Migranti climatici e protezione dei diritti umani
Qual è il ruolo giocato dalle Corti internazionali e regionali per la salvaguardia dei diritti umani nella protezione dei migranti climatici? Quali sono le prospettive di evoluzione del diritto internazionale in questo ambito?
Introduzione
La questione del cambiamento climatico è stata al centro del dibattito negli ultimi decenni e con l’adozione dell’Accordo di Parigi nel 2015 la comunità internazionale ha raggiunto il massimo consenso politico sul tema. Più controverso è, invece, il riconoscimento di una correlazione tra cambiamento climatico[1] e flussi migratori transfrontalieri. Nonostante l’esistenza delle migrazioni indotte dal cambiamento climatico sia stata individuata da alcuni accordi internazionali – più recentemente dal Global Compact per una migrazione sicura, ordinata e regolare adottato nel dicembre 2018 – un consenso sulla natura del fenomeno e sulla definizione da attribuirgli non è ancora stato raggiunto. Non vi è nemmeno conformità in merito alla terminologia per l’identificazione di tali flussi migratori e degli individui coinvolti, che in questo articolo verranno individuati con il termine “migranti climatici”[2].
Ciò che più ostacola il raggiungimento di un accordo internazionale sul tema è il fatto che, a causa della natura cumulativa degli effetti del cambiamento climatico e dell’esistenza di precedenti condizioni di vulnerabilità tra cui povertà, tensioni sociali e conflitti, appare impossibile determinare il cambiamento climatico come singola ragione delle migrazioni e separarlo da altri fattori concorrenti. Di conseguenza non è ancora stato siglato uno strumento giuridicamente vincolante per la protezione dei migranti climatici e tale eventualità appare ancora lontana.
Il ruolo delle norme internazionali in materia di diritti umani per la protezione dei migranti climatici
Data l’assenza di un quadro giuridico specifico per la protezione dei migranti climatici, la letteratura ha investigato la possibilità che esistenti sistemi di protezione internazionale possano essere applicati a tale contesto. Tra questi, ad esempio, la Convenzione relativa allo Statuto dei Rifugiati del 1951 ha rivelato molte criticità ed inadeguatezze. Al contrario, la protezione sussidiaria derivante da strumenti internazionali e regionali per la protezione dei diritti umani ha dimostrato, per quanto limitata al momento, la potenzialità di adottare una interpretazione evolutiva delle norme in favore della categoria dei migranti climatici.
A livello internazionale si è riconosciuto che gli effetti del cambiamento climatico sull’ambiente compromettono il godimento dei diritti umani, in particolar modo del diritto alla vita, del diritto alla salute, del diritto ad un tenore di vita adeguato, il quale a sua volta implica l’accesso all’acqua, a cibo di qualità, all’ alloggio. La correlazione tra la salubrità dell’ambiente e il godimento dei diritti umani è stata individuata fin dal 1968 nel testo della Risoluzione 45/94 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, e ribadita nel 1972 in occasione della Conferenza ONU sull’ambiente umano, nel documento noto come Dichiarazione di Stoccolma, e in altre successive Risoluzioni dell’ONU. Dal 2007, in occasione della Conferenza delle Parti di Bali (COP13), si è cominciato a concepire il cambiamento climatico stesso come una questione di diritti umani, mentre dal 2017 il Consiglio dei Diritti Umani dell’ONU ha riconosciuto le implicazioni che il cambiamento climatico ha sui diritti umani durante le fasi della migrazione.
Tuttavia, manca uno specifico obbligo internazionale che vincoli il rispetto del diritto ad un ambiente sicuro e salutare il quale potrebbe costituire il fondamento giuridico per la protezione dei migranti climatici. Perciò, è necessario trovare un fondamento alternativo. Questo è stato individuato nel Diritto alla Vita e nel Divieto di Tortura e di Trattamenti Inumani e Degradanti. Entrambe le norme che dispongono il rispetto di questi due diritti fondamentali sono inderogabili e danno luogo all’obbligo di non-refoulement in capo agli Stati, ossia al divieto di respingimento alla frontiera e di deportazione degli individui richiedenti protezione in territori in cui verrebbero esposti a rischi per la propria vita o a violazioni dei propri diritti e libertà fondamentali.
