Colloqui intimi in carcere

Colloqui intimi in carcere: linee guida del DAP sul diritto all'affettività in carcere

Le nuove linee guida del DAP regolano i colloqui intimi in carcere, riconoscendo il diritto all’affettività dei detenuti secondo la sentenza 10/2024

 

Le nuove linee guida del DAP a garanzia del diritto all’affettività in carcere

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 10/2024[1], ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18 della L. 354/1975 cioè la legge “Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”, nella parte in cui non prevede che la persona detenuta possa essere ammessa a svolgere i colloqui con il coniuge, la parte dell’unione civile o la persona con lei stabilmente convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia, quando, tenuto conto del comportamento della persona detenuta in carcere, non ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell’ordine e della disciplina, né, riguardo all’imputato, ragioni giudiziarie.

L’indiscriminata previsione del controllo a vista sui colloqui tra i detenuti e le persone a questi legate da stabile relazione affettiva, infatti, precludendo radicalmente la condizione di intimità all’incontro, si pone in attrito con l’art. 3 Cost., risolvendosi in “una compressione sproporzionata ed in un sacrificio irragionevole della dignità del detenuto e della libertà della persona a questi legata da una stabile relazione affettiva, che risulta limitata, anche per anni, a coltivare detta relazione, pur essendo estranea al reato e alla condanna”.

Ulteriori profili di illegittimità costituzionale sono stati ravvisati con riferimento all’art. 27 c. 3 Cost. e con l’art. 117 c. 1 Cost. in relazione all’art. 8 CEDU a presidio del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Ne deriva, dunque, una qualificazione dei colloqui intimi in carcere come un vero e proprio diritto soggettivo riconosciuto al detenuto poiché la restrizione della libertà personale trova, comunque, un limite inderogabile nel proprio “contraltare costituzionale”, fondato su beni parimenti meritevoli di tutela.

La Corte Costituzionale, consapevole dell’impatto della pronuncia sulla gestione degli istituti penitenziari, ha evidenziato che, in attesa di una regolamentazione legislativa, la preminente necessità di garantire alle persone ristrette di potere esprimere una normale affettività implicasse altresì un intervento dell’amministrazione della giustizia, in tutte le sue articolazioni, centrali e periferiche, al fine di dare un’ordinata attuazione alla decisione, incluse, dunque, le Direzioni degli Istituti, auspicando una “azione combinata” della magistratura di sorveglianza e dell’amministrazione penitenziaria.

Per tale motivo, dopo oltre un anno di stallo dalla pronuncia additiva di principio, lo scorso 11 aprile, sono state firmate dal Capo del DAP, Lina Di Domenico, linee guida, trasmesse ai Provveditori, Direttori e Comandanti di reparto degli istituti penitenziari, che fissano una disciplina volta a stabilire termini e modalità di esplicazione del diritto all’affettività, individuando i destinatari interni ed esterni per la concessione di colloqui intimi, il loro numero, la loro durata, la loro frequenza e la conseguente determinazione delle misure organizzative interne. Una tappa importante, dunque, lungo il percorso di inveramento del volto costituzionale della pena.

 

Colloqui intimi in carcere: natura giuridica, criteri di priorità, fruitori

L’alveo nel quale va ricondotta giuridicamente la fattispecie dei colloqui intimi in carcere è quello dei colloqui intramurari. Possono trovare applicazione, dunque, le disposizioni contenute nell’art. 37 del Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 230/2000, con esclusione di quelle incompatibili con l’assenza di controllo visivo sul colloquio. In particolare, sono applicabili il comma 8, concernente il numero di colloqui dei quali i detenuti ed internati fruiscono mensilmente, nei quali dovranno essere computati i colloqui in argomento, ed il comma 10 relativo alla durata che è quantificata nella misura massima consentita di due ore.

L’art. 18, comma 3, secondo periodo, O.P. fornisce le coordinate che possono indirizzare l’amministrazione penitenziaria nell’individuazione degli ambienti nei quali far svolgere i colloqui senza controllo visivo, prevedendo che “i locali destinati ai colloqui con i familiari favoriscono, ove possibile, una dimensione riservata del colloquio e sono collocati preferibilmente in prossimità dell’ingresso dell’istituto”. Solo per speciali motivi, la direzione può consentire che il colloquio si svolga in un locale distinto, ai sensi dell’art. 37, comma 5, del D.P.R. 230/2000. Per garantire un corretto svolgimento dei colloqui intimi, i locali, individuati dai Provveditori, dovranno essere dotati di una camera arredata con un letto e con annessi servizi igienici.

Sul punto, va osservato come il dato normativo sia antitetico alla realtà poiché, dei 189 istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale, solo 32 hanno confermato, allo stato, l’esistenza di uno spazio idoneo allo scopo, previa preventiva attuazione di ingenti e corposi interventi strutturali[2].

La mancanza di spazi sufficienti a soddisfare tutte le domande presuppone, pertanto, l’individuazione di criteri di priorità, laddove si renda necessario operare una scelta. In tal caso, la precedenza verrà accordata:

  • ai detenuti che non beneficiano di permessi premio, né di altri benefici penitenziari che consentano di coltivare i rapporti affettivi all’esterno;
  • ai detenuti, compresi gli imputati, che a parità di condizioni con altri devono espiare pene più lunghe e che sono in stato di privazione della libertà da più tempo.

 

I soggetti potenzialmente fruitori dei colloqui intimi in carcere con le persone detenute sono il coniuge, la parte dell’unione civile o la persona stabilmente convivente. Prima di autorizzare il colloquio riservato, il direttore dell’istituto, oltre all’esistenza di eventuali divieti dell’autorità giudiziaria che impediscano i contatti del ristretto con la persona con la quale il colloquio stesso deve avvenire, deve verificare la sussistenza del presupposto dello stabile legame affettivo, in particolare l’effettività della pregressa convivenza. L’accertamento potrà essere semplificato per il coniuge o la parte dell’unione civile ove risulti dai registri anagrafici ovvero documentata anche tramite autocertificazione come previsto dalla legislazione vigente, soggetta a controllo di veridicità. Per le persone stabilmente conviventi con il detenuto, che abbiano con lo stesso un rapporto affettivo, se la circostanza non risulti altrimenti nota, la Direzione chiederà all’interessato di integrare opportunamente la documentazione. La persona ammessa al colloquio intimo con il detenuto, prima dello svolgimento dello stesso, sottoscrive un consenso informato inerente alla tipologia dell’incontro da cui risulti in specie che lo stesso avverrà in assenza di controlli diretti da parte della Polizia penitenziaria. Sono esclusi, infine, i detenuti sottoposti a regimi detentivi speciali di cui agli artt. 41-bis O.P. e 14 bis O.P.

