Ecocidio: da crimine di guerra a sfida globale
Un’analisi storica, giuridica e prospettica dell’ecocidio, dalle origini ai futuri scenari normativi, tra ostacoli, proposte e sfide
Origini e sviluppo del concetto di ecocidio
Il termine ecocidio compare per la prima volta alla Washington Conference on War and National Responsibility del febbraio 1970. A proporre un nuovo accordo internazionale per contrastare l’ecocidio, inteso come la volontaria distruzione dell’ambiente[1], è Arthur W. Galston, biologo della Yale University[2], le cui ricerche, svolte nel campo della fotobiologia, avevano contribuito allo sviluppo dell’Agente Orange[3], il potente defoliante impiegato dagli Stati Uniti nella guerra del Vietnam[4]. Galston, in particolare, definiva l’ecocidio come un crimine contro l’umanità, che, in una visione chiaramente antropocentrica, coincide «con la distruzione dell’ambiente in cui un popolo vive»[5].
Proprio il conflitto vietnamita (che fa da sfondo alle parole dello studioso) rappresenta il primo esempio moderno[6] di distruzione ambientale sistematica e su larga scala, con l’ambiente stesso trasformato in un bersaglio “militare” [7]. E proprio in questo scenario si radicano le prime proposte di tutela[8], tra cui spicca quella di Richard Falk, poi confluita nella Proposta di Convenzione internazionale sul crimine di ecocidio, all’art. 2. Secondo l’Autore, il concetto di ecocidio comprende una serie di condotte finalizzate ad alterare o annientare ecosistemi abitati dall’uomo[9]. Nonostante il suo valore pionieristico, la proposta elaborata da Falk è stata oggetto di varie critiche. In particolare, le si imputa una certa vaghezza concettuale e un’eccessiva focalizzazione sul contesto bellico, nella determinazione delle condotte rilevanti[10].
Sarà solo negli anni Novanta, infatti, che comincerà ad affiorare una più matura coscienza ambientale e, con essa, una valutazione dell’ecocidio slegata, almeno concettualmente, dal contesto bellico[11]. Decisivo, a tal riguardo, è il contributo di Ludwik A. Teclaff, che sottolineando la caratteristica prima dell’ecocidio, vale a dire l’essere una distruzione massiva dell’ambiente, ne afferma la presenza anche in relazione ad attività che avvengono in contesti di pace[12]. L’autore, inoltre, prevede la costituzione di un doppio binario di responsabilità: uno nazionale e uno internazionale, differenziato in ragione della gravità della lesione cagionata all’ambiente[13].
Queste affermazioni apriranno le riflessioni del nuovo millennio, dopo un temporaneo declino, dovuto, secondo alcuni, all’assetto normativo fissato con lo Statuto di Roma[14]. In particolar modo, di notevole rilievo sono le proposte dall’avvocata ambientalista Polly Higgins, avanzate nell’aprile del 2010. Sostenitrice della nozione di ecocidio come crimine internazionale, l’avvocata lo definisce come «la distruzione estesa, il danno o la perdita di ecosistemi di un dato territorio, sia per azione umana che per altre cause, a tal punto che il pacifico godimento da parte degli abitanti di quel territorio è stato gravemente diminuito»[15]. Nella sua visione, dunque, il crimine è integrato non soltanto in presenza di cause antropiche, ma anche naturali[16]. L’estensione di tale definizione, tale da ricomprendere al suo interno fattori valutabili soltanto in relazione all’entità del rischio per l’uomo, nel pensiero di Higgins ha un preciso scopo: prevedere un obbligo legale di intervento in capo agli Stati e, allo stesso tempo, rendere maggiormente consapevole la popolazione[17].
