti umani in caso di migrazioni indotte a causa del cambiamento climatico? Ebbene si: http://www.dirittoconsenso.it/2019/03/25/il-ruolo-della-protezione-dei-diritti-umani-nel-contesto-delle-migrazioni-indotte-dal-cambiamento-climatico/

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