 

Modalità organizzative e gestione della sicurezza

Sul fronte organizzativo, permane l’esigenza di video sorvegliare le zone antistanti i locali destinati ai colloqui intimi in carcere ed i percorsi per raggiungere i predetti locali. Non è consentita la chiusura all’interno della porta di accesso, di guisa che i locali dovranno sempre e inderogabilmente risultare accessibili al personale di Polizia penitenziaria, dotato di equipaggiamento tecnico in modo da scongiurare eventuali pericoli per l’incolumità dei detenuti e dei familiari, oltre che dell’ordine e della sicurezza interni.

Qualora, poi, vi sia fondato motivo di ritenere che taluno occulti sulla persona oggetti non consentiti e potenzialmente lesivi, si procederà a perquisizione personale ai sensi di cui all’art. 274 c.p.p. Si procederà, in ogni caso, all’ispezione degli ambienti prima e dopo l’incontro intimo.

La circolare, inoltre, specifica che la biancheria necessaria è introdotta direttamente dalle persone autorizzate al colloquio intimo e sottoposta a controllo. Le pulizie, da effettuarsi al termine di ciascun colloquio, e la sanificazione, ove necessaria, competono ad un detenuto lavorante ammesso al regime ex art. 21 O.P. interno, che non abbia quindi contatti con la restante popolazione detenuta.

L’indicazione della Corte Costituzionale impone, all’evidenza, un accertamento da parte della Direzione di eventuali motivi ostativi all’autorizzazione del colloquio riservato per ragioni di sicurezza e/o di mantenimento dell’ordine e della disciplina. Dette circostanze devono essere desunte, in primo luogo, dalla condotta intramuraria del detenuto che presuppone un congruo periodo di osservazione funzionale al previo parere del G.O.T. o del G.O.T.A.[3] o tramite lo staff multidisciplinare, riservando la consultazione dell’équipe solo nei casi in cui verrà ritenuta necessaria (ad esempio, nei casi di condannati per reati di cui alla Legge 69/2019 o in quelli per reati di cui all’art. 4-bis O.P. o nei casi di condannati con problematiche personologiche o disciplinari rilevanti).

Nel caso di detenuti nei cui confronti siano stati redatti rapporti disciplinari indicativi di rischi per lo svolgimento dei colloqui riservarti elevati negli ultimi sei mesi o nell’ipotesi di trasferimento per motivi di sicurezza, l’autorizzazione al colloquio potrà avvenire decorso un periodo di osservazione non inferiore a sei mesi, in ragione della gravità della condotta.

In ogni caso, l’autorizzazione al colloquio intimo potrà essere negata nell’ipotesi di detenzione di sostanze stupefacenti e/o rinvenimento, ascritto al detenuto richiedente, di cellulari, di oggetti atti ad offendere o il cui possesso non è consentito, ovvero nell’ipotesi di partecipazione a disordini o condotte connotate da atti di violenza fisica nonché di condotte in grado di incidere potenzialmente sui rischi connessi ad un colloquio privo di controllo visivo.

Informazioni

Corte Costituzionale, sent. n. 10/2024.

Circolare DAP, 11 aprile 2025, “Sentenza della Corte Costituzionale e l’affettività in carcere. Prime linee guida per i Signori Provveditori, i Direttori e i Comandanti di Reparto”.

Bricola F., Teoria generale del reato (1973).

[1] Per un approfondimento sulla sentenza della Corte Costituzionale n. 10/2024 invito a leggere: L’affettività in carcere – DirittoConsenso.

[2] Sono le parole del Ministro della Giustizia, On. Carlo Nordio, in risposta all’interrogazione parlamentare del 14 febbraio scorso presentata dal deputato Roberto Giachetti di Italia Viva

[3] Gruppo di osservazione e trattamento allargato che può prevedere anche la partecipazione di enti del terzo settore o comunque di soggetti terzi rispetto l’amministrazione che partecipano al trattamento del detenuto.


Diritto d'autore e AI

La crisi del diritto d'autore nell'era dell'IA

Il diritto d’autore alla prova della creatività algoritmica e dell’intelligenza artificiale: tra sfide legali e scenari normativi

 

Uomo vs IA: chi è il titolare del diritto d’autore sull’opera generata da algoritmi?

Nei sistemi giuridici internazionali ed europei, il diritto d’autore risulta intrinsecamente connaturato all’apporto creativo della persona fisica. Per la Corte di Cassazione, il concetto di “creatività”, cui fa riferimento l’art. 1 della L. 633/1941, a protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, presuppone che l’opera rifletta la personalità dell’autore, manifestando le sue scelte libere e creative. Tuttavia, il paradigma tradizionale della proprietà intellettuale[1], incentrato su una visione antropocentrica, ha iniziato a vacillare con l’avvento delle reti neurali artificiali, ossia modelli computazionali che emulano i processi cognitivi e la capacità elaborativa dei dati propria del cervello biologico. I più avanzati sistemi di intelligenza artificiale generativa, sfruttando algoritmi basati su architetture di rete neurale, sono in grado di generare contenuti di testo, immagini, suoni e video realistici, sulla base di dettagliate istruzioni impartite dall’utente, cd. prompt.