L’ecocidio nelle convenzioni internazionali: lo Statuto di Roma
Come si è visto, la nozione di ecocidio nasce in stretta relazione con la guerra e le prime forme di tutela sovranazionale risentono di questo legame. Ne è esempio l’art. 20, par. g), del Progetto di codice dei crimini contro la pace e la sicurezza dell’umanità del 1996[18]. Tale disposizione prevedeva la criminalizzazione dell’impiego di metodi o mezzi di guerra non giustificati da effettive necessità militari, impiegati con l’obiettivo di arrecare danni estesi, duraturi e gravi all’ambiente naturale, compromettendo la salute e la sopravvivenza delle popolazioni civili[19].
Sulla scia di tale Progetto, nel 1998 la Corte Penale Internazionale (CPI) adotta lo Statuto di Roma, che riprende e sviluppa il tema[20]. In particolare, l’art. 8.2.b.iv), inserisce tra i crimini di guerra quegli atti che:
- avvengono nell’ambito di conflitti internazionali;
- provocano danni estesi, duraturi e gravi all’ambiente naturale;
- quando tali danni risultino manifestamente sproporzionati rispetto al vantaggio militare diretto e concreto che si intende ottenere con l’azione[21].
Ecco che, nonostante l’approccio eco-centrico adottato dalla disposizione[22], i crimini contro l’ambiente vengono, ancora una volta, in considerazione solo nell’ambito di contesti bellici, per di più internazionali, precludendo una sua ricorrenza in caso di pace o conflitti non internazionali[23]. A ciò si aggiunge una soglia di danno particolarmente alta, che potrebbe portare ad escludere la consumazione del reato in certe situazioni[24].
Dobbiamo sottolineare, inoltre, che sugli aspetti più problematici della norma, la giurisprudenza della Corte non può dirsi matura, malgrado il ruolo fondamentale, come evidenziato dal Policy Paper on Case Selection and Prioritisation, redatto dall’Ufficio del Procuratore della CPI, nel 2016. Tale documento segna una direzione politica ambiziosa della Corte, sottolineando la serietà del danno ambientale nel contesto dei crimini esistenti previsti dallo Statuto di Roma[25] e l’intenzione di promuovere un’azione più incisiva contro crimini legati alla distruzione ambientale, allo sfruttamento illecito delle risorse naturali e agli espropri illegittimi. Nonostante ciò, il documento non può estendere la giurisdizione attuale della Corte in materia di ecocidio, la quale dipenderebbe da un emendamento formale allo Statuto di Roma.
Ed è proprio in questa direzione che si inserisce la proposta di Stop Ecocide Foundation, del 2021, indirizzata ad introdurre nello Statuto di Roma il crimine di ecocidio come fattispecie incriminatrice autonoma. Più nel dettaglio, la proposta vedrebbe l’introduzione dell’art. 8-ter, che definisce l’ecocidio come quell’insieme di atti illeciti o arbitrari che vengono compiuti con la consapevolezza del rischio concreto e significativo di provocare danni gravi e diffusi all’ambiente, sia per estensione geografica sia per durata nel tempo[26].
Analizzando più nel dettaglio la questione, tali proposte non sono limitate alle istanze provenienti dalla società civile, ma trovano eco anche presso organismi internazionali. In questo contesto, assumono particolare rilievo le reiterate sollecitazioni espresse dal Parlamento europeo, il quale si è fatto promotore di iniziative di moral suasion tese a sensibilizzare la comunità internazionale sul tema[27]. Emblematica, in tal senso, risulta la Risoluzione 2020/2208(INI), con la quale il Parlamento, da un lato, richiama l’urgenza di includere il crimine di ecocidio nello Statuto di Roma della CPI; dall’altro, invita gli Stati membri a promuovere il riconoscimento dell’ecocidio quale crimine di diritto internazionale.
Dal canto suo, l’Unione Europea si è mossa con l’intento di armonizzare la disciplina dei reati ambientali all’interno delle legislazioni penali nazionali. Tale obiettivo si è concretizzato con l’adozione della Direttiva (UE) 2024/1203, in vigore dal 20 maggio 2024, la quale stabilisce parametri minimi uniformi per la qualificazione delle fattispecie criminose ambientali e per la previsione delle relative sanzioni. Come esplicitato nell’articolo 1, la finalità perseguita è quella di rafforzare la tutela dell’ambiente, attraverso l’armonizzazione delle normative penali degli Stati membri e l’innalzamento degli standard di repressione nei confronti della criminalità ambientale[28].