Il diritto alla vita è sancito dall’articolo 3 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948 e dall’articolo 6 della Convenzione Internazionale dei Diritti Civili e Politici del 1966. La norma è particolarmente rilevante poiché implica la tutela del diritto ad un tenore di vita adeguato, inteso come accesso all’acqua e al cibo, diritto all’alloggio e alla salute e diritto di non essere privati dei mezzi di sostentamento, aspetti vulnerabili specialmente nei contesti colpiti dai cambiamenti climatici e durante le migrazioni. Di conseguenza l’impossibilità di accedere ai beni di prima necessità o la distruzione dei mezzi di sostentamento di un individuo possono costituire la violazione dell’articolo 6 della Convenzione del 1966. Analogamente, l’articolo 7 della Convenzione Internazionale dei Diritti Civili e Politici e l’articolo 3 della Convenzione contro la Tortura e altre Pene o Trattamenti Crudeli del 1984 disciplinano il divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti, norma anch’essa inderogabile e contenente un esplicito divieto di respingimento. Dunque, un individuo che ha subito la privazione della propria fonte di sussistenza o che si trova in condizioni degradanti dovute agli impatti che il cambiamento climatico ha avuto sul territorio potrebbe richiedere protezione internazionale in un altro Stato sulla base di queste due norme internazionali sui diritti umani.
Il vantaggio principale di ricorrere alla protezione sussidiaria riguarda il fatto che, contrariamente al quadro sui rifugiati, non è richiesta la prova di un nesso di causalità diretta tra gli effetti dei cambiamenti climatici e la violazione dei diritti umani. Allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, infatti, non è possibile individuare una relazione causale diretta tra i due fenomeni e, qualora il cambiamento climatico agisca in concomitanza con altre cause quali povertà e tensioni sociali, sarebbe altrettanto impossibile stabilire il grado di influenza esercitato da ciascuno dei fattori sulla decisione di migrare. Inoltre, le norme in materia di diritti umani non richiedono l’individuazione di un attore, statale o non statale, che abbia perpetrato persecuzione nei confronti degli individui richiedenti protezione internazionale. Pertanto, il solo fatto che gli individui, se respinti dallo Stato ospitante e rimpatriati, possano andare incontro a gravi violazioni dei diritti umani fondamentali è sufficiente a garantire protezione.
D’altra parte, l’efficacia della protezione sussidiaria per i migranti climatici è fortemente limitata dagli standard molto elevati sul grado di severità e imminenza della violazione, che spesso non si verificano nel contesto delle migrazioni climatiche. Tali requisiti, perciò, rendono le norme internazionali sui diritti umani applicabili alla protezione dei migranti climatici solo in circostanze eccezionali.
Giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo sui migranti climatici
Ad oggi, la giurisprudenza sull’applicazione del diritto alla vita e del divieto di trattamenti inumani nel contesto delle migrazioni indotte dal cambiamento climatico non si è ancora consolidata. In ambito europeo, nessun caso riguardante persone sfollate in seguito agli effetti del cambiamento climatico è stato presentato davanti alle corti. Tuttavia, l’analisi di alcuni casi analoghi al contesto del cambiamento climatico portati innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo conferma la difficoltà di ottenere protezione da tortura e trattamenti inumani e degradanti sulla base dell’articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU).
Il caso D v United Kingdom del 1997 riguarda un cittadino delle isole St. Kitts detenuto nel Regno Unito e malato di AIDS allo stato terminale. La Corte stabilì che la decisione delle autorità britanniche di rimpatriarlo nel proprio Paese di origine costituiva una violazione dell’articolo 3 della CEDU, poiché le precarie condizioni igieniche e la scarsa accessibilità a cure e trattamenti a St. Kitts avrebbero ridotto drasticamente la sua aspettativa di vita. Secondo la Corte, in caso di rimpatrio, D avrebbe rischiato di morire in circostanze dolorose tali da ammontare a trattamento inumano. La decisione della Corte fu giustificata dall’eccezionalità del caso e dall’aspettativa di morte imminente del ricorrente, fissando uno standard di gravità molto elevato secondo il quale le circostanze del richiedente vengono qualificate come trattamento inumano in violazione dell’art. 3 CEDU. Il caso è interessante poiché, come nell’eventualità di disastri naturali e degradazioni dell’ambiente per effetto del cambiamento climatico, il danno al richiedente era dovuto ad un fenomeno naturale, l’AIDS.