Da un punto di vista civilistico, l’autore artificiale non è dotato di soggettività giuridica autonoma. Stando alla definizione del Parlamento europeo, <<L’intelligenza artificiale è l’abilità di una macchina di mostrare capacità umane, quali il ragionamento, l’apprendimento, la pianificazione e la creatività>>. L’IA, checché ne dica Stephen Thaler[2], rimane pur sempre una res che può costituire, al più, oggetto di rapporti giuridici, escludendosi che possa assurgere a soggetto titolare dei diritti morali e patrimoniali sull’opera, nei quali si estrinseca il diritto d’autore.

Nel caso di sistemi di intelligenza artificiale pienamente generativi, indipendenti dall’intervento dell’utente, il diritto d’autore sugli output generati dovrebbe appartenere allo sviluppatore, considerando l’IA come una estensione del suo personale processo creativo. Questa tesi si fonda su una reinterpretazione della disciplina statunitense delle opere create su commissione (work for hire doctrine), contenuta nel Copyright Act del 1976, secondo la quale le opere create da un dipendente, nell’ambito dell’attività lavorativa, sono di proprietà del datore di lavoro-committente, cui viene riconosciuta la titolarità di tutti i diritti di copyright. In una trasposizione tecnologica, infatti, il programmatore dell’IA, “datore di lavoro”, detiene i diritti d’autore sull’opera realizzata dal sistema algoritmico, “lavoratore”.

Qualora si tratti di IA parzialmente generative, che utilizzano tanto le informazioni del programmatore quanto quelle immesse dall’utente, si dovrebbe, invece, considerare quest’ultimo autore dell’opera, soprattutto quando gli input forniti all’algoritmo siano particolarmente dettagliati e influenzino in modo determinante il risultato finale. Nell’ipotesi di interoperabilità, il fondamento normativo che giustifica la titolarità del diritto d’autore in capo all’utente sarebbe da rinvenire nell’art. 7, primo comma, della L. 633/1941, il quale dispone che “è considerato autore dell’opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell’opera stessa”.

 

La tutela delle opere dell’intelligenza artificiale

Affinché l’opera dell’ingegno rientri nell’alveo della tutela autorale, è necessario che, in aggiunta al carattere creativo, sia dotata dei requisiti di originalità e novità. Tuttavia, gli output testuali, visivi o sonori prodotti dai modelli di intelligenza artificiale generativa costituiscono il risultato di una rielaborazione automatica di dati preesistenti, cosicché, nel contesto delle “opere derivate”, i tradizionali elementi costitutivi del diritto d’autore sono più apparenti che reali.

Onde evitare forzature ermeneutiche, pertanto, la questione della protezione delle opere generate dall’IA si gioca tutta sul territorio della creatività. Sul punto, con ordinanza n. 1107 del 16 gennaio 2023, la Corte di Cassazione si è espressa in merito alla questione. In particolare, il caso sottoposto all’attenzione della Corte vedeva coinvolti la RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a. e un’artista che contestava la violazione del proprio diritto d’autore su un’opera grafica generata tramite IA, dal titolo “The scent of the night”, utilizzata come scenografia per il Festival di Sanremo del 2016. La parte attrice richiedeva il risarcimento dei danni patiti e la rimozione del programma dal sito internet della RAI. La Suprema Corte, sposando una tesi già espressa in più sedi e conferendole autorevolezza, ha precisato che il ricorso all’utilizzo di un software non preclude, di per sé, la possibilità di qualificare il contenuto prodotto come opera dell’ingegno, a meno che, all’esito di un accertamento di fatto in cui il tasso di creatività sia stato scrutinato con rigore, non risulti che l’utilizzo della tecnologia abbia assorbito l’elaborazione creativa dell’artista.

Sulla scorta del suddetto criterio, occorre distinguere le opere generate attraverso sistemi di intelligenza artificiale rispetto alle quali l’elaborazione creativa dell’uomo assume un rilievo significativo da quelle rispetto alle quali, invece, l’apporto creativo dell’uomo è marginale. Solo nel primo caso, l’opera sarà tutelabile secondo le categorie tradizionali del diritto d’autore, e tanto il diritto morale di essere riconosciuto autore, quanto i diritti di sfruttamento economico dell’opera andranno riconosciuti in capo all’artista persona fisica. Questa interpretazione, dunque, sembra subordinare l’accertamento di fatto del gradiente di creatività allo sforzo intellettuale profuso nella formulazione delle istruzioni impartite all’IA.

Dubbi continuano a permanere sul regime normativo applicabile alle opere generate da sistemi di intelligenza artificiale rispetto alle quali l’elaborazione creativa dell’uomo è marginale o del tutto assente. I principali orientamenti espressi in dottrina negano la possibilità di applicare la normativa sul diritto d’autore; alcuni sostengono che le opere in questione ricadano nel pubblico dominio, escludendo la titolarità persino in capo allo sviluppatore del software poiché non contribuirebbe alla loro creazione in modo diretto, altri, prospettando soluzioni più “garantiste”, propendono ad accordare una qualche forma di tutela, quantomeno tramite il riconoscimento di un diritto sui generis.

 

Le modifiche del DDL IA alla legge sul diritto d’autore

Il 20 marzo 2025, il Senato ha approvato il disegno di legge n. 1146, in materia di intelligenza artificiale, finalizzato ad armonizzare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento europeo “AI Act”. La legge reca principi in materia di ricerca, sperimentazione, sviluppo, adozione e applicazione di sistemi e modelli di intelligenza artificiale. Promuove un utilizzo corretto, trasparente e responsabile, in una dimensione antropocentrica, dell’intelligenza artificiale, volto a coglierne le opportunità. Garantisce, inoltre, la vigilanza sui rischi economici e sociali e sull’impatto dell’intelligenza artificiale sui diritti fondamentali.