Ambiguità e ostacoli del crimine di ecocidio
Nonostante la crescente sensibilità politica e sociale nei confronti della tutela ambientale, il riconoscimento dell’ecocidio come crimine internazionale incontra una serie di ostacoli di natura tanto giuridica quanto geopolitica.
Tra questi, anzitutto, la definizione stessa di ecocidio continua a sollevare perplessità non solo in dottrina, ma anche nella giurisprudenza nazionale e internazionale[29]. L’elemento della gravità e della diffusione del danno ambientale comporta inevitabili margini di indeterminatezza, rendendo complessa la tipizzazione di condotte illecite in modo conforme al principio di legalità[30]. E proprio da questo punto di vista, si rileva una situazione che potremmo definire ambigua: una formulazione troppo vaga rischierebbe di ampliare eccessivamente la discrezionalità degli organi giudicanti, minando la certezza del diritto; viceversa, una definizione eccessivamente restrittiva finirebbe per depotenziare l’efficacia della fattispecie incriminatrice[31].
Un ulteriore profilo critico riguarda la tradizionale impostazione antropocentrica, fatta propria dal legislatore nazionale e internazionale[32] e incentrata sulla tutela della persona umana come soggetto che si inserisce e beneficia dell’ambiente. L’introduzione dell’ecocidio imporrebbe un cambio di paradigma, spostando il baricentro della tutela verso valori ecocentrici, capaci di riconoscere all’ambiente una dimensione di bene giuridico autonomo, meritevole di protezione indipendentemente dalle ricadute sull’uomo. Questo salto concettuale, pur auspicabile in una prospettiva di giustizia ecologica, incontra non poche resistenze in un sistema giuridico internazionale ancora ancorato a logiche statuali e antropocentriche.
Infine, non può trascurarsi il problema dell’effettiva giustiziabilità dell’ecocidio, legato alla difficoltà di individuare responsabili specifici in contesti in cui i danni ambientali derivano da processi produttivi complessi, frammentati e transnazionali. La responsabilità penale personale, così come strutturata dallo Statuto di Roma, mal si concilia con la natura spesso collettiva e sistemica delle condotte lesive dell’ambiente. Ne deriverebbe la necessità di ripensare le categorie classiche del dolo e della colpa, per adattarle a fenomeni di responsabilità diffusa che caratterizzano gran parte delle crisi ambientali contemporanee[33].
Ecocidio: scenari futuri e prospettive de iure condendo
Dopo aver inquadrato il contesto dottrinale e legislativo, proiettandoci in una prospettiva de iure condendo, una delle ipotesi più rilevanti riguarda la promozione di una Convenzione internazionale dedicata al contrasto dell’ecocidio e la creazione di una Corte internazionale specializzata in crimini ambientali, la quale consentirebbe di garantire un’applicazione uniforme ed efficace delle norme su scala mondiale[34]. Una simile istituzione potrebbe inoltre svolgere un ruolo nomofilattico, influenzando in modo indiretto ma significativo le prassi applicative dei sistemi giuridici nazionali[35].
Accanto a ciò, assume rilievo la proposta di istituire Tribunali di opinione[36], sul modello del Tribunale Monsanto[37], volti a sensibilizzare la collettività circa le conseguenze dello sfruttamento indiscriminato delle risorse naturali e a promuovere pratiche condivise di responsabilizzazione sociale[38].