La necessità di soddisfare questo standard elevato è stata ribadito nel caso N v United Kingdom del 2008, in cui una donna ugandese, anch’essa malata di AIDS, si appellò contro la decisione del Regno Unito di espellerla affermando che, a causa della difficoltà di accesso alle cure mediche in Uganda, avrebbe costituito la violazione dell’art. 3 CEDU. La Corte ritenne che il test stabilito dalla giurisprudenza in D v UK non fosse soddisfatto nel caso di N, dal momento che le circostanze non erano altrettanto eccezionali da raggiungere la soglia del trattamento inumano né da costituire un rischio immediato per la vita della ricorrente. Perciò non venne riscontrata alcuna violazione dell’art. 3 CEDU e N venne rimpatriata.
Conclusione
Individui e comunità che migrano spinti dagli effetti dei cambiamenti climatici non dispongono di uno strumento internazionale specifico che possa conferire loro protezione. È necessario, dunque, fare riferimento ad altri quadri giuridici per la protezione internazionale dei migranti che possano essere applicati al contesto delle migrazioni climatiche. Attualmente, nonostante si applichino solo a casi dalle circostanze eccezionali, gli strumenti per la protezione dei diritti umani costituiscono l’opzione più plausibile. Essi, infatti, lasciano un margine per l’interpretazione evolutiva delle norme in favore della protezione dei migranti climatici, grazie soprattutto al fatto che non richiedono né la dimostrazione di un nesso causale diretto tra gli impatti del cambiamento climatico e la violazione dei diritti umani né l’individuazione di un soggetto responsabile della violazione. L’evoluzione auspicabile è che la giurisprudenza delle corti regionali dei diritti umani possa consolidare dei requisiti di imminenza e gravità meno stringenti nei casi di violazioni che hanno luogo nel contesto del cambiamento climatico.
Informazioni
D v United Kingdom, App no 30240/96, ECtHR, 2 May 1997
Kyung-wha Kang, Deputy High Commissioner for Human Rights, OHCHR, Address at the Convention on Climate Change and its Kyoto Protocol: Climate Change and Human Rights, 14 December 2007, Available at: https://newsarchive.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=200&LangID=E
N v United Kingdom, App no 26565/05, ECtHR, 27 May 2008
UN Conference on the Human Environment (UNCHE), Report of the United Nations Conference on the Human Environment, Stockholm, Sweden, 16 June 1972, para 1(1), available at: http://www.un-documents.net/aconf48-14r1.pdf
UN Human Rights Council (UNCHR), Resolution 35/20, A/HRC/RES/35/20, 22 June 2017, available at: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/184/52/PDF/G1718452.pdf?OpenElement
UNGA, Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, UNTS 1465, 10 December 1984, article 3
UNGA, International Covenant on Civil and Political Rights, UNTS 999, 16 December 1966, article 6 and 7
UNGA, Resolution 2398 (XXIII), 3 December 1968, available at: https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/243/58/IMG/NR024358.pdf?OpenElement
UNGA, Universal Declaration of Human Rights, 217A (III), 10 December 1948, article 3
In relazione al fenomeno immigrazione: http://www.dirittoconsenso.it/2018/11/12/alcune-precisazioni-sull-immigrazione/
[1] Si fa riferimento agli effetti del cambiamento climatico quali cicloni, uragani, inondazioni ma anche processi graduali di degradazione come desertificazione e innalzamento del livello del mare che causano la devastazione dell’ambiente e la privazione dei mezzi di sostentamento delle comunità.
[2] L’espressione “rifugiati climatici”, nonostante sia la più impiegata dai media e spesso anche da politici e accademici, è giuridicamente scorretta, poiché gli individui che migrano indotti dai cambiamenti climatici non possiedono i requisiti stabiliti dall’articolo 1(A)2 della Convenzione di Ginevra sui rifugiati del 1951. Tale fraintendimento genera effetti controproducenti ostacolando l’elaborazione di soluzioni adeguate.