L’art. 24, rubricato “Tutela del diritto d’autore delle opere generate con l’ausilio dell’intelligenza artificiale”, inserito nel Capo IV recante “Disposizioni a tutela degli utenti e in materia di diritto d’autore”, apporta modifiche all’art. 1, primo comma, della L. 633/1941. La nuova formulazione normativa specifica che le opere dell’ingegno, protette dal diritto d’autore, siano di origine umana e, infine, aggiunge un inciso che estende la tutela anche a quelle create con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché costituenti risultato del lavoro intellettuale dell’autore. Non si fa più menzione, come era stato proposto in origine, del fatto che il contributo umano debba essere “creativo, rilevante e dimostrabile”; una previsione non esente da criticità che avrebbe fatto ricadere, paradossalmente, l’onere della prova sul titolare dei diritti, introducendo, peraltro, un obbligo non previsto in alcun modo dai trattati internazionali dell’OMPI (Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale) o dalle direttive europee in materia di diritti d’autore e connessi.

Dopo l’art. 70-sexies, viene inserito, inoltre, il nuovo art. 70-septies, il quale prevede che “La riproduzione e l’estrazione di opere o di altri materiali attraverso modelli e sistemi di intelligenza artificiale, anche generativa, sono consentite in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 70-ter e 70-quater”. In altri termini, si tratterebbe di riproduzioni compiute da organismi di ricerca e da istituti di tutela del patrimonio culturale, per scopi di ricerca scientifica, allorquando l’utilizzo delle opere e degli altri materiali non sia stato espressamente riservato dai titolari del diritto d’autore e dei diritti connessi nonché dai titolari delle banche dati.

La necessità dell’intervento normativo si spiega in considerazione del fatto che la crescente produzione di opere attraverso l’intelligenza artificiale generativa sta facendo emergere profili di violazione dei diritti di proprietà intellettuale. Infatti, i sistemi IA, ai fini della produzione di output, necessitano di un continuo addestramento ed elaborano una enorme mole di dati e contenuti acquisiti dal web. Ciò spiega come i cd. training datasets contengano le creazioni di migliaia di autori che hanno reso il proprio lavoro accessibile al pubblico senza, tuttavia, rinunciare ai diritti su di esso.

Informazioni

Cass. civ., sez. I, 29/05/2020.

Nicotra, M., Sarzana di S. Ippolito, F., Intelligenza artificiale, blockchain e cripto valute (2024), Wolters Kluwer Italia.

Copyright Act, 1976, section 101.

Cass. civ., sez. I, ord. n. 1107/2023.

Senato della Repubblica, XIX Legislatura, Fascicolo Iter DDL S. 1146.

[1] Per un approfondimento sulla proprietà intellettuale e sui diritti ad essa connessi invito a leggere: La proprietà intellettuale e i suoi diritti – DirittoConsenso.it.

[2] Da diversi anni, Stephen Thaler, scienziato e direttore generale della società Imagination Engins, Inc., presenta domande di brevetti presso gli uffici di proprietà intellettuale di tutto il mondo, volte a far riconoscere la titolarità di due invenzioni (un contenitore per alimenti e un dispositivo luminoso di segnalazione) ad un sistema IA da lui progettato, noto come “DABUS”. Thaler sostiene che DABUS sia senziente e che, di conseguenza, abbia diritto a rivendicare i diritti di proprietà intellettuale sulle opere generate. Finora, i tentativi sono stati per lo più infruttuosi, nonostante i numerosi ricorsi presentati contro i rifiuti opposti alle sue domande.


Cooperazione colposa

La cooperazione colposa

La cooperazione colposa: origine dell’istituto controverso, analisi e applicazioni giurisprudenziali nell’ambito dell’attività medica di équipe

 

Cooperazione colposa: un ossimoro giuridico o un istituto indispensabile?

Il problema della compatibilità ontologica tra concorso di persone e colpa è atavico. Già sotto la vigenza del codice Zanardelli, la diatriba che animava la dottrina penalistica aveva ad oggetto la configurabilità del concorso di persone nel reato colposo. Il “nodo gordiano” consisteva proprio in una impossibilità di conciliare, su un piano logico prima ancora che giuridico, la prevedibilità e non volontà dell’evento a titolo di colpa con la volontà dei compartecipi nell’esecuzione del reato poiché il pactum sceleris, ossia il previo accordo criminoso tra i concorrenti, era ritenuto un elemento indefettibile del concorso.

Il codice Rocco, nel 1930, risolve secondo una logica autoritaria la questione e introduce l’istituto della cooperazione colposa, all’art. 113 c.p., per colmare una lacuna sanzionatoria derivante dalla mancata previsione della compartecipazione nel delitto colposo. La scelta di politica criminale non è stata accolta con favore da alcuni autori in dottrina che hanno avanzato la tesi della natura “inutile” della norma, in quanto mero doppione dell’art. 110 c.p. sul concorso di persone nel reato[1].

In realtà, più che esempio di ridondanza legislativa da espungere, in prospettiva di una nuova codificazione penale, l’istituto della cooperazione colposa presenta un sostrato empirico criminoso degno di rilievo ed è espressione di una inconsapevole lungimiranza del legislatore del 1930. Il fenomeno concorsuale, infatti, non è una prerogativa esclusiva della criminalità dolosa e la pluralità di agenti accresce l’attitudine lesiva delle loro condotte, a prescindere dall’elemento soggettivo che le connota. Da questo punto di vista, il codice Rocco è riuscito a cogliere la fisionomia dell’illecito colposo nella realtà contemporanea del “macchinismo” e del progresso tecnologico, anticipando una casistica problematica legata alle attività rischiose socialmente utili (es.: attività medica, attività industriale, circolazione stradale, aerea, ferroviaria, marittima), nel contesto delle quali, la cooperazione colposa costituisce ipotesi di frequente verificazione.

Alla luce di queste considerazioni, non è poi forse così “inutile” una norma che svolge una razionale funzione di incriminazione nella moderna società del rischio e che, per di più, trova cospicua applicazione in innumerevoli pronunce giurisprudenziali.

 

La “problematica” funzione incriminatrice dell’art. 113 c.p.

L’art. 113 c.p., rubricato “Cooperazione nel delitto colposo” dispone, al primo comma, che:

nel delitto colposo, quando l’evento è stato cagionato dalla cooperazione di più persone, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso”.