Volendo concludere, è evidente come la tutela dell’ambiente stia attraversando una fase di transizione, passando da un approccio tradizionalmente amministrativo a una dimensione penalistica, capace di affrontare con maggiore incisività le condotte di grave lesione dell’ambiente[39]. Questa evoluzione nasce dalla consapevolezza dei limiti degli strumenti sanzionatori preesistenti, troppo spesso inefficaci di fronte alla complessità dei crimini ambientali, e dalla necessità di affiancare agli obblighi amministrativi un quadro repressivo più strutturato, in grado di colpire efficacemente le condotte delle persone fisiche e, soprattutto, giuridiche[40]. In tale prospettiva, diventa imprescindibile ripensare i meccanismi di accertamento delle responsabilità e di riparazione dei danni, prevedendo un coinvolgimento attivo delle vittime – siano esse comunità locali direttamente colpite o la collettività globale – e promuovendo modelli di giustizia riparativa che non si limitino alla mera sanzione, ma mirino a ricostruire il rapporto fiduciario tra i soggetti danneggiati e gli attori economici responsabili, favorendo modelli di giustizia riparativa[41].
Ecco, dunque, che questa evoluzione concettuale, dalle prime denunce legate ai conflitti armati fino alla visione olistica di Polly Higgins, dimostra quanto il tema dell’ecocidio sia profondamente connesso alla nostra responsabilità collettiva verso il pianeta.
Oggi più che mai, la sfida è trasformare questa consapevolezza in azione concreta: spetta alla comunità internazionale, ai legislatori, ma anche alla società civile, sostenere con determinazione l’inserimento dell’ecocidio tra i crimini di diritto internazionale, per colmare il vuoto normativo che ancora persiste e garantire una tutela effettiva e globale degli ecosistemi.
Informazioni
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[1] B. Weisberg, Ecocide in Indochina, San Francisco, 1970, 4.
[2] B. Weisberg, Ecocide, cit., 4.
[3] P. Serra Palao, Ecocidio: La Odisea De Un Concepto Con Aspiraciones Jurídicas, in Revista Catalana De Dret Ambiental, X.II, 2019, 8. Per le caratteristiche di quest’arma si rimanda a C.H. Lytton, Environmental Human Rights: Emerging Trends in International Law and Ecocide, in Environmental Claims Journal, XIII, 2000, 80 ss.; F. Broswimmer, Ecocide. A Short History of the Mass Extinction of Species, Chippenham, 2002, 76 ss.
[4] «Nel conflitto del Vietnam, tristemente passato alla storia per i suoi effetti de vastanti sulla popolazione e sull’ambiente, furono infatti utilizzati dall’esercito statunitense erbicidi addizionati alla diossina, con lo scopo di distruggere le foreste e depotenziare così l’incidenza delle imboscate da parte delle truppe nordvietnamite e vietcong, che trovavano nel folto della rigogliosa vegetazione tropicale un ideale nascondiglio e un contesto ideale per la loro attività di guerriglia.»: C. Valbonesi, La ricerca di una tutela sovranazionale dell’ambiente: ascendenze sistematiche e prospettive applicative del crimine di ecocidio nel contesto eurounitario, in Arch. pen., II, 2024, 10.
[5] V. Molteni, La lunga strada della criminalizzazione dell’ecocidio: questioni giuridiche e dinamiche di effettività normativa e sociale, in Dir. pen. cont., IV, 2021, 209.
[6] Interessanti a tal fine sono le osservazioni di X. Chiaromonte, Uccidere la casa? Sulle problematiche implicazioni dell’ecocidio, in Jura Gentium, XX.I, 2023, 178, sulla antichità di tale pratica: «basti pensare a Giulio Cesare che per lo stesso motivo, fra altri, portò a termine la deforestazione di centinaia di acri in Europa». È pur vero che come afferma Teclaff «Ciò che caratterizza tali attività nel mondo moderno è l’enorme entità del danno arrecato all’ambiente»: L.A. Teclaff, Beyond Restoration. The Case of Ecocide, in Natural Resources Journal, XXXIV.IV, 1994, 933-934 (traduzione propria).
[7] R.A. Falk, Environmental Warfare and Ecocide – Facts, Appraisal and Proposals, in Bulletin of Peace Proposals, IV.I, 1973, 80.