 

Esso realizza un modello di disciplina unitario su base causale, assoggettando alla medesima pena edittale tutti i concorrenti che realizzino condotte atipiche rispetto al fatto colposo altrui, fermo restando la possibilità per il giudice di aumentarla, ai sensi del secondo comma, “per chi ha determinato altri a cooperare nel delitto, quando concorrono le condizioni stabilite nell’art. 111 c.p.[2] e nei numeri 3[3] e 4[4] dell’art. 112 c.p.”.

Parte della dottrina[5] ha ritenuto che la norma sia dotata di una pericolosa funzione incriminatrice, in contrasto patente con il canone di frammentarietà del diritto penale e il principio di stretta legalità, finendo per “allargare le maglie” della responsabilità colposa a condotte colpose atipiche che, per loro stessa natura, di per sé sole, non si pongono, in contrasto con alcuna regola cautelare.

Si sostiene, in particolare, che la condotta di concorso rilevante ex art. 113 c.p. debba consistere sempre nella violazione di una regola cautelare diretta ad evitare l’evento lesivo. In realtà, le obiezioni mosse alla cooperazione colposa trascurano la funzione intrinseca delle norme sulla compartecipazione criminosa, propria anche dell’art. 110 c.p. sul concorso doloso e che consiste, appunto, nel conferire rilievo penale a condotte atipiche. La funzione dell’art. 113, pertanto, è quella di incriminare chi arreca un contributo morale o materiale alla altrui condotta colposa.

Pensiamo all’esempio del passeggero che istighi il conducente a viaggiare ad una velocità sconsiderata, realizzando una partecipazione morale nel conseguente sinistro lesivo o mortale; l’invito ad aumentare la velocità, accolto dal soggetto alla guida del veicolo, costituisce, infatti, una ipotesi inconfutabile di istigazione colposa.

Cesare Pedrazzi spiega[6] che la condotta di partecipazione colposa <<pur risultando a posteriori pienamente causale, non ha da sola una fisionomia definita; in altre parole: non ha natura esecutiva; la sua pericolosità ancora astratta e indeterminata, diventa attuale e specifica solo incontrando la condotta pericolosa altrui; […] la condotta di Tizio che lascia incustodito un fucile carico, acquista una fisionomia giuridica solo quando Caio impugna l’arma senza verificarla, e la punta per gioco contro una persona o un animale o una cosa, derivandone un danno che può essere di natura diversissima>>[7].

Alla base della cooperazione colposa vi sarebbe, dunque, una convergenza di condotte atipiche e tipiche verso la produzione di un evento lesivo che segnerebbe il discrimine rispetto al concorso di cause colpose indipendenti, ex art. 41 comma 3 c.p., al quale possono essere ricondotte le ipotesi di concorso tra cause dell’evento tutte illecite in quanto tipicamente colpose.

 

L’elemento psicologico

Uno degli aspetti più controversi della cooperazione colposa riguarda il c.d. legame psicologico che avvince le condotte dei concorrenti e la sua effettiva consistenza. A differenza dell’istituto del concorso di cause colpose indipendenti che non sottende alcun collegamento psicologico tra le condotte degli agenti, ma fatti colposi autonomi che si intersecano e concorrono alla produzione dell’evento lesivo[8], la compartecipazione criminosa nel delitto colposo presuppone una sinergia, un’interazione tra i concorrenti.

Nella letteratura penalistica, una prima tesi richiede la consapevolezza, in capo al partecipe, del carattere colposo dell’altrui condotta; il partecipe, dunque, deve essere consapevole di aderire alla condotta negligente, imprudente o imperita del concorrente[9]. A questa tesi, è stata mossa l’obiezione di limitare l’operatività della cooperazione colposa ai soli casi di colpa cosciente o con previsione dell’evento[10].

Una seconda tesi, prospettata dalla dottrina prevalente[11] e supportata dalla giurisprudenza, ravvisa l’elemento psicologico della fattispecie concorsuale di cui all’art. 113 c.p. nella consapevolezza, anche unilaterale, di conferire il proprio apporto all’azione od omissione di altri che sfocia nella produzione dell’evento non voluto, senza che si richieda una conoscenza del carattere specificamente colposo della condotta del terzo.

Secondo la Corte di Cassazione, sarebbe proprio la consapevolezza di cooperare con altri a dar vita a una cd. connessione di rischio tra le condotte dei concorrenti. Prescindere da un effettivo legame psichico non sarebbe sufficiente a fondare una responsabilità a titolo di concorso colposo. Questo elemento, come anche specificato nella Relazione del Ministro della Giustizia nel progetto definitivo al Codice penale, costituisce, infatti, il denominatore comune ad ogni forma di compartecipazione criminosa, sia dolosa che colposa.

 

La cooperazione colposa nell’attività medica in équipe

Il lavoro d’équipe costituisce l’ipotesi più frequente di cooperazione colposa in ambito medico-sanitario.

Gli operatori di una struttura sanitaria sono titolari di una posizione di garanzia a tutela della salute del paziente, espressione dell’obbligo di solidarietà costituzionalmente imposto ex artt. 2 e 32 della Costituzione, sia nelle ipotesi di cd. cooperazione sincronica, qualora operino in un unico contesto spazio temporale[12], sia nei casi di cd. cooperazione diacronica che si svolge in tempi diversi e, tuttavia, intersecati tra loro[13].

Il principio di affidamento, corollario del principio di personalità della responsabilità penale di cui all’art. 27 Cost., a rigore, implicherebbe che, nell’ambito del gruppo, ciascun medico sia responsabile per l’errore proprio, connesso alla violazione di regole cautelari attinenti al proprio settore di specializzazione, senza che l’evento lesivo per l’integrità psico-fisica del paziente derivante dalla condotta colposa individuale sia ascrivibile agli altri componenti che abbiano osservato, pedissequamente, le disposizioni medico-sanitarie.