[8] Tra queste merita menzione quella avanzata da Folk, poi confluita nella Proposta di Convenzione internazionale sul crimine di ecocidio, all’art. 2: R.A. Falk, Environmental Warfare, cit., 80 ss. Per le criticità di questa, si veda P. Serra Palao, Ecocidio, cit., 15 ss.
[9] Tra queste vi sono: l’impiego di armi di distruzione di massa, come quelle nucleari, chimiche o batteriologiche; l’utilizzo di erbicidi per defogliare vaste aree boschive a scopi bellici; bombardamenti o operazioni di artiglieria condotte con tale intensità da compromettere la fertilità del suolo o da generare gravi rischi sanitari; la distruzione deliberata di aree forestali o agricole attraverso l’uso di mezzi meccanici come i bulldozer; il ricorso a tecniche di manipolazione climatica per fini militari; infine, il trasferimento forzato di popolazioni o specie animali per agevolare obiettivi strategici, militari o economici: R.A. Falk, Environmental Warfare, cit., 93.
[10] Malgrado l’art. 1 includesse esplicitamente anche ipotesi di ecocidio in tempo di pace: P. Serra Palao, Ecocidio, cit., 15 ss.
[11] È questo un decennio che si apre con la tragedia ecologica della Prima guerra del Golfo (definita come «the major perpetrator of environmental warfare since the Vietnam War was also, arguably, the greatest violator of the norms of warfare in general in recent times»: D. Zierler, The Invention of Ecocide: Agent Orange, Vietnam, and the Scientists Who Changed the Way We Think About the Environment, Athens, 2011, 167) e con l’ecocidio compiuto da Saddam Hussein nelle paludi del sud dell’Iraq: P. Serra Palao, Ecocidio, cit., 11 ss. Di questa rinnovata coscienza ambientale ne è esempio l’opera di Stephen McCaffrey, che, sebbene, non fornisca una definizione compiuta di ecocidio, ne afferma la ricorrenza in tutti quei danni ambientali causati dall’attività umana la cui gravità compromette in modo duraturo l’equilibrio di specifici ecosistemi: P. Serra Palao, Ecocidio, cit., 19.
[12] L.A. Teclaff, Beyond Restoration, cit., 934: « If this be the distinguishing feature of ecocide, then it is contended that the term may justifiably be applied to peacetime activities that destroy or damage ecosystems on a massive scale».
[13] Al pensiero di Teclaff si affiancano le riflessioni di Mark Allan Gray (M.A. Gray, The International Crime of Ecocide, in California Western International Law Journal, XXVI.II, 1996, 215-272) e di Mark A. Drumbl (M.A. Drumbl, Waging War Against the World: The Need to Move from War Crimes to Environmental Crimes, in Fordham International Law Journal, XXII.I, 1998, 142-144). Il primo definisce l’ecocidio come una violazione dolosa o colposa dei diritti umani o statali, con gravi danni ambientali, effetti internazionali e spreco consapevole; Drumbl ne amplia la portata includendo anche condotte colpose con danni non gravi, auspicando una tutela sovranazionale attiva anche in tempo di pace: cfr. C. Valbonesi, La ricerca, cit., 13-14.
[14] V. Molteni, La lunga strada, cit., 212.
[15] «The extensive destruction, damage to or loss of ecosystem(s) of a given territory, whether by human agency or by other causes, to such an extent that peaceful enjoyment by the inhabitants of that territory has been severely diminished»: P. Higgins, Eradicating Ecocide: Laws and governance to prevent the destruction of our planet, Londra2, 2015.
[16] Come terremoti, tsunami, inondazioni: C. Valbonesi, La ricerca, cit., 15.
[17] C. Valbonesi, La ricerca, cit., 15.