La giurisprudenza, sempre mossa da una grande “sfiducia” nei confronti dell’attività medica di équipe, ha ritenuto che la divisione del lavoro costituisca non soltanto un fattore di sicurezza poiché le specifiche competenze specialistiche consentono al sanitario di profondere tutta la diligenza, prudenza e perizia richieste, ma anche un fattore di rischio che fa insorgere pericoli nuovi e diversi da quelli propri dell’attività medica monosoggettiva, essenzialmente derivanti da difetti di coordinamento e di informazione, da errori di comprensione o dovuti alla mancanza di una visione d’insieme e, spesso, tra loro collegati. Sennonché, l’interpretazione giurisprudenziale ha propeso ad affievolire la portata del principio di affidamento e ha ampliato il contenuto dell’obbligo di diligenza gravante su ciascun componente dell’équipe che concernerebbe, alla prova dei fatti, non solo le specifiche mansioni a lui affidate, ma anche un controllo sull’operato e sugli errori altrui che siano evidenti e non settoriali.

La giurisprudenza, dunque, sulla base di queste premesse ermeneutiche, nell’ipotesi di cooperazione multidisciplinare con esito infausto per il paziente, ha fatto, spesso, un’applicazione indiscriminata della cooperazione colposa, configurando, tuttavia, una ipotesi di responsabilità oggettiva a carico dei membri dell’équipe che avevano operato nel pieno rispetto delle proprie regole di diligenza.

Negli orientamenti giurisprudenziali più recenti, si registra, invece, una maggiore attenzione a “calibrare” gli obblighi di sorveglianza nell’attività medica di équipe, alla luce del principio di personalità della responsabilità penale.

La Corte di Cassazione ha affermato, infatti, che <<in caso di lavoro d’équipe e, più in generale, di cooperazione multidisciplinare nell’attività medico-chirurgica, l’accertamento del nesso causale rispetto all’evento verificatosi deve essere compiuto con riguardo alla condotta e al ruolo di ciascuno, non potendosi configurare aprioristicamente una responsabilità di gruppo, in particolare quando i ruoli ed i compiti di ciascun operatore sono nettamente distinti tra loro, non potendosi trasformare l’onere di vigilanza in un obbligo generale di costante raccomandazione al rispetto delle regole cautelari e di invasione degli spazi di competenza altrui>>.

Informazioni

G, De Vero, Corso di diritto penale (2017), Giappichelli

C. Pedrazzi, Il concorso di persone nel reato (1952), Priulla

G. Musotto, Corso di diritto penale. Parte generale (1960), Palumbo

A.R. Latagliata, Cooperazione nel delitto colposo (1962), in Enc. dir., vol. X, Giuffrè

L. Risicato, Rileggendo Cesare Pedrazzi, il concorso di persone nel reato, Palermo, 1952, in Discrimen, 23 febbraio, 2021

L. Risicato, L’attività di équipe tra affidamento ed obblighi di controllo reciproco. L’obbligo di vigilare come regola cautelare (2013), Giappichelli

Cass. pen. sez. IV – sentenza n. 41317/2007

Cass. pen. sez. IV – sentenza n. 30626/2019

[1] Ad esempio, MUSOTTO, Diritto penale, cit., 317 afferma: “il fatto che il nostro legislatore dedichi una disposizione a parte per disciplinare il concorso nel reato colposo, non deve indurre a pensare che si tratti di una figura sui generis di concorso. In verità, la norma ha soltanto una funzione chiarificatrice rispetto alla regola generale fissata dall’art. 110 c.p. sul concorso di persone nel reato, in relazione, soprattutto, al dibattito sorto sotto il codice Zanardelli circa l’ammissibilità o meno del concorso nel reato colposo”.

[2] Il soggetto determinato è non imputabile ovvero non punibile a cagione di una condizione o qualità personale.

[3] Il soggetto determinato è sottoposto all’autorità, direzione, vigilanza del determinatore.

[4] Fa riferimento a chi ha determinato a commettere il reato un minore di anni 18 o una persona in stato di infermità o di deficienza psichica, ovvero si è comunque avvalso degli stessi o con gli stessi ha partecipato nella commissione di un delitto per il quale è previsto l’arresto in flagranza.

[5] Tra gli altri FIANDACA-MUSCO; ROMANO-GRASSO.

[6] PEDRAZZI, Il concorso di persone nel reato, Palermo, 1952.

[7] RISICATO, Rileggendo Cesare Pedrazzi, il concorso di persone nel reato, in Discrimen, 23 febbraio 2021, osserva che <<la condotta di partecipazione colposa, alla luce del pensiero del Pedrazzi, può quindi essere priva di una immediata connessione di rischio con l’evento lesivo, diventando pericolosa solo grazie all’interferenza con la condotta (direttamente) colposa del terzo: in questa importantissima affermazione si ritrova l’elemento che collega logicamente l’art. 113 c.p. ai limiti del principio di affidamento, consentendo di superare le solide soglie della tipicità monosoggettiva per incriminare il fatto “comune” incautamente gestito>>.

[8] Ad es., in materia di circolazione stradale, Tizio e Caio, l’uno a insaputa dell’altro, non rispettano lo stop che impone di fermarsi a un incrocio particolarmente pericoloso e la collisione determina un sinistro lesivo. Nei Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale, si legge che il concorso di cause colpose indipendenti è contraddistinto <<dalla coincidenza fortuita di azioni colpose nel produrre lo stesso evento di danno senza alcun vincolo di coordinamento>>. Per un approfondimento sulla responsabilità penale negli incidenti stradali invito a leggere: La responsabilità penale negli incidenti stradali – DirittoConsenso.

[9] A.R. LATAGLIATA, Cooperazione nel delitto colposo, p. 615, riporta l’esempio del noleggiatore che sia a conoscenza della circostanza che il cliente utilizzi l’autovettura per una gara di velocità in pieno centro; in tal caso, si configurerebbe una responsabilità dello stesso a titolo di cooperazione nel delitto colposo commesso dal cliente, in virtù del collegamento psicologico di adesione all’imprudenza commessa da un’altra persona.

[10] FIANDACA-MUSCO.

[11] Tra gli altri, ROMANO-GRASSO.

[12] Come nel caso dell’esecuzione di un intervento chirurgico.