[18] Il progetto, in particolare, nasce da un lungo processo, iniziato nel 1947, quando fu predisposto il progetto di Codice sui reati contro la pace e la sicurezza dell’umanità dalla Commissione di Diritto Internazionale delle Nazioni Unite, su incarico dell’Assemblea Generale, conferito con la risoluzione 177.II, del 21 novembre 1947. Tuttavia, a causa delle difficoltà legate alla definizione di “aggressione”, i lavori ripresero solo nel 1981. In questo nuovo contesto, si iniziò a discutere anche della possibilità di includere i gravi danni ambientali tra i crimini internazionali. Fino al 1986, il progetto si limitava a riprendere le tre categorie di crimini di Norimberga: contro la pace, di guerra e contro l’umanità. Quell’anno il relatore speciale Doudou Thiam propose di inserire anche le violazioni ambientali gravi, richiamandosi ai principi emersi nei lavori sulla responsabilità internazionale degli Stati. La sua proposta si basava sull’idea che la tutela dell’ambiente rappresentasse un interesse essenziale della comunità internazionale e che la sua compromissione dovesse essere considerata penalmente rilevante. Per questo, nel progetto del 1986, tali atti furono inclusi nell’art. 12 come crimini contro l’umanità. Successivamente, nel progetto del 1991 approvato in prima lettura, i danni ambientali estesi, duraturi e gravi vennero riconosciuti come una nuova categoria autonoma di crimine, disciplinata all’art. 26. Nel 1996, la CDI incaricò Christian Tomuschat di preparare un documento sui crimini contro l’ambiente, volto a facilitare la discussione interna al gruppo di lavoro della CDI. L’obiettivo era determinare se il crimine contro l’ambiente possedesse le caratteristiche necessarie per essere incluso nel progetto di codice. Nonostante le discussioni, nella riunione del 1996, la CDI decise unilateralmente di eliminare il crimine contro l’ambiente come crimine autonomo, sopprimendo l’articolo nella sua totalità. Tuttavia, fu messa ai voti la possibilità di includere i danni contro l’ambiente all’interno delle categorie di crimini già tipizzate nel progetto di codice di crimini contro l’umanità, Per una più approfondita analisi: L. Arenal Lora, La regulación jurídica de los crímenes contra el medio ambiente en el derecho internacional: desafíos para la definición del ecocidio como un crimen internacional, in Anuario Iberoamericano de Derecho Internacional Penal, IX, 2021, 4 ss; R. Pereira, After the ICC Office off the Prosecutor’s 2016 Policit Paper on Case Selection and Prioritisation: Towards an Interriational Crime of Ecocide?, in Criminal Law Forum, XXXI, 2020, 185 ss.; V. Molteni, La lunga strada, cit., 210-211. Per le criticità del progetto C. Valbonesi, La ricerca, cit., 19.
[19] «L’uso di metodi o mezzi di guerra non giustificati da necessità militari, allo scopo di causare danni diffusi, a lungo termine e gravi all’ambiente naturale, mettendo così in pericolo la salute o la sopravvivenza della popolazione, quando tali danni si verificano»: C. Valbonesi, La ricerca, cit., 19.
[20] Per un ulteriore approfondimento sul tema, invito a leggere: Corte Penale Internazionale e tutela ambientale – DirittoConsenso.
[21] «Agli effetti dello Statuto, si intende per “crimini di guerra”: […] lanciare deliberatamente attacchi nella consapevolezza che gli stessi avranno come conseguenza la perdita di vite umane tra la popolazione civile, e lesioni a civili o danni a proprietà civili, ovvero danni diffusi, duraturi e gravi all’ambiente naturale che siano manifestamente eccessivi rispetto all’insieme dei concreti e diretti vantaggi militari previsti».
[22] R. Pereira, After the ICC, cit., 207.
[23] R. Pereira, After the ICC, cit., 210.
[24] Com’è avvenuto durante la guerra del Golfo, in relazione all’incendio dei pozzi petroliferi, che sarebbe durato di meno rispetto a quanto richiesto: R. Pereira, After the ICC, cit., 197.
[25] R. Pereira, After the ICC, cit., 182.