[13] In tal caso, si realizza una successione nella posizione di garanzia tra vari medici che intervengono in sequenza, come nel caso del paziente che, dopo aver subito un intervento chirurgico, viene trasferito nel reparto di terapia intensiva per una prima fase di degenza.


Reato di femminicidio in America Latina

Il reato di femminicidio in America Latina

Considerazioni critiche sulla genderizzazione dell’omicidio doloso e analisi della disciplina del reato di femminicidio in America Latina

 

Reato di femminicidio: una fattispecie necessaria nel nostro ordinamento penale?

Tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge, ma alcuni sono più uguali degli altri”. Una lettura orwelliana dell’art. 3 Cost. sembrerebbe essere prospettata da una eventuale introduzione, nella nostra legislazione penale, di un reato di femminicidio[1]. Una previsione incriminatrice per la repressione dell’omicidio di genere, infatti, contrasterebbe con il canone di uguaglianza/ragionevolezza poiché l’art. 575 c.p. appresta tutela al bene giuridico “vita”, senza distinzioni in base al sesso del suo titolare. Nessuna fattispecie incriminatrice (ad eccezione delle norme sull’interruzione della gravidanza) contiene discriminazioni relative al sesso del soggetto passivo che subisce violenza. Tuttavia, le politiche populiste, nella bulimica ricerca di consenso dell’opinione pubblica, invocano la creazione di una norma incriminatrice ad hoc.

È fuor di dubbio che la violenza contro le donne sia un fenomeno esecrabile, ma muoversi entro le coordinate di un diritto penale simbolico, acutizzando quell’ipertrofia che ammorba, da anni, lo ius criminale, non rappresenta una soluzione congeniale. Il rischio che si prospetta sarebbe, inoltre, quello di svilire la complessità di determinati episodi criminosi, focalizzandosi eccessivamente sul movente patriarcale, trascurando, per converso, la rilevanza eziologica di fattori eterogenei e un’attenta analisi del profilo psicologico dell’autore.

Lo slogan femminista “il maschio violento è il figlio sano del patriarcato” generalizza dinamiche ben più complesse, fomentando, per paradosso, una isteria misandrica, riprovevole allo stesso modo della misoginia ripugnata. Ad esempio, i disturbi della personalità, spesso sottovalutati, possono interferire con la capacità dell’individuo di comprendere e rispettare le dinamiche di una relazione sana, con un conseguente aumento del rischio di comportamenti controllanti e violenti. Si pensi ad alcuni uomini, autori di femminicidio, che presentano una personalità narcisistica, caratterizzata da un ego grandioso e una marcata assenza di empatia. Qualora la donna maturi la scelta di interrompere la relazione sentimentale o sottrarsi definitivamente alle sue strategie manipolative, il narcisista ben potrebbe reagire con una escalation di rabbia esplosiva e violenza che possono culminare nell’omicidio della vittima, non come esito diretto di una cultura maschilista, ma in risposta ad una intollerabile disconferma percecepita.

 

Il caso dell’America Latina: la poliedricità della violenza contro le donne

In America Latina, si registrano i tassi più alti al mondo di crimini violenti contro le donne. I dati sono inquietanti. Secondo i dati della Commissione economica delle Nazioni Unite per l’America Latina e i Caraibi (ECLAC), nel 2023, sono state almeno 3.897 le donne assassinate, ovvero una media di 11 al giorno.

Le cause degli omicidi e degli abusi non si rinvengono soltanto nel machismo, nella visione della donna come essere inferiore e relegata al ruolo di “angelo del focolare domestico[2], ma anche nel ruolo attivo della criminalità organizzata transnazionale. Le vittime del traffico di esseri umani sono, per la maggioranza, donne, provenienti persino dall’Europa orientale, sfruttate nel mercato del sesso e, spesso, assassinate.

Un ulteriore fattore che influisce sull’alto tasso di omicidi femminili è, in molti casi, legato alla diffusa presenza di gang criminali, radicate nel territorio, note come le Maras. In contesti di degrado sociale e in assenza di opportunità lavorative, rapine, estorsioni, riciclaggio di denaro, traffico di droga e armi diventano i mezzi di sostentamento primari. L’affiliazione al gruppo implica dei rigidi riti d’iniziazione che vanno dalle percosse per gli uomini allo stupro per le donne. Durante le faide tra gang, inoltre, amiche, sorelle e madri dei membri da colpire diventano un veicolo di ritorsione e il principale bersaglio di omicidi per vendetta.

Ma la violenza contro le donne costituisce anche una forma di repressione del dissenso politico. In Cile, in oltre tre mesi di proteste contro il governo di Sebastian Piñera, le organizzazioni in difesa dei diritti umani hanno denunciato aggressioni, torture e stupri nei confronti delle manifestanti, perpetrati dai militari e dalle forze di polizia. Secondo i dati pubblicati nel gennaio 2020 dall’Istituto nazionale dei diritti umani (INDH), sono stati denunciati almeno 191 casi di violenza sessuale, 412 casi di tortura e 842 casi di violenza per uso eccessivo della forza durante la detenzione.

 

La disciplina del reato di femminicidio in America Latina: Messico, Costarica, Guatemala e Cile

L’art. 325 del Codice penale federale del Messico dispone, al primo comma, che “commette il delitto di femminicidio chi priva una donna della sua vita per ragioni di genere”. Esistono ragioni di genere quando ricorrono segni di violenza sessuale di qualsiasi tipo, lesioni, mutilazioni precedenti o posteriori alla privazione della vita o, ancora, atti di necrofilia. Altresì rilevanti sono gli antefatti violenti subiti in ambito familiare, lavorativo o scolastico, la relazione sentimentale, affettiva o di fiducia tra il soggetto attivo e la donna, minacce poste in relazione con l’atto delittuoso, isolamento precedente alla privazione della vita e, infine, l’esposizione del corpo della vittima in luogo pubblico. La cornice sanzionatoria è draconiana, sproporzionata rispetto alla pena stabilita dall’art. 302 per l’omicidio doloso che va, invece, da 8 a 20 anni di reclusione. La norma prevede infatti, in aggiunta a una cospicua pena pecuniaria, che al femminicida siano imposti dai quaranta ai sessanta anni di prigione. Inoltre, il soggetto attivo perde tutti i diritti relativi alla vittima, inclusi quelli di carattere successorio.