[26] «Article 8 ter Ecocide 1. For the purpose of this Statute, “ecocide” means unlawful or wanton acts committed with knowledge that there is a substantial likelihood of severe and either widespread or long-term damage to the environment being caused by those acts. 2. For the purpose of paragraph 1: a. “Wanton” means with reckless disregard for damage which would be clearly excessive in relation to the social and economic benefits anticipated; b. “Severe” means damage which involves very serious adverse changes, disruption or harm to any element of the environment, including grave impacts on human life or natural, cultural or economic resources; c. “Widespread” means damage which extends beyond a limited geographic area, crosses state boundaries, or is suffered by an entire ecosystem or species or a large number of human beings; d. “Long-term” means damage which is irreversible or which cannot be redressed through natural recovery within a reasonable period of time; e. “Environment” means the earth, its biosphere, cryosphere, lithosphere, hydrosphere and atmosphere, as well as outer space»: Stop Ecocide Foundation, Independent Expert Panel for the Legal Definition of Ecocide. Commentary and core text, in https://www.stopecocide.earth/legal-definition, 2021.
[27] V. Molteni, La lunga strada, cit., 213.
[28] La Direttiva si fonda sui principi di precauzione e prevenzione, perseguendo non solo la repressione dei reati, ma anche il ripristino e, laddove non possibile, il risarcimento dei danni causati all’ambiente, in linea con il principio del «chi inquina paga». Per una analisi dettagliata: C. Valbonesi, La ricerca, cit., 26 ss.
[29] L. Arenal Lora, La regulación, cit., 18.
[30] L. Arenal Lora, La regulación, cit., 18. Per questo l’Autrice propone di considerare l’ecocidio come un crimine sui generis, che vede come sua ratio il divieto di recare danni gravi, estesi e duraturi all’ambiente, non solo attraverso il compimento di atti illeciti (sui quali vi è già una normativa specifica), ma anche leciti.
[31] Anche le norme italiane sul disastro ambientale doloso e colposo, rispettivamente disciplinate agli artt. 452 quater e quinquies cod. pen., pur coprendo lesioni gravi e durature, sono criticate per la loro incerta formulazione e la marcata indeterminatezza, che non consente di isolare parametri valutativi chiari per la lesione penalmente rilevante, trasformando il giudice in un’incontrollabile somministratore di tipicità: C. Valbonesi, La ricerca, cit., 53.
[32] Per una visione comparata del ruolo del formante legislativo e giurisprudenziale sul punto, si veda S. Tiozzo Bastianello, Giurisprudenza costituzionale e ambiente: un confronto tra Portogallo, Spagna, Germania, Francia e Italia, in Kosmos, VII, 2024, 148-181.
[33] C. Valbonesi, La ricerca, cit., 23.
[34] Cfr. C. Valbonesi, La ricerca, cit., 25, spec. nt. 89-90.
[35] C. Valbonesi, La ricerca, cit., 25.
[36] Per Tribunale di opinione si intende un organo giurisdizionale privo di potestà coercitiva, istituito con finalità prevalentemente di denuncia e sensibilizzazione nei confronti della comunità internazionale. È volto a sollecitare la riflessione pubblica e l’elaborazione di risposte normative o politiche su tematiche di rilevanza globale, quali la protezione dell’ambiente.
[37] M. Colacurci, Il “Tribunale Monsanto”: le imprese transnazionali dinanzi alla responsabilità per ecocidio?, in Jus, I, 2018, 145-166.
[38] C. Valbonesi, La ricerca, cit., 66.
[39] V. Molteni, La lunga strada, cit., 206.
[40] Ne è testimonianza il fatto che «Pur provenienti da attori sociali differenti, le iniziative illustrate sono segnate da una cifra comune: la gran parte di esse – con la significativa eccezione della proposta definitoria di Stop Ecocide Foundation – manifesta un urgente bisogno di pena rispetto ad un fenomeno – l’ecocidio, appunto – del quale tuttavia non identifica con precisione i tratti caratteristici»: V. Molteni, La lunga strada, cit., 213.
[41] C. Valbonesi, La ricerca, cit., 64.