In Costarica, la Ley de Penalización de la Violencia Contra las Mujeres del 2007, all’art. 21, stabilisce che “si imporrà la pena di prigione da venti a trentacinque anni a chi provoca la morte di una donna con la quale abbia una relazione di matrimonio, un’unione di fatto, dichiarata o non dichiarata”.

La Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia Contra la Mujer, approvata in Guatemala nel 2008, all’art. 6, prevede che “commette il delitto di femicidio chi, nell’ambito delle relazioni diseguali di potere tra uomini e donne, provoca la morte di una donna, per la sua condizione di donna”. L’autore del delitto è punito con la reclusione da venticinque a cinquant’anni e non può beneficiare di alcuna riduzione di pena.

L’art. 390 del Codice penale del Cile punisce con la pena della reclusione di lunga durata, fino al massimo del carcere a vita, chi uccide la coniuge o la convivente, attuale o con la quale è stato legato, anche soltanto in passato, da matrimonio o convivenza.

 

Il reato di femminicidio in America Latina: El Salvador, Nicaragua, Bolivia, Perù

Con la Ley Especial integral para una vida libre de violencia para las mujeres, promulgata nel 2010, è stato disciplinato il reato di femminicidio nella Repubblica di El Salvador. L’art. 45 della legge incrimina “chi causa la morte di una donna, manifestando motivi di odio o spregio per la sua condizione di donna, con la pena di prigione da venti a trentacinque anni”.

Si considera che esiste odio o spregio per la condizione di donna quando la morte sia stata preceduta da qualche avvenimento di violenza commesso dall’autore contro la donna o sia stata commessa in danno di quest’ultima qualsiasi condotta qualificata come reato contro la libertà sessuale. Ulteriori circostanze sono date dal fatto che l’autore abbia approfittato di qualsiasi condizione di vulnerabilità fisica o psichica della vittima o, ancora, della superiorità generata dalle relazioni diseguali di potere basate sul genere. L’art. 48 delinea la fattispecie del “suicidio femminicida da induzione o con assistenza” che sembra riecheggiare i maltrattamenti aggravati, ex art. 572, co. 3 c.p., dalla morte della vittima, in conseguenza a vessazioni e a sofferenze psico-fisiche[3]. La persona che induce una donna al suicidio o le presta assistenza può essere sanzionata con una pena detentiva da cinque a sette anni.

In Nicaragua, l’art. 9 della Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres y de reformas a la Ley No. 641, “Codigo Penal”, differenzia la pena a seconda che la morte della donna venga provocata in ambito pubblico (pena carceraria da quindici a venti anni) o in ambito privato (pena carceraria da venti a venticinque anni).

L’art. 252 bis del Codice penale boliviano prevede una pena della reclusione di 30 anni, senza diritto ad indulto, per chi uccide una donna, in delle circostanze simili a quelle riportate dall’art. 325 del Codice penale federale messicano e dalla Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia Contra la Mujer del Guatemala.

La Ley n. 29819, promulgata il 26 dicembre 2011, ha introdotto nell’ordinamento peruviano, il reato di femminicidio. La legge presenta un articolo unico che modifica l’art. 107 del Codice Penale, relativo al reato di parricidio/femminicidio. L’ultimo comma dell’articolo stabilisce che il reato si configura “se la vittima del delitto descritto è o è stata la coniuge o la convivente dell’autore, o è stata legata ad esso da una relazione analoga”.

 

Considerazioni finali

Ora, nonostante, i considerevoli sforzi definitori compiuti dai legislatori d’Oltreoceano, punto oscuro rimane la nebulosità dello stesso concetto di femminicidio (uccisione di una donna, nel contesto delle diseguali relazioni di potere tra uomini e donne, a causa della condizione di donna). Sul piano tecnico-giuridico, una formulazione normativa strutturata in termini quasi tautologici non può certo essere d’ispirazione per il nostro legislatore poiché, all’interno del nostro ordinamento, porrebbe degli inevitabili problemi di contrasto con il principio di tassatività della fattispecie penale.

Per di più, emerge un’irragionevole omologazione sanzionatoria di condotte dal disvalore eterogeneo, in spregio al principio di proporzione tra fatto e sanzione. Il femminicidio come reato a sé stante, oltre a evidenti profili di illegittimità costituzionale, rivelerebbe, infine, una profonda inadeguatezza a coprire tutta la casistica di violenze contro le donne, con il rischio di confinare un fenomeno assai variegato in una categorizzazione non esaustiva delle motivazioni di genere.

Informazioni

Dossier di documentazione della Camera dei Deputati – XVII Legislatura – La disciplina del reato di “femmicidio” e di “femminicidio” in alcuni Paesi del Centro e del Sud America (Appunto 10/2013).

[1] Tra le normative più importanti e recenti per il contrasto alla violenza di genere, c’è la Legge 19 luglio 2019 n.69, il cosiddetto Codice Rosso. Per un approfondimento sulla normativa: Il Codice Rosso – DirittoConsenso.

[2] Espressione coniata dal poeta vittoriano Coventry Patmore (1823-1896) che pubblicò la raccolta di poesie intitolata “L’Angelo del focolare” (in lingua originale The Angel in the House). Essa descrive la posizione della donna all’interno della società vittoriana, relegata all’interno dei confini domestici; non avendo nessun tipo di contatto con il mondo esterno, infatti, avrebbe potuto mantenersi pura e innocente.

[3] Cass. pen. sez., VI, 15/10/2009, n. 44492, secondo cui sussiste un rapporto di causalità quando “il suicidio sia da mettere in sicuro collegamento con i ripetuti e gravi episodi di maltrattamenti pregressi, così da determinare nella vittima uno stato di prostrazione e di disperazione tale da costituire un vero e proprio attentato alla sua integrità fisica e morale, così grave ed irrimediabile da spingerla alla morte”.